Sentenza 3 dicembre 2015
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., sicché, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell'intimato non produce l'interruzione del processo neppure se intervenuta prima della notifica del ricorso presso il difensore costituito nel giudizio di merito, dalla cui relata non emerga il decesso del patrocinato.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/12/2015, n. 24635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24635 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2015 |
Testo completo
ORIGINALE 24635/2 015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Comodato di capannone LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Domanda di rilascio- TERZA SEZIONE CIVILE riconvenzionale di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: usucapione Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente - R.G.N. 26042/2012 Cron.24635 Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Rel. Consigliere - Rep.
0.1. Dott. NAMARIA AMBROSIO - Consigliere Consigliere Ud. 23/10/2015Dott. LINA RUBINO - Consigliere PU Dott. CHIARA GRAZIOSI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26042-2012 proposto da: D'TO CO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D. MILLELIRE 6, presso lo studio dell'avvocato LELIO CREMISINI, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUNELLA BONOFIGLIO giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente- 2015 contro 2060 IV NA ROSA;
intimata avverso la sentenza n. 137/2012 della CORTE D'APPELLO I 1 di CATANZARO, depositata il 02/04/2012, R.G. N. 1238/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;
udito l'Avvocato ANTONELLA BRANCATI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1.La CORTE di appello di CATANZARO con sentenza del 2 aprile 2012, ha confermato la sentenza del tribunale di LAMEZIA TERME, del 17 accolto la domanda proposta da IV ottobre 2011, che aveva termin e л NA, di rilascio di un capannone sito in LAMEZIA detenuto senza titolo, e rigettato la riconvenzionale del chiesto accertarsi l'acquisto per usucapioneconvenuto che aveva con la condanna al risarcimento danni ed anche per lite temeraria. Il giudice di appello ha rigettato l'appello e condannato l'appellante alla rifusione delle spese del grado.
2. Contro la decisione ricorre D'TO deducendo due motivi di gravame, non resiste la controparte, il cui difensore ha di morte di depositato memoria con deposito del certificato IV NN SA, presso la cancelleria della CORTE IN DATA 30 OTTOBRE 2014, con allegazione di testamento olografo di Civitillo h NA, rivenuto e consegnato al notaio il giorno 11 dicembre 2012. La IV decedeva il 26 ottobre 2012 dopo la pubblicazione della sentenza di appello. IL RICORSO RISULTA NOTIFICATO al procuratore costituito avv. ITALO reale il 13 novembre 2012, dopo la morte della IV. Motivi della decisione.
3. IL ricorso non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi ed a seguire la confutazione in diritto.
3.1. SINTESI DEI MOTIVI. 3 Nel primo motivo si deduce error in iudicando per la violazione dell'art.447 bis c.p.c. che esclude la applicabilità del rito speciale alle controversie relative alla detenzione senza titolo di immobili non urbani che restano soggette al rito ordinario. IL motivo peraltro riproduce il secondo motivo di appello, in ordine al quale risponde la CORTE AI FF 4 E 5 DELLA MOTIVAZIONE citando giurisprudenza consolidata di questa CORTE. Nel secondo motivo si deduce il vizio della motivazione, ritenuta contraddittoria e insufficiente su punto decisivo, che viene indicato nella pregiudizialità costituita da un processo penale pendente in relazione alla appropriazione di beni comuni, tra cui il capannone che il D'TO considera trasmesso per successione e per intervenuta usucapione. La controparte non ha resistito, ma il procuratore legale ha depositato un atto, definito come memoria, contenente la pubblicazione del testamento olografo, e la verifica che la morte della IV è successiva alla pubblicazione della sentenza di appello ma è anteriore alla notifica del ricorso al procuratore costituito in grado di appello.
3.2. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. PRELIMINARMENTE si Osserva che nel giudizio di cassazione, dominato dallo impulso di ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo, per uno degli eventi di cui agli artt. 299 e sgg cod.proc.civile, onde una volta istaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dello intimato non produce la interruzione del processo neppure 4 nel caso in cui sia intervenuta prima della notifica del ricorso presso il difensore costituito nel giudizio di merito e dalla cui relata non emerga il decesso del patrocinato. Vedi in termini CASS 23 GENNAIO 2006 N.1257 E PRECEDENTI conformi ivi richiamati. NON SENZA RILEVARE che la memoria NON ALLEGA l'atto di notifica, così impedendone il controllo. PASSANDO all'esame del ricorso si osserva che il primo motivo risulta inammissibile ai sensi dell'art.360 bis c.p.civile, poiché non contesta la chiara ratio decidendi espressa dal secondo giudice, secondo cui la doglianza è inammissibile per difetto di interesse qualora non si indichi 10 specifico pregiudizio processuale concretamente derivato, e si citano precedenti conformi di questa CORTE dal 2006 al 2008, secondo un orientamento proprio in relazione al regime delda ritenersi consolidato, giusto processo, come costituzionalizzato nel nuovo testo dello art.111 della COSTITUZIONE. PARIMENTI infondato risulta il secondo motivo, privo di specificità in ordine alla cd. pregiudizialità penale, non risultando indicati e prodotti gli atti di tale giudizio e lo stato di pendenza, ed in ordine alla intervenuta acquisizione per successione, posto che il testamento olografo, pur contestato, esprime una diversa volontà del testatore e che la corte ampiamente motiva in ordine al deficit probatorio sulla cd interversione del possesso, come si legge ai ff da 6 ad 8 della parte motiva. NULLA PER LE SPESE, non essendosi costituita la controparte. 5 л RIGETTA IL RICORSO, NULLA Roma 23 ottobre 2015 IL REL.GB PETTI Il Pazionario
P.Q.M.
PER LE SPESE. IL PRESIDENTE /G.BERRUTI Giuzias DEPOSITATE FUNC Funzionario iudizierio apoi canze BATTISTA