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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 03/07/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 874/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 874/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AFFERRANTE Parte_1 C.F._1
DOMENICO PIETRO e dell'avv. LOSITO MARIA CESAREA
ATTORE contro
AVV. LUIGI FALLUCCHI (C.F. ), in proprio e con il patrocinio dell'avv. C.F._2
TOTA ANTONIO
CONVENUTO
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO CLAUDIO
[...] P.IVA_1
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande sono infondate e vanno pertanto rigettate.
L'arch. ha convenuto in giudizio l'avv. Luigi Fallucchi formulando le seguenti Parte_1 conclusioni:
“accertare e dichiarare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'avv. Luigi Fallucchi;
per l'effetto condannare l'avv. Luigi Fallucchi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti dall'arch. nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia all'esito dell'istruttoria Pt_1 Parte_1 nonché quelli determinati da perdita di “chance” che si chiede venga riconosciuta in € 120.000,00 o quella diversa, che potrà essere maggiore oppure minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito”. A sostegno della domanda l'attore ha dedotto in fatto:
pagina 1 di 6 “L'arch. in virtù di una scrittura privata del 06.05.2004 intervenuta tra i sigg.ri Parte_1
e quali cedenti e l'ing. quale cessionario, con Controparte_2 CP_3 Persona_1 la quale i cedenti autorizzavano il tecnico arch. a predisporre opportuno progetto Parte_1 esecutivo, con i relativi calcoli statici e DD.LL. e tutti gli altri elaborati tecnici necessari anche per l'ottenimento del permesso di costruzione, sia in ordine alla edificazione di fabbricati con destinazione residenziale-commerciale, sia in ordine a fabbricati con destinazione alberghiera, ha provveduto a svolgere l'opera professionale commissionatagli;
- Svolta la propria opera professionale, l'esponente con racc.ta a.r. del 25 settembre 2006, richiedeva ai sigg.ri e , il pagamento delle prestazioni professionali CP_3 Controparte_2 eseguite;
- I medesimi, con atto di citazione del 14.10.2006, adivano il Tribunale di Fermo – Sezione Distaccata di Sant'Elpidio a Mare, per l'accertamento negativo del credito preteso nei loro confronti dal professionista sostenendo che il medesimo non potesse pretendere alcun compenso per l'opera professionale resa, avendo agito di sua esclusiva iniziativa e che comunque, unico soggetto eventualmente tenuto all'adempimento era il cessionario , il quale gli aveva dato Persona_1 l'incarico di svolgere la sua opera professionale prima di quanto contrattualmente stabilito;
- Al fine di costituirsi tempestivamente in giudizio onde rappresentare le proprie ragioni, l'arch.
[...]
concedeva mandato alla rappresentanza e difesa dell'avv. Luigi Fallucchi del Foro di Foggia, il Pt_1 quale si costituiva in giudizio con rituale comparsa di costituzione e risposta del 03.02.2007, eccependo in via preliminare la inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea, in mancanza della determinazione della cosa oggetto della domanda, nonché l'incompetenza per territorio del
Giudice adito in favore del Tribunale di Foggia Sez. Distaccata di San Severo, nel merito – essendo la domanda inammissibile e improcedibile – ne chiedeva l'integrale rigetto;
- Contemporaneamente consigliava di incardinare altro procedimento nei confronti dei sigg.ri CP_3
e di accertamento (positivo) del medesimo credito, notificando agli
[...] Controparte_2 stessi, in data 20.11.2006 atto di citazione dinanzi al Tribunale di Foggia Sez. Distaccata di San
Severo, procedimento che veniva iscritto al n. 365/06 R.G.; i convenuti, costituendosi, eccepivano l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Fermo Sez. Distaccata di Sant'Elpidio a Mare, l'eccezione veniva accolta e la causa veniva riassunto dinanzi al Tribunale dichiarato competente con il n. 81/09 R.G.;
- La causa iscritta al n. 259/06 R.G. ( – Tribunale di Fermo – Persona_2 Persona_3 Sez. Dist. di Sant'Elpidio a Mare) di accertamento negativo, veniva definita con sentenza n. 188/2011 che rilevava che: “chi viene convenuto in un giudizio per vedersi accertare l'insussistenza di un diritto da lui vantato, ha l'onere della prova dei relativi fatti costitutivi, questo era l'onere probatorio che ricadeva sul convenuto che invece ha preferito soffermarsi su una serie di questioni procedurali”;
- La causa iscritta al n. 365/06 ( – Tribunale di Foggia Sez. Persona_4
Dist. di San Severo) di accertamento positivo veniva decisa con la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Fermo – Sez. Dist. di Sant'Elpidio a Mare e riassunta dinanzi al Tribunale competente con iscrizione al n. 81/09 R.G. e decisa con sentenza n. 180/2012, che respingeva le pretese del in quanto;
“le risultanze cartolari molto modeste a Parte_1 favore degli assunti attorei, anche perché la prestazione che sarebbe stata demandata all'attore si colloca in un contesto generale di cui danno conto le collaterali sentenze nn. 138/11 e 188/11, in cui tutta una serie di affari non trovano compimento per vari motivi”;
- Le sentenze venivano tempestivamente impugnate dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, e iscritte ai nn. 91/12 e 48/13 poi riuniti al n. 91/12 e deciso con sentenza n. 1642/17 nella quale è stato rilevato che: “nel corso del contenzioso il (a) ha liberamente scelto di non difendersi nel merito del Parte_1 procedimento 259/06 R.G. in primo grado, (b) ha liberamente scelto di non proporre in tale sede domande riconvenzionali, (c) solo dopo aver ricevuto la notifica della citazione nel proc. n. 259/06 ha incardinato un autonomo giudizio (a tesi contrapposta) dinanzi a giudice incompetente. È appena il
pagina 2 di 6 caso di ribadire che il proc. n. 259/06 R.G. costituiva il giudizio incardinato per primo e che quando il ha avviato la causa dinanzi al Tribunale di Foggia aveva già ricevuto la notifica della Parte_1 citazione dinanzi al Tribunale di Fermo e, quindi, ben conosceva l'esistenza di una legittima sede di contenzioso sul medesimo rapporto. Se ne deduce che l'appellante si è posto liberamente nella condizione di maturare le preclusioni e le decadenze processuali in primo grado più volte rilevate e ciò ha fatto nel tentativo di spostare la controversia dinanzi a giudice incompetente e di difendersi compiutamente solo dinanzi quest'ultimo. Cioè in un contesto di abusivo utilizzo dello strumento processuale”;
- Detta pronuncia è stata ricorsa in Cassazione a ministero di altro procuratore ed è ancora sub judice;
- Ciò considerato, l'arch. a mezzo P.E.C. in data 17/19.06.2019 contestava all'avv. Parte_1
Luigi Fallucchi del Foro di Foggia, quale suo procuratore e difensore nei descritti procedimenti, l'imperizia e la negligenza nello svolgimento dell'opera professionale svolta in suo favore e la grave responsabilità professionale nella gestione dei medesimi, con relativa richiesta di risarcimento danni.
Il professionista con P.E.C. del 19.06.2019 declinava ogni responsabilità nell'esecuzione degli incarichi conferitigli, affermando addirittura di non esser stato “parte” nel proc. n. 48/2013 R.G., a smentita di quanto asserito si produce atto di citazione in appello a firma dell'avv. Fallucchi, notificato in data 14.01.2013 e rinuncia al mandato nei giudizi nn. 91/12 R.G. e 48/13 R.G. Corte di
Appello di Ancona del 16.03.2016 richiedendo tra l'altro il pagamento delle competenze del procedimento n. 81/2009 R.G. Tribunale di Fermo – Sez. Dist. Di Sant'Elpidio a Mare, che altro non è che la riassunzione del procedimento n. 365/06 R.G. (accertamento positivo) incardinato dinanzi al
Tribunale di Foggia – Sez. Distaccata di San Severo – dichiarato incompetente, procedimento deciso con sentenza n. 180/12 che ha rigettato la domanda del appellata dinanzi alla Corte di Parte_1
Appello di Ancona e iscritta al n. 48/2013. Giova evidenziare che, l'avv. Fallucchi ha rinunciato all'incarico in data 16.03.2016 senza richiesta alcuna di pagamento dei propri compensi;
- L'esponente, con missiva del 29.08.2019 a ministero del sottoscritto procuratore, contestava le illegittime richieste dell'avv. Fallucchi, ribadendo la richiesta di risarcimento danni senza però riuscire ad addivenire ad una soluzione anche conciliativa.
- Da quanto narrato e dimostrato per tabulas, risulta palese che l'avv. Luigi Fallucchi, non ha reiteratamente inquadrato correttamente le fattispecie da applicare ai casi concreti.
Innanzitutto nel costituirsi nel giudizio di accertamento passivo del credito in cui era convenuto il de
, limitandosi a sollevare delle eccezioni preliminari di incompetenza territoriale del Giudice Pt_1 adito e di inammissibilità per mancata determinazione della cosa oggetto della domanda, senza alcuna difesa nel merito, come rilevato dal Giudice di Prime Cure sia dal Giudice di Appello, e poi instaurando autonomo giudizio di accertamento in positivo dinanzi ad un Giudice – tra l'altro incompetente – con identico nefasto risultato come rilevato nella pronuncia della Corte di Appello di
Ancona n. 1642/17.
- La soccombenza nel giudizio n. 259/2006 Tribunale di Fermo Sez. Dist. di Sant'Elpidio a Mare, sentenza n. 188/11, ha comportato anche la conseguente condanna alle spese di giudizio nella misura di € 21.032,00 oltre iva e cpa;
la soccombenza nei giudizi riuniti n. 91/12 R.G. e 48/13 R.G. nella misura di € 13.600,00 ciascuno oltre al 15% per rimborso spese forfettarie iva e cpa come per legge…
….nei casi di specie, qualora l'avvocato Luigi Fallucchi avesse correttamente interpretato la domanda svolta dai sigg.ri e , avrebbe predisposto idonea difesa nel merito dimostrando, per CP_3 CP_2 tabulas, l'effettivo lavoro svolto dal suo assistito, come risultava ampiamente e indiscutibilmente dalla documentazione offertagli dal proprio cliente…
….Il danno patrimoniale subito dall'arch. , è dato: Pt_1 Parte_1
1) Giudizio : Persona_2 Persona_3 a) € 21.032,00 oltre iva e cpa come per legge giudizio di accertamento negativo n. 259/06 R.G. condanna alle spese di giudizio per soccombenza;
pagina 3 di 6 b) € 582.882,00 oltre oneri di legge, quali competenza dovute per l'attività svolta, domanda rigettata in quanto sfornita di prova, per essersi il difensore limitato a contestare la domanda senza fornire la prova positiva del conferimento di incarico;
c) € 13.600,00 quale condanna alle spese del giudizio di appello liquidate nella sentenza n. 1642/17 Corte di Appello di Ancona per entrambi i giudizi riuniti (proc. nn. 91/12 e 48/13 riunito al 91/12
R.G.) oltre rimborso forfettario 15% ed oneri come per legge;
Al sig. arch. deve essere riconosciuto anche il risarcimento per il danno non Parte_1 patrimoniale derivante dalla violazione del diritto assoluto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione….
….Si formula anche domanda per danno da perdita di chance. Difatti, qualora per qualsiasi motivo si ritenesse non provato il nesso di causalità tra omessa diligenza e danno, o comunque il danno, all'arch. dovrebbe essere risarcito il danno da perdita di chance….”. Parte_1
L'avv. Fallucchi si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto nel merito;
in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento del compenso professionale relativo ai medesimi giudizi civili oggetto della domanda risarcitoria, compenso quantificato dal professionista in complessivi euro 560.201,30. In via subordinata l'avv. Fallucchi ha avanzato domanda di garanzia nei confronti della compagnia presso cui è assicurato per la responsabilità civile nei confronti dei terzi, di cui ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa.
L'assicuratore terzo chiamato si è costituito in giudizio aderendo alle difese dell'assicurato quanto all'inammissibilità ed infondatezza della domanda principale risarcitoria ed eccependo in ogni caso l'inoperatività della garanzia assicurativa.
Orbene, va osservato in tesi generale che, “in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine – positivamente svolta – sul fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la concreta probabilità che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione» (Cass. 16 ottobre 2008, n. 25266, con richiamo al precedente di Cass., 28 aprile 1994, n. 4044: nella fattispecie concreta l'assistito contestava al proprio avvocato la mala gestio di una causa, in cui egli (l'assistito) era stato convenuto per i danni subiti dall'attore in occasione di un incidente automobilistico;
la mala gestio dell'avvocato era indiscutibile, ma i giudici di merito, chiamati ad accertare la sua responsabilità, avevano escluso ogni rapporto di causalità tra la suddetta mala gestio e la soccombenza dell'assistito nella precedente causa per incidente automobilistico). Ad esempio, in tema di appello penale tardivamente depositato, «sostenere che basti la perdita, in se stessa, di uno o più gradi di giudizio [nella fattispecie, per tardivo deposito dell'atto di appello] perchè si configuri il nesso causale tra comportamento negligente dell'avvocato ed esito infausto del giudizio, equivale a sostituire un criterio di mera possibilità al criterio della ragionevole probabilità – … – che necessariamente implica una prognosi sull'esito della lite basata sulla valutazione del merito della stessa (…)» (Cass., 27 maggio 2009 n. 12353); ancora, «quando il cliente pretende il risarcimento dal professionista, deve sempre dimostrare il danno e il nesso causale tra la condotta omissiva o negligente del mandatario e il pregiudizio patito. Se, poi, il professionista è un avvocato, o comunque un soggetto abilitato alla difesa in giudizio, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita» (Cass. 26 aprile 2010, n. 9917).
pagina 4 di 6 In tema di danno da perdita di chance, la Suprema Corte ha distinto tra «danno da mancata impugnazione» e «danno da perdita della possibilità d'impugnazione», ed ha precisato che tale secondo danno va «liquidato in ragione d'un criterio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilità di risultati utili, assumendo come parametro di valutazione il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito d'un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, deducibile, questo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazione giuridica dedotta o, ove tale criterio risulti di difficile applicazione, con ricorso al criterio equitativo» (Cass. 13 dicembre 2001, n. 15759).
In sostanza, secondo la Suprema Corte, l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità professionale non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.
Inoltre, per quanto concerne il danno da perdita di chance, non basta la perdita di una chance generica, ma occorre che essa abbia un contenuto verosimile. In altri termini, la chance è giuridicamente rilevante soltanto in caso di apprezzabile possibilità di successo finale, essendo destinata in caso contrario a rimanere confinata nell'alveo degli interessi materiali privi di tutela per l'ordinamento giuridico.
Ora, nel caso di specie l'attore non ha adeguatamente assolto l'onere assertivo e probatorio su Parte_1 di esso incombente alla stregua della sopra richiamata giurisprudenza di legittimità.
Risulta agli atti quanto segue in ordine ai giudizi civili cui ha preso parte il con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Fallucchi, in relazione al presunto credito professionale maturato dall'arch. per Parte_1 l'attività di progettazione e direzione lavori asseritamente eseguita su incarico di Controparte_2
e CP_3
la domanda di accertamento negativo avanzata da e è stata Controparte_2 CP_3 accolta dal Tribunale di Fermo con la sentenza n. 188/11: il Tribunale ha rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sul convenuto ed in particolare la mancanza Parte_1 della necessaria prova documentale idonea a dimostrare il conferimento e lo svolgimento dell'incarico professionale;
la domanda di accertamento (positivo) e condanna avanzata dal è stata rigettata dal Tribunale Parte_1 di Fermo con la sentenza n. 180/12: il Tribunale ha rilevato la carenza di prova del credito professionale, attese “le risultanze cartolari molto modeste”; la Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza n. 1642/17, ha rigettato gli appelli proposti dal
[...]
confermando quanto rilevato dal giudice di primo grado in ordine alla carenza di prova del Pt_1 credito professionale ed in particolare rilevando la “assenza di un elemento certo di attribuzione dell'incarico” professionale.
Ora, nel presente giudizio costituiva specifico onere dell'attore non solo dedurre l'inadempimento o l'inesatto adempimento imputabile all'avv. Fallucchi, ma anche dedurre puntualmente e dimostrare la correlazione causale tra detto inadempimento ed il danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito per la mancata remunerazione della propria prestazione professionale e per la violazione del proprio diritto di difesa.
Il si è invece limitato a dedurre in ordine alla negligenza professionale dell'avv. Fallucchi – Parte_1 al quale correttamente imputa di aver articolato mere difese di rito nel giudizio di accertamento negativo promosso da e e di aver poi inutilmente introdotto un giudizio di CP_2 CP_3 accertamento positivo sugli stessi fatti incorrendo nelle preclusioni istruttorie già maturate -, senza pagina 5 di 6 allegare specificamente e dimostrare l'efficienza causale della negligente condotta del professionista rispetto al danno lamentato.
In particolare, l'attore non ha prodotto nel presente giudizio – ed invero neppure indicato – i documenti tecnici e contabili (ad es. elaborati progettuali, contabilità lavori, giornale di cantiere, certificati di regolare esecuzione lavori e collaudo) che, ove ritualmente acquisiti nei giudizi incardinati dinanzi al
Tribunale di Fermo, avrebbero potuto essere utilmente valutati come prova del proprio credito professionale relativo all'attività di progettista e direttore dei lavorio e conseguentemente condurre, con ragionevole probabilità, al rigetto della domanda di accertamento negativo ed all'accoglimento della contrapposta domanda di accertamento positivo del credito.
In sostanza l'attore, non adempiendo all'onere assertivo e probatorio su di esso incombente, non ha addotto specifici elementi di prova idonei a fondare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale se diligentemente promossa e coltivata.
Ad eguali conclusioni deve giungersi per quanto concerne la domanda subordinata di rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, non risultando specificamente allegata e dimostrata, per le ragioni sopra esposte, la perdita di chances concrete ed apprezzabili di conseguire in sede giudiziale un risultato utile e favorevole.
Da quanto sin qui esposto discende il rigetto della domanda principale risarcitoria. La domanda subordinata di garanzia assicurativa proposta dall'avv. Fallucchi resta conseguentemente assorbita.
Anche la domanda riconvenzionale avanzata dall'avv. Fallucchi va tuttavia rigettata per carenza di prova.
Infatti, il professionista si è limitato a quantificare genericamente il credito professionale maturato in relazione ai giudizi civili sopra richiamati, senza neppure indicare puntualmente i parametri utilizzati per la quantificazione e, soprattutto, senza allegare i documenti (memorie, comparse conclusionali, verbali di udienza) necessari per una compiuta verifica e valutazione dell'attività difensiva effettivamente espletata.
Nel rapporto processuale tra l'attore ed il convenuto, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
In base al principio di causalità, l'attore è tenuto a rimborsare le spese sostenute dall'assicuratore terzo chiamato, la cui chiamata in causa si è resa necessaria in conseguenza della domanda risarcitoria infondatamente proposta dal Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri Parte_1 minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda principale;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa le spese nel rapporto tra l'attore ed il convenuto;
condanna l'attore a rimborsare alla società terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in € 4200,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 3.7.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 874/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AFFERRANTE Parte_1 C.F._1
DOMENICO PIETRO e dell'avv. LOSITO MARIA CESAREA
ATTORE contro
AVV. LUIGI FALLUCCHI (C.F. ), in proprio e con il patrocinio dell'avv. C.F._2
TOTA ANTONIO
CONVENUTO
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUSSO CLAUDIO
[...] P.IVA_1
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le domande sono infondate e vanno pertanto rigettate.
L'arch. ha convenuto in giudizio l'avv. Luigi Fallucchi formulando le seguenti Parte_1 conclusioni:
“accertare e dichiarare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'avv. Luigi Fallucchi;
per l'effetto condannare l'avv. Luigi Fallucchi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, patiti dall'arch. nella misura che verrà ritenuta equa e di giustizia all'esito dell'istruttoria Pt_1 Parte_1 nonché quelli determinati da perdita di “chance” che si chiede venga riconosciuta in € 120.000,00 o quella diversa, che potrà essere maggiore oppure minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito”. A sostegno della domanda l'attore ha dedotto in fatto:
pagina 1 di 6 “L'arch. in virtù di una scrittura privata del 06.05.2004 intervenuta tra i sigg.ri Parte_1
e quali cedenti e l'ing. quale cessionario, con Controparte_2 CP_3 Persona_1 la quale i cedenti autorizzavano il tecnico arch. a predisporre opportuno progetto Parte_1 esecutivo, con i relativi calcoli statici e DD.LL. e tutti gli altri elaborati tecnici necessari anche per l'ottenimento del permesso di costruzione, sia in ordine alla edificazione di fabbricati con destinazione residenziale-commerciale, sia in ordine a fabbricati con destinazione alberghiera, ha provveduto a svolgere l'opera professionale commissionatagli;
- Svolta la propria opera professionale, l'esponente con racc.ta a.r. del 25 settembre 2006, richiedeva ai sigg.ri e , il pagamento delle prestazioni professionali CP_3 Controparte_2 eseguite;
- I medesimi, con atto di citazione del 14.10.2006, adivano il Tribunale di Fermo – Sezione Distaccata di Sant'Elpidio a Mare, per l'accertamento negativo del credito preteso nei loro confronti dal professionista sostenendo che il medesimo non potesse pretendere alcun compenso per l'opera professionale resa, avendo agito di sua esclusiva iniziativa e che comunque, unico soggetto eventualmente tenuto all'adempimento era il cessionario , il quale gli aveva dato Persona_1 l'incarico di svolgere la sua opera professionale prima di quanto contrattualmente stabilito;
- Al fine di costituirsi tempestivamente in giudizio onde rappresentare le proprie ragioni, l'arch.
[...]
concedeva mandato alla rappresentanza e difesa dell'avv. Luigi Fallucchi del Foro di Foggia, il Pt_1 quale si costituiva in giudizio con rituale comparsa di costituzione e risposta del 03.02.2007, eccependo in via preliminare la inammissibilità e improcedibilità della domanda attorea, in mancanza della determinazione della cosa oggetto della domanda, nonché l'incompetenza per territorio del
Giudice adito in favore del Tribunale di Foggia Sez. Distaccata di San Severo, nel merito – essendo la domanda inammissibile e improcedibile – ne chiedeva l'integrale rigetto;
- Contemporaneamente consigliava di incardinare altro procedimento nei confronti dei sigg.ri CP_3
e di accertamento (positivo) del medesimo credito, notificando agli
[...] Controparte_2 stessi, in data 20.11.2006 atto di citazione dinanzi al Tribunale di Foggia Sez. Distaccata di San
Severo, procedimento che veniva iscritto al n. 365/06 R.G.; i convenuti, costituendosi, eccepivano l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Fermo Sez. Distaccata di Sant'Elpidio a Mare, l'eccezione veniva accolta e la causa veniva riassunto dinanzi al Tribunale dichiarato competente con il n. 81/09 R.G.;
- La causa iscritta al n. 259/06 R.G. ( – Tribunale di Fermo – Persona_2 Persona_3 Sez. Dist. di Sant'Elpidio a Mare) di accertamento negativo, veniva definita con sentenza n. 188/2011 che rilevava che: “chi viene convenuto in un giudizio per vedersi accertare l'insussistenza di un diritto da lui vantato, ha l'onere della prova dei relativi fatti costitutivi, questo era l'onere probatorio che ricadeva sul convenuto che invece ha preferito soffermarsi su una serie di questioni procedurali”;
- La causa iscritta al n. 365/06 ( – Tribunale di Foggia Sez. Persona_4
Dist. di San Severo) di accertamento positivo veniva decisa con la dichiarazione di incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Fermo – Sez. Dist. di Sant'Elpidio a Mare e riassunta dinanzi al Tribunale competente con iscrizione al n. 81/09 R.G. e decisa con sentenza n. 180/2012, che respingeva le pretese del in quanto;
“le risultanze cartolari molto modeste a Parte_1 favore degli assunti attorei, anche perché la prestazione che sarebbe stata demandata all'attore si colloca in un contesto generale di cui danno conto le collaterali sentenze nn. 138/11 e 188/11, in cui tutta una serie di affari non trovano compimento per vari motivi”;
- Le sentenze venivano tempestivamente impugnate dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, e iscritte ai nn. 91/12 e 48/13 poi riuniti al n. 91/12 e deciso con sentenza n. 1642/17 nella quale è stato rilevato che: “nel corso del contenzioso il (a) ha liberamente scelto di non difendersi nel merito del Parte_1 procedimento 259/06 R.G. in primo grado, (b) ha liberamente scelto di non proporre in tale sede domande riconvenzionali, (c) solo dopo aver ricevuto la notifica della citazione nel proc. n. 259/06 ha incardinato un autonomo giudizio (a tesi contrapposta) dinanzi a giudice incompetente. È appena il
pagina 2 di 6 caso di ribadire che il proc. n. 259/06 R.G. costituiva il giudizio incardinato per primo e che quando il ha avviato la causa dinanzi al Tribunale di Foggia aveva già ricevuto la notifica della Parte_1 citazione dinanzi al Tribunale di Fermo e, quindi, ben conosceva l'esistenza di una legittima sede di contenzioso sul medesimo rapporto. Se ne deduce che l'appellante si è posto liberamente nella condizione di maturare le preclusioni e le decadenze processuali in primo grado più volte rilevate e ciò ha fatto nel tentativo di spostare la controversia dinanzi a giudice incompetente e di difendersi compiutamente solo dinanzi quest'ultimo. Cioè in un contesto di abusivo utilizzo dello strumento processuale”;
- Detta pronuncia è stata ricorsa in Cassazione a ministero di altro procuratore ed è ancora sub judice;
- Ciò considerato, l'arch. a mezzo P.E.C. in data 17/19.06.2019 contestava all'avv. Parte_1
Luigi Fallucchi del Foro di Foggia, quale suo procuratore e difensore nei descritti procedimenti, l'imperizia e la negligenza nello svolgimento dell'opera professionale svolta in suo favore e la grave responsabilità professionale nella gestione dei medesimi, con relativa richiesta di risarcimento danni.
Il professionista con P.E.C. del 19.06.2019 declinava ogni responsabilità nell'esecuzione degli incarichi conferitigli, affermando addirittura di non esser stato “parte” nel proc. n. 48/2013 R.G., a smentita di quanto asserito si produce atto di citazione in appello a firma dell'avv. Fallucchi, notificato in data 14.01.2013 e rinuncia al mandato nei giudizi nn. 91/12 R.G. e 48/13 R.G. Corte di
Appello di Ancona del 16.03.2016 richiedendo tra l'altro il pagamento delle competenze del procedimento n. 81/2009 R.G. Tribunale di Fermo – Sez. Dist. Di Sant'Elpidio a Mare, che altro non è che la riassunzione del procedimento n. 365/06 R.G. (accertamento positivo) incardinato dinanzi al
Tribunale di Foggia – Sez. Distaccata di San Severo – dichiarato incompetente, procedimento deciso con sentenza n. 180/12 che ha rigettato la domanda del appellata dinanzi alla Corte di Parte_1
Appello di Ancona e iscritta al n. 48/2013. Giova evidenziare che, l'avv. Fallucchi ha rinunciato all'incarico in data 16.03.2016 senza richiesta alcuna di pagamento dei propri compensi;
- L'esponente, con missiva del 29.08.2019 a ministero del sottoscritto procuratore, contestava le illegittime richieste dell'avv. Fallucchi, ribadendo la richiesta di risarcimento danni senza però riuscire ad addivenire ad una soluzione anche conciliativa.
- Da quanto narrato e dimostrato per tabulas, risulta palese che l'avv. Luigi Fallucchi, non ha reiteratamente inquadrato correttamente le fattispecie da applicare ai casi concreti.
Innanzitutto nel costituirsi nel giudizio di accertamento passivo del credito in cui era convenuto il de
, limitandosi a sollevare delle eccezioni preliminari di incompetenza territoriale del Giudice Pt_1 adito e di inammissibilità per mancata determinazione della cosa oggetto della domanda, senza alcuna difesa nel merito, come rilevato dal Giudice di Prime Cure sia dal Giudice di Appello, e poi instaurando autonomo giudizio di accertamento in positivo dinanzi ad un Giudice – tra l'altro incompetente – con identico nefasto risultato come rilevato nella pronuncia della Corte di Appello di
Ancona n. 1642/17.
- La soccombenza nel giudizio n. 259/2006 Tribunale di Fermo Sez. Dist. di Sant'Elpidio a Mare, sentenza n. 188/11, ha comportato anche la conseguente condanna alle spese di giudizio nella misura di € 21.032,00 oltre iva e cpa;
la soccombenza nei giudizi riuniti n. 91/12 R.G. e 48/13 R.G. nella misura di € 13.600,00 ciascuno oltre al 15% per rimborso spese forfettarie iva e cpa come per legge…
….nei casi di specie, qualora l'avvocato Luigi Fallucchi avesse correttamente interpretato la domanda svolta dai sigg.ri e , avrebbe predisposto idonea difesa nel merito dimostrando, per CP_3 CP_2 tabulas, l'effettivo lavoro svolto dal suo assistito, come risultava ampiamente e indiscutibilmente dalla documentazione offertagli dal proprio cliente…
….Il danno patrimoniale subito dall'arch. , è dato: Pt_1 Parte_1
1) Giudizio : Persona_2 Persona_3 a) € 21.032,00 oltre iva e cpa come per legge giudizio di accertamento negativo n. 259/06 R.G. condanna alle spese di giudizio per soccombenza;
pagina 3 di 6 b) € 582.882,00 oltre oneri di legge, quali competenza dovute per l'attività svolta, domanda rigettata in quanto sfornita di prova, per essersi il difensore limitato a contestare la domanda senza fornire la prova positiva del conferimento di incarico;
c) € 13.600,00 quale condanna alle spese del giudizio di appello liquidate nella sentenza n. 1642/17 Corte di Appello di Ancona per entrambi i giudizi riuniti (proc. nn. 91/12 e 48/13 riunito al 91/12
R.G.) oltre rimborso forfettario 15% ed oneri come per legge;
Al sig. arch. deve essere riconosciuto anche il risarcimento per il danno non Parte_1 patrimoniale derivante dalla violazione del diritto assoluto di difesa, riconosciuto dall'art. 24 della Costituzione….
….Si formula anche domanda per danno da perdita di chance. Difatti, qualora per qualsiasi motivo si ritenesse non provato il nesso di causalità tra omessa diligenza e danno, o comunque il danno, all'arch. dovrebbe essere risarcito il danno da perdita di chance….”. Parte_1
L'avv. Fallucchi si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto nel merito;
in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento del compenso professionale relativo ai medesimi giudizi civili oggetto della domanda risarcitoria, compenso quantificato dal professionista in complessivi euro 560.201,30. In via subordinata l'avv. Fallucchi ha avanzato domanda di garanzia nei confronti della compagnia presso cui è assicurato per la responsabilità civile nei confronti dei terzi, di cui ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa.
L'assicuratore terzo chiamato si è costituito in giudizio aderendo alle difese dell'assicurato quanto all'inammissibilità ed infondatezza della domanda principale risarcitoria ed eccependo in ogni caso l'inoperatività della garanzia assicurativa.
Orbene, va osservato in tesi generale che, “in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine – positivamente svolta – sul fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la concreta probabilità che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione» (Cass. 16 ottobre 2008, n. 25266, con richiamo al precedente di Cass., 28 aprile 1994, n. 4044: nella fattispecie concreta l'assistito contestava al proprio avvocato la mala gestio di una causa, in cui egli (l'assistito) era stato convenuto per i danni subiti dall'attore in occasione di un incidente automobilistico;
la mala gestio dell'avvocato era indiscutibile, ma i giudici di merito, chiamati ad accertare la sua responsabilità, avevano escluso ogni rapporto di causalità tra la suddetta mala gestio e la soccombenza dell'assistito nella precedente causa per incidente automobilistico). Ad esempio, in tema di appello penale tardivamente depositato, «sostenere che basti la perdita, in se stessa, di uno o più gradi di giudizio [nella fattispecie, per tardivo deposito dell'atto di appello] perchè si configuri il nesso causale tra comportamento negligente dell'avvocato ed esito infausto del giudizio, equivale a sostituire un criterio di mera possibilità al criterio della ragionevole probabilità – … – che necessariamente implica una prognosi sull'esito della lite basata sulla valutazione del merito della stessa (…)» (Cass., 27 maggio 2009 n. 12353); ancora, «quando il cliente pretende il risarcimento dal professionista, deve sempre dimostrare il danno e il nesso causale tra la condotta omissiva o negligente del mandatario e il pregiudizio patito. Se, poi, il professionista è un avvocato, o comunque un soggetto abilitato alla difesa in giudizio, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita» (Cass. 26 aprile 2010, n. 9917).
pagina 4 di 6 In tema di danno da perdita di chance, la Suprema Corte ha distinto tra «danno da mancata impugnazione» e «danno da perdita della possibilità d'impugnazione», ed ha precisato che tale secondo danno va «liquidato in ragione d'un criterio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilità di risultati utili, assumendo come parametro di valutazione il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato diminuito d'un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, deducibile, questo, caso per caso, dagli elementi costitutivi della situazione giuridica dedotta o, ove tale criterio risulti di difficile applicazione, con ricorso al criterio equitativo» (Cass. 13 dicembre 2001, n. 15759).
In sostanza, secondo la Suprema Corte, l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità professionale non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno.
Inoltre, per quanto concerne il danno da perdita di chance, non basta la perdita di una chance generica, ma occorre che essa abbia un contenuto verosimile. In altri termini, la chance è giuridicamente rilevante soltanto in caso di apprezzabile possibilità di successo finale, essendo destinata in caso contrario a rimanere confinata nell'alveo degli interessi materiali privi di tutela per l'ordinamento giuridico.
Ora, nel caso di specie l'attore non ha adeguatamente assolto l'onere assertivo e probatorio su Parte_1 di esso incombente alla stregua della sopra richiamata giurisprudenza di legittimità.
Risulta agli atti quanto segue in ordine ai giudizi civili cui ha preso parte il con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Fallucchi, in relazione al presunto credito professionale maturato dall'arch. per Parte_1 l'attività di progettazione e direzione lavori asseritamente eseguita su incarico di Controparte_2
e CP_3
la domanda di accertamento negativo avanzata da e è stata Controparte_2 CP_3 accolta dal Tribunale di Fermo con la sentenza n. 188/11: il Tribunale ha rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio incombente sul convenuto ed in particolare la mancanza Parte_1 della necessaria prova documentale idonea a dimostrare il conferimento e lo svolgimento dell'incarico professionale;
la domanda di accertamento (positivo) e condanna avanzata dal è stata rigettata dal Tribunale Parte_1 di Fermo con la sentenza n. 180/12: il Tribunale ha rilevato la carenza di prova del credito professionale, attese “le risultanze cartolari molto modeste”; la Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza n. 1642/17, ha rigettato gli appelli proposti dal
[...]
confermando quanto rilevato dal giudice di primo grado in ordine alla carenza di prova del Pt_1 credito professionale ed in particolare rilevando la “assenza di un elemento certo di attribuzione dell'incarico” professionale.
Ora, nel presente giudizio costituiva specifico onere dell'attore non solo dedurre l'inadempimento o l'inesatto adempimento imputabile all'avv. Fallucchi, ma anche dedurre puntualmente e dimostrare la correlazione causale tra detto inadempimento ed il danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito per la mancata remunerazione della propria prestazione professionale e per la violazione del proprio diritto di difesa.
Il si è invece limitato a dedurre in ordine alla negligenza professionale dell'avv. Fallucchi – Parte_1 al quale correttamente imputa di aver articolato mere difese di rito nel giudizio di accertamento negativo promosso da e e di aver poi inutilmente introdotto un giudizio di CP_2 CP_3 accertamento positivo sugli stessi fatti incorrendo nelle preclusioni istruttorie già maturate -, senza pagina 5 di 6 allegare specificamente e dimostrare l'efficienza causale della negligente condotta del professionista rispetto al danno lamentato.
In particolare, l'attore non ha prodotto nel presente giudizio – ed invero neppure indicato – i documenti tecnici e contabili (ad es. elaborati progettuali, contabilità lavori, giornale di cantiere, certificati di regolare esecuzione lavori e collaudo) che, ove ritualmente acquisiti nei giudizi incardinati dinanzi al
Tribunale di Fermo, avrebbero potuto essere utilmente valutati come prova del proprio credito professionale relativo all'attività di progettista e direttore dei lavorio e conseguentemente condurre, con ragionevole probabilità, al rigetto della domanda di accertamento negativo ed all'accoglimento della contrapposta domanda di accertamento positivo del credito.
In sostanza l'attore, non adempiendo all'onere assertivo e probatorio su di esso incombente, non ha addotto specifici elementi di prova idonei a fondare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale se diligentemente promossa e coltivata.
Ad eguali conclusioni deve giungersi per quanto concerne la domanda subordinata di rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, non risultando specificamente allegata e dimostrata, per le ragioni sopra esposte, la perdita di chances concrete ed apprezzabili di conseguire in sede giudiziale un risultato utile e favorevole.
Da quanto sin qui esposto discende il rigetto della domanda principale risarcitoria. La domanda subordinata di garanzia assicurativa proposta dall'avv. Fallucchi resta conseguentemente assorbita.
Anche la domanda riconvenzionale avanzata dall'avv. Fallucchi va tuttavia rigettata per carenza di prova.
Infatti, il professionista si è limitato a quantificare genericamente il credito professionale maturato in relazione ai giudizi civili sopra richiamati, senza neppure indicare puntualmente i parametri utilizzati per la quantificazione e, soprattutto, senza allegare i documenti (memorie, comparse conclusionali, verbali di udienza) necessari per una compiuta verifica e valutazione dell'attività difensiva effettivamente espletata.
Nel rapporto processuale tra l'attore ed il convenuto, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
In base al principio di causalità, l'attore è tenuto a rimborsare le spese sostenute dall'assicuratore terzo chiamato, la cui chiamata in causa si è resa necessaria in conseguenza della domanda risarcitoria infondatamente proposta dal Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri Parte_1 minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda principale;
rigetta la domanda riconvenzionale;
compensa le spese nel rapporto tra l'attore ed il convenuto;
condanna l'attore a rimborsare alla società terza chiamata le spese di lite, che si liquidano in € 4200,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 3.7.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli pagina 6 di 6