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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/05/2024, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa Giorgia Imperiale
All'udienza del giorno 10 maggio 2024 svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nella causa per opposizione avverso decreto ingiuntivo promossa da
in persona del suo legale rappresentante p.t., E_
rappresentato e difeso dall'Avv. F. Calabro come da mandato in atti contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P_
rappresentata e difesa dall'Avv. F. Polo come da mandato in atti
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha proposto E_
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2636/2018 emesso dal tribunale civile di
Lecce,con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 47.157,40 oltre spese e competenze della fase monitoria in favore di . P_
Con comparsa di risposta del 22.03.2019 si costituiva in giudizio la per P_
chiedere il rigetto dell'avversa domanda e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Espletate le prove orali ed disposta CTU, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rinviata per la discussione orale. La , attore sostanziale, ha svolto con il rito monitorio un'azione di P_
ripetizione di indebito.
Deduce che in data 02/12/2009, la siglava con la P_ E_
un contratto di appalto che prevedeva la realizzazione di una palazzina nel
[...]
Comune di Nardò in località Lissandri.
Asserisce che la eseguiva lavori presso la proprietà della E_
per € 183.699,66 oltre IVA come per legge, per un totale complessivo di P_
€ 202.069,63.
Rileva che la corrispondeva alla la somma P_ E_
complessiva di euro 249.227,03, versando, quindi, la maggiore somma di € 47.157,40, rispetto ai lavori effettivamente eseguiti dalla debitrice.
Conclude, pertanto, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo volto al recupero della maggior somma versata.
La si è difesa eccependo la inesistenza del credito azionato e E_
contestando la documentazione probatoria allegata.
Il criterio generale di riparto degli oneri assertivi e probatori di questa azione è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697cc e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta totalmente o parzialmente e, ciò fatto, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti estintivi o comunque idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; nello stesso senso: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867;Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315;
Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Tale criterio va coordinato con il principio dell'onere di contestazione specifica,
2 codificato nel novellato art. 115 cpc, applicabile alla presente controversia, in quanto introdotta dopo il 4.07.2009, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relativo ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ., sez. 6, 21.08.2012 n. 14594).
Cio premesso, il Giudicante ritiene di condividere le risultanze dell'indagine peritale svolta dal CTU ing. e depositate in data 07.06.2022. Persona_1
Il CTU, dopo una attenta analisi del computo dei lavori eseguiti e delle somme Contr versate dalla – sulla base della documentazione allegata – in favore di
[...]
ha concluso sostenendo che ha versato in favore della E_ P_ [...]
una maggiore somma di 33.149,98 euro. E_
Il parziale accoglimento della domanda, induce il Giudicante a disporre la compensazione delle spese di lite e della CTU in ragione del 50%, ponendo a carico di il restante 50%. E_
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, sezione III, nella persona del Giudice Onorario Giorgia
Imperiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da E_
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di
[...] P_
, in persona del suo legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) Accoglie in parte l'opposizione promossa da E_
, in persona del suo legale rappresentante p.t., e, per l'effetto,
[...]
revoca il decreto ingiuntivo n. 2636/2018 e condanna la
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., al E_
pagamento della minore somma di € 33.149,98.
3 2) Compensa le spese di lite fra le parti in causa in ragione del 50%
e pone a carico della , in persona del suo E_
legale rappresentante p.t., il restante 50% che si liquidano in complessive € 1.904,5 ( 3.809,00 :2), di cui € 1.904,5 per competenze, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge
3) Pone definitivamente a carico delle parti in ragione del 50% le spese della CTU
Così deciso in Lecce, 10 maggio 2024 Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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