Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/05/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 245/2024 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti del procedimento ex artt. 281 decies e ss. C.P.C., iscritto al n.
245/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promosso da
(C.F.: ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Carlo Francione (indirizzo
PEC: ; Email_1
ricorrente nei confronti di
(C.F.: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente a[...]; resistente contumace preso atto che l'udienza del 27.05.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo Ufficio del 26.03.2025, ritualmente comunicato alla parte ricorrente costituita;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti da parte ricorrente in data
23.05.2025, con le quali la stessa ha insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei suoi precedenti atti e scritti difensivi;
Il Giudice visti gli artt. 127 ter, 281 terdecies e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006;
Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto –
“rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico- giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Dunque, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo, sfrondati dal troppo e dal superfluo, possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 281 decies e ss. C.P.C., ha Parte_1
adito in giudizio , esponendo che lo stesso ricorrente ed il resistente, Controparte_1
tra loro germani, sono comproprietari pro quota, in pari misura, dei beni immobili
(terreni) ubicati nel comune di OR (RC) e nel Comune di ZA (CS), così come identificati ed elencati ai fogli 2-5 del ricorso. Il ricorrente ha ancora dedotto che la comproprietà di tali beni è pervenuta per successione della loro madre R_
, deceduta in OR in data 01.07.2011.
[...]
Dunque, nell'atto introduttivo in esame si chiedeva al Tribunale di “disporre lo scioglimento della comunione sui beni immobili che compongono la massa ereditaria”, nonché di “ordinare la divisione degli immobili ereditari descritti in premessa ed attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante” ed, ancora, di “assegnare i beni in natura trattandosi di comunione plurimmobiliare con eventuale conguaglio in denaro a compensazione”.
Integrato regolarmente il contraddittorio, non si costituiva il resistente rimanendo così contumace, pur se ritualmente e tempestivamente evocato in giudizio come documentato in atti.
La causa veniva istruita, oltre alla documentazione prodotta in atti da parte ricorrente, con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio (cfr. il relativo
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elaborato scritto depositato in atti il 19.01.2025), avente ad oggetto, nei termini di cui all'ordinanza istruttoria del 09.07.2024, l'individuazione e descrizione dei beni immobili in comunione tra le parti indicati negli atti e risultanti dai documenti prodotti, la verifica della loro comoda divisibilità e del loro valore di mercato, nonché la predisposizione di un progetto divisionale.
La domanda attorea di divisione risulta solo fondata nei termini e nei limiti di seguito argomentati.
In via preliminare, va precisato l'effettivo oggetto del presente giudizio di divisione sulla base della prospettazione di parte ricorrente, riportata in premessa, della causa petendi in relazione al petitum.
In particolare, essendo la domanda di divisione incentra su determinati beni immobili, i terreni elencati alle pagg.
2-5 del ricorso, in comproprietà indivisa tra i germani e rientranti nell'asse ereditario ricevuto per successione mortis causa Pt_1
dalla loro defunta madre, con esclusione di altro sempre in comproprietà e proveniente da tale successione ereditaria (l'appartamento descritto al successivo foglio n. 6), la pretesa azionata nel presente giudizio non riguarda, in realtà,
l'universalità dei beni facenti parte dell'asse ereditario relativo alla successione di
, deceduta in data 01.07.2011, bensì concerne l'invocato scioglimento Persona_1
della comunione ordinaria ex artt. 1111-1116 C.C. dei soli specifici ed individuati beni immobili così come indicati in ricorso.
Sempre in via preliminare, va evidenziato che il ricorrente ha compiutamente dedotto e documentato il titolo proprietario dei terreni oggetto di causa, stante la successione ereditaria in comproprietà indivisa in capo ai germani a seguito Pt_1
del testamento olografo allegato al ricorso (cfr. altresì le visure catastali parimenti allegate).
Volgendo ora l'attenzione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in atti, va chiarito che correttamente il consulente ha proceduto alla stima del complesso immobiliare da dividere, avendo riguardo al valore dello stesso alla data di redazione dell'elaborato peritale, ossia all'attuale valore venale del bene immobile.
Invero, è pacifico che, ai fini dell'accertamento della comoda divisibilità, deve aversi riguardo alla consistenza della cosa al momento della divisione (cfr., ex multis,
Cass. n. 2662/1988), e ciò in linea con quanto previsto dall'art. 726 C.C., il quale
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dispone che “fatti i prelevamenti (n.d.r., i quali, al pari dei beni donati da collazionare, vanno piuttosto valutati all'epoca dell'apertura della successione), si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti”, sicché è chiaro che la stima va compiuta con riferimento al tempo della divisione.
Ciò posto, ben può recepirsi in questa sede la stima degli immobili effettuata dalla consulenza tecnica d'ufficio in atti, la quale si è uniformata ai criteri sopra indicati stimando in € 132.365,20 il valore venale del complesso immobiliare per cui è causa, in particolare in € 72.327,60 il valore dei terreni siti nel Comune di OR (RC) ed €
60.037,60 quelli siti nel Comune di ZA (CS).
Dunque, la quota spettante a ciascun dei due condividenti in parti uguali risulta ammontare ad € 66.186,60 (€ 132.365,20 / 2).
Non resta, a questo punto, che statuire sulle modalità di scioglimento della comunione sul compendio immobiliare oggetto di causa.
Sul punto, il CTU ha elaborato due ipotesi di divisione in lotti (ognuno comprendente terreni ubicati sia ad OR sia a ZA) con piccole somme di compensazione economiche in quanto le quote non risultavano perfettamente eque, nonché una terza ipotesi divisionale in due blocchi, rispettivamente uno che ricomprende tutti gli appezzamenti di terreno siti nel comune di OR (RC) e uno tutti i terreni siti in ZA (CS).
Quest'ultima ipotesi è costituita dunque da un ” avente il valore di € Parte_2
72.327,60 e da un “Lotto , avente il valore di € 60.037,60, con il conseguente Pt_3 conguaglio in denaro da versarsi al condividente aggiudicatario del “ , Parte_4 quantificato dal CTU € 12.290,00.
A quest'ultimo proposito, si deve evidenziare che, in realtà, ai fini dell'effettiva perequazione del valore dei due blocchi, tale conguaglio va correttamente
Par quantificato in € 6.145,00 (in quanto tale somma, detratta dal valore del “Lotto ”, nonché sommata al valore del “Lotto , determina il medesimo valore dei due Pt_3
blocchi di € 66.186,60).
Si riporta di seguito, per maggiore chiarezza espositiva, la rappresentazione grafica degli anzidetti “ ” e “ ”: Parte_2 Parte_4
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Non può procedersi nel caso di specie al sorteggio per l'attribuzione a ciascuno dei condividendi delle singole quote, pur se aventi uguale valore (tenuto anche conto del conguaglio in denaro), dovendosi invece procedere alla loro attribuzione diretta, in quanto l'unica parte costituita in giudizio, il ricorrente, con nota ex art. 127 ter
C.P.C. del 14.03.2025, ha espressamente accettato l'anzidetto terzo progetto divisionale con l'assegnazione in proprio favore di tutti gli immobili (terreni e
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fabbricati collabenti) situati in ZA con un conguaglio in proprio favore della somma di € 12.290,00.
A quest'ultimo proposito, per quanto in precedenza evidenziato sul punto, tale conglaglio va correttamente quantificato in € 6.145,00.
In tal modo, la porzione da assegnare a è costituita dai terreni Parte_1 compresi nel poc'anzi riportato “Lotto , per un valore complessivo pari ad € Pt_3
60.037,60, mentre a va assegnata la porzione costituita dai terreni Controparte_1 indicati nel poc'anzi riportato “ ”, per un valore complessivo di € 72.327,60 Parte_2
e, dunque, avendo il lotto assegnato al ricorrente un minor valore rispetto all'altro lotto, il “ deve essere compensato con il conguaglio come correttamente Parte_4
quantificato nei termini suddetti, r8ispetto a quanto indicato dal CTU, a carico della porzione da assegnare a . Controparte_1
Va dunque dichiarato che quest'ultimo è tenuto a corrispondere, a titolo di conguaglio, al ricorrente la somma di € 6.145,00. Parte_1
Su tale somma spettano gli interessi nella misura legale dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo, atteso che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta a conguaglio dal condividente assegnatario a quello non assegnatario ha natura di debito di valore, che sorge, dopo lo scioglimento della comunione, all'atto dell'assegnazione a uno soltanto dell'intero bene non comodamente divisibile;
da tale momento, quindi, sulla somma relativa sono dovuti gli interessi corrispettivi”
(cfr. Cass. n. 9845/2012).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio, persegue il mero effetto di perequazione del valore delle rispettive quote, nell'ambito dell'attuazione del diritto potestativo delle parti allo scioglimento della comunione. Ne consegue che
l'adempimento di tale obbligo - al contrario di quanto avviene nella sentenza costitutiva emessa ex art. 2932 c.c. per l'adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, ove il pagamento del prezzo ad opera della parte acquirente costituisce adempimento della controprestazione e se non avviene determina l'inefficacia della sentenza (pur da accertarsi in un separato giudizio) -
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non costituisce condizione di efficacia della sentenza di divisione e può essere soltanto perseguito dagli altri condividenti con i normali mezzi di soddisfazione del credito, restando comunque ferma la statuizione di divisione dei beni” (vedi Cass.
24/10/2006, n.22833; vedi anche Cass. 23/01/2017, n. 1656).
Occorre, infine, ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari la relativa trascrizione ex art. 2646 C.C. ed al competente Ufficio tecnico erariale di eseguire le volture di accatastamento con esonero da ogni responsabilità.
La natura della controversia, l'indefettibilità della pronuncia giudiziaria di divisione e la sostanziale non contestazione delle circostanze allegate nonché del progetto divisionale accettato dal ricorrente, legittimano l'irripetibilità delle spese di lite tra le parti, così come vanno poste a carico di entrambe le parti, in solido, le spese relative alla CTU liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulle cause riunite come in epigrafe promosse, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento della comunione esistente sul compendio immobiliare ubicato nel Comune di OR (RC) e nel Comune di ZA (CS) nonché consistito nei beni immobili (terreni) indicati ai fogli 2-5 del ricorso e come descritti nella CTU in atti;
2) dispone procedersi allo scioglimento della comunione di tali beni immobili come segue:
a) assegna a la proprietà esclusiva dei terreni siti nel Comune di Parte_1
ZA (CS), come elencati nel “Lotto Verde” riportato in parte motiva;
b) assegna a la proprietà esclusiva dei terreni siti nel Comune di Controparte_1
OR (RC), come elencati nel “Lotto Blu” riportato in parte motiva;
c) dichiara, per l'effetto, tenuto a corrispondere a Controparte_1 Parte_1 la somma di € 6.145,00, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale;
3) ordina al competente Conservatore dei Registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza ex 2446 C.C. nonché al competente Ufficio tecnico erariale di OR (RC) e di ZA (CS) di eseguire le volture di accatastamento, con esonero da responsabilità;
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4) dichiara irripetibili le spese di lite di parte ricorrente;
5) pone le spese della espletata C.T.U., come liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Locri il 28 maggio 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
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