Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7614 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019,
avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo"
TRA
Parte_1 in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Aristide
Bravaccio e dall'avv. Carmela Bravaccio, presso i quali elettivamente domiciliata in Ottaviano alla via
Cappuccio n. 12;
OPPONENTE
E
Controparte_1 in persona del titolare, rappresentata e difesa dall'Avv.to
Anna Baccari, presso la quale elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia alla via D'Annunzio n.
34;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle difese ivi spiegate.
Con decreto ingiuntivo n. 1951/2019 il Tribunale di Nola ha ingiunto a Parte_1 il pagamento di
Euro 69.720,02, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Con atto di citazione Parte_1 ha proposto formale opposizione al suddetto provvedimento monitorio,
concessione del decreto ingiuntivo e, neleccependo, in via preliminare, l'insussistenza dei presupposti per merito, l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria. Ha pertanto insistito per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio parte opposta, che ha dedotto la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del provvedimento monitorio, a la fondatezza del credito. Con vittoria di spese processuali.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto dettato dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così
come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, pare sufficiente precisare che con provvedimento del 19.5.2020 è stata accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo, e che nel prosieguo è stata espletata prova testimoniale, di cui si dirà nel prosieguo.
Giova premettere, in punto di diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente,
ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass.
4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629).
Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale,
con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto
(costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cass. Civ., SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cass. Civ., SSUU, 7
luglio 1993, n. 7448).
Poste tali premesse, non risulta contestato che in passato le parti abbiano intrattenuto rapporti commerciali, e che dunque l'opponente abbia acquistato i prodotti caseari dell'opposta, né tantomeno risulta contestato il prezzo indicato nelle fatture e la merce effettivamente ricevuta.
Le ragioni dell'atto di opposizione, piuttosto, si concentrano su una presunta difformità della merce indicata nei documenti di trasporto rispetto a quella effettivamente consegnata: nel dettaglio, la società opponente ha dedotto di essere venuta a conoscenza attraverso un programma informatico nella sua disponibilità, idoneo all'incrocio dei dati disponibili - di un articolato sistema per cui i dipendenti dei reparti salumeria dei punti vendita avrebbero attestato l'acquisto di una quantità di merce superiore rispetto a quella posta nella loro disponibilità.
Per tale ragione sarebbe stata anche depositata una denuncia presso la Procura della Repubblica, poi successivamente rimessa, come da sentenza n. 2168/2018 del Tribunale di Nola.
Ciò posto, in ossequio ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.), occorre verificare se parte opposta ha dato adeguata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, ovvero la consegna della merce, ed eventualmente se la società opponente ha fornito la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'altrui credito. A fondamento della domanda di pagamento, parte opposta ha depositato sin dalla sede monitoria le fatture,
idonee a supportare la domanda di emissione del decreto ingiuntivo ma inidonee, in sede di cognizione piena, a dare prova del credito.
Sono stati altresì depositati (in relazione a ciascuna fattura) i documenti di trasporto, ovvero le schede di tentata vendita, ciascuna delle quali contiene la descrizione dei prodotti venduti e delle relative quantità,
nonché il soggetto cedente e quello acquirente.
Con la sola eccezione delle schede di vendita relative alle fatture nn. 34, 36 e 38, le schede di vendita contengono sottoscrizione per ricezione della merce.
Nell'atto di citazione in opposizione Parte_1 non ha sollevato alcuna contestazione sul punto,
mentre in sede di prima memoria ha disconosciuto le sottoscrizioni ivi apposte, in quanto non riferibili al legale rappresentante.
Per orientamento della Suprema Corte, condiviso anche dallo scrivente, “il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, perché sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l'avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica,
assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell'ente" (cfr. Cass. n. 3620 del 16 febbraio 2010).
Orbene, nel caso di specie non solo parte opponente soltanto lo si ribadisce in sede di prima memoria istruttoria e dunque tardivamente - ha operato disconoscimento delle sottoscrizioni, per di più trattasi di disconoscimento generico, circoscritto alla sola posizione del legale rappresentante, e non anche a quella degli altri soggetti eventualmente legittimati a manifestare la volontà della società.
Del resto, in sede di prova orale i testi escussi, all'epoca dei fatti di causa dipendenti della società opponente,
hanno confermato di aver apposto la propria sottoscrizione sui documenti di vendita, dopo aver effettuato la pesatura della merce in entrata. Per quanto concerne, invece, le schede di vendita prive di sottoscrizione, si consideri che per esse risulta essere stato emesso assegno, di importo pari a quello delle fatture nn. 34, 36 e 38 (non protestato, in quanto portato all'incasso fuori termine): trattasi ti titolo di credito, quale promessa di pagamento (art. 1988 c.c.)
che, "al pari della ricognizione del debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988
nella cui previsione rientrano anche le dichiarazioni titolate un'astrazione meramente processualeC.C.-
della causa debendi, comportante una semplice rilevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazioni di promessa (o trovarsi in itinere al momento di questa), ma della cui esistenza p validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è
invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" (Cass. n. 15575
dell'11.12.2010). In altri termini, “la promessa di pagamento ha il solo effetto di sollevare il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e deve oltre che esistente, valido. Ne consegue che essa è priva di effetti se si accerti giudizialmente che il essere,
rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto" (Cass. n. 21098 del 16.9.2013).
Tali considerazioni non vengono meno in ragione di quanto dedotto dall'opponente circa la funzione di garanzia dell'assegno in questione, atteso che per giurisprudenza consolidata la eventuale nullità del patto di garanzia sotteso alla consegna dell'assegno non pregiudica l'efficacia probatoria ex art. 1988 c.c. del medesimo titolo (Cass. n. 25599 del 25.9.2024; cfr. anche Cass. n. 10710 del 24.5.2016).
Ed ancora l'opposta, nel costituirsi nel presente giudizio, ed a ulteriore supporto della documentazione già
depositata nella sede monitoria, ha versato in atti estratto notarile autenticato del registro delle fatture di vendita, munito di attestazione di regolare tenuta dello stesso.
Si consideri, a tal proposito, che ai sensi dell'art. 2709 c.c. "i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio, non può scinderne il contenuto”. Ai sensi dell'art. 2710 c.c., inoltre, “i libri bollati e vidimati nelle forme di legge,
quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa": detta disposizione, peraltro, risulta applicabile anche ai libri facoltativi.
Le scritture contabili regolarmente tenute costituiscono prove liberamente valutabili dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento, in quanto tali inidonee di per sé a costituire prova dell'esecuzione della prestazione. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che “le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, e, pertanto, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano attendibili ed idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio" (Cass. n. 105 del 4.1.2011; cfr. anche Cass. 3188/2003, Cass. 1715/2001 e Cass.
3108/96).
Non può essere negata, ad ogni modo, la valenza indiziaria del registro delle fatture di vendita versato in atti dalla parte opposta.
A fronte di tale quadro probatorio, pertanto, parte opposta ha senza dubbio adempiuto l'onere della prova cui era tenuto.
Occorre pertanto verificare se le circostanze dedotte dall'opponente, e la relativa documentazione posta a sostegno, siano idonee a inficiare il credito azionato.
Per quanto concerne la querela, si precisa nuovamente che vi è stata rimessione da parte della società
opponente, accettata (tra l'altro) dalla parte opposta, con conseguente emissione di sentenza di non doversi procedere.
A tale circostanza non può essere assegnato il valore invocato dalla difesa di parte opposta, ovvero la rinuncia tacita ai fatti descritti nella querela, come richiesto sin dalla comparsa di costituzione e risposta, dal momento che la remissione estingue il reato a causa del venir meno dell'interesse della persona offesa
(nonché dell'interesse statale) alla punibilità del colpevole, ma da tanto non può desumersi alcuna ulteriore conseguenza in sede civile. Del resto, lo stesso art. 152, comma, c.p., dispone che "nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno”: ne consegue che in assenza di precisazioni sul punto, la remissione della querela esaurisce la sua efficacia in sede penale.
Altrettanto evidentemente, va allo stesso tempo evidenziato che non può riconoscersi alla querela alcun valore probatorio privilegiato, con la conseguenza che i fatti in essa descritti, stante la provenienza unilaterale di tale documento, devono essere accertati nel procedimento civile e/o in quello penale.
Ciò posto, i fatti contestati dalla società opponente sono del tutto sforniti di prova.
In primo luogo non può non essere evidenziato che le argomentazioni sulla difformità tra la merce indicata nelle schede di vendita e quella consegnata sono rimesse, in buona sostanza, ad un programma telematico che andrebbe ad incrociare i vari dati resi disponibili. Trattasi, come è evidente, di esiti che sono condizionati sia dal corretto funzionamento del programma il quale, peraltro, interviene in un momento successivo alla consegna (e che pertanto esulano, quantomeno sino a prova contraria, dalla sfera di responsabilità della fornitrice) sia dalla veridicità dei datti in esso confluiti. A tale ultimo proposito, tuttavia, non vi è alcuna prova che i dati inseriti siano corretti, giacché i numeri dedotti sono di provenienza unilaterale della parte, e non vi è alcun elemento da cui poterne desumere la correttezza.
Per di più, detti documenti non contengono riferimenti univoci ai prodotti caseari forniti dall'opposta ed anzi alcuni di essi appaiono piuttosto riconducibili a forniture da parte di terzi, dunque estranee al presente giudizio.
Né, del resto, le problematiche appena evidenziate potevano trovare soluzione nel corso della prova orale,
atteso che i capitoli formulati dalla parte opponente erano volti a provare il funzionamento del sistema informatico di raccolta dati, ma non anche che in principio vi fosse una effettiva discrasia tra la merce indicata nelle schede di vendita e quella effettivamente consegnata e/o la correttezza dei dati inseriti nel medesimo sistema. Per tali motivi la richiesta di prova orale è stata disattesa in corso di causa, e non vi sono ragioni per discostarsi da tale decisione.
In ragione delle considerazioni che precedono, l'opposizione è infondata e va rigettata: per l'effetto, il decreto ingiuntivo, già dichiarato esecutivo, va integralmente confermato. Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore e della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
così provvede:
Rigetta l'opposizione per i motivi di cui alla parte motiva e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo 1951/2016, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 9.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Nola, 12 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)