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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/08/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2134/2024
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2134/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DI PIERRO MICHELE, avv. DI PIERRO MATTEO;
Parte_1 avv. DI PIERRO ROBERTO;
ricorrente
E
, avv. Controparte_1
BOVE ANTONIO, resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 15.03.2024, parte ricorrente esponeva:
• di aver presentato il 16.10.2023 domanda di invalidità civile a seguito della quale gli veniva riconosciuta una percentuale di invalidità del 67%;
• che le patologie da cui è affetto corrispondono, invece, ad una percentuale pari o superiore al 75%;
• di aver presentato all' in data 08.02.2024 domanda volta ad CP_1 ottenere il beneficio di cui alla l. 388/2000 art. 80, comma 3.
Tanto esposto chiedeva l'accertamento dell'invalidità pari almeno al 75% ai fini del beneficio ex art. 80, comma 3 l. 388/2000.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda.
1 Acquisita la documentazione e disposta CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Preliminarmente va osservato che la domanda è ammissibile.
In merito all'interesse ad agire risulta, infatti, dagli atti che la parte ricorrente abbia svolto attività di lavoro dipendente dopo la presentazione della domanda di invalidità civile dalla quale risulterebbero riconosciuti retroattivamente gli effetti della domanda amministrativa per la contribuzione figurativa ex art. 80
l. 388/2000.
3) Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
L'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 stabilisce che “a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione “in tema di maggiorazione dell'anzianità contributiva ai sensi dell'art. 80, comma 3, legge n. 388 del
2000, l'attribuzione del beneficio ivi previsto richiede esclusivamente il riconoscimento di un'invalidità superiore al settantaquattro per cento (ovvero
l'iscrizione dell'invalidità ad una delle specifiche tipologie indicate dalla legge) e lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma non anche il godimento di una prestazione assistenziale, né, quindi, di limiti reddituali per fruirne” (cfr. Cass.
707/2012).
2 Pertanto nel caso in esame non è rilevante quale sia il reddito del ricorrente, essendo necessario esclusivamente che lo stesso possegga il requisito sanitario richiesto dalla legge e che svolga un'attività lavorativa.
Ai fini della decisione appaiono condivisibili le conclusioni del CTU dott.
[...]
, perché in linea con i parametri medico legali di riferimento e Persona_1 non contestate dalle parti. Il consulente tecnico d'ufficio CTU, nelle conclusioni definitive della c.t.u. all'esito delle osservazioni delle parti, ha accertato il grado di invalidità di parte ricorrente nella misura del 75% a far data dalla domanda amministrativa del 16.10.2023.
Ne consegue che la parte ricorrente ha diritto al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, L. n. 388/2000, innanzi specificati, a far data dal
16.10.2023 data del possesso del relativo requisito sanitario.
In merito alla decorrenza, infatti, occorre tener presente la domanda per l'accertamento dell'invalidità e non quella del beneficio in quanto i benefici decorrono in base alla mera concomitanza tra invalidità ed attività lavorativa svolta, a seguito di “richiesta”.
Nel caso di specie la decorrenza del requisito sanitario risulta accertata a partire dalla domanda di invalidità civile e la richiesta fonda la pretesa per ottenere i benefici. Dovranno, dunque, essere riconosciuti i contributi figurativi in proporzione alla durata dell'attività lavorativa svolta da invalido successivamente al 16.10.2023.
4) Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, applicando i valori dello scaglione di riferimento, ridotti tenuto conto della natura della controversia, del valore effettivo della stessa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con distrazione;
spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
3 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, L. n. 388/2000, innanzi specificati, a far data dalla domanda del 16.10.2023;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che CP_1 liquida in € 2.697,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%) da distrarsi in favore dei procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 07/08/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
4
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2134/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. DI PIERRO MICHELE, avv. DI PIERRO MATTEO;
Parte_1 avv. DI PIERRO ROBERTO;
ricorrente
E
, avv. Controparte_1
BOVE ANTONIO, resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 15.03.2024, parte ricorrente esponeva:
• di aver presentato il 16.10.2023 domanda di invalidità civile a seguito della quale gli veniva riconosciuta una percentuale di invalidità del 67%;
• che le patologie da cui è affetto corrispondono, invece, ad una percentuale pari o superiore al 75%;
• di aver presentato all' in data 08.02.2024 domanda volta ad CP_1 ottenere il beneficio di cui alla l. 388/2000 art. 80, comma 3.
Tanto esposto chiedeva l'accertamento dell'invalidità pari almeno al 75% ai fini del beneficio ex art. 80, comma 3 l. 388/2000.
Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda.
1 Acquisita la documentazione e disposta CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Preliminarmente va osservato che la domanda è ammissibile.
In merito all'interesse ad agire risulta, infatti, dagli atti che la parte ricorrente abbia svolto attività di lavoro dipendente dopo la presentazione della domanda di invalidità civile dalla quale risulterebbero riconosciuti retroattivamente gli effetti della domanda amministrativa per la contribuzione figurativa ex art. 80
l. 388/2000.
3) Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
L'art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 stabilisce che “a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva;
il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione “in tema di maggiorazione dell'anzianità contributiva ai sensi dell'art. 80, comma 3, legge n. 388 del
2000, l'attribuzione del beneficio ivi previsto richiede esclusivamente il riconoscimento di un'invalidità superiore al settantaquattro per cento (ovvero
l'iscrizione dell'invalidità ad una delle specifiche tipologie indicate dalla legge) e lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma non anche il godimento di una prestazione assistenziale, né, quindi, di limiti reddituali per fruirne” (cfr. Cass.
707/2012).
2 Pertanto nel caso in esame non è rilevante quale sia il reddito del ricorrente, essendo necessario esclusivamente che lo stesso possegga il requisito sanitario richiesto dalla legge e che svolga un'attività lavorativa.
Ai fini della decisione appaiono condivisibili le conclusioni del CTU dott.
[...]
, perché in linea con i parametri medico legali di riferimento e Persona_1 non contestate dalle parti. Il consulente tecnico d'ufficio CTU, nelle conclusioni definitive della c.t.u. all'esito delle osservazioni delle parti, ha accertato il grado di invalidità di parte ricorrente nella misura del 75% a far data dalla domanda amministrativa del 16.10.2023.
Ne consegue che la parte ricorrente ha diritto al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, L. n. 388/2000, innanzi specificati, a far data dal
16.10.2023 data del possesso del relativo requisito sanitario.
In merito alla decorrenza, infatti, occorre tener presente la domanda per l'accertamento dell'invalidità e non quella del beneficio in quanto i benefici decorrono in base alla mera concomitanza tra invalidità ed attività lavorativa svolta, a seguito di “richiesta”.
Nel caso di specie la decorrenza del requisito sanitario risulta accertata a partire dalla domanda di invalidità civile e la richiesta fonda la pretesa per ottenere i benefici. Dovranno, dunque, essere riconosciuti i contributi figurativi in proporzione alla durata dell'attività lavorativa svolta da invalido successivamente al 16.10.2023.
4) Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, applicando i valori dello scaglione di riferimento, ridotti tenuto conto della natura della controversia, del valore effettivo della stessa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta, con distrazione;
spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
3 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, L. n. 388/2000, innanzi specificati, a far data dalla domanda del 16.10.2023;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che CP_1 liquida in € 2.697,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge (IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%) da distrarsi in favore dei procuratori ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 07/08/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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