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Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/09/2024, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4552/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 4552/2019 promosso da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SANDULLI FEDERICA e
[...] P.IVA_1 dell'Avv. SANDULLI DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
MAZZUCATO ELISA in via Facchinetti n. 20 Pt_1
ATTRICE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Controparte_3 C.F._3 dell'Avv. ALBARELLO ANTONIO GIROLAMO e dell'Avv. SPAZZINI PATRIZIA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Piazza Pontelandolfo n. 114 Pt_1
CONVENUTI
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BRIGANTI CP_4 C.F._4
MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Contrà delle Barche n. Pt_1
33
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 25 1. in liquidazione coatta amministrativa (d'ora in avanti, anche Parte_1
solo la Banca o conveniva in giudizio , sua moglie e i suoi CP_5 Controparte_1 Controparte_2
figli e Controparte_3 CP_4
Il giudizio veniva iscritto in data 01.07.2019 al n. R.G. 4552/2019.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che aveva rivestito la carica di componente del Consiglio di amministrazione di Controparte_1
dal maggio del 1996 al 27 aprile 2013; Parte_1
- che in data 13.12.2016 l'assemblea di aveva deliberato la promozione Parte_1
dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dei cessati amministratori e dei cessati componenti del Collegio Sindacale, per ottenere il risarcimento dei danni discesi “dal compimento di gravi e reiterate condotte illegittime, anche di natura omissiva, ad essi imputabili” (atto di citazione, pag. 2);
- che in data 04.04.2017 aveva dunque convenuto in giudizio innanzi alla Parte_1
Sezione Specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Venezia, tra gli altri,
[...]
, chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni discesi dalle condotte che egli aveva CP_1
serbato nella propria veste di amministratore della in particolare in relazione alle operazioni di Pt_1
investimento nei Fondi EN NC UN e PT TI LT I e a talune operazioni di credito (atto di citazione, pagg. 2/4, con rinvio all'atto di citazione introduttivo del giudizio promosso innanzi alla Sezione specializzata, prodotto sub doc. 3);
- che con decreto del 25.06.2017 il Ministero dell'Economia e della Finanze aveva posto
[...]
in liquidazione coatta amministrativa (doc. 4); Parte_1
- che , “consapevole della illegittimità della condotta tenuta durante la carica di Controparte_1 amministratore e dei danni causati alla ed ai suoi creditori”, aveva concluso una serie di atti di Pt_1 disposizione, perseguendo il fine di “segregare il proprio patrimonio rispetto alle prevedibili, imminenti e legittime azioni che i soggetti pregiudicati dagli atti di mala gestio a lui imputabili avrebbero azionato a tutela dei propri interessi” (atto di citazione, pag. 5);
- che, in particolare, : Controparte_1
i) mediante un patto di famiglia ex art. 768 bis c.c., concluso in data 02.04.2014 per atto a rogito del
Notaio in (Rep. n. 19.542; Racc. n. 9.613), aveva trasferito al figlio Pt_1 Persona_1
, riservando l'usufrutto a sé (e dopo di sé alla moglie ), la nuda Controparte_3 Controparte_2
proprietà della quota di partecipazione al capitale della società Hotel Les Alpes RL (pari al 45% del pagina 2 di 25 capitale sociale e del valore dichiarato di € 378.000,00), ponendo a carico del donatario l'onere di non alienare “per tutta la durata in vita del donante” i beni oggetto di trasferimento (doc. 6);
ii) per atto del 26.10.2015 a rogito del medesimo Notaio in (Rep. n. Pt_1 Persona_1
20.441; Racc. n. 10.282), aveva trasferito il diritto di usufrutto, quanto alla quota di 1/2, dell'abitazione sita in in Viale Enrico Cialdini n. 4 alla moglie che, a titolo di Pt_1 Controparte_2 corrispettivo, aveva costituito a favore del marito “una rendita consistente per tutta la durata della vita del medesimo nel prestargli assistenza, cura e compagnia”, impegnandosi a far fronte “per quanto possibile … personalmente” alla prestazione di cura del marito e ad evitare “nei limiti del possibile di assumere personale o di ricorrere a ricoveri definitivi in strutture di riposo” (doc. 7);
iii) mediante l'atto di cui al punto che precede aveva altresì donato al figlio la nuda Controparte_3 proprietà dell'immobile predetto, quanto alla quota di 1/2, e la piena proprietà, quanto alla rimanente quota di 1/2, fermo l'usufrutto ceduto alla moglie e riservando a sé (e dopo di sé alla moglie) il diritto di abitazione sulla quota di 1/2 (doc. 7).
1.2. Tanto premesso, la impugnava gli atti di disposizione conclusi dal convenuto. Pt_1
1.3. L'attrice chiedeva innanzitutto l'accertamento della simulazione assoluta del patto di famiglia, rilevando che esso presentava indici di anomalia che imponevano di concludere che era stato concluso travalicando “la vocazione tipica” dell'istituto di cui all'art. 768 bis c.c. e per il perseguimento di “scopi ulteriori, sicuramente illeciti”, coltivati facendo apparire “all'esterno
l'esistenza di un negozio dispositivo in realtà mai voluto dalle parti” (atto di citazione, pag. 11).
A tal riguardo, l'attrice segnalava in particolare:
- che l'atto era stato concluso dopo la cessazione del disponente dalla carica di consigliere della Banca
e “dopo il compimento degli atti di mala gestio” (atto di citazione, pag. 11);
- che il beneficiario al momento della conclusione del patto di famiglia era già titolare Controparte_3
della quota del 50% del capitale sociale, nonché Presidente del Consiglio di amministrazione della
Hotel Les Alpes ed aveva maturato “una considerevole esperienza nella gestione amministrativa” (atto di citazione, pag. 12) della società, nella quale per contro suo padre non aveva mai ricoperto alcuna carica;
- che il disponente aveva riservato a sé (e alla moglie) il diritto di usufrutto, per altro ponendo a carico del figlio il sopra citato divieto di alienazione, che doveva dirsi illegittimo alla stregua dell'art. 1379
c.c., incoerente con la ratio dell'art. 768 bis c.c. e inutile per che, nella propria veste di Controparte_1
pagina 3 di 25 usufruttuario, avrebbe dovuto rimanere “insensibile” (atto di citazione, pag. 12) rispetto alla eventuale circolazione delle quote;
- che il patto di famiglia si appalesava altresì ultroneo guardando al contenuto dello statuto della Hotel
Les Alpes, che prevedeva meccanismi “di protezione della dimensione familiare dell'impresa societaria” (atto di citazione, pag. 13, con rinvio al doc. 9);
- che nel patto di famiglia non era stato previsto alcun diritto di recesso;
- che il patto di famiglia non era stato corredato dalla stima del valore della partecipazione e che, ciò nonostante, i legittimari non assegnatari avevano rinunciato ad ogni diritto di liquidazione loro eventualmente spettante a norma dell'art. 768 quater c.c.
In via gradata, l'attrice chiedeva l'accertamento della nullità dell'atto di disposizione a norma dell'art. 1418 c.c., rilevando che mediante l'atto era stato sviato lo spirito dell'istituto di cui all'art. 768 bis c.c. (giacché il disponente aveva “cementato” a proprio piacimento i rapporti sociali per tutta la durata della propria esistenza, nonché esposto la gestione della Hotel Les Alpes ad una possibile, futura instabilità determinata dalla insorgenza di eventuali “controversie tra i legittimari per effetto della mancata stima” della quota ceduta: atto di citazione, pag. 16) e che l'atto, in ogni caso, doveva dirsi privo di causa siccome mancante di uno “scopo pratico” (atto di citazione, pag. 17) e dunque invero assistito da causa illecita (atto di citazione, pag. 18) – poiché all'esito della sua conclusione il disponente , divenuto usufruttuario della quota ceduta, aveva mantenuto i medesimi Controparte_1
diritti patrimoniali e amministrativi di cui già era stato titolare e il beneficiario , da par Controparte_3
sua, aveva mantenuto entro la società la posizione e le prerogative di cui già aveva goduto in precedenza.
Sempre denunciando la nullità dell'atto a norma dell'art. 1418 c.c., l'attrice rilevava che esso,
“superando il formalismo della nomenclatura utilizzata” (atto di citazione, pag. 16), avrebbe dovuto invero considerarsi non un patto di famiglia, ma un mero atto di trasferimento di quote societarie, corredato da un divieto di alienazione che, non rispondendo ad alcun “apprezzabile interesse delle parti” e non essendo contenuto entro un “conveniente limite di tempo” (atto di citazione, pag. 17), doveva dirsi nullo per violazione dell'art. 1379 c.c.
1.4. Quanto agli atti di disposizione inerenti all'abitazione di Viale Cialdini conclusi dal convenuto nel 2015, l'attrice chiedeva in principalità l'accertamento della loro simulazione assoluta, rilevando che essi erano stati invero conclusi al mero fine di sottrarre i beni all'aggressione dei creditori
– com'era desumibile dal fatto che essi erano stati posti in essere dal dopo la cessazione dalla CP_1
pagina 4 di 25 carica di consigliere di dal fatto che il aveva contrattato con la moglie ed il figlio;
dal CP_5 CP_1
fatto che il pur cedendo i propri diritti immobiliari, aveva mantenuto per sé il diritto di CP_1 abitazione, da un lato “riservandolo a sé … rispetto alla quota di piena proprietà apparentemente donata al figlio, dall'altro grazie all'usufrutto apparentemente ceduto alla moglie” (atto di citazione, pag. 19).
1.5. In via gradata, l'attrice impugnava gli atti di disposizione del 2014 e del 2015 ai sensi dell'art. 2901 c.c., rilevando che erano integrati tutti i presupposti richiesti dalla norma per l'utile esperimento dell'azione revocatoria, cioè a dire:
- l'esistenza della ragione di credito, “incontrovertibile” in ragione dei fatti oggetto dell'azione sociale di responsabilità e “dimostrata” dalle perdite segnalate nei bilanci di del 2014/2016 e dai CP_5
procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di Vigilanza (atto di citazione, pag. 22, con rinvio ai docc. 12/14 e ai docc. 15/20);
- l'eventus damni, sussistente in ragione del fatto che il si era invero spogliato del proprio CP_1
patrimonio;
- l'elemento soggettivo, che doveva dirsi provato in ragione del fatto che il (e con lui sua moglie CP_1
e suo figlio) erano stati ben consapevoli della portata pregiudizievole degli atti di disposizione, giacché al momento della loro conclusione era già “divenuta percepibile la gravissima situazione economico- patrimoniale in cui versava la per effetto delle condotte di mala gestio dannose imputabili al Pt_1 consiglio di amministrazione ed agli organi di controllo in carica dagli anni 2010 in poi” ed erano già
“affiorati i primi effetti disastrosi delle gravi irregolarità nella gestione della Banca”, percepibili anche dai risultai di bilancio e per il tramite delle “notizie di stampa” (atto di citazione, pag. 27).
2. I convenuti , e si costituivano in giudizio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
eccependo in via preliminare:
- la incompetenza del Tribunale di Vicenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Venezia, a norma dell'art. 3, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 168/2003, in relazione alle domande aventi ad oggetto il patto di famiglia e, per connessione, in relazione alle ulteriori domande oggetto di causa;
- la improcedibilità delle domande inerenti al patto di famiglia, per mancato esperimento del procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010;
- la inammissibilità delle domande attoree aventi ad oggetto l'accertamento della simulazione assoluta e della nullità degli atti di disposizione, in ragione del difetto, in capo all'attrice, di una ragione di pagina 5 di 25 credito già accertata come effettivamente esistente;
- la inammissibilità anche delle domande spiegate dall'attrice ai sensi dell'art. 2901 c.c., siccome proposte a tutela di una ragione di credito non ancora accertata e, comunque, meramente enunciata per il tramite di un generico addebito di responsabilità al – il quale, invero, era stato “un semplice CP_1
consigliere privo di deleghe” ed in tale sua veste non aveva avuto “motivo di mettere in discussione le scelte suggerite da funzionari altamente qualificati e supportate da consiglieri esperti, come avvocati e professori universitari, con indiscutibili competenze specifiche”; era cessato dalla carica di consigliere prima dell'approvazione del bilancio al 31.12.2012, chiuso con un utile di 64 milioni di euro;
nel maggio del 2017 aveva visto in effetti archiviato il procedimento sanzionatorio avviato dalla Banca
d'Italia nei suoi confronti (doc. 1).
2.1. Tanto dedotto, i convenuti avanzavano istanza di sospensione del giudizio, assumendo la valenza pregiudiziale ai sensi dell'art. 295 c.p.c. dall'azione sociale di responsabilità pendente innanzi alla Sezione specializzata presso il Tribunale di Venezia, ed eccepivano infine la prescrizione dell'azione revocatoria proposta dall'attrice in relazione all'atto di trasferimento delle quota societarie, concluso in data 02.04.2014 e iscritto presso la Camera di Commercio in data 23.04.2014 (come risultava dalla visura camerale di Hotel Les Alpes, di cui al doc. 1 attoreo).
2.2. In via gradata e nel merito i convenuti contestavano la fondatezza delle domande avversarie, rilevando:
- che era cessato dalla carica di consigliere di amministrazione in data 27 aprile 2013, Controparte_1 ancora prima dell'approvazione del bilancio al 31.12.2012, chiuso con un utile di 62 milioni di euro;
- che, lasciato il proprio incarico, egli non aveva più avuto accesso ad “informazioni privilegiate, che gli consentissero di percepire situazioni diverse da quelle che venivano rappresentate pubblicamente”
(comparsa, pag. 15);
- che nel 2014 la Banca aveva deliberato un aumento di capitale, ampiamente pubblicizzato da una campagna di stampa che descriveva una “Banca in massima espansione, solida e pronta ad acquisire altre banche” (comparsa, pag. 15);
- che il che “non aveva alcun motivo di temere azioni risarcitorie”, si era determinato a CP_1
“sistemare la futura successione per prevenire possibili conflitti tra i figli” (comparsa, pag. 16);
- che egli, in particolare, aveva voluto garantire al figlio la proprietà della società Hotel Les CP_3
Alpes (giacché la caduta in successione della quota del 45% del suo capitale sociale avrebbe creato inevitabili “problemi futuri, oltreché limitazioni dell'azione di investimento”), mantenendo per sé
pagina 6 di 25 l'usufrutto della quota trasferita, sì da garantirsi l'accesso agli utili in caso di bisogno (comparsa, pag.
17);
- che il convenuto, consapevole del fatto che la figlia “era già stata beneficiata con immobili, CP_4 oltreché con aiuti economici durante la separazione e il divorzio”, aveva poi deciso di cedere al figlio anche l'abitazione di garantendo tuttavia l'uso dell'abitazione a sé e alla moglie, la CP_3 Pt_1
quale, da ultimo, si era fatta carico della gestione della malattia del marito, che si era voluto assicurare
“la permanenza presso la sua abitazione per il maggior tempo possibile, senza il ricovero in strutture esterne e limitando l'intervento di estranei nella cura della sua persona” (comparsa, pag. 18);
- che non avevano fondamento le cesure attoree in punto di violazione degli articoli 768 bis e 1379 c.c.
(e dunque di nullità del patto di famiglia ai sensi dell'art. 1418 c.c. e per difetto di causa lecita), poiché la conclusione del patto e l'inserzione in esso del divieto di alienazione dovevano dirsi pienamente leciti e “umanamente” comprensibili (comparsa, pag. 19) e poiché in ogni caso nessuna norma sanciva la nullità di un atto dispositivo in tesi pregiudizievole per i terzi, ivi compresi i creditori;
- che anche l'avversaria domanda ex art. 2901 c.c. non era fondata, poiché difettava, innanzitutto, la prova della esistenza della ragione di credito vantata dall'attrice, che tale ragione di credito aveva soltanto tratteggiato facendo rinvio all'atto di citazione introduttivo dell'azione sociale di responsabilità
(il cui contenuto il aveva tuttavia contestato nella relativa comparsa di costituzione: doc. 2); ai CP_1
dati di bilancio del 2014/2016 (facenti riferimento ad epoche successive alla cessazione del CP_1
dalla carica di consigliere); ai procedimenti sanzionatori avviati dalle Autorità di Vigilanza (che, tuttavia, non erano riferiti al e concernevano periodi nei quali egli era già cessato dalla propria CP_1
carica);
- che la domanda ex art. 2901 c.c. difettava altresì dei presupposti dell'elemento soggettivo in capo al disponente (poiché “la pretesa, sicura conoscenza dell'esistenza del credito risarcitorio … dedotta dalla Banca” era una “mera illazione”: comparsa, pagg. 24 e 25) ed in capo a sua moglie CP
(la quale, diversamente da quanto opinato dall'attrice, aveva concluso con il marito un atto
[...]
effettivamente oneroso).
3. Si costituiva infine in giudizio la quale aderiva alle eccezioni di CP_4
incompetenza, di improcedibilità e di inammissibilità spiegate dai convenuti, si associava alla richiesta di sospensione del giudizio da essi avanzata ed eccepiva da par sua la prescrizione dell'azione revocatoria avente ad oggetto il patto di famiglia.
3.1. Nel merito, in comparsa di costituzione veniva dedotto:
pagina 7 di 25 - che dopo la cessazione della carica di consigliere di amministrazione (carica rispetto Controparte_1
alla quale non aveva rinnovato la propria candidatura, “in questo indirizzato e supportato dalla sua famiglia, per l'età e per il manifestarsi di problemi fisici che imponevano più tranquillità”: comparsa, pag. 3) aveva deciso di disporre della propria successione, in modo da evitare possibili contrasti tra i figli;
- che al momento della conclusione del patto di famiglia “nessuno dei sottoscrittori … poteva lontanamente immaginare che la banca avrebbe vantato un credito risarcitorio nei confronti di
(comparsa, pag. 7); Controparte_1
- che, al contempo, in quel momento nessuno nella famiglia sospettava che “le sorti della banca CP_1 fossero diverse da quelle che venivano rappresentate dalla stampa locale” (comparsa, pag. 7);
- che aveva partecipato alla conclusione del patto di famiglia rinunciando alla CP_4 liquidazione della sua quota poiché ella aveva accettato le “scelte successorie del padre, condivise da tutta la famiglia” (comparsa, pag. 3) - essendo ben consapevole di essere già stata beneficiata dal padre e di come questo imponesse un riequilibrio delle rispettive posizioni dei fratelli, anche per “assicurare al fratello nella gestione della società alberghiera” (comparsa, pag. 3); Parte_2
- che, dunque, tutta la prospettazione difensiva attorea era il frutto di un “grave travisamento”
(comparsa, pag. 4).
3.2. Tanto dedotto, la convenuta contestava la fondatezza di tutte le azioni comunque proposte dall'attrice con riguardo al patto di famiglia, sostanzialmente replicando le difese già spiegate dagli altri convenuti.
4. All'esito dell'udienza di prima comparizione del 14.01.2020, con ordinanza del 01.02.2020 veniva assegnato termine per la promozione del procedimento di mediazione ex D. Lgs. n. 28/2010 quanto alle domande di simulazione e nullità aventi ad oggetto il patto di famiglia.
4.1. All'esito del procedimento di mediazione, che si concludeva negativamente, e del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 31.01.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
4.2. All'udienza del 21.06.2022, all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni.
Amministrativa concludeva come segue: Parte_1
(A) accertare e dichiarare la simulazione assoluta ai sensi degli artt. 1414 e ss. cod. civ. dell'atto per notar di , rep. n. 19.542 rac. n.
9.613 del 2 aprile 2014, mediante il quale Persona_1 Pt_1
il sig. ha trasferito in favore del figlio sig. la nuda proprietà del 45% Controparte_1 Controparte_3
pagina 8 di 25 delle quote del capitale della società Hotel Les Alpes S.r.l.; (B) In subordine, accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. dell'atto per notar di , rep. n. Persona_1 Pt_1
19.542 rac. n.
9.613 data 2 aprile 2014, mediante il quale il sig. ha trasferito in favore Controparte_1
del figlio sig. la nuda proprietà del 45% delle quote del capitale della società Hotel Controparte_3
Les Alpes S.r.l.; (C) In ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. dell'atto per notar di , rep. n. 19.542 rac. n.
9.613 data 2 aprile Persona_1 Pt_1
2014, mediante il quale il sig. ha trasferito in favore del figlio sig. la Controparte_1 Controparte_3
nuda proprietà del 45% delle quote del capitale della società Hotel Les Alpes S.r.l.; (D) accertare e dichiarare la simulazione assoluta ai sensi degli artt. 1414 e ss. cod. civ. dell'atto per notar Per_1
di , rep. n. 20.441 rac. n. 10.282 del 25 ottobre 2015, mediante il quale il sig.
[...] Pt_1
ha alienato in favore de: (i) la sig.ra ½ di quota di usufrutto della Controparte_1 Controparte_2
“abitazione insistente sul mappale 236 (duecentotrentasei) ente urbano di are 10.00 (mille metri) la cui parte scoperta ne costituisce pertinenza. L'immobile oggetto del trasferimento risulta così catastalmente descritto: IN COMUNE DI Catasto Fabbricati - Foglio 33 (trentatré) M.N. Pt_1
236 (duecentotrentasei) sub. 3 (tre), Viale Enrico Cialdinin.4pianoST-T-1- SOF, cat.A/7,cl.3,Vani17,
R.C.Euro 3160,72 la nuda proprietà della quota di 1/2 (un mezzo) e la proprietà sulla residua quota di
1/2 (un mezzo) del seguente immobile: - abitazione insistente sul mappale 236 (duecentotrentasei) ente urbano di are 10.00 (mille metri) la cui parte scoperta ne costituisce pertinenza. L'immobile oggetto del trasferimento risulta così catastalmente descritto: IN COMUNE DI Catasto Fabbricati - Pt_1
Foglio 33 (trentatré) M.N. 236 (duecentotrentasei) sub. 3 (tre), Viale Enrico Cialdinin. CP_6
, cat.A/7,cl.3,Vani17, R.C.Euro 3160,72.”; (ii) il sig. la nuda proprietà sulla quota
[...] Controparte_3
di ½ e la piena proprietà della parte residua;
e comunque (E) In via subordinata, accertare e dichiararne l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. dell'atto per notar di Persona_1
, rep. n. 20.441 rac. n. 10.282 del 25 ottobre 2015, mediante il quale il sig. ha Pt_1 Controparte_1 alienato in favore de: (i) la sig.ra ½ di quota di usufrutto della “abitazione Controparte_2
insistente sul mappale 236 (duecentotrentasei) ente urbano di are 10.00 (mille metri) la cui parte scoperta ne costituisce pertinenza. L'immobile oggetto del trasferimento risulta così catastalmente descritto: IN COMUNE DI Catasto Fabbricati - Foglio 33 (trentatré) M.N. 236 Pt_1
(duecentotrentasei) sub. 3 (tre), Viale Enrico Cialdinin. , cat.A/7,cl.3,Vani17, Controparte_6
R.C.Euro 3160,72 la nuda proprietà della quota di 1/2 (un mezzo) e la proprietà sulla residua quota di
1/2 (un mezzo) del seguente immobile: - abitazione insistente sul mappale 236 (duecentotrentasei) ente
pagina 9 di 25 urbano di are 10.00 (mille metri) la cui parte scoperta ne costituisce pertinenza. L'immobile oggetto del trasferimento risulta così catastalmente descritto: IN COMUNE DI Catasto Fabbricati - Pt_1
Foglio 33 (trentatré) M.N. 236 (duecentotrentasei) sub. 3 (tre), Viale Enrico Cialdinin. CP_6
, cat.A/7,cl.3,Vani17, R.C.Euro 3160,72.”; (ii) il sig. la nuda proprietà sulla quota
[...] Controparte_3 di ½ e la piena proprietà della parte residua. (F) Per l'effetto della simulazione o nullità o revocabilità del Patto di Famiglia per notaio del 2 aprile 2014, dichiarare che Persona_1 [...]
ha diritto ad agire esecutivamente sul bene oggetto di disposizione. (G) Per Controparte_7 effetto della simulazione o revocabilità dell'atto dispositivo per notaio del 25 Persona_1
ottobre 2015, dichiarare che ha diritto ad agire esecutivamente sui Controparte_7 beni oggetto di disposizione. (H) per l'ipotesi in cui non fosse più possibile per la lca agire CP_8
esecutivamente sui beni oggetto degli atti di disposizione, perché ad esempio trasferiti o periti,
Cont condannare i convenuti a corrispondere alla il controvalore dei beni stessi alla data degli atti impugnati, da determinarsi a mezzo CTU che sin da ora si chiede, oltre interessi anche anatocistici e rivalutazione. (I) Comandare al Conservatore del registro immobiliare e del registro delle imprese di annotare l'emananda sentenza (…) In ogni caso, condannare in solido tutte le controparti alla refusione delle spese di lite, comprese spese generali, nonché IVA e CPA come per legge”, reiterando le istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
I convenuti , e concludevano come segue: Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
“1) Dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Vicenza, essendo competente per materia il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, atteso il contenuto del patto di famiglia, che integra un atto di cessione di quote societarie, con attrazione per connessione dell'intera decisione. 2)
Dichiararsi l'inammissibilità delle domande di simulazione, nullità e revocatoria per difetto di interesse all'azione. 3) In via subordinata al superamento delle eccezioni di cui ai punti precedenti sospendersi il presente giudizio in attesa della definizione dell'azione di responsabilità promossa dalla nei confronti di e pendente avanti il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Pt_1 Controparte_1 in Materia di Impresa, al n. 4079/17 R.G. G.I. dott. Boccuni. 4) Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria con riferimento al patto di famiglia stipulato il 2 Aprile 2014; Nel merito. 5) Respingersi tutte le domande proposte dalla Banca attrice nei confronti dei convenuti perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti. 6) In ogni caso con integrale rifusione delle spese e degli oneri di difesa”, reiterando l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata in corso di causa.
La convenuta concludeva come segue: “Dichiarare l'incompetenza del CP_4
pagina 10 di 25 Tribunale di Vicenza, essendo competente per materia il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in
Materia di Impresa. - Dichiarare l'inammissibilità delle domande di simulazione, nullità e inefficacia ex art. 2901 c.c. per mancanza di un presupposto dell'azione. - Nella denegata ipotesi di superamento delle eccezioni sopra svolte, sospendersi il presente giudizio art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pendente al n. R.G. 4079/17 avanti il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa. NEL MERITO Respingersi tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti, perché infondate, con rifusione integrale degli onorari e spese di difesa”.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini alle parti per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
5. L'eccezione di incompetenza sollevata da , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e non è fondata.
[...] CP_4
5.1. Secondo la prospettazione dei convenuti, a norma dell'art. 3, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n.
168/2003 la cognizione delle domande attoree aventi ad oggetto il patto di famiglia spetterebbe alla
Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Venezia, alla quale per connessione e dunque a norma del comma terzo del medesimo art. 3 andrebbe devoluta anche la cognizione delle ulteriori domande spiegate dalla Banca.
Tale conclusione si imporrebbe, a dire dei convenuti, poiché il patto di famiglia ha comportato il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale della Hotel Les Alpes RL.
5.2. Ebbene, l'art. 3, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 168/2003 devolve effettivamente alla cognizione delle Sezioni specializzate in materia di impresa i giudizi “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”.
Non può d'altro canto essere revocato in dubbio il fatto che il patto di famiglia per cui è causa abbia comportato il trasferimento, da a , di quote di partecipazione al Controparte_1 Controparte_3
capitale della Hotel Les Alpes RL.
5.3. Va tuttavia qui segnalato che secondo consolidato orientamento di legittimità “ai fini della configurabilità della competenza della sezione specializzata, anche quando la vicenda tragga titolo da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, la controversia deve essere direttamente inerente alla questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali, onde, per meglio dire, deve rendere trasparente il suo fondamento "endosocietario", nel senso che la
pagina 11 di 25 pretesa, ma vieppiù la fonte di essa traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii e alle modalità di estrinsecazione di esso” (così, in motivazione, Cass. civ. n. 6882/2018, in relazione ad una fattispecie avente ad oggetto l'accertamento della nullità o la declaratoria di risoluzione di un contratto che aveva avuto ad oggetto l'acquisto e la sottoscrizione di azioni).
Per radicare la competenza delle Sezioni specializzate “non basta” dunque “che la controversia abbia ad oggetto il negozio traslativo di partecipazioni sociali”, ma “occorre che essa sia causalmente connotata dall'inerenza al rapporto di società” – anche perché, a ragionar diversamente, “si sovvertirebbero intuitivamente le finalità perseguite dal legislatore con l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa” (così sempre Cass. civ. n. 6882/2018 cit.) e si espanderebbe “in modo eccesivo l'attribuzione di una competenza specializzata come quella in materia di imprese, che - una volta estesa finanche a controversie … con tratti marginali o indiretti di riferibilità alle partecipazioni societarie e ai relativi diritti "inerenti", finirebbe per smarrire la proprie precipua e peculiare attribuzione di competenza specialistica” (così, in motivazione, Cass. civ. n. 28537/2018, in relazione ad una domanda di petizione ereditaria involgente anche disposizioni testamentarie con cui il de cuius aveva disposto di quote e azioni sociali).
La competenza delle Sezioni specializzate non può dunque essere de plano predicata in relazione a qualsivoglia giudizio comunque vertente su un atto che abbia comportato il trasferimento di partecipazioni societarie, giacché la competenza delle Sezioni specializzate si radica laddove “la causa petendi” sia “fondata sul rapporto societario” (Cass. civ. n. 3467/2024) e tanto emerga dalla “sostanza della pretesa azionata in giudizio” (Cass. civ. n. 2331/2023, in motivazione).
5.4. I principi ora passati in rassegna conducono al rigetto dell'eccezione in scrutinio.
Il presente giudizio non ha infatti alcun fondamento endosocietario.
Ben diversamente, si fa qui questione, da un lato, di un patto di famiglia (istituto che il codice civile disciplina “in coda” alla materia successoria, alla quale il patto di famiglia palesemente inerisce)
e, dall'altro lato, della conservazione della garanzia patrimoniale.
Il patto di famiglia, d'altro canto, viene qui contestato nella sua validità ed efficacia non alla stregua di pretese che radicano la loro ragion d'essere nelle (o attengono alle) vicende societarie della
Hotel Les Alpes, ma siccome frutto, in tesi attorea, di un utilizzo sviato dell'istituto di cui all'art. 768 bis c.c., del quale il si sarebbe avvalso per pregiudicare le chances di soddisfazione del credito CP_1
risarcitorio della Banca.
pagina 12 di 25 La sostanza della pretesa dell'attrice (che chiede la declaratoria di nullità o di inefficacia del patto di famiglia, sì da poter soddisfare le proprie ragioni sulle partecipazioni che ne hanno costituito oggetto) non ha dunque né fondamento, né natura societaria – e tanto conduce a concludere che essa è stata correttamente sottoposta alla cognizione del Tribunale Ordinario di Vicenza.
*
6. I convenuti hanno altresì eccepito che le domande di accertamento della simulazione e della nullità degli atti di disposizione per cui è causa sarebbero inammissibili, siccome proposte a presidio di un credito (quello risarcitorio, esposto dalla Banca attrice) non ancora accertato siccome sub iudice.
L'eccezione non è fondata.
6.1. Per quanto concerne le domande di simulazione, la loro proposizione va ricondotta entro la cornice dell'art. 1416, co. 2 c.c., a norma del quale i creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti.
Ebbene, secondo risalente giurisprudenza di legittimità “il terzo creditore legittimato ad esercitare l'azione di simulazione non è soltanto colui il cui credito sia liquido ed esigibile, ma anche il titolare di un credito ancora illiquido e non esigibile, giacché anche questi ha interesse a prevenire il danno che potrebbe derivargli dall'atto simulato, al momento in cui il credito si rendesse esigibile”
(Cass. civ. n. 2433/1972).
La legittimazione all'esperimento dell'azione va dunque riconosciuta al creditore anche laddove il credito di cui egli si assume titolare “non sia ancora definitivamente accertato, per insorta contestazione sulla sua esistenza” - e ciò “sulla base del semplice riscontro di una situazione di pericolo per il diritto dell'attore” (Cass. civ. n. 4452/1976; in termini, Cass. civ. n. 5154/1981; Corte
d'Appello Taranto, 24/09/2014).
D'altro canto, a ragionar diversamente si perverrebbe alla conclusione per la quale il creditore, per proporre la domanda di simulazione avverso un atto di alienazione concluso dal suo debitore e che pregiudica i suoi diritti, dovrebbe necessariamente attendere l'accertamento (definitivo) del proprio diritto di credito, correndo così il rischio di veder pregiudicata la concreta possibilità di esperire, efficacemente, l'azione di simulazione medesima - e non potendo nemmeno salvaguardarne gli effetti per il tramite del ricorso a strumenti cautelari, non attivabili nei confronti del debitore in relazione ad un bene dallo stesso alienato ad un terzo, né nei confronti del terzo acquirente, in mancanza di accertamento della natura simulata del suo acquisto.
6.2. Quanto, poi, alla domanda di nullità, essa a norma dell'art. 1421 c.c. può essere proposta da pagina 13 di 25 chiunque vi abbia interesse.
E poiché “l'interesse ad agire consiste nella necessità … che l'azione sia volta all'ottenimento di un risultato giuridicamente utile al fine di evitare il pregiudizio dell'attore relativamente a quel diritto che viene dedotto in causa” (Cass. civ. n. 18511/2017), non si può negare in capo al creditore che si assuma leso dall'atto di alienazione posto in essere dal debitore l'interesse ad agire per l'accertamento della nullità dell'atto: atto che, d'altro canto, se ed in quanto nullo, come tale deve essere accertato (anche d'ufficio dal Giudice) e non può tout court produrre effetti, nemmeno in danno dei potenziali creditori.
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7. Ciò detto, le domande di simulazione e di nullità proposte dall'attrice vanno rigettate.
8. Assume l'attrice che il patto di famiglia concluso in data 02.04.2014 da e Controparte_1
sarebbe affetto da simulazione assoluta, essendo esso connotato da svariati indici di Controparte_3
asserita anomalia, dai quali dovrebbe inferirsi che, invero, non ha voluto trasferire Controparte_1
alcunché al figlio . CP_3
Si tratta di prospettazione che risulta priva di oggettivi riscontri e, dunque, di fondamento.
8.1. A norma dell'art. 768 bis c.c. il patto di famiglia è il contratto con il quale il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti.
Il patto deve essere concluso per atto pubblico (art. 768 ter c.c.) e ad esso devono necessariamente partecipare tutti coloro i quali sarebbero legittimari, se in quel momento si aprisse la successione del disponente (art. 768 quater c.c.). Tanto è previsto in ragione del fatto che, come noto, il patto di famiglia è finalizzato al trasferimento di determinati beni dell'imprenditore in favore di uno o più dei suoi discendenti, “in vista del passaggio generazionale nella gestione dell'impresa” e con una anticipazione degli “effetti dell'apertura della successione tra legittimari ed anche della divisone ereditaria, limitatamente ai beni oggetto di trasferimento, tenendo conto delle quote di legittima”
(Cass. civ. n. 29506/2020): anticipazione rafforzata nella sua definitività per il tramite della sottrazione dei beni trasferiti a collazione e riduzione (art. 768 quater, co. 4 c.c.)
Coerentemente con la funzione dell'istituto, a norma dell'art. 768 quater, co. 2 c.c. i discendenti beneficiari del trasferimento sono chiamati a liquidare gli ulteriori legittimari partecipanti al contratto, per un importo pari al valore della loro quota di riserva. I legittimari partecipanti al contratto possano tuttavia rinunciare alla liquidazione (art. 768 quater, co. 2 c.c.).
La rinuncia alla liquidazione è dunque prevista, per così dire fisiologicamente, nell'istituto pagina 14 di 25 delineato dal Legislatore. Né essa può rendere indefinitamente precari gli esiti del patto di famiglia, giacché a norma dell'art. 768 quinquies c.c. il partecipante può impugnare il patto di famiglia soltanto entro il breve volgere del termine di un anno dalla sua conclusione.
8.2. Ora, nel caso di specie alla data del 02.04.2014 era titolare di una quota di Controparte_1
partecipazione al capitale sociale della Hotel Les Alpes pari al 45%. Suo figlio Controparte_3
deteneva la quota del 50%. La rimanente quota del 5% era detenuta da , moglie di ON
(doc. 6 attrice). CP_3
In quel momento, d'altro canto, era Presidente del Consiglio di Controparte_3
Amministrazione della società, che egli amministrava con la moglie (doc. 1 attrice).
Ebbene, mediante l'atto qui impugnato ha trasferito al figlio la nuda Controparte_1 CP_3
proprietà della propria quota di partecipazione al capitale sociale e tale trasferimento da un lato ha consolidato in capo a (cioè a dire in capo al discendente del che sino ad allora si era CP_3 CP_1 occupato della Hotel Les Alpes) la titolarità dell'intero capitale della società; dall'altro lato, ha sottratto il capitale medesimo a quella frammentazione che avrebbe potuto determinarsi se la quota del 45% di esso fosse caduta in successione;
dall'altro lato ancora, ha messo la gestione della società al riparo da quella instabilità che essa avrebbe potuto patire, se fosse per l'appunto caduta in successione.
8.3. Va dunque concluso che il patto di famiglia per cui è causa ha effettivamente trasferito al discendente la nuda proprietà della quota di partecipazione al capitale sociale della Controparte_3
Hotel Les Alpes (l'attrice non lo nega e, del resto, il patto di famiglia è stato iscritto presso il Registro delle Imprese: doc. 1 attrice) e che esso ha integrato e pienamente rispettato la ratio dell'istituto di cui all'art. 768 bis c.c.
8.4. Né valgono a dar prova della simulazione assoluta tratteggiata dall'attrice le due circostanze che essa ha valorizzato: il fatto che il disponente abbia riservato a sé e alla moglie il diritto di usufrutto vitalizio sulle quote trasferite e il fatto che e (moglie e Controparte_2 CP_4
figlia del disponente e dunque legittimarie partecipanti al patto) abbiano rinunciato alla liquidazione della propria quota.
La rinuncia alla liquidazione, come detto, è espressamente prevista nel modello delineato dal
Legislatore. D'altro canto, le legittimarie partecipanti al patto di famiglia e Controparte_2 CP_4
hanno qui dedotto di aver rinunciato alla liquidazione essendo ben consapevoli delle
[...]
attribuzioni di cui il aveva sino ad allora beneficiato i componenti della sua famiglia, nonché del CP_1 fatto che l'attribuzione della società a avrebbe riequilibrato le rispettive posizioni delle parti. E CP_3
pagina 15 di 25 posto che esse, all'evidenza, non hanno revocato in dubbio la correttezza di tale decisione anche dopo la conclusione del patto di famiglia (non consta che vi sia stata impugnazione del patto a norma dell'art. 768 quinquies c.c.), va detto che l'attrice non ha in alcun modo offerto di provare la natura sviata o simulata della rinuncia, che essa ha qui valorizzato quale indice di una pretesa anomalia invero soltanto enunciata senza il conforto di alcun oggettivo riscontro.
Quanto al diritto di usufrutto che ha voluto riservare a sé e alla moglie, esso Controparte_1
risulta frutto di una decisione da un lato comprensibile (il disponente, detto altrimenti, ha voluto trasferire definitivamente al figlio la Hotel Les Alpes, mantenendo tuttavia per sé la chance di trarre da essa una rendita) e, al contempo, tale da non alterare il buon esito e l'obiettivo del patto di famiglia
(che ha comunque garantito al discendente l'acquisizione della piena proprietà Controparte_3 dell'intero capitale sociale, interamente sottratto alla futura vicenda successoria del padre, al contempo garantendogli, immediatamente, la piena disponibilità della maggioranza del capitale sociale e, con essa, la piena disponibilità del potere di amministrazione).
8.5. L'attrice ha poi valorizzato il fatto che nel patto di famiglia non è stato previsto il diritto di recesso (atto di citazione, pag. 13); il fatto che il patto sarebbe risultato ultroneo alla luce delle previsioni dello Statuto della società, di per sé idonee a difendere la “dimensione familiare dell'impresa societaria” (atto di citazione, pag. 13); il fatto che nel patto è stato previsto, a carico del beneficiario, il divieto di alienazione delle quote trasferite, per tutta la durata in vita del donante.
Si tratta, nuovamente, di deduzioni inconferenti.
La mancata previsione del diritto di recesso, in effetti, non prova all'evidenza gli assunti attorei, provando per contro che i sottoscrittori del patto hanno inteso il patto medesimo come definitivo e atto a delineare un assetto di interessi non passibile, per così dire, di essere rivisto sulla scorta di un mero ripensamento.
Il fatto, poi che lo Statuto societario della Hotel Les Alpes già alla data del 26.10.2015 contemplasse meccanismi di protezione della dimensione familiare dell'impresa (in buona sostanza: il diritto di prelazione in favore dei soci, in caso di trasferimento inter vivos delle quote di partecipazione e fatto salvo il caso di trasferimento delle quote al coniuge o ai figli dei soci: doc. 9 attrice) è parimenti irrilevante ai fini che ci occupano, giacché un diritto di prelazione (la cui operatività è per altro ordinariamente assai complessa: doc. 9, art. 9.5) e un patto di famiglia hanno all'evidenza natura e funzioni differenti.
Quanto, infine, alla pattuizione del divieto di alienazione, essa di per sé non vale a provare la pagina 16 di 25 simulazione assoluta rilevata dall'attrice.
Va in effetti ribadito che il patto di famiglia per cui è causa ha, effettivamente, prodotto l'effetto suo proprio, che è stato quello di anticipare, quanto alla quota di partecipazione al capitale sociale della
Hotel Les Alpes, gli effetti della futura apertura della successione di . Controparte_1
Tanto conduce ad escludere in radice lo scenario della simulazione assoluta, che non può allora dirsi provata dalla pattuizione del divieto di alienazione.
La pattuizione del divieto di alienazione, in effetti, non ha fatto venir meno il predetto effetto del patto di famiglia. E, del resto, i profili di invalidità della pattuizione, tratteggiati dall'attrice alla stregua dell'art. 1379 c.c., debbono dirsi insussistenti, poiché la pattuizione del divieto di alienazione ha risposto all'interesse del disponente di avere nel figlio (e solo nel figlio) il proprio Controparte_1
nudo proprietario e poiché il divieto è stato mantenuto entro limiti di tempo che, diversamente da quanto opinato dall'attrice, non possono dirsi radicalmente indeterminati, dal momento che esso è stato ancorato alla permanenza in vita del disponente che, al momento della conclusione del patto di famiglia, aveva 77 anni.
8.6. Sulla scorta di tutto quanto rilevato sin qui la domanda di simulazione proposta dall'attrice in relazione al patto di famiglia per cui è causa va dunque rigettata.
8.7. Va parimenti rigettata la domanda di accertamento di nullità del patto di famiglia: domanda che l'attrice ha avanzato sulla scorta dei medesimi argomenti valorizzati in relazione alla domanda di simulazione e che, a suo dire, dovrebbero qui condurre a concludere che il patto sarebbe nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per violazione di norma imperativa (l'art. 768 bis c.c. “in combinato disposto con
l'art. 1379, norme di carattere sicuramente imperativo e quindi indisponibili alle parti”: atto di citazione, pag. 16) o siccome privo di una (lecita) causa concreta (atto di citazione, pag. 18).
Ebbene, quanto sopra rilevato conduce ad escludere la sussistenza di una violazione degli articoli 768 bis e ss. c.c.: violazione che, per altro, se mai sussistente, avrebbe potuto determinare non la nullità del patto di famiglia ex art. 1418, co. 1 c.c., quanto piuttosto la sua impugnabilità ex artt. 768 quinquies e sexies c.c. ad opera dei soli soggetti a ciò legittimati (i legittimari del disponente).
Ribadito che la predetta conclusione non muta nemmeno guardando al divieto di alienazione inserito nel patto di famiglia, quanto al resto va rilevato che il patto di famiglia per cui è causa è certamente sostenuto da una causa (la parziale anticipazione degli effetti della apertura della successione di ) e che, quand'anche si assumesse che esso è stato concluso dal Controparte_1 CP_1
al mero fine di pregiudicare le ragioni dei creditori, il rimedio attivabile a fronte di una simile censura pagina 17 di 25 sarebbe non la domanda di nullità, quanto piuttosto la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c.
*
9. L'attrice ha spiegato domanda di simulazione anche con riguardo all'atto di disposizione del
26.10.2015, con il quale , quanto all'immobile adibito ad abitazione propria e della Controparte_1
moglie, ha trasferito alla moglie il diritto di usufrutto quanto alla quota di 1/2 e al Controparte_2
figlio la nuda proprietà, quanto a tale quota di 1/2, e la piena proprietà quanto alla Controparte_3
rimanente quota di 1/2, sulla quale ha riservato a sé e alla moglie il diritto di abitazione.
Il trasferimento in favore della moglie è avvenuto a fronte della costituzione di una rendita da parte della moglie medesima che, per tutta la vita del marito, si è obbligata a prestargli cura e assistenza, impegnandosi ad adempiere alle prestazioni di cura, nei limiti del possibile, personalmente ed evitando ricoveri definitivi in strutture di riposo.
Il trasferimento in favore del figlio è avvenuto a titolo di donazione.
9.1. Secondo la prospettazione attorea, la simulazione assoluta dell'atto sarebbe provata dal fatto che avrebbe ceduto i propri diritti immobiliari sull'abitazione alla moglie e al Controparte_1
figlio, per altro simulando la onerosità del trasferimento disposto in favore della moglie e comunque mantenendo per sé il diritto di abitazione sull'immobile.
Gli argomenti non colgono nel segno.
L'attrice non ha in effetti né allegato, né offerto di provare il fatto che il invero, non CP_1
avrebbe trasferito alcunché, avendo essa sostenuto, piuttosto, il fatto che egli avrebbe effettivamente disposto dei propri diritti immobiliari, al mero fine, però, di sottrarre l'abitazione di Viale Cialdini all'aggressione dei propri creditori.
Si tratta, dunque, di argomenti che non provano la simulazione assoluta dell'atto (simulazione assoluta che, d'altro canto, l'attrice non ha altrimenti offerto di provare, non avendo offerto a tal riguardo alcun mezzo di prova) e che possono al più valere a sostenere una domanda di declaratoria di inefficacia dell'atto medesimo, a norma dell'art. 2901 c.c.
9.2. La domanda va dunque rigettata.
*
10. Vanno allora prese in esame le domande spiegate dall'attrice ai sensi dell'art. 2901 c.c.
11. Ebbene, la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla quanto al patto di famiglia va Pt_1
dichiarata prescritta, siccome proposta con atto di citazione portato alla notifica in data 25.06.2019 e, dunque, oltre il termine di 5 anni di cui all'art. 2903 c.c., da computarsi a far data dalla iscrizione pagina 18 di 25 dell'atto di disposizione nel Registro delle Imprese, avvenuta il 23.04.2014 (doc. 1 attrice).
12. La domanda ex art. 2901 c.c. proposta dall'attrice in relazione all'atto di trasferimento di diritti immobiliari concluso da in data 26.10.2015 va per contro rigettata. Controparte_1
12.1. A norma dell'art. 2901 c.c. il creditore può chiedere che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto di disposizione concluso dal debitore, se l'atto pregiudichi le chances di soddisfazione del credito (compromettendo in radice o anche soltanto rendendo più difficoltosa ed incerta tale soddisfazione: in tale pregiudizio risiede l'eventus damni, presupposto oggettivo dell'azione); se consti che il debitore abbia concluso l'atto di disposizione essendo consapevole del fatto che esso avrebbe pregiudicato per l'appunto le ragioni del creditore o quando, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, il debitore l'abbia concluso, in maniera preordinata, al precipuo fine di pregiudicare la soddisfazione del credito (tale consapevolezza, c.d. scientia damni, o preordinazione, c.d. consilium fraudis¸ compendiano il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, riguardato dall'angolo visuale del debitore disponente); se, infine, trattandosi di atto a titolo oneroso, analoga consapevolezza o preordinazione siano ravvisabili anche in capo al terzo che ha contrattato con il debitore o che ha comunque beneficiato degli effetti dell'atto di disposizione.
Per giurisprudenza pienamente consolidata l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di un credito non ancora definitivamente accertato, dal momento che “in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa” – sì che
“anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori” (così, ex multis, Cass. civ. n. 12047/2021).
Posto, poi, che il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria si atteggia diversamente, come visto, a seconda che l'atto di disposizione impugnato sia anteriore, o posteriore, al sorgere del credito, nel caso in cui si faccia questione di un credito risarcitorio l'atto di disposizione va considerato posteriore al sorgere del credito quando esso sia stato concluso dopo il compimento, da parte del debitore, degli atti dai quali promana la sua responsabilità.
12.2. Nel caso di specie, l'azione ex art. 2901 c.c. è stata proposta a tutela del credito risarcitorio vantato dalla verso : credito risarcitorio che la ha azionato Pt_1 Controparte_1 Pt_1
pagina 19 di 25 innanzi alla Sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Venezia, ove essa ha promosso (anche) nei confronti del azione sociale di responsabilità per il risarcimento dei danni CP_1
in tesi cagionati dalle condotte che egli avrebbe serbato nella propria veste di consigliere di amministrazione di . Parte_1
Si tratta, dunque, di un credito litigioso: e questo, giusta quanto ora rilevato e diversamente da quanto opinato dai convenuti, non pregiudica l'ammissibilità della domanda, né impone la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'attesa della definizione dell'azione di responsabilità (ex multis, Cass. civ. n. 13275/2020).
12.3. Ciò detto, si fa qui questione di un atto di disposizione concluso nell'ottobre del 2015 e, dunque, posteriore al sorgere del credito che, secondo la prospettazione attorea, trova la propria fonte nelle condotte serbate dal nella sua qualità di consigliere di amministrazione di CP_1 Parte_1
carica della quale egli, per concorde allegazione delle parti, è cessato in data 27 aprile
[...]
2013.
L'azione in scrutinio vede dunque quale proprio presupposto soggettivo la scientia damni in capo al debitore disponente.
Di questo è ben consapevole l'attrice, che nei propri atti difensivi ha allegato che
[...]
avrebbe concluso l'atto dell'ottobre del 2015 essendo consapevole del credito risarcitorio che CP_1 la Banca avrebbe potuto avanzare nei suoi confronti e, dunque, essendo consapevole del fatto che l'atto medesimo avrebbe pregiudicato il soddisfacimento del credito. Una consapevolezza, questa, che l'attrice ha finito per tratteggiare nei termini di una vera e propria preordinazione, asserendo che il avrebbe concluso l'atto nell'ottobre del 2015 (quando ancora la non aveva promosso nei CP_1 Pt_1 suoi confronti l'azione di responsabilità) per così dire in prevenzione e, dunque, mosso dall'intento di spogliarsi di ogni suo bene al fine di non rispondere di eventuali, futuri addebiti, se mai questi gli fossero stati mossi.
Ebbene, ritiene questo Giudice che l'assunto attoreo non trovi riscontro negli atti di causa.
Valga considerare quanto segue.
12.4. La scientia damni è stata ricostruita dall'attrice in via presuntiva, valorizzando la carica di consigliere di amministrazione ricoperta da presso dal Controparte_1 Parte_1
1996 all'aprile del 2013; il contenuto dell'atto di citazione con il quale è stato promosso il giudizio di responsabilità innanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Venezia
(doc. 3 attrice); i bilanci di , relativi agli esercizi 2013/2016 (doc. 22 e docc. Parte_1
pagina 20 di 25 12, 13, 14 attrice); taluni procedimenti e provvedimenti sanzionatori promossi ed emessi dalle Autorità di Vigilanza (docc. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 29 attrice); taluni articoli di stampa (docc. 23, 24 e 25 attrice).
Ebbene, tali risultanze (che sono le uniche offerte dall'attrice e sulle quali necessariamente deve poggiare la presente decisione) non provano l'assunto attoreo.
12.5. Pacifico il fatto che è stato nel Consiglio di Amministrazione di Controparte_1 [...] dal 1996 all'aprile del 2013, va detto che per allegazione della stessa attrice il Parte_1
bilancio della al 31.12.2012 segnalava un utile di oltre 64 milioni di euro (doc. 21 attrice). Pt_1
L'attrice, del resto, non ha né allegato, né offerto di provare che il lasciata la Banca CP_1 all'età di 76 anni, abbia continuato per così dire a frequentarla e, segnatamente, a frequentarne gli esponenti, per ragioni di interesse o di amicizia o per altro. Nulla è stato dedotto a tal riguardo dall'attrice negli atti di causa, nei quali alla (specifica) figura e alla (specifica) posizione di
[...]
(nell'epoca precedente e nell'epoca successiva alla cessazione della sua carica) non è stata CP_1
dedicata la benché minima allegazione.
Si deve dunque concludere, da un lato, che quando è cessato dalla propria Controparte_1
carica il bilancio della non segnalava criticità, che sono per contro emerse (nuovamente per Pt_1
allegazione attorea) nei bilanci successivi, relativi ad esercizi nei quali il non ha operato (o ha CP_1 operato per pochi mesi: l'esercizio 2013); dall'altro lato, che il una volta cessato dalla propria CP_1
carica, è definitivamente uscito da e che egli, per quanto consta agli atti del Parte_1
presente giudizio, dopo aver lasciato la non ha mantenuto alcun accesso privilegiato ad Pt_1
informazioni inerenti alla sua gestione o al suo andamento.
12.6. Assume l'attrice che sarebbe corresponsabile dei danni che la Controparte_1 Pt_1
avrebbe risentito in ragione delle operazioni di finanziamento in determinati fondi lussemburghesi (i
Fondi EN NC UN e PT TI LT I: atto di citazione, pagg. 2/4) e di talune operazioni di credito non supportate da adeguata istruttoria (si tratta delle “facilitazioni finanziarie” esemplificate dall'attrice nella prima memora ex art. 183, co. 6 c.p.c., alle pagg. 18 e 19), deliberate dalla Banca quand'egli ancora rivestiva la carica di consigliere di amministrazione.
Ora, l'accertamento dell'esistenza del predetto credito risarcitorio e della responsabilità di non è evidentemente oggetto del presente giudizio. Controparte_1
Tanto precisato, va detto al contempo che, in ogni caso, difetterebbero qui gli strumenti per valutare anche soltanto incidenter tantum l'esistenza del credito esposto dalla Banca e della pagina 21 di 25 responsabilità del dal momento che a tal riguardo l'attrice si è limitata a depositare in giudizio CP_1
sub doc. 3 l'atto di citazione con cui è stata promossa l'azione di responsabilità innanzi alla Sezione
Spcializzata presso il Tribunale di Venezia: un atto che consta di 320 pagine, al quale l'attrice ha fatto un mero rinvio per relationem e che, per ciò stesso, risulta qui valorizzabile soltanto per dar conto del fatto che, effettivamente, l'attrice ha avanzato nei confronti del una pretesa che è contestata e CP_1
sub iudice.
Posto, dunque, che la pretesa responsabilità di non può qui essere valutata in Controparte_1
alcun modo (tale valutazione non potendo certo essere compiuta sulla scorta del mero rinvio per relationem ad un atto di citazione, le cui allegazioni l'attrice ha non ha corroborato con l'offerta di alcun mezzo di prova), ciò che rileva ai fini della presente decisione è che le generiche allegazioni a tal riguardo spese dall'attrice non valgono (e si direbbe a fortiori) a provare, nemmeno in via presuntiva, che il nell'ottobre del 2015, quando ha concluso l'atto di disposizione per cui è causa, fosse CP_1
consapevole di aver cagionato un danno alla e di dover rispondere di tale danno. E tale Pt_1
conclusione (che francamente si impone sulla scorta degli atti di causa) trova conforto nella constatazione per la quale la stessa assemblea della soltanto in data 30.12.2016 (oltre un anno Pt_1 dopo la conclusione dell'atto qui impugnato) ha deliberato la promozione dell'azione sociale di responsabilità, che è stata poi effettivamente promossa nell'aprile del 2017.
12.7. Assume, ancora, l'attrice che la prova della responsabilità di (e della sua Controparte_1
consapevolezza circa la propria responsabilità) dovrebbe qui inferirsi dai procedimenti (e dai provvedimenti) sanzionatori che essa ha depositato.
Ebbene, a tal riguardo varrà qui rilevare che:
i) il provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sub doc. 15, è stato emesso in data 06.09.2016 all'esito di un accertamento ispettivo iniziato nel marzo del 2016 e che ha avuto ad oggetto condotte che l'Autorità ha collocato in seno alle operazioni di aumento di capitale poste in essere da nel 2013 e del 2014. Il procedimento sanzionatorio Parte_1 valorizzato dall'attrice è dunque scaturito da un accertamento ispettivo iniziato mesi dopo la conclusione dell'atto per cui è causa e che ha avuto riguardo, specificamente, alle operazioni di aumento di capitale del 2013 e del 2014 (rectius, alle modalità operative alle quali la ha fatto Pt_1 ricorso per “garantirsi” il buon esito degli aumenti, ivi compresa la prassi del c.d. capitale finanziato): operazioni, queste, avvenute dopo la cessazione del dalla carica di consigliere e rispetto alle CP_1 quali, in effetti, in atto di citazione l'attrice non ha mosso alcun addebito al convenuto;
pagina 22 di 25 ii) il doc. 16, per espressa allegazione attorea, attiene ad un procedimento sanzionatorio promosso dalla
BCE in data 27.07.2016 (e dunque a distanza di mesi dalla conclusione dell'atto per cui è causa). Nulla
è stato allegato, né provato, dall'attrice in ordine al coinvolgimento del in tale procedimento;
CP_1
iii) sub doc. 17 si rinviene una relazione CONSOB del 04.10.2016 inerente ad un procedimento sanzionatorio avente ad oggetto condotte di non corretta o incompleta informazione al pubblico (quanto a pricing delle azioni, esiti degli aumenti di capitale e evoluzione della compagine sociale), tutte collocate dalla CONSOB in periodo successivo alla cessazione del dalla carica di consigliere di CP_1
amministrazione (doc. 17, pag. 2). Nuovamente, nulla è stato allegato, né provato, dall'attrice in ordine al coinvolgimento del in tale procedimento – che in effetti ha avuto ad oggetto condotte che CP_1
l'attrice non ha addebitato al convenuto, né qui, né nel giudizio di responsabilità; iv) sub doc. 18 si rinviene una relazione CONSOB del 28.10.2016 inerente ad un procedimento sanzionatorio relativo a prassi osservate dalla Banca nella “promozione/commercializzazione … principalmente nel corso del 2014 di titoli azionari” (doc. 18, pag. 3), all'esito del quale la CONSOB ha proposto l'applicazione di sanzioni amministrative agli “esponenti aziendali pro tempore della
”, ivi non comprendendo il all'evidenza estraneo a prassi di Parte_1 CP_1
commercializzazione di titoli serbate nel 2014;
v) sub doc. 19 si rinviene una relazione CONSOB del 28.10.2016 relativa ad un procedimento sanzionatorio inerente ai prospetti informativi degli aumenti di capitale del 2014 (doc. 19, pag. 2), all'esito del quale la CONSOB ha proposto l'applicazione di sanzioni amministrative agli esponenti aziendali della Banca, tra di essi non comprendendo il all'evidenza estraneo ai fatti oggetto di CP_1
accertamento; vi) sub doc. 20 si rinviene una relazione CONSOB del 28.10.2016 relativa ad un procedimento sanzionatorio inerente a condotte poste in essere nel 2014-2015 (doc. 20, pagg. 2 e 3), all'esito del quale la CONSOB ha proposto l'applicazione di sanzioni amministrative agli esponenti aziendali della
Banca, tra di essi non comprendendo il all'evidenza estraneo ai fatti oggetto di accertamento;
CP_1
vi) sub doc. 29, infine, si rinviene una relazione CONSOB del 23.12.2016 relativa ad un procedimento sanzionatorio in effetti promosso anche nei confronti di (al quale, in ragione della Controparte_1
carica rivestita, sono state addebitate carenze quanto alle procedure di valutazione della adeguatezza della clientela, quanto alla concessione di finanziamenti per l'acquisito di azioni proprie, quanto all'evasione degli ordini di acquisito e quanto al procedimento di princing delle azioni: doc. 29, pagg. 3
e 4): procedimento scaturito da un accertamento ispettivo iniziato nell'aprile del 2015 (quando il CP_1
pagina 23 di 25 era già cessato da due anni dalla propria carica) e all'esito del quale la CONSOB soltanto a far data dal
29.03.2016 ha proceduto alla contestazione dell'addebito (tra agli altri) al che ha fatto accesso CP_1
agli atti del procedimento nel successivo mese di maggio 2016 (doc. 29, pag. 100).
I documenti qui passati in rassegna attengono dunque a procedimenti sanzionatori che non hanno in alcun modo coinvolto;
che hanno riguardato condotte addebitate a terzi e che Controparte_1
le Autorità di vigilanza hanno collocato in epoca successiva alla sua cessazione dalla carica di consigliere di amministrazione;
che sono stato financo promossi dopo la conclusione dell'atto per cui è causa. Residua il solo procedimento sanzionatorio oggetto della relazione CONSOB di cui al doc. 29 - la cui pendenza, tuttavia, è stata scoperta dal “allontanatosi” orami da tre anni da ruoli CP_1 gestionali e dalla Banca, soltanto nel marzo del 2016 (tanto risulta dalla relazione e l'attrice nulla ha provato in contrario).
Da tale documentazione non può dunque qui inferirsi, nemmeno in via presuntiva, che
[...]
, nel momento in cui ha concluso l'atto per cui è causa, fosse consapevole di essere creditore CP_1 della per condotte serbate in passato e di pregiudicare, con l'atto, le ragioni della Banca Pt_1
medesima.
12.8. L'attrice ha poi allegato che la prova della consapevolezza del dovrebbe trarsi CP_1 anche dal fatto che la stampa ha sempre ragguagliato i lettori in ordine alle “reali” condizioni di
[...]
. Parte_1
Gli è, tuttavia, che a tal fine l'attrice ha depositato sub docc. 23/25 la copia di articoli di giornale del 2016/2017 e, dunque, successivi alla data di conclusione dell'atto per cui è causa.
12.9. Resta infine da rilevare che secondo la prospettazione attorea la consapevolezza del dovrebbe inferirsi anche dalla tipologia di atto che egli ha concluso. CP_1
L'argomento non coglie nel segno. A tal riguardo sarà sufficiente rilevare che ad esso potrebbe replicarsi che se, davvero, il per il tramite dell'atto avesse voluto sottrarre il proprio immobile CP_1 all'aggressione della Banca, egli ben avrebbe potuto venderlo semplicemente al figlio, riservando a sé e alla moglie il diritto di abitazione. Tanto dimostra che l'argomento valorizzato dall'attrice è tutt'altro che dirimente e oggettivo e che esso non vale, di per sé, a provare alcunché.
12.10. Sulla scorta di tutto quanto rilevato sin qui ritiene questo Giudice che l'attrice non abbia assolto all'onere di provare la sussistenza della c.d. scientia damni in capo al disponente che, per quanto consta, nell'ottobre del 2015 ha trasferito al figlio la proprietà della propria abitazione, CP_3
al contempo provvedendo a garantire a sé, e alla moglie, il diritto di abitarvi sino alla morte.
pagina 24 di 25 La domanda in scrutinio va dunque rigettata, con assorbimento di ogni altra difesa su di essa spiegata dalle parti.
*
13. La peculiarità dei fatti di causa (e, segnatamente, la oggettiva complessità delle vicende inerenti a ben esemplificata dal contenuto dei documenti sopra passati in Parte_1
rassegna) giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 4552/2019:
1) rigetta tutte le domande attoree;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Vicenza, 13 settembre 2024
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 4552/2019 promosso da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SANDULLI FEDERICA e
[...] P.IVA_1 dell'Avv. SANDULLI DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
MAZZUCATO ELISA in via Facchinetti n. 20 Pt_1
ATTRICE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Controparte_3 C.F._3 dell'Avv. ALBARELLO ANTONIO GIROLAMO e dell'Avv. SPAZZINI PATRIZIA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Piazza Pontelandolfo n. 114 Pt_1
CONVENUTI
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. BRIGANTI CP_4 C.F._4
MASSIMILIANO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Contrà delle Barche n. Pt_1
33
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 25 1. in liquidazione coatta amministrativa (d'ora in avanti, anche Parte_1
solo la Banca o conveniva in giudizio , sua moglie e i suoi CP_5 Controparte_1 Controparte_2
figli e Controparte_3 CP_4
Il giudizio veniva iscritto in data 01.07.2019 al n. R.G. 4552/2019.
1.1. In atto di citazione veniva dedotto:
- che aveva rivestito la carica di componente del Consiglio di amministrazione di Controparte_1
dal maggio del 1996 al 27 aprile 2013; Parte_1
- che in data 13.12.2016 l'assemblea di aveva deliberato la promozione Parte_1
dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dei cessati amministratori e dei cessati componenti del Collegio Sindacale, per ottenere il risarcimento dei danni discesi “dal compimento di gravi e reiterate condotte illegittime, anche di natura omissiva, ad essi imputabili” (atto di citazione, pag. 2);
- che in data 04.04.2017 aveva dunque convenuto in giudizio innanzi alla Parte_1
Sezione Specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Venezia, tra gli altri,
[...]
, chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni discesi dalle condotte che egli aveva CP_1
serbato nella propria veste di amministratore della in particolare in relazione alle operazioni di Pt_1
investimento nei Fondi EN NC UN e PT TI LT I e a talune operazioni di credito (atto di citazione, pagg. 2/4, con rinvio all'atto di citazione introduttivo del giudizio promosso innanzi alla Sezione specializzata, prodotto sub doc. 3);
- che con decreto del 25.06.2017 il Ministero dell'Economia e della Finanze aveva posto
[...]
in liquidazione coatta amministrativa (doc. 4); Parte_1
- che , “consapevole della illegittimità della condotta tenuta durante la carica di Controparte_1 amministratore e dei danni causati alla ed ai suoi creditori”, aveva concluso una serie di atti di Pt_1 disposizione, perseguendo il fine di “segregare il proprio patrimonio rispetto alle prevedibili, imminenti e legittime azioni che i soggetti pregiudicati dagli atti di mala gestio a lui imputabili avrebbero azionato a tutela dei propri interessi” (atto di citazione, pag. 5);
- che, in particolare, : Controparte_1
i) mediante un patto di famiglia ex art. 768 bis c.c., concluso in data 02.04.2014 per atto a rogito del
Notaio in (Rep. n. 19.542; Racc. n. 9.613), aveva trasferito al figlio Pt_1 Persona_1
, riservando l'usufrutto a sé (e dopo di sé alla moglie ), la nuda Controparte_3 Controparte_2
proprietà della quota di partecipazione al capitale della società Hotel Les Alpes RL (pari al 45% del pagina 2 di 25 capitale sociale e del valore dichiarato di € 378.000,00), ponendo a carico del donatario l'onere di non alienare “per tutta la durata in vita del donante” i beni oggetto di trasferimento (doc. 6);
ii) per atto del 26.10.2015 a rogito del medesimo Notaio in (Rep. n. Pt_1 Persona_1
20.441; Racc. n. 10.282), aveva trasferito il diritto di usufrutto, quanto alla quota di 1/2, dell'abitazione sita in in Viale Enrico Cialdini n. 4 alla moglie che, a titolo di Pt_1 Controparte_2 corrispettivo, aveva costituito a favore del marito “una rendita consistente per tutta la durata della vita del medesimo nel prestargli assistenza, cura e compagnia”, impegnandosi a far fronte “per quanto possibile … personalmente” alla prestazione di cura del marito e ad evitare “nei limiti del possibile di assumere personale o di ricorrere a ricoveri definitivi in strutture di riposo” (doc. 7);
iii) mediante l'atto di cui al punto che precede aveva altresì donato al figlio la nuda Controparte_3 proprietà dell'immobile predetto, quanto alla quota di 1/2, e la piena proprietà, quanto alla rimanente quota di 1/2, fermo l'usufrutto ceduto alla moglie e riservando a sé (e dopo di sé alla moglie) il diritto di abitazione sulla quota di 1/2 (doc. 7).
1.2. Tanto premesso, la impugnava gli atti di disposizione conclusi dal convenuto. Pt_1
1.3. L'attrice chiedeva innanzitutto l'accertamento della simulazione assoluta del patto di famiglia, rilevando che esso presentava indici di anomalia che imponevano di concludere che era stato concluso travalicando “la vocazione tipica” dell'istituto di cui all'art. 768 bis c.c. e per il perseguimento di “scopi ulteriori, sicuramente illeciti”, coltivati facendo apparire “all'esterno
l'esistenza di un negozio dispositivo in realtà mai voluto dalle parti” (atto di citazione, pag. 11).
A tal riguardo, l'attrice segnalava in particolare:
- che l'atto era stato concluso dopo la cessazione del disponente dalla carica di consigliere della Banca
e “dopo il compimento degli atti di mala gestio” (atto di citazione, pag. 11);
- che il beneficiario al momento della conclusione del patto di famiglia era già titolare Controparte_3
della quota del 50% del capitale sociale, nonché Presidente del Consiglio di amministrazione della
Hotel Les Alpes ed aveva maturato “una considerevole esperienza nella gestione amministrativa” (atto di citazione, pag. 12) della società, nella quale per contro suo padre non aveva mai ricoperto alcuna carica;
- che il disponente aveva riservato a sé (e alla moglie) il diritto di usufrutto, per altro ponendo a carico del figlio il sopra citato divieto di alienazione, che doveva dirsi illegittimo alla stregua dell'art. 1379
c.c., incoerente con la ratio dell'art. 768 bis c.c. e inutile per che, nella propria veste di Controparte_1
pagina 3 di 25 usufruttuario, avrebbe dovuto rimanere “insensibile” (atto di citazione, pag. 12) rispetto alla eventuale circolazione delle quote;
- che il patto di famiglia si appalesava altresì ultroneo guardando al contenuto dello statuto della Hotel
Les Alpes, che prevedeva meccanismi “di protezione della dimensione familiare dell'impresa societaria” (atto di citazione, pag. 13, con rinvio al doc. 9);
- che nel patto di famiglia non era stato previsto alcun diritto di recesso;
- che il patto di famiglia non era stato corredato dalla stima del valore della partecipazione e che, ciò nonostante, i legittimari non assegnatari avevano rinunciato ad ogni diritto di liquidazione loro eventualmente spettante a norma dell'art. 768 quater c.c.
In via gradata, l'attrice chiedeva l'accertamento della nullità dell'atto di disposizione a norma dell'art. 1418 c.c., rilevando che mediante l'atto era stato sviato lo spirito dell'istituto di cui all'art. 768 bis c.c. (giacché il disponente aveva “cementato” a proprio piacimento i rapporti sociali per tutta la durata della propria esistenza, nonché esposto la gestione della Hotel Les Alpes ad una possibile, futura instabilità determinata dalla insorgenza di eventuali “controversie tra i legittimari per effetto della mancata stima” della quota ceduta: atto di citazione, pag. 16) e che l'atto, in ogni caso, doveva dirsi privo di causa siccome mancante di uno “scopo pratico” (atto di citazione, pag. 17) e dunque invero assistito da causa illecita (atto di citazione, pag. 18) – poiché all'esito della sua conclusione il disponente , divenuto usufruttuario della quota ceduta, aveva mantenuto i medesimi Controparte_1
diritti patrimoniali e amministrativi di cui già era stato titolare e il beneficiario , da par Controparte_3
sua, aveva mantenuto entro la società la posizione e le prerogative di cui già aveva goduto in precedenza.
Sempre denunciando la nullità dell'atto a norma dell'art. 1418 c.c., l'attrice rilevava che esso,
“superando il formalismo della nomenclatura utilizzata” (atto di citazione, pag. 16), avrebbe dovuto invero considerarsi non un patto di famiglia, ma un mero atto di trasferimento di quote societarie, corredato da un divieto di alienazione che, non rispondendo ad alcun “apprezzabile interesse delle parti” e non essendo contenuto entro un “conveniente limite di tempo” (atto di citazione, pag. 17), doveva dirsi nullo per violazione dell'art. 1379 c.c.
1.4. Quanto agli atti di disposizione inerenti all'abitazione di Viale Cialdini conclusi dal convenuto nel 2015, l'attrice chiedeva in principalità l'accertamento della loro simulazione assoluta, rilevando che essi erano stati invero conclusi al mero fine di sottrarre i beni all'aggressione dei creditori
– com'era desumibile dal fatto che essi erano stati posti in essere dal dopo la cessazione dalla CP_1
pagina 4 di 25 carica di consigliere di dal fatto che il aveva contrattato con la moglie ed il figlio;
dal CP_5 CP_1
fatto che il pur cedendo i propri diritti immobiliari, aveva mantenuto per sé il diritto di CP_1 abitazione, da un lato “riservandolo a sé … rispetto alla quota di piena proprietà apparentemente donata al figlio, dall'altro grazie all'usufrutto apparentemente ceduto alla moglie” (atto di citazione, pag. 19).
1.5. In via gradata, l'attrice impugnava gli atti di disposizione del 2014 e del 2015 ai sensi dell'art. 2901 c.c., rilevando che erano integrati tutti i presupposti richiesti dalla norma per l'utile esperimento dell'azione revocatoria, cioè a dire:
- l'esistenza della ragione di credito, “incontrovertibile” in ragione dei fatti oggetto dell'azione sociale di responsabilità e “dimostrata” dalle perdite segnalate nei bilanci di del 2014/2016 e dai CP_5
procedimenti sanzionatori attivati dalle Autorità di Vigilanza (atto di citazione, pag. 22, con rinvio ai docc. 12/14 e ai docc. 15/20);
- l'eventus damni, sussistente in ragione del fatto che il si era invero spogliato del proprio CP_1
patrimonio;
- l'elemento soggettivo, che doveva dirsi provato in ragione del fatto che il (e con lui sua moglie CP_1
e suo figlio) erano stati ben consapevoli della portata pregiudizievole degli atti di disposizione, giacché al momento della loro conclusione era già “divenuta percepibile la gravissima situazione economico- patrimoniale in cui versava la per effetto delle condotte di mala gestio dannose imputabili al Pt_1 consiglio di amministrazione ed agli organi di controllo in carica dagli anni 2010 in poi” ed erano già
“affiorati i primi effetti disastrosi delle gravi irregolarità nella gestione della Banca”, percepibili anche dai risultai di bilancio e per il tramite delle “notizie di stampa” (atto di citazione, pag. 27).
2. I convenuti , e si costituivano in giudizio Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
eccependo in via preliminare:
- la incompetenza del Tribunale di Vicenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Venezia, a norma dell'art. 3, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 168/2003, in relazione alle domande aventi ad oggetto il patto di famiglia e, per connessione, in relazione alle ulteriori domande oggetto di causa;
- la improcedibilità delle domande inerenti al patto di famiglia, per mancato esperimento del procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010;
- la inammissibilità delle domande attoree aventi ad oggetto l'accertamento della simulazione assoluta e della nullità degli atti di disposizione, in ragione del difetto, in capo all'attrice, di una ragione di pagina 5 di 25 credito già accertata come effettivamente esistente;
- la inammissibilità anche delle domande spiegate dall'attrice ai sensi dell'art. 2901 c.c., siccome proposte a tutela di una ragione di credito non ancora accertata e, comunque, meramente enunciata per il tramite di un generico addebito di responsabilità al – il quale, invero, era stato “un semplice CP_1
consigliere privo di deleghe” ed in tale sua veste non aveva avuto “motivo di mettere in discussione le scelte suggerite da funzionari altamente qualificati e supportate da consiglieri esperti, come avvocati e professori universitari, con indiscutibili competenze specifiche”; era cessato dalla carica di consigliere prima dell'approvazione del bilancio al 31.12.2012, chiuso con un utile di 64 milioni di euro;
nel maggio del 2017 aveva visto in effetti archiviato il procedimento sanzionatorio avviato dalla Banca
d'Italia nei suoi confronti (doc. 1).
2.1. Tanto dedotto, i convenuti avanzavano istanza di sospensione del giudizio, assumendo la valenza pregiudiziale ai sensi dell'art. 295 c.p.c. dall'azione sociale di responsabilità pendente innanzi alla Sezione specializzata presso il Tribunale di Venezia, ed eccepivano infine la prescrizione dell'azione revocatoria proposta dall'attrice in relazione all'atto di trasferimento delle quota societarie, concluso in data 02.04.2014 e iscritto presso la Camera di Commercio in data 23.04.2014 (come risultava dalla visura camerale di Hotel Les Alpes, di cui al doc. 1 attoreo).
2.2. In via gradata e nel merito i convenuti contestavano la fondatezza delle domande avversarie, rilevando:
- che era cessato dalla carica di consigliere di amministrazione in data 27 aprile 2013, Controparte_1 ancora prima dell'approvazione del bilancio al 31.12.2012, chiuso con un utile di 62 milioni di euro;
- che, lasciato il proprio incarico, egli non aveva più avuto accesso ad “informazioni privilegiate, che gli consentissero di percepire situazioni diverse da quelle che venivano rappresentate pubblicamente”
(comparsa, pag. 15);
- che nel 2014 la Banca aveva deliberato un aumento di capitale, ampiamente pubblicizzato da una campagna di stampa che descriveva una “Banca in massima espansione, solida e pronta ad acquisire altre banche” (comparsa, pag. 15);
- che il che “non aveva alcun motivo di temere azioni risarcitorie”, si era determinato a CP_1
“sistemare la futura successione per prevenire possibili conflitti tra i figli” (comparsa, pag. 16);
- che egli, in particolare, aveva voluto garantire al figlio la proprietà della società Hotel Les CP_3
Alpes (giacché la caduta in successione della quota del 45% del suo capitale sociale avrebbe creato inevitabili “problemi futuri, oltreché limitazioni dell'azione di investimento”), mantenendo per sé
pagina 6 di 25 l'usufrutto della quota trasferita, sì da garantirsi l'accesso agli utili in caso di bisogno (comparsa, pag.
17);
- che il convenuto, consapevole del fatto che la figlia “era già stata beneficiata con immobili, CP_4 oltreché con aiuti economici durante la separazione e il divorzio”, aveva poi deciso di cedere al figlio anche l'abitazione di garantendo tuttavia l'uso dell'abitazione a sé e alla moglie, la CP_3 Pt_1
quale, da ultimo, si era fatta carico della gestione della malattia del marito, che si era voluto assicurare
“la permanenza presso la sua abitazione per il maggior tempo possibile, senza il ricovero in strutture esterne e limitando l'intervento di estranei nella cura della sua persona” (comparsa, pag. 18);
- che non avevano fondamento le cesure attoree in punto di violazione degli articoli 768 bis e 1379 c.c.
(e dunque di nullità del patto di famiglia ai sensi dell'art. 1418 c.c. e per difetto di causa lecita), poiché la conclusione del patto e l'inserzione in esso del divieto di alienazione dovevano dirsi pienamente leciti e “umanamente” comprensibili (comparsa, pag. 19) e poiché in ogni caso nessuna norma sanciva la nullità di un atto dispositivo in tesi pregiudizievole per i terzi, ivi compresi i creditori;
- che anche l'avversaria domanda ex art. 2901 c.c. non era fondata, poiché difettava, innanzitutto, la prova della esistenza della ragione di credito vantata dall'attrice, che tale ragione di credito aveva soltanto tratteggiato facendo rinvio all'atto di citazione introduttivo dell'azione sociale di responsabilità
(il cui contenuto il aveva tuttavia contestato nella relativa comparsa di costituzione: doc. 2); ai CP_1
dati di bilancio del 2014/2016 (facenti riferimento ad epoche successive alla cessazione del CP_1
dalla carica di consigliere); ai procedimenti sanzionatori avviati dalle Autorità di Vigilanza (che, tuttavia, non erano riferiti al e concernevano periodi nei quali egli era già cessato dalla propria CP_1
carica);
- che la domanda ex art. 2901 c.c. difettava altresì dei presupposti dell'elemento soggettivo in capo al disponente (poiché “la pretesa, sicura conoscenza dell'esistenza del credito risarcitorio … dedotta dalla Banca” era una “mera illazione”: comparsa, pagg. 24 e 25) ed in capo a sua moglie CP
(la quale, diversamente da quanto opinato dall'attrice, aveva concluso con il marito un atto
[...]
effettivamente oneroso).
3. Si costituiva infine in giudizio la quale aderiva alle eccezioni di CP_4
incompetenza, di improcedibilità e di inammissibilità spiegate dai convenuti, si associava alla richiesta di sospensione del giudizio da essi avanzata ed eccepiva da par sua la prescrizione dell'azione revocatoria avente ad oggetto il patto di famiglia.
3.1. Nel merito, in comparsa di costituzione veniva dedotto:
pagina 7 di 25 - che dopo la cessazione della carica di consigliere di amministrazione (carica rispetto Controparte_1
alla quale non aveva rinnovato la propria candidatura, “in questo indirizzato e supportato dalla sua famiglia, per l'età e per il manifestarsi di problemi fisici che imponevano più tranquillità”: comparsa, pag. 3) aveva deciso di disporre della propria successione, in modo da evitare possibili contrasti tra i figli;
- che al momento della conclusione del patto di famiglia “nessuno dei sottoscrittori … poteva lontanamente immaginare che la banca avrebbe vantato un credito risarcitorio nei confronti di
(comparsa, pag. 7); Controparte_1
- che, al contempo, in quel momento nessuno nella famiglia sospettava che “le sorti della banca CP_1 fossero diverse da quelle che venivano rappresentate dalla stampa locale” (comparsa, pag. 7);
- che aveva partecipato alla conclusione del patto di famiglia rinunciando alla CP_4 liquidazione della sua quota poiché ella aveva accettato le “scelte successorie del padre, condivise da tutta la famiglia” (comparsa, pag. 3) - essendo ben consapevole di essere già stata beneficiata dal padre e di come questo imponesse un riequilibrio delle rispettive posizioni dei fratelli, anche per “assicurare al fratello nella gestione della società alberghiera” (comparsa, pag. 3); Parte_2
- che, dunque, tutta la prospettazione difensiva attorea era il frutto di un “grave travisamento”
(comparsa, pag. 4).
3.2. Tanto dedotto, la convenuta contestava la fondatezza di tutte le azioni comunque proposte dall'attrice con riguardo al patto di famiglia, sostanzialmente replicando le difese già spiegate dagli altri convenuti.
4. All'esito dell'udienza di prima comparizione del 14.01.2020, con ordinanza del 01.02.2020 veniva assegnato termine per la promozione del procedimento di mediazione ex D. Lgs. n. 28/2010 quanto alle domande di simulazione e nullità aventi ad oggetto il patto di famiglia.
4.1. All'esito del procedimento di mediazione, che si concludeva negativamente, e del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 31.01.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
4.2. All'udienza del 21.06.2022, all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni.
Amministrativa concludeva come segue: Parte_1
(A) accertare e dichiarare la simulazione assoluta ai sensi degli artt. 1414 e ss. cod. civ. dell'atto per notar di , rep. n. 19.542 rac. n.
9.613 del 2 aprile 2014, mediante il quale Persona_1 Pt_1
il sig. ha trasferito in favore del figlio sig. la nuda proprietà del 45% Controparte_1 Controparte_3
pagina 8 di 25 delle quote del capitale della società Hotel Les Alpes S.r.l.; (B) In subordine, accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. dell'atto per notar di , rep. n. Persona_1 Pt_1
19.542 rac. n.
9.613 data 2 aprile 2014, mediante il quale il sig. ha trasferito in favore Controparte_1
del figlio sig. la nuda proprietà del 45% delle quote del capitale della società Hotel Controparte_3
Les Alpes S.r.l.; (C) In ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. dell'atto per notar di , rep. n. 19.542 rac. n.
9.613 data 2 aprile Persona_1 Pt_1
2014, mediante il quale il sig. ha trasferito in favore del figlio sig. la Controparte_1 Controparte_3
nuda proprietà del 45% delle quote del capitale della società Hotel Les Alpes S.r.l.; (D) accertare e dichiarare la simulazione assoluta ai sensi degli artt. 1414 e ss. cod. civ. dell'atto per notar Per_1
di , rep. n. 20.441 rac. n. 10.282 del 25 ottobre 2015, mediante il quale il sig.
[...] Pt_1
ha alienato in favore de: (i) la sig.ra ½ di quota di usufrutto della Controparte_1 Controparte_2
“abitazione insistente sul mappale 236 (duecentotrentasei) ente urbano di are 10.00 (mille metri) la cui parte scoperta ne costituisce pertinenza. L'immobile oggetto del trasferimento risulta così catastalmente descritto: IN COMUNE DI Catasto Fabbricati - Foglio 33 (trentatré) M.N. Pt_1
236 (duecentotrentasei) sub. 3 (tre), Viale Enrico Cialdinin.4pianoST-T-1- SOF, cat.A/7,cl.3,Vani17,
R.C.Euro 3160,72 la nuda proprietà della quota di 1/2 (un mezzo) e la proprietà sulla residua quota di
1/2 (un mezzo) del seguente immobile: - abitazione insistente sul mappale 236 (duecentotrentasei) ente urbano di are 10.00 (mille metri) la cui parte scoperta ne costituisce pertinenza. L'immobile oggetto del trasferimento risulta così catastalmente descritto: IN COMUNE DI Catasto Fabbricati - Pt_1
Foglio 33 (trentatré) M.N. 236 (duecentotrentasei) sub. 3 (tre), Viale Enrico Cialdinin. CP_6
, cat.A/7,cl.3,Vani17, R.C.Euro 3160,72.”; (ii) il sig. la nuda proprietà sulla quota
[...] Controparte_3
di ½ e la piena proprietà della parte residua;
e comunque (E) In via subordinata, accertare e dichiararne l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. dell'atto per notar di Persona_1
, rep. n. 20.441 rac. n. 10.282 del 25 ottobre 2015, mediante il quale il sig. ha Pt_1 Controparte_1 alienato in favore de: (i) la sig.ra ½ di quota di usufrutto della “abitazione Controparte_2
insistente sul mappale 236 (duecentotrentasei) ente urbano di are 10.00 (mille metri) la cui parte scoperta ne costituisce pertinenza. L'immobile oggetto del trasferimento risulta così catastalmente descritto: IN COMUNE DI Catasto Fabbricati - Foglio 33 (trentatré) M.N. 236 Pt_1
(duecentotrentasei) sub. 3 (tre), Viale Enrico Cialdinin. , cat.A/7,cl.3,Vani17, Controparte_6
R.C.Euro 3160,72 la nuda proprietà della quota di 1/2 (un mezzo) e la proprietà sulla residua quota di
1/2 (un mezzo) del seguente immobile: - abitazione insistente sul mappale 236 (duecentotrentasei) ente
pagina 9 di 25 urbano di are 10.00 (mille metri) la cui parte scoperta ne costituisce pertinenza. L'immobile oggetto del trasferimento risulta così catastalmente descritto: IN COMUNE DI Catasto Fabbricati - Pt_1
Foglio 33 (trentatré) M.N. 236 (duecentotrentasei) sub. 3 (tre), Viale Enrico Cialdinin. CP_6
, cat.A/7,cl.3,Vani17, R.C.Euro 3160,72.”; (ii) il sig. la nuda proprietà sulla quota
[...] Controparte_3 di ½ e la piena proprietà della parte residua. (F) Per l'effetto della simulazione o nullità o revocabilità del Patto di Famiglia per notaio del 2 aprile 2014, dichiarare che Persona_1 [...]
ha diritto ad agire esecutivamente sul bene oggetto di disposizione. (G) Per Controparte_7 effetto della simulazione o revocabilità dell'atto dispositivo per notaio del 25 Persona_1
ottobre 2015, dichiarare che ha diritto ad agire esecutivamente sui Controparte_7 beni oggetto di disposizione. (H) per l'ipotesi in cui non fosse più possibile per la lca agire CP_8
esecutivamente sui beni oggetto degli atti di disposizione, perché ad esempio trasferiti o periti,
Cont condannare i convenuti a corrispondere alla il controvalore dei beni stessi alla data degli atti impugnati, da determinarsi a mezzo CTU che sin da ora si chiede, oltre interessi anche anatocistici e rivalutazione. (I) Comandare al Conservatore del registro immobiliare e del registro delle imprese di annotare l'emananda sentenza (…) In ogni caso, condannare in solido tutte le controparti alla refusione delle spese di lite, comprese spese generali, nonché IVA e CPA come per legge”, reiterando le istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
I convenuti , e concludevano come segue: Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
“1) Dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Vicenza, essendo competente per materia il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, atteso il contenuto del patto di famiglia, che integra un atto di cessione di quote societarie, con attrazione per connessione dell'intera decisione. 2)
Dichiararsi l'inammissibilità delle domande di simulazione, nullità e revocatoria per difetto di interesse all'azione. 3) In via subordinata al superamento delle eccezioni di cui ai punti precedenti sospendersi il presente giudizio in attesa della definizione dell'azione di responsabilità promossa dalla nei confronti di e pendente avanti il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Pt_1 Controparte_1 in Materia di Impresa, al n. 4079/17 R.G. G.I. dott. Boccuni. 4) Accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione revocatoria con riferimento al patto di famiglia stipulato il 2 Aprile 2014; Nel merito. 5) Respingersi tutte le domande proposte dalla Banca attrice nei confronti dei convenuti perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti. 6) In ogni caso con integrale rifusione delle spese e degli oneri di difesa”, reiterando l'istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata in corso di causa.
La convenuta concludeva come segue: “Dichiarare l'incompetenza del CP_4
pagina 10 di 25 Tribunale di Vicenza, essendo competente per materia il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in
Materia di Impresa. - Dichiarare l'inammissibilità delle domande di simulazione, nullità e inefficacia ex art. 2901 c.c. per mancanza di un presupposto dell'azione. - Nella denegata ipotesi di superamento delle eccezioni sopra svolte, sospendersi il presente giudizio art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio pendente al n. R.G. 4079/17 avanti il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in
Materia di Impresa. NEL MERITO Respingersi tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti dei convenuti, perché infondate, con rifusione integrale degli onorari e spese di difesa”.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini alle parti per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
5. L'eccezione di incompetenza sollevata da , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e non è fondata.
[...] CP_4
5.1. Secondo la prospettazione dei convenuti, a norma dell'art. 3, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n.
168/2003 la cognizione delle domande attoree aventi ad oggetto il patto di famiglia spetterebbe alla
Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Venezia, alla quale per connessione e dunque a norma del comma terzo del medesimo art. 3 andrebbe devoluta anche la cognizione delle ulteriori domande spiegate dalla Banca.
Tale conclusione si imporrebbe, a dire dei convenuti, poiché il patto di famiglia ha comportato il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale della Hotel Les Alpes RL.
5.2. Ebbene, l'art. 3, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 168/2003 devolve effettivamente alla cognizione delle Sezioni specializzate in materia di impresa i giudizi “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”.
Non può d'altro canto essere revocato in dubbio il fatto che il patto di famiglia per cui è causa abbia comportato il trasferimento, da a , di quote di partecipazione al Controparte_1 Controparte_3
capitale della Hotel Les Alpes RL.
5.3. Va tuttavia qui segnalato che secondo consolidato orientamento di legittimità “ai fini della configurabilità della competenza della sezione specializzata, anche quando la vicenda tragga titolo da un negozio traslativo di partecipazioni societarie, la controversia deve essere direttamente inerente alla questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni sociali, onde, per meglio dire, deve rendere trasparente il suo fondamento "endosocietario", nel senso che la
pagina 11 di 25 pretesa, ma vieppiù la fonte di essa traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii e alle modalità di estrinsecazione di esso” (così, in motivazione, Cass. civ. n. 6882/2018, in relazione ad una fattispecie avente ad oggetto l'accertamento della nullità o la declaratoria di risoluzione di un contratto che aveva avuto ad oggetto l'acquisto e la sottoscrizione di azioni).
Per radicare la competenza delle Sezioni specializzate “non basta” dunque “che la controversia abbia ad oggetto il negozio traslativo di partecipazioni sociali”, ma “occorre che essa sia causalmente connotata dall'inerenza al rapporto di società” – anche perché, a ragionar diversamente, “si sovvertirebbero intuitivamente le finalità perseguite dal legislatore con l'istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa” (così sempre Cass. civ. n. 6882/2018 cit.) e si espanderebbe “in modo eccesivo l'attribuzione di una competenza specializzata come quella in materia di imprese, che - una volta estesa finanche a controversie … con tratti marginali o indiretti di riferibilità alle partecipazioni societarie e ai relativi diritti "inerenti", finirebbe per smarrire la proprie precipua e peculiare attribuzione di competenza specialistica” (così, in motivazione, Cass. civ. n. 28537/2018, in relazione ad una domanda di petizione ereditaria involgente anche disposizioni testamentarie con cui il de cuius aveva disposto di quote e azioni sociali).
La competenza delle Sezioni specializzate non può dunque essere de plano predicata in relazione a qualsivoglia giudizio comunque vertente su un atto che abbia comportato il trasferimento di partecipazioni societarie, giacché la competenza delle Sezioni specializzate si radica laddove “la causa petendi” sia “fondata sul rapporto societario” (Cass. civ. n. 3467/2024) e tanto emerga dalla “sostanza della pretesa azionata in giudizio” (Cass. civ. n. 2331/2023, in motivazione).
5.4. I principi ora passati in rassegna conducono al rigetto dell'eccezione in scrutinio.
Il presente giudizio non ha infatti alcun fondamento endosocietario.
Ben diversamente, si fa qui questione, da un lato, di un patto di famiglia (istituto che il codice civile disciplina “in coda” alla materia successoria, alla quale il patto di famiglia palesemente inerisce)
e, dall'altro lato, della conservazione della garanzia patrimoniale.
Il patto di famiglia, d'altro canto, viene qui contestato nella sua validità ed efficacia non alla stregua di pretese che radicano la loro ragion d'essere nelle (o attengono alle) vicende societarie della
Hotel Les Alpes, ma siccome frutto, in tesi attorea, di un utilizzo sviato dell'istituto di cui all'art. 768 bis c.c., del quale il si sarebbe avvalso per pregiudicare le chances di soddisfazione del credito CP_1
risarcitorio della Banca.
pagina 12 di 25 La sostanza della pretesa dell'attrice (che chiede la declaratoria di nullità o di inefficacia del patto di famiglia, sì da poter soddisfare le proprie ragioni sulle partecipazioni che ne hanno costituito oggetto) non ha dunque né fondamento, né natura societaria – e tanto conduce a concludere che essa è stata correttamente sottoposta alla cognizione del Tribunale Ordinario di Vicenza.
*
6. I convenuti hanno altresì eccepito che le domande di accertamento della simulazione e della nullità degli atti di disposizione per cui è causa sarebbero inammissibili, siccome proposte a presidio di un credito (quello risarcitorio, esposto dalla Banca attrice) non ancora accertato siccome sub iudice.
L'eccezione non è fondata.
6.1. Per quanto concerne le domande di simulazione, la loro proposizione va ricondotta entro la cornice dell'art. 1416, co. 2 c.c., a norma del quale i creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica i loro diritti.
Ebbene, secondo risalente giurisprudenza di legittimità “il terzo creditore legittimato ad esercitare l'azione di simulazione non è soltanto colui il cui credito sia liquido ed esigibile, ma anche il titolare di un credito ancora illiquido e non esigibile, giacché anche questi ha interesse a prevenire il danno che potrebbe derivargli dall'atto simulato, al momento in cui il credito si rendesse esigibile”
(Cass. civ. n. 2433/1972).
La legittimazione all'esperimento dell'azione va dunque riconosciuta al creditore anche laddove il credito di cui egli si assume titolare “non sia ancora definitivamente accertato, per insorta contestazione sulla sua esistenza” - e ciò “sulla base del semplice riscontro di una situazione di pericolo per il diritto dell'attore” (Cass. civ. n. 4452/1976; in termini, Cass. civ. n. 5154/1981; Corte
d'Appello Taranto, 24/09/2014).
D'altro canto, a ragionar diversamente si perverrebbe alla conclusione per la quale il creditore, per proporre la domanda di simulazione avverso un atto di alienazione concluso dal suo debitore e che pregiudica i suoi diritti, dovrebbe necessariamente attendere l'accertamento (definitivo) del proprio diritto di credito, correndo così il rischio di veder pregiudicata la concreta possibilità di esperire, efficacemente, l'azione di simulazione medesima - e non potendo nemmeno salvaguardarne gli effetti per il tramite del ricorso a strumenti cautelari, non attivabili nei confronti del debitore in relazione ad un bene dallo stesso alienato ad un terzo, né nei confronti del terzo acquirente, in mancanza di accertamento della natura simulata del suo acquisto.
6.2. Quanto, poi, alla domanda di nullità, essa a norma dell'art. 1421 c.c. può essere proposta da pagina 13 di 25 chiunque vi abbia interesse.
E poiché “l'interesse ad agire consiste nella necessità … che l'azione sia volta all'ottenimento di un risultato giuridicamente utile al fine di evitare il pregiudizio dell'attore relativamente a quel diritto che viene dedotto in causa” (Cass. civ. n. 18511/2017), non si può negare in capo al creditore che si assuma leso dall'atto di alienazione posto in essere dal debitore l'interesse ad agire per l'accertamento della nullità dell'atto: atto che, d'altro canto, se ed in quanto nullo, come tale deve essere accertato (anche d'ufficio dal Giudice) e non può tout court produrre effetti, nemmeno in danno dei potenziali creditori.
*
7. Ciò detto, le domande di simulazione e di nullità proposte dall'attrice vanno rigettate.
8. Assume l'attrice che il patto di famiglia concluso in data 02.04.2014 da e Controparte_1
sarebbe affetto da simulazione assoluta, essendo esso connotato da svariati indici di Controparte_3
asserita anomalia, dai quali dovrebbe inferirsi che, invero, non ha voluto trasferire Controparte_1
alcunché al figlio . CP_3
Si tratta di prospettazione che risulta priva di oggettivi riscontri e, dunque, di fondamento.
8.1. A norma dell'art. 768 bis c.c. il patto di famiglia è il contratto con il quale il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti.
Il patto deve essere concluso per atto pubblico (art. 768 ter c.c.) e ad esso devono necessariamente partecipare tutti coloro i quali sarebbero legittimari, se in quel momento si aprisse la successione del disponente (art. 768 quater c.c.). Tanto è previsto in ragione del fatto che, come noto, il patto di famiglia è finalizzato al trasferimento di determinati beni dell'imprenditore in favore di uno o più dei suoi discendenti, “in vista del passaggio generazionale nella gestione dell'impresa” e con una anticipazione degli “effetti dell'apertura della successione tra legittimari ed anche della divisone ereditaria, limitatamente ai beni oggetto di trasferimento, tenendo conto delle quote di legittima”
(Cass. civ. n. 29506/2020): anticipazione rafforzata nella sua definitività per il tramite della sottrazione dei beni trasferiti a collazione e riduzione (art. 768 quater, co. 4 c.c.)
Coerentemente con la funzione dell'istituto, a norma dell'art. 768 quater, co. 2 c.c. i discendenti beneficiari del trasferimento sono chiamati a liquidare gli ulteriori legittimari partecipanti al contratto, per un importo pari al valore della loro quota di riserva. I legittimari partecipanti al contratto possano tuttavia rinunciare alla liquidazione (art. 768 quater, co. 2 c.c.).
La rinuncia alla liquidazione è dunque prevista, per così dire fisiologicamente, nell'istituto pagina 14 di 25 delineato dal Legislatore. Né essa può rendere indefinitamente precari gli esiti del patto di famiglia, giacché a norma dell'art. 768 quinquies c.c. il partecipante può impugnare il patto di famiglia soltanto entro il breve volgere del termine di un anno dalla sua conclusione.
8.2. Ora, nel caso di specie alla data del 02.04.2014 era titolare di una quota di Controparte_1
partecipazione al capitale sociale della Hotel Les Alpes pari al 45%. Suo figlio Controparte_3
deteneva la quota del 50%. La rimanente quota del 5% era detenuta da , moglie di ON
(doc. 6 attrice). CP_3
In quel momento, d'altro canto, era Presidente del Consiglio di Controparte_3
Amministrazione della società, che egli amministrava con la moglie (doc. 1 attrice).
Ebbene, mediante l'atto qui impugnato ha trasferito al figlio la nuda Controparte_1 CP_3
proprietà della propria quota di partecipazione al capitale sociale e tale trasferimento da un lato ha consolidato in capo a (cioè a dire in capo al discendente del che sino ad allora si era CP_3 CP_1 occupato della Hotel Les Alpes) la titolarità dell'intero capitale della società; dall'altro lato, ha sottratto il capitale medesimo a quella frammentazione che avrebbe potuto determinarsi se la quota del 45% di esso fosse caduta in successione;
dall'altro lato ancora, ha messo la gestione della società al riparo da quella instabilità che essa avrebbe potuto patire, se fosse per l'appunto caduta in successione.
8.3. Va dunque concluso che il patto di famiglia per cui è causa ha effettivamente trasferito al discendente la nuda proprietà della quota di partecipazione al capitale sociale della Controparte_3
Hotel Les Alpes (l'attrice non lo nega e, del resto, il patto di famiglia è stato iscritto presso il Registro delle Imprese: doc. 1 attrice) e che esso ha integrato e pienamente rispettato la ratio dell'istituto di cui all'art. 768 bis c.c.
8.4. Né valgono a dar prova della simulazione assoluta tratteggiata dall'attrice le due circostanze che essa ha valorizzato: il fatto che il disponente abbia riservato a sé e alla moglie il diritto di usufrutto vitalizio sulle quote trasferite e il fatto che e (moglie e Controparte_2 CP_4
figlia del disponente e dunque legittimarie partecipanti al patto) abbiano rinunciato alla liquidazione della propria quota.
La rinuncia alla liquidazione, come detto, è espressamente prevista nel modello delineato dal
Legislatore. D'altro canto, le legittimarie partecipanti al patto di famiglia e Controparte_2 CP_4
hanno qui dedotto di aver rinunciato alla liquidazione essendo ben consapevoli delle
[...]
attribuzioni di cui il aveva sino ad allora beneficiato i componenti della sua famiglia, nonché del CP_1 fatto che l'attribuzione della società a avrebbe riequilibrato le rispettive posizioni delle parti. E CP_3
pagina 15 di 25 posto che esse, all'evidenza, non hanno revocato in dubbio la correttezza di tale decisione anche dopo la conclusione del patto di famiglia (non consta che vi sia stata impugnazione del patto a norma dell'art. 768 quinquies c.c.), va detto che l'attrice non ha in alcun modo offerto di provare la natura sviata o simulata della rinuncia, che essa ha qui valorizzato quale indice di una pretesa anomalia invero soltanto enunciata senza il conforto di alcun oggettivo riscontro.
Quanto al diritto di usufrutto che ha voluto riservare a sé e alla moglie, esso Controparte_1
risulta frutto di una decisione da un lato comprensibile (il disponente, detto altrimenti, ha voluto trasferire definitivamente al figlio la Hotel Les Alpes, mantenendo tuttavia per sé la chance di trarre da essa una rendita) e, al contempo, tale da non alterare il buon esito e l'obiettivo del patto di famiglia
(che ha comunque garantito al discendente l'acquisizione della piena proprietà Controparte_3 dell'intero capitale sociale, interamente sottratto alla futura vicenda successoria del padre, al contempo garantendogli, immediatamente, la piena disponibilità della maggioranza del capitale sociale e, con essa, la piena disponibilità del potere di amministrazione).
8.5. L'attrice ha poi valorizzato il fatto che nel patto di famiglia non è stato previsto il diritto di recesso (atto di citazione, pag. 13); il fatto che il patto sarebbe risultato ultroneo alla luce delle previsioni dello Statuto della società, di per sé idonee a difendere la “dimensione familiare dell'impresa societaria” (atto di citazione, pag. 13); il fatto che nel patto è stato previsto, a carico del beneficiario, il divieto di alienazione delle quote trasferite, per tutta la durata in vita del donante.
Si tratta, nuovamente, di deduzioni inconferenti.
La mancata previsione del diritto di recesso, in effetti, non prova all'evidenza gli assunti attorei, provando per contro che i sottoscrittori del patto hanno inteso il patto medesimo come definitivo e atto a delineare un assetto di interessi non passibile, per così dire, di essere rivisto sulla scorta di un mero ripensamento.
Il fatto, poi che lo Statuto societario della Hotel Les Alpes già alla data del 26.10.2015 contemplasse meccanismi di protezione della dimensione familiare dell'impresa (in buona sostanza: il diritto di prelazione in favore dei soci, in caso di trasferimento inter vivos delle quote di partecipazione e fatto salvo il caso di trasferimento delle quote al coniuge o ai figli dei soci: doc. 9 attrice) è parimenti irrilevante ai fini che ci occupano, giacché un diritto di prelazione (la cui operatività è per altro ordinariamente assai complessa: doc. 9, art. 9.5) e un patto di famiglia hanno all'evidenza natura e funzioni differenti.
Quanto, infine, alla pattuizione del divieto di alienazione, essa di per sé non vale a provare la pagina 16 di 25 simulazione assoluta rilevata dall'attrice.
Va in effetti ribadito che il patto di famiglia per cui è causa ha, effettivamente, prodotto l'effetto suo proprio, che è stato quello di anticipare, quanto alla quota di partecipazione al capitale sociale della
Hotel Les Alpes, gli effetti della futura apertura della successione di . Controparte_1
Tanto conduce ad escludere in radice lo scenario della simulazione assoluta, che non può allora dirsi provata dalla pattuizione del divieto di alienazione.
La pattuizione del divieto di alienazione, in effetti, non ha fatto venir meno il predetto effetto del patto di famiglia. E, del resto, i profili di invalidità della pattuizione, tratteggiati dall'attrice alla stregua dell'art. 1379 c.c., debbono dirsi insussistenti, poiché la pattuizione del divieto di alienazione ha risposto all'interesse del disponente di avere nel figlio (e solo nel figlio) il proprio Controparte_1
nudo proprietario e poiché il divieto è stato mantenuto entro limiti di tempo che, diversamente da quanto opinato dall'attrice, non possono dirsi radicalmente indeterminati, dal momento che esso è stato ancorato alla permanenza in vita del disponente che, al momento della conclusione del patto di famiglia, aveva 77 anni.
8.6. Sulla scorta di tutto quanto rilevato sin qui la domanda di simulazione proposta dall'attrice in relazione al patto di famiglia per cui è causa va dunque rigettata.
8.7. Va parimenti rigettata la domanda di accertamento di nullità del patto di famiglia: domanda che l'attrice ha avanzato sulla scorta dei medesimi argomenti valorizzati in relazione alla domanda di simulazione e che, a suo dire, dovrebbero qui condurre a concludere che il patto sarebbe nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. per violazione di norma imperativa (l'art. 768 bis c.c. “in combinato disposto con
l'art. 1379, norme di carattere sicuramente imperativo e quindi indisponibili alle parti”: atto di citazione, pag. 16) o siccome privo di una (lecita) causa concreta (atto di citazione, pag. 18).
Ebbene, quanto sopra rilevato conduce ad escludere la sussistenza di una violazione degli articoli 768 bis e ss. c.c.: violazione che, per altro, se mai sussistente, avrebbe potuto determinare non la nullità del patto di famiglia ex art. 1418, co. 1 c.c., quanto piuttosto la sua impugnabilità ex artt. 768 quinquies e sexies c.c. ad opera dei soli soggetti a ciò legittimati (i legittimari del disponente).
Ribadito che la predetta conclusione non muta nemmeno guardando al divieto di alienazione inserito nel patto di famiglia, quanto al resto va rilevato che il patto di famiglia per cui è causa è certamente sostenuto da una causa (la parziale anticipazione degli effetti della apertura della successione di ) e che, quand'anche si assumesse che esso è stato concluso dal Controparte_1 CP_1
al mero fine di pregiudicare le ragioni dei creditori, il rimedio attivabile a fronte di una simile censura pagina 17 di 25 sarebbe non la domanda di nullità, quanto piuttosto la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c.
*
9. L'attrice ha spiegato domanda di simulazione anche con riguardo all'atto di disposizione del
26.10.2015, con il quale , quanto all'immobile adibito ad abitazione propria e della Controparte_1
moglie, ha trasferito alla moglie il diritto di usufrutto quanto alla quota di 1/2 e al Controparte_2
figlio la nuda proprietà, quanto a tale quota di 1/2, e la piena proprietà quanto alla Controparte_3
rimanente quota di 1/2, sulla quale ha riservato a sé e alla moglie il diritto di abitazione.
Il trasferimento in favore della moglie è avvenuto a fronte della costituzione di una rendita da parte della moglie medesima che, per tutta la vita del marito, si è obbligata a prestargli cura e assistenza, impegnandosi ad adempiere alle prestazioni di cura, nei limiti del possibile, personalmente ed evitando ricoveri definitivi in strutture di riposo.
Il trasferimento in favore del figlio è avvenuto a titolo di donazione.
9.1. Secondo la prospettazione attorea, la simulazione assoluta dell'atto sarebbe provata dal fatto che avrebbe ceduto i propri diritti immobiliari sull'abitazione alla moglie e al Controparte_1
figlio, per altro simulando la onerosità del trasferimento disposto in favore della moglie e comunque mantenendo per sé il diritto di abitazione sull'immobile.
Gli argomenti non colgono nel segno.
L'attrice non ha in effetti né allegato, né offerto di provare il fatto che il invero, non CP_1
avrebbe trasferito alcunché, avendo essa sostenuto, piuttosto, il fatto che egli avrebbe effettivamente disposto dei propri diritti immobiliari, al mero fine, però, di sottrarre l'abitazione di Viale Cialdini all'aggressione dei propri creditori.
Si tratta, dunque, di argomenti che non provano la simulazione assoluta dell'atto (simulazione assoluta che, d'altro canto, l'attrice non ha altrimenti offerto di provare, non avendo offerto a tal riguardo alcun mezzo di prova) e che possono al più valere a sostenere una domanda di declaratoria di inefficacia dell'atto medesimo, a norma dell'art. 2901 c.c.
9.2. La domanda va dunque rigettata.
*
10. Vanno allora prese in esame le domande spiegate dall'attrice ai sensi dell'art. 2901 c.c.
11. Ebbene, la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dalla quanto al patto di famiglia va Pt_1
dichiarata prescritta, siccome proposta con atto di citazione portato alla notifica in data 25.06.2019 e, dunque, oltre il termine di 5 anni di cui all'art. 2903 c.c., da computarsi a far data dalla iscrizione pagina 18 di 25 dell'atto di disposizione nel Registro delle Imprese, avvenuta il 23.04.2014 (doc. 1 attrice).
12. La domanda ex art. 2901 c.c. proposta dall'attrice in relazione all'atto di trasferimento di diritti immobiliari concluso da in data 26.10.2015 va per contro rigettata. Controparte_1
12.1. A norma dell'art. 2901 c.c. il creditore può chiedere che sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto di disposizione concluso dal debitore, se l'atto pregiudichi le chances di soddisfazione del credito (compromettendo in radice o anche soltanto rendendo più difficoltosa ed incerta tale soddisfazione: in tale pregiudizio risiede l'eventus damni, presupposto oggettivo dell'azione); se consti che il debitore abbia concluso l'atto di disposizione essendo consapevole del fatto che esso avrebbe pregiudicato per l'appunto le ragioni del creditore o quando, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, il debitore l'abbia concluso, in maniera preordinata, al precipuo fine di pregiudicare la soddisfazione del credito (tale consapevolezza, c.d. scientia damni, o preordinazione, c.d. consilium fraudis¸ compendiano il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria, riguardato dall'angolo visuale del debitore disponente); se, infine, trattandosi di atto a titolo oneroso, analoga consapevolezza o preordinazione siano ravvisabili anche in capo al terzo che ha contrattato con il debitore o che ha comunque beneficiato degli effetti dell'atto di disposizione.
Per giurisprudenza pienamente consolidata l'azione revocatoria può essere proposta anche a tutela di un credito non ancora definitivamente accertato, dal momento che “in tema di azione revocatoria rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa” – sì che
“anche il credito eventuale, qual è il credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, essendo irrilevante che si tratti di credito di fonte contrattuale o derivante da fatto illecito e senza che sia necessaria una preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o la certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione dell'azione pauliana, che non persegue fini restitutori” (così, ex multis, Cass. civ. n. 12047/2021).
Posto, poi, che il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria si atteggia diversamente, come visto, a seconda che l'atto di disposizione impugnato sia anteriore, o posteriore, al sorgere del credito, nel caso in cui si faccia questione di un credito risarcitorio l'atto di disposizione va considerato posteriore al sorgere del credito quando esso sia stato concluso dopo il compimento, da parte del debitore, degli atti dai quali promana la sua responsabilità.
12.2. Nel caso di specie, l'azione ex art. 2901 c.c. è stata proposta a tutela del credito risarcitorio vantato dalla verso : credito risarcitorio che la ha azionato Pt_1 Controparte_1 Pt_1
pagina 19 di 25 innanzi alla Sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Venezia, ove essa ha promosso (anche) nei confronti del azione sociale di responsabilità per il risarcimento dei danni CP_1
in tesi cagionati dalle condotte che egli avrebbe serbato nella propria veste di consigliere di amministrazione di . Parte_1
Si tratta, dunque, di un credito litigioso: e questo, giusta quanto ora rilevato e diversamente da quanto opinato dai convenuti, non pregiudica l'ammissibilità della domanda, né impone la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'attesa della definizione dell'azione di responsabilità (ex multis, Cass. civ. n. 13275/2020).
12.3. Ciò detto, si fa qui questione di un atto di disposizione concluso nell'ottobre del 2015 e, dunque, posteriore al sorgere del credito che, secondo la prospettazione attorea, trova la propria fonte nelle condotte serbate dal nella sua qualità di consigliere di amministrazione di CP_1 Parte_1
carica della quale egli, per concorde allegazione delle parti, è cessato in data 27 aprile
[...]
2013.
L'azione in scrutinio vede dunque quale proprio presupposto soggettivo la scientia damni in capo al debitore disponente.
Di questo è ben consapevole l'attrice, che nei propri atti difensivi ha allegato che
[...]
avrebbe concluso l'atto dell'ottobre del 2015 essendo consapevole del credito risarcitorio che CP_1 la Banca avrebbe potuto avanzare nei suoi confronti e, dunque, essendo consapevole del fatto che l'atto medesimo avrebbe pregiudicato il soddisfacimento del credito. Una consapevolezza, questa, che l'attrice ha finito per tratteggiare nei termini di una vera e propria preordinazione, asserendo che il avrebbe concluso l'atto nell'ottobre del 2015 (quando ancora la non aveva promosso nei CP_1 Pt_1 suoi confronti l'azione di responsabilità) per così dire in prevenzione e, dunque, mosso dall'intento di spogliarsi di ogni suo bene al fine di non rispondere di eventuali, futuri addebiti, se mai questi gli fossero stati mossi.
Ebbene, ritiene questo Giudice che l'assunto attoreo non trovi riscontro negli atti di causa.
Valga considerare quanto segue.
12.4. La scientia damni è stata ricostruita dall'attrice in via presuntiva, valorizzando la carica di consigliere di amministrazione ricoperta da presso dal Controparte_1 Parte_1
1996 all'aprile del 2013; il contenuto dell'atto di citazione con il quale è stato promosso il giudizio di responsabilità innanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Venezia
(doc. 3 attrice); i bilanci di , relativi agli esercizi 2013/2016 (doc. 22 e docc. Parte_1
pagina 20 di 25 12, 13, 14 attrice); taluni procedimenti e provvedimenti sanzionatori promossi ed emessi dalle Autorità di Vigilanza (docc. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 29 attrice); taluni articoli di stampa (docc. 23, 24 e 25 attrice).
Ebbene, tali risultanze (che sono le uniche offerte dall'attrice e sulle quali necessariamente deve poggiare la presente decisione) non provano l'assunto attoreo.
12.5. Pacifico il fatto che è stato nel Consiglio di Amministrazione di Controparte_1 [...] dal 1996 all'aprile del 2013, va detto che per allegazione della stessa attrice il Parte_1
bilancio della al 31.12.2012 segnalava un utile di oltre 64 milioni di euro (doc. 21 attrice). Pt_1
L'attrice, del resto, non ha né allegato, né offerto di provare che il lasciata la Banca CP_1 all'età di 76 anni, abbia continuato per così dire a frequentarla e, segnatamente, a frequentarne gli esponenti, per ragioni di interesse o di amicizia o per altro. Nulla è stato dedotto a tal riguardo dall'attrice negli atti di causa, nei quali alla (specifica) figura e alla (specifica) posizione di
[...]
(nell'epoca precedente e nell'epoca successiva alla cessazione della sua carica) non è stata CP_1
dedicata la benché minima allegazione.
Si deve dunque concludere, da un lato, che quando è cessato dalla propria Controparte_1
carica il bilancio della non segnalava criticità, che sono per contro emerse (nuovamente per Pt_1
allegazione attorea) nei bilanci successivi, relativi ad esercizi nei quali il non ha operato (o ha CP_1 operato per pochi mesi: l'esercizio 2013); dall'altro lato, che il una volta cessato dalla propria CP_1
carica, è definitivamente uscito da e che egli, per quanto consta agli atti del Parte_1
presente giudizio, dopo aver lasciato la non ha mantenuto alcun accesso privilegiato ad Pt_1
informazioni inerenti alla sua gestione o al suo andamento.
12.6. Assume l'attrice che sarebbe corresponsabile dei danni che la Controparte_1 Pt_1
avrebbe risentito in ragione delle operazioni di finanziamento in determinati fondi lussemburghesi (i
Fondi EN NC UN e PT TI LT I: atto di citazione, pagg. 2/4) e di talune operazioni di credito non supportate da adeguata istruttoria (si tratta delle “facilitazioni finanziarie” esemplificate dall'attrice nella prima memora ex art. 183, co. 6 c.p.c., alle pagg. 18 e 19), deliberate dalla Banca quand'egli ancora rivestiva la carica di consigliere di amministrazione.
Ora, l'accertamento dell'esistenza del predetto credito risarcitorio e della responsabilità di non è evidentemente oggetto del presente giudizio. Controparte_1
Tanto precisato, va detto al contempo che, in ogni caso, difetterebbero qui gli strumenti per valutare anche soltanto incidenter tantum l'esistenza del credito esposto dalla Banca e della pagina 21 di 25 responsabilità del dal momento che a tal riguardo l'attrice si è limitata a depositare in giudizio CP_1
sub doc. 3 l'atto di citazione con cui è stata promossa l'azione di responsabilità innanzi alla Sezione
Spcializzata presso il Tribunale di Venezia: un atto che consta di 320 pagine, al quale l'attrice ha fatto un mero rinvio per relationem e che, per ciò stesso, risulta qui valorizzabile soltanto per dar conto del fatto che, effettivamente, l'attrice ha avanzato nei confronti del una pretesa che è contestata e CP_1
sub iudice.
Posto, dunque, che la pretesa responsabilità di non può qui essere valutata in Controparte_1
alcun modo (tale valutazione non potendo certo essere compiuta sulla scorta del mero rinvio per relationem ad un atto di citazione, le cui allegazioni l'attrice ha non ha corroborato con l'offerta di alcun mezzo di prova), ciò che rileva ai fini della presente decisione è che le generiche allegazioni a tal riguardo spese dall'attrice non valgono (e si direbbe a fortiori) a provare, nemmeno in via presuntiva, che il nell'ottobre del 2015, quando ha concluso l'atto di disposizione per cui è causa, fosse CP_1
consapevole di aver cagionato un danno alla e di dover rispondere di tale danno. E tale Pt_1
conclusione (che francamente si impone sulla scorta degli atti di causa) trova conforto nella constatazione per la quale la stessa assemblea della soltanto in data 30.12.2016 (oltre un anno Pt_1 dopo la conclusione dell'atto qui impugnato) ha deliberato la promozione dell'azione sociale di responsabilità, che è stata poi effettivamente promossa nell'aprile del 2017.
12.7. Assume, ancora, l'attrice che la prova della responsabilità di (e della sua Controparte_1
consapevolezza circa la propria responsabilità) dovrebbe qui inferirsi dai procedimenti (e dai provvedimenti) sanzionatori che essa ha depositato.
Ebbene, a tal riguardo varrà qui rilevare che:
i) il provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sub doc. 15, è stato emesso in data 06.09.2016 all'esito di un accertamento ispettivo iniziato nel marzo del 2016 e che ha avuto ad oggetto condotte che l'Autorità ha collocato in seno alle operazioni di aumento di capitale poste in essere da nel 2013 e del 2014. Il procedimento sanzionatorio Parte_1 valorizzato dall'attrice è dunque scaturito da un accertamento ispettivo iniziato mesi dopo la conclusione dell'atto per cui è causa e che ha avuto riguardo, specificamente, alle operazioni di aumento di capitale del 2013 e del 2014 (rectius, alle modalità operative alle quali la ha fatto Pt_1 ricorso per “garantirsi” il buon esito degli aumenti, ivi compresa la prassi del c.d. capitale finanziato): operazioni, queste, avvenute dopo la cessazione del dalla carica di consigliere e rispetto alle CP_1 quali, in effetti, in atto di citazione l'attrice non ha mosso alcun addebito al convenuto;
pagina 22 di 25 ii) il doc. 16, per espressa allegazione attorea, attiene ad un procedimento sanzionatorio promosso dalla
BCE in data 27.07.2016 (e dunque a distanza di mesi dalla conclusione dell'atto per cui è causa). Nulla
è stato allegato, né provato, dall'attrice in ordine al coinvolgimento del in tale procedimento;
CP_1
iii) sub doc. 17 si rinviene una relazione CONSOB del 04.10.2016 inerente ad un procedimento sanzionatorio avente ad oggetto condotte di non corretta o incompleta informazione al pubblico (quanto a pricing delle azioni, esiti degli aumenti di capitale e evoluzione della compagine sociale), tutte collocate dalla CONSOB in periodo successivo alla cessazione del dalla carica di consigliere di CP_1
amministrazione (doc. 17, pag. 2). Nuovamente, nulla è stato allegato, né provato, dall'attrice in ordine al coinvolgimento del in tale procedimento – che in effetti ha avuto ad oggetto condotte che CP_1
l'attrice non ha addebitato al convenuto, né qui, né nel giudizio di responsabilità; iv) sub doc. 18 si rinviene una relazione CONSOB del 28.10.2016 inerente ad un procedimento sanzionatorio relativo a prassi osservate dalla Banca nella “promozione/commercializzazione … principalmente nel corso del 2014 di titoli azionari” (doc. 18, pag. 3), all'esito del quale la CONSOB ha proposto l'applicazione di sanzioni amministrative agli “esponenti aziendali pro tempore della
”, ivi non comprendendo il all'evidenza estraneo a prassi di Parte_1 CP_1
commercializzazione di titoli serbate nel 2014;
v) sub doc. 19 si rinviene una relazione CONSOB del 28.10.2016 relativa ad un procedimento sanzionatorio inerente ai prospetti informativi degli aumenti di capitale del 2014 (doc. 19, pag. 2), all'esito del quale la CONSOB ha proposto l'applicazione di sanzioni amministrative agli esponenti aziendali della Banca, tra di essi non comprendendo il all'evidenza estraneo ai fatti oggetto di CP_1
accertamento; vi) sub doc. 20 si rinviene una relazione CONSOB del 28.10.2016 relativa ad un procedimento sanzionatorio inerente a condotte poste in essere nel 2014-2015 (doc. 20, pagg. 2 e 3), all'esito del quale la CONSOB ha proposto l'applicazione di sanzioni amministrative agli esponenti aziendali della
Banca, tra di essi non comprendendo il all'evidenza estraneo ai fatti oggetto di accertamento;
CP_1
vi) sub doc. 29, infine, si rinviene una relazione CONSOB del 23.12.2016 relativa ad un procedimento sanzionatorio in effetti promosso anche nei confronti di (al quale, in ragione della Controparte_1
carica rivestita, sono state addebitate carenze quanto alle procedure di valutazione della adeguatezza della clientela, quanto alla concessione di finanziamenti per l'acquisito di azioni proprie, quanto all'evasione degli ordini di acquisito e quanto al procedimento di princing delle azioni: doc. 29, pagg. 3
e 4): procedimento scaturito da un accertamento ispettivo iniziato nell'aprile del 2015 (quando il CP_1
pagina 23 di 25 era già cessato da due anni dalla propria carica) e all'esito del quale la CONSOB soltanto a far data dal
29.03.2016 ha proceduto alla contestazione dell'addebito (tra agli altri) al che ha fatto accesso CP_1
agli atti del procedimento nel successivo mese di maggio 2016 (doc. 29, pag. 100).
I documenti qui passati in rassegna attengono dunque a procedimenti sanzionatori che non hanno in alcun modo coinvolto;
che hanno riguardato condotte addebitate a terzi e che Controparte_1
le Autorità di vigilanza hanno collocato in epoca successiva alla sua cessazione dalla carica di consigliere di amministrazione;
che sono stato financo promossi dopo la conclusione dell'atto per cui è causa. Residua il solo procedimento sanzionatorio oggetto della relazione CONSOB di cui al doc. 29 - la cui pendenza, tuttavia, è stata scoperta dal “allontanatosi” orami da tre anni da ruoli CP_1 gestionali e dalla Banca, soltanto nel marzo del 2016 (tanto risulta dalla relazione e l'attrice nulla ha provato in contrario).
Da tale documentazione non può dunque qui inferirsi, nemmeno in via presuntiva, che
[...]
, nel momento in cui ha concluso l'atto per cui è causa, fosse consapevole di essere creditore CP_1 della per condotte serbate in passato e di pregiudicare, con l'atto, le ragioni della Banca Pt_1
medesima.
12.8. L'attrice ha poi allegato che la prova della consapevolezza del dovrebbe trarsi CP_1 anche dal fatto che la stampa ha sempre ragguagliato i lettori in ordine alle “reali” condizioni di
[...]
. Parte_1
Gli è, tuttavia, che a tal fine l'attrice ha depositato sub docc. 23/25 la copia di articoli di giornale del 2016/2017 e, dunque, successivi alla data di conclusione dell'atto per cui è causa.
12.9. Resta infine da rilevare che secondo la prospettazione attorea la consapevolezza del dovrebbe inferirsi anche dalla tipologia di atto che egli ha concluso. CP_1
L'argomento non coglie nel segno. A tal riguardo sarà sufficiente rilevare che ad esso potrebbe replicarsi che se, davvero, il per il tramite dell'atto avesse voluto sottrarre il proprio immobile CP_1 all'aggressione della Banca, egli ben avrebbe potuto venderlo semplicemente al figlio, riservando a sé e alla moglie il diritto di abitazione. Tanto dimostra che l'argomento valorizzato dall'attrice è tutt'altro che dirimente e oggettivo e che esso non vale, di per sé, a provare alcunché.
12.10. Sulla scorta di tutto quanto rilevato sin qui ritiene questo Giudice che l'attrice non abbia assolto all'onere di provare la sussistenza della c.d. scientia damni in capo al disponente che, per quanto consta, nell'ottobre del 2015 ha trasferito al figlio la proprietà della propria abitazione, CP_3
al contempo provvedendo a garantire a sé, e alla moglie, il diritto di abitarvi sino alla morte.
pagina 24 di 25 La domanda in scrutinio va dunque rigettata, con assorbimento di ogni altra difesa su di essa spiegata dalle parti.
*
13. La peculiarità dei fatti di causa (e, segnatamente, la oggettiva complessità delle vicende inerenti a ben esemplificata dal contenuto dei documenti sopra passati in Parte_1
rassegna) giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 4552/2019:
1) rigetta tutte le domande attoree;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Vicenza, 13 settembre 2024
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
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