Provvedimento: […] La rinuncia alla liquidazione è dunque prevista, per così dire fisiologicamente, nell'istituto pagina 14 di 25 delineato dal Legislatore. Né essa può rendere indefinitamente precari gli esiti del patto di famiglia, giacché a norma dell'art. 768 quinquies c.c. il partecipante può impugnare il patto di famiglia soltanto entro il breve volgere del termine di un anno dalla sua conclusione. […] Ebbene, quanto sopra rilevato conduce ad escludere la sussistenza di una violazione degli articoli 768 bis e ss. c.c.: violazione che, per altro, se mai sussistente, avrebbe potuto determinare non la nullità del patto di famiglia ex art. 1418, co. 1 c.c., quanto piuttosto la sua impugnabilità ex artt. 768 quinquies e sexies c.c. ad opera dei soli soggetti a ciò legittimati (i legittimari del disponente).
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