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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/04/2025, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. 14033/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel est dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 12/04/2024 rimessa al Collegio con ordinanza in data 6/2/2025 discussa nella Camera di Consiglio del 12/2/2025………. promossa
DA
(c.f. , nata a [...] ( UCRAINA) il Parte_1 CodiceFiscale_1
24/07/1976, residente in [...]N 6 20122 MILANO ITALIA, con domicilio telematico presso l'Avvocato COSSANDI MONICA del Foro di Milano, con studio in VIA FONTANA, 5/A
MILANO, presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti,
ammessa al Gratuito Patrocinio con delibera del 4.4.2024
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ),, nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
anagraficamente in VIA TERRUGGIA N 6 20122 MILANO ITALIA
PARTE RESISTENTE CONTUMACE Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati in data 6.5.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per : Parte_2
come da note scritte depositate il 15.1.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile presso in data 8.7.2008 a Parte_2 Parte_3
Milano, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano nell'anno 2008, atto n1271. , parte 1 , Per_ dal matrimonio sono nati i figli in data 12.11.2001 e in data 4.5.2011, Per_1
con ricorso depositato in data 12/04/2024 l chiedeva pronunciarsi la Parte_2
separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affido in via esclusiva della figlia minore ,
l'assegnazione della casa coniugale sita a Milano via Terruggia n 6 , unitamente a tutti gli arredi che la compongono, prevedere un diritto di visita del resistente come stabilito dal Tribunale ,un contributo per il mantenimento di entrambe i figli, non essendo economicamente autosufficiente, nella misura Per_1 di € 800,00 mensili, oltre al concorso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie come indicate nelle linee guida in uso presso il Tribunale;
la ricorrente allegava un' unione coniugale contrassegnata da violenza da parte del marito, dedito all'uso di alcool e sostanze stupefacenti, che arrivava a chiudere interruttore del gas per impedire alla moglie di preparare la cena ai figli, fino a quanto la stessa ricorrente si era rivolta nel 2024 alle
Forze dell'Ordine ed a un Centro antiviolenza;
assumeva inoltre che il padre non si era mai occupato dei figli ,neppure dal punto di vista economico, all'udienza avanti il Giudice Delegato del 9 luglio 2024 parte resistente rimaneva contumace , e la ricorrente dichiarava che il padre ristretto in carcere non vedeva i figli, il figlio grande era ricoverato in un reparto psichiatrico ospedaliero ed era sottoposto a terapia farmacologica;
che la
Per_ minore necessitava di un supporto psicologico,
chiedeva disporsi l'affido super- esclusivo della minore , il Giudice delegato con ordinanza resa a verbale provvedeva come di seguito: Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
Per_ Affida la figlia minore (4.5.2011) , in via esclusiva alla madre presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano via Terruggia n 6 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza, 3. Assegna la casa coniugale in locazione in via Terruggia alla madre con tutto quanto l'arreda, che vi abita con la figlia minorenne e la figlia maggiorenne non economicamente indipendente;
4. Dispone che la minore potrà incontrare il padre solo previa manifestazione di interesse da parte del padre;
5.Dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali di Milano, affinchè svolgano indagine psicosociale del nucleo familiare, con indagine psicofisica della madre e della minore, sulla qualità della relazione tra madre e figlia, forniscano supporto psicologico alla ricorrente e alla minore;
Per_
6.. Pone a carico di resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma complessiva di € 300 mensili soggetta a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione ad aprile 2025, a decorrere dalla data del deposito del ricorso;
7. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga versato interamente alla madre;
Assegna ai Servizi sociali di Milano termine fino al 30.10.2024 per depositare relazione
Rinvia alla udienza del 5.11.2024 ore 14 . riservandosi la richiesta alla Procura delle Repubblica degli atti relativi al procedimento penale a carico del resistente al deposito del decreto che dispone il giudizio immediato da parte della ricorrente
Quindi all'udienza del 18.12.2024., a seguito di rinvio di ufficio per mancato deposito della relazione, parte ricorrente insisteva nella domanda depositando sentenza di condanna nei confronti del resistente ,
Il Giudice poneva la causa in decisione , riservandosi di riferire al Collegio davanti al quale la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.2.2024.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia parte ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato dove è adita la autorità giudiziaria. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15, essendo la legge del foro.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
La risalente separazione di fatto, le allegazioni di violenza da parte della ricorrente da parte del marito sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Domanda di addebito
Nessun dubbio ad avviso del Collegio che l'addebito della separazione debba essere posto a carico del resistente, che risulta condannato alla pena di 3 anni di reclusione. con sentenza del Tribunale di
Milano- per i reati di cui all'art 572 cp II comma , 585 e 5982 cp.
E' noto che “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
(Cass.31351/22;conf.7388/17). A favore della ricorrente deve essere attivato un percorso di supporto psicologico come evidenziato dai
Servizi sociali nella relazione depositata.
Sulla responsabilità genitoriale
Ritiene il Collegio che la domanda svolta da parte ricorrente che chiede l'affidamento super esclusivo della minore alla madre meriti accoglimento.
Deve richiamarsi sul punto quanto prescrive la convenzione di Istanbul ratificata con legge dello Stato
n.77 del 2013 e la prioritaria tutela dei “i diritti e la sicurezza della vittima e dei bambini” ,come prescritto dall'art.31 relativo alla “custodia dei figli”.
In particolare secondo quanto riferito dalla madre, il resistente non ha più visto la figlia, né ha più provveduto a corrispondere nemmeno il contributo economico a favore della stessa
La scelta processuale del convenuto di rimanere contumace non consente di prendere in considerazione diversi ed ulteriori elementi modificativi della rappresentazione fattuale fornita dalla ricorrente.
Sottolineato, pertanto, il reiterato inadempimento agli obblighi inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, da parte del padre, sia sotto il profilo della assistenza morale -visto che si è sempre disinteressato della figlia -, sia sotto il profilo dell'assistenza materiale, -visto il mancato regolare pagamento di un congruo contributo di mantenimento-, ritenuto, di contro, che la madre è un valido punto di riferimento per la minore, perché ha sempre rivestito adeguatamente il ruolo genitoriale e si è sempre occupata della sua crescita, educazione e salute, anche sotto il profilo economico, deve ritenersi accoglibile la domanda di affidamento super esclusivo della minore alla madre, per la quale può essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, ritenendo che ella potrà occuparsi della figlia anche nel prosieguo con continuità e responsabilità.
Il totale disinteresse paterno giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso anche con riguardo alle scelte più importanti per la minorw (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
La minore vivra' con la madre nella casa familiare sita in condotta in locazione, presso la quale la figlia avrà la residenza anagrafica.
La casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. con tutto quanto l'arreda. Per_ Quanto alla frequentazione di con il genitore non affidatario, sulla base di quanto riferito dalla stessa agli operatori dei Servizi sociali disposto che le visite riprendano solo a seguito di manifestazione di volontà della minore e impegno del padre a volere riprendere gli incontri in modalità protetta ed osservata .
Per_ Deve essere altres'' disposto che i Servizi attivino un percorso di supporto psicologico per che era erogato da un servizio privato in fase di estinzione
Sulla richiesta di contributo al mantenimento della prole.
Con riferimento alle statuizioni economiche, parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale determini l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento di entrambi i figli, mediante versamento della somma mensile di 800, essendo il figlio maggiorenne , ricoverato in Ospedale per patologia Per_1
psichiatrica, non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie. Sul punto la ricorrente ha allegato di percepire una retribuzione mensile di circa € 1.000,00 e di dover sostenere un canone di locazione mensile di € 950 e di essere aiutata dalla propria famiglia.
Richiamati i principi costituzionali e normativi che impongono ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerato che il padre è attualmente ristretto in carcere richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. considerate le esigenze di entrambi i figli e l'assenza di frequentazioni padre/figlia, ritiene questo Collegio di porre a carico del resistente a titolo di mantenimento di entrambi i figli la somma di euro 700 omnicomprensiva a decorrere dalla data di deposito del ricorso, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione aprile 2025).
Assegno di mantenimento
Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per riconoscere alla ricorrente l'assegno di mantenimento.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimitàla separazione personale,.. il diritto all'assegno di mantenimento è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede
che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi
ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno… che.. la funzione conservativa della separazione, ad oggi, si invera prevalentemente nel riconoscimento del diritto del coniuge
economicamente debole a mantenere lo stesso tenore di vita.
La ricorrente percepisce un reddito da attività lavorativa, e allo stato non sussiste la prova che il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio fosse più elevato.
Sulle spese di lite
In relazione alle spese di lite attesa la pronuncia necessaria sullo status, il resistente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di ¾ a favore della ricorrente;
devono compensarsi le spese per la residua quota di ¼.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte resistente così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_2 CP_1
hanno contratto matrimonio civile a Milano, iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Milano nell'anno , atto n. 1271, parte 1 ;
2. Addebita la separazione al resistente;
3. Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano VIA TERRUGGIA N 6 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo/o/i, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza,
4. Assegna la casa coniugale in locazione in VIA TERRUGGIA N 6 20122 MILANO ITALIA alla madre con tutto quanto l'arreda,;
5. Dispone che il padre possa incontrare la minore solo previa manifestazione di volontà della minore e impegno del padre a volere riprendere gli incontri in modalità protetta ed osservata;
6. Dispone che i Servizi sociali di Milano procedano a fornire un supporto psicologico per la ricorrente e per la minore;
7. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante CP_1
versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma complessiva di € 700 mensili , entro il giorno 5 di ogni mese, soggetta a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione aprile 2025,
8. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga versato interamente alla madre;
9. Respinge la domanda di assegno di mantenimento alla ricorrente
10. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
11. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente nella misura di ¾
che liquida per tale quota nella somma di euro 2925, oltre IVA cpa ed il 15% per rimborso spese generali, da versarsi all'Erario dello Stato;
12. Compensa tra le parti le spese di lite per la residua quota.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 12/02/2025
Il Presidente Relatore estensore
Dott.ssa Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel est dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 12/04/2024 rimessa al Collegio con ordinanza in data 6/2/2025 discussa nella Camera di Consiglio del 12/2/2025………. promossa
DA
(c.f. , nata a [...] ( UCRAINA) il Parte_1 CodiceFiscale_1
24/07/1976, residente in [...]N 6 20122 MILANO ITALIA, con domicilio telematico presso l'Avvocato COSSANDI MONICA del Foro di Milano, con studio in VIA FONTANA, 5/A
MILANO, presso la quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti,
ammessa al Gratuito Patrocinio con delibera del 4.4.2024
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ),, nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._2
anagraficamente in VIA TERRUGGIA N 6 20122 MILANO ITALIA
PARTE RESISTENTE CONTUMACE Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati in data 6.5.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per : Parte_2
come da note scritte depositate il 15.1.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile presso in data 8.7.2008 a Parte_2 Parte_3
Milano, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano nell'anno 2008, atto n1271. , parte 1 , Per_ dal matrimonio sono nati i figli in data 12.11.2001 e in data 4.5.2011, Per_1
con ricorso depositato in data 12/04/2024 l chiedeva pronunciarsi la Parte_2
separazione personale dei coniugi con addebito al marito, l'affido in via esclusiva della figlia minore ,
l'assegnazione della casa coniugale sita a Milano via Terruggia n 6 , unitamente a tutti gli arredi che la compongono, prevedere un diritto di visita del resistente come stabilito dal Tribunale ,un contributo per il mantenimento di entrambe i figli, non essendo economicamente autosufficiente, nella misura Per_1 di € 800,00 mensili, oltre al concorso, nella misura del 50%, delle spese straordinarie come indicate nelle linee guida in uso presso il Tribunale;
la ricorrente allegava un' unione coniugale contrassegnata da violenza da parte del marito, dedito all'uso di alcool e sostanze stupefacenti, che arrivava a chiudere interruttore del gas per impedire alla moglie di preparare la cena ai figli, fino a quanto la stessa ricorrente si era rivolta nel 2024 alle
Forze dell'Ordine ed a un Centro antiviolenza;
assumeva inoltre che il padre non si era mai occupato dei figli ,neppure dal punto di vista economico, all'udienza avanti il Giudice Delegato del 9 luglio 2024 parte resistente rimaneva contumace , e la ricorrente dichiarava che il padre ristretto in carcere non vedeva i figli, il figlio grande era ricoverato in un reparto psichiatrico ospedaliero ed era sottoposto a terapia farmacologica;
che la
Per_ minore necessitava di un supporto psicologico,
chiedeva disporsi l'affido super- esclusivo della minore , il Giudice delegato con ordinanza resa a verbale provvedeva come di seguito: Autorizza i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
Per_ Affida la figlia minore (4.5.2011) , in via esclusiva alla madre presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano via Terruggia n 6 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per la figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza, 3. Assegna la casa coniugale in locazione in via Terruggia alla madre con tutto quanto l'arreda, che vi abita con la figlia minorenne e la figlia maggiorenne non economicamente indipendente;
4. Dispone che la minore potrà incontrare il padre solo previa manifestazione di interesse da parte del padre;
5.Dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali di Milano, affinchè svolgano indagine psicosociale del nucleo familiare, con indagine psicofisica della madre e della minore, sulla qualità della relazione tra madre e figlia, forniscano supporto psicologico alla ricorrente e alla minore;
Per_
6.. Pone a carico di resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma complessiva di € 300 mensili soggetta a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione ad aprile 2025, a decorrere dalla data del deposito del ricorso;
7. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga versato interamente alla madre;
Assegna ai Servizi sociali di Milano termine fino al 30.10.2024 per depositare relazione
Rinvia alla udienza del 5.11.2024 ore 14 . riservandosi la richiesta alla Procura delle Repubblica degli atti relativi al procedimento penale a carico del resistente al deposito del decreto che dispone il giudizio immediato da parte della ricorrente
Quindi all'udienza del 18.12.2024., a seguito di rinvio di ufficio per mancato deposito della relazione, parte ricorrente insisteva nella domanda depositando sentenza di condanna nei confronti del resistente ,
Il Giudice poneva la causa in decisione , riservandosi di riferire al Collegio davanti al quale la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.2.2024.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione del Giudice italiano e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n. 1111/2019 essendo in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi e risiedendo ancora in Italia parte ricorrente.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato dove è adita la autorità giudiziaria. Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 8 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 15, essendo la legge del foro.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del
23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
La risalente separazione di fatto, le allegazioni di violenza da parte della ricorrente da parte del marito sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Domanda di addebito
Nessun dubbio ad avviso del Collegio che l'addebito della separazione debba essere posto a carico del resistente, che risulta condannato alla pena di 3 anni di reclusione. con sentenza del Tribunale di
Milano- per i reati di cui all'art 572 cp II comma , 585 e 5982 cp.
E' noto che “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
(Cass.31351/22;conf.7388/17). A favore della ricorrente deve essere attivato un percorso di supporto psicologico come evidenziato dai
Servizi sociali nella relazione depositata.
Sulla responsabilità genitoriale
Ritiene il Collegio che la domanda svolta da parte ricorrente che chiede l'affidamento super esclusivo della minore alla madre meriti accoglimento.
Deve richiamarsi sul punto quanto prescrive la convenzione di Istanbul ratificata con legge dello Stato
n.77 del 2013 e la prioritaria tutela dei “i diritti e la sicurezza della vittima e dei bambini” ,come prescritto dall'art.31 relativo alla “custodia dei figli”.
In particolare secondo quanto riferito dalla madre, il resistente non ha più visto la figlia, né ha più provveduto a corrispondere nemmeno il contributo economico a favore della stessa
La scelta processuale del convenuto di rimanere contumace non consente di prendere in considerazione diversi ed ulteriori elementi modificativi della rappresentazione fattuale fornita dalla ricorrente.
Sottolineato, pertanto, il reiterato inadempimento agli obblighi inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, da parte del padre, sia sotto il profilo della assistenza morale -visto che si è sempre disinteressato della figlia -, sia sotto il profilo dell'assistenza materiale, -visto il mancato regolare pagamento di un congruo contributo di mantenimento-, ritenuto, di contro, che la madre è un valido punto di riferimento per la minore, perché ha sempre rivestito adeguatamente il ruolo genitoriale e si è sempre occupata della sua crescita, educazione e salute, anche sotto il profilo economico, deve ritenersi accoglibile la domanda di affidamento super esclusivo della minore alla madre, per la quale può essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, ritenendo che ella potrà occuparsi della figlia anche nel prosieguo con continuità e responsabilità.
Il totale disinteresse paterno giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso anche con riguardo alle scelte più importanti per la minorw (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
La minore vivra' con la madre nella casa familiare sita in condotta in locazione, presso la quale la figlia avrà la residenza anagrafica.
La casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. con tutto quanto l'arreda. Per_ Quanto alla frequentazione di con il genitore non affidatario, sulla base di quanto riferito dalla stessa agli operatori dei Servizi sociali disposto che le visite riprendano solo a seguito di manifestazione di volontà della minore e impegno del padre a volere riprendere gli incontri in modalità protetta ed osservata .
Per_ Deve essere altres'' disposto che i Servizi attivino un percorso di supporto psicologico per che era erogato da un servizio privato in fase di estinzione
Sulla richiesta di contributo al mantenimento della prole.
Con riferimento alle statuizioni economiche, parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale determini l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento di entrambi i figli, mediante versamento della somma mensile di 800, essendo il figlio maggiorenne , ricoverato in Ospedale per patologia Per_1
psichiatrica, non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie. Sul punto la ricorrente ha allegato di percepire una retribuzione mensile di circa € 1.000,00 e di dover sostenere un canone di locazione mensile di € 950 e di essere aiutata dalla propria famiglia.
Richiamati i principi costituzionali e normativi che impongono ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, considerato che il padre è attualmente ristretto in carcere richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. considerate le esigenze di entrambi i figli e l'assenza di frequentazioni padre/figlia, ritiene questo Collegio di porre a carico del resistente a titolo di mantenimento di entrambi i figli la somma di euro 700 omnicomprensiva a decorrere dalla data di deposito del ricorso, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione aprile 2025).
Assegno di mantenimento
Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per riconoscere alla ricorrente l'assegno di mantenimento.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimitàla separazione personale,.. il diritto all'assegno di mantenimento è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede
che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi
ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno… che.. la funzione conservativa della separazione, ad oggi, si invera prevalentemente nel riconoscimento del diritto del coniuge
economicamente debole a mantenere lo stesso tenore di vita.
La ricorrente percepisce un reddito da attività lavorativa, e allo stato non sussiste la prova che il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio fosse più elevato.
Sulle spese di lite
In relazione alle spese di lite attesa la pronuncia necessaria sullo status, il resistente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite nella misura di ¾ a favore della ricorrente;
devono compensarsi le spese per la residua quota di ¼.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte resistente così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_2 CP_1
hanno contratto matrimonio civile a Milano, iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Milano nell'anno , atto n. 1271, parte 1 ;
2. Addebita la separazione al resistente;
3. Affida la figlia minore in via esclusiva alla madre presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano VIA TERRUGGIA N 6 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per figlia, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo/o/i, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza,
4. Assegna la casa coniugale in locazione in VIA TERRUGGIA N 6 20122 MILANO ITALIA alla madre con tutto quanto l'arreda,;
5. Dispone che il padre possa incontrare la minore solo previa manifestazione di volontà della minore e impegno del padre a volere riprendere gli incontri in modalità protetta ed osservata;
6. Dispone che i Servizi sociali di Milano procedano a fornire un supporto psicologico per la ricorrente e per la minore;
7. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante CP_1
versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore della madre della somma complessiva di € 700 mensili , entro il giorno 5 di ogni mese, soggetta a rivalutazione ISTAT con prima rivalutazione aprile 2025,
8. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga versato interamente alla madre;
9. Respinge la domanda di assegno di mantenimento alla ricorrente
10. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
11. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente nella misura di ¾
che liquida per tale quota nella somma di euro 2925, oltre IVA cpa ed il 15% per rimborso spese generali, da versarsi all'Erario dello Stato;
12. Compensa tra le parti le spese di lite per la residua quota.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 12/02/2025
Il Presidente Relatore estensore
Dott.ssa Susanna Terni