Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1005/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1500/2025, avente per oggetto “separazione consensuale” promossa da
(C.F ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gabriella Pinna Nossai presso il C.F._2
cui studio sono elettivamente domiciliati con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note depositate in data 30.04.2025 di seguito riportate:
“congiuntamente che l'Ill.mo Tribunale, previa fissazione dell'udienza di comparizione in camera di consiglio da svolgersi previo deposito di note scritte ex art. 127-ter cpc, rinunciando sin d'ora i ricorrenti alla comparizione personale - o in presenza qualora questo incombente questo fosse ritenuto necessario - Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi sulla base degli accordi raggiunti tra i ricorrenti e qui di seguito riportati:
a) le figlie minori e resteranno affidate ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1 Per_2
residenza privilegiata presso il domicilio materno in Lavagna in Via Del Caminello n. 8/3
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in via alternativa, il padre potrà anche avere la facoltà, previo accordo con la madre, di portare a
Sassari le minori per più giorni consecutivi e qui tenerle con sé.
La signora si impegna a recarsi a Sassari a cadenze bimestrali, nonché durante l'estate Pt_1
per almeno 14 giorni consecutivi, concordando preventivamente il periodo con il padre delle minori il quale potrà organizzare al meglio i turni lavorativi o il periodo di ferie.
Parimenti il padre potrà nel periodo estivo tenere con sé a Sassari in maniera continuativa le minori per almeno 14 giorni, prelevandole o riaccompagnandole al domicilio materno.
Previo accordo e nel rispetto del principio dell'alternanza il padre potrà tenere con sé le minori per sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante quelle pasquali.
Il padre potrà e dovrà effettuare videochiamate/chiamate con le figlie con cadenza quotidiana, negli orari compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori e dovranno essere ricomprese preferibilmente fra le ore 16.30 e le 20.30. Il sabato, la domenica e i giorni festivi le chiamate dovranno avvenire preferibilmente prima dei pasti - intorno alle ore 12 - ovvero alla sera prima della cena, intorno alle 19.45.
Le chiamate non effettuate dovranno essere recuperate e dovranno avvenire nel rispetto della privacy delle minori e del genitore chiamante, senza che vi siano interferenze o limitazioni da parte dell'altro genitore.
Le parti si impegnano a non tenere atteggiamenti aggressivi l'uno nei confronti dell'altro, al fine di tutelare la serenità e il benessere delle minori.
Entrambi assumono l'impegno del reciproco rispetto nel corso delle chiamate in presenza o meno delle minori.
Le parti potranno dotare le minori di un cellulare o un tablet per le sole chiamate con l'altro genitore.
c) Considerato che il padre dovrà affrontare le spese di viaggio per recarsi almeno una volta al mese in quel di Lavagna per esercitare il diritto di visita, il contribuirà al mantenimento di Pt_2
e versando alla madre, entro il cinque di ogni mese e a mezzo di bonifico sul conto Per_1 Per_2 corrente contraddistinto dall'IBAN [...] la somma mensile di euro
500,00, da rivalutare di anno in anno secondo le modifiche dell'indice Istat.
Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie altresì con il versamento alla madre, del 50 % delle spese straordinarie necessarie per l'istruzione, la salute e lo svago delle figlie, così come pagina 2 di 3 previste e disciplinate dalle Linee guida del CNF che si allegano al presente atto perché ne facciano parte integrante.
La madre, quale genitore collocatario, percepirà l'intero ammontare dell'assegno unico erogato dall'INPS in favore del minore, e il padre rinuncia a domandarne la corresponsione pro-quota.
I coniugi si atterranno al piano genitoriale compilato di comune accordo e dagli stessi sottoscritti.
Entrambi i coniugi si impegnano a non far frequentare alle minori, almeno sino a quando non avranno un'età adeguata, i rispettivi compagni/e.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c. in accoglimento, pertanto, della proposta domandata ed apparendo manifesta allo stato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni relative all'assegnazione della casa coniugale, al regime dell'affidamento, alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita ed a quelle economiche della separazione, il
Collegio conferma le conclusioni congiunte raggiunte dalle parti e riportate in epigrafe essendo conformi all'interesse preminente della prole e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi E Parte_1 Pt_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sestri Levante (Ge) alle
[...]
trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Sestri Levante (Ge) - atto n
19 parte 2 s. A anno 2014)
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note autorizzate depositate in data
30.04.2025 come riportate in epigrafe e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 10.06.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale
IL PRESIDENTE IL GIUDICE rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Marta Guadalupi
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