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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/07/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1616/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1616/2025, introdotta da:
(c.f. , nata in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FUSCA MANUELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...]. CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FUSCA MANUELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a vivere separati Parte_1 CP_1 nel reciproco rispetto. Il marito ha già reperito un immobile a Romentino, gravato da canone di locazione pari a euro 480,00= mensile, idoneo ad ospitare i minori;
2) la signora continuerà ad abitare insieme ai figli e nella casa coniugale, che le viene Pt_1 Per_1 Per_2 quindi assegn dimento unitamente ai mobili ed arred a ortato dalla predetta abitazione i propri beni e oggetti personali). Si precisa che la casa coniugale è condotta in locazione dai coniugi ed è gravata da un canone pari a euro 660,00 (somma comprensiva di euro 100 per spese mensili condominiali).
Pag. 1 3) I figli minori e restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_1 Per_2 presso la residenza della madre, con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli. attualmente, frequenta la II superiore del Liceo NE a Novara mentre Per_1 Per_2 frequenta la II media del Convitto Carlo RT di Novara con retta mensile di euro 168,00=;
4) con riferimento ai tempi e modi di frequentazione e partecipazione di entrambi i genitori alla cura dei figli: fermo l'impegno dei ricorrenti a prestarsi la massima collaborazione e disponibilità nella gestione della loro quotidianità e salvo i diversi accordi che assumeranno di volta in volta -anche con riferimento ai periodi di vacanza e spettanza esclusiva:
- e staranno con i genitori con modalità paritetica e, precisamente, una settimana, tre giorni con Per_1 Per_2 il papà e quattro giorni con la mamma e la settimana successiva, quattro giorni con papà e tre giorni con mamma. Salvi diversi accordi tra i coniugi in base alle esigenze lavorative degli stessi e all'interesse dei minori.
- e staranno, durante le vacanze estive, con il padre per due settimane, anche non consecutive;
a Per_1 Per_2
t ti gnano a comunicarsi reciprocamente le loro ferie non appena note, e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno.
- durante le vacanze natalizie, pasquali e durante le festività annuali, compresi “ponti” e chiusure scolastiche, i genitori concorderanno di volta in volta i tempi di permanenza dei minori da ciascuno di loro, tenendo conto dei loro impegni lavorativi e delle esigenze e volontà dei minori;
5) con riferimento agli apporti economici paterni:
- vista la collocazione quasi paritetica dei figli minori presso entrambi i genitori, gli stessi provvederanno al mantenimento diretto di e , provvedendo direttamente a soddisfare le esigenze e i bisogni di natura Per_1 Per_2 ordinaria relativi ai figli
- il marito provvederà a pagare le spese straordinarie per i figli (spese mediche, scolastiche, compresa la retta mensile di euro 168,00= gravante sulla scuola frequentata da ) sportive ed extrascolastiche così come indicate nel Per_2
Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, nella misura del 100%;
6) le parti concordano che l'assegno unico universale verrà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
7) il marito continuerà a sobbarcarsi i finanziamenti, accesi per esigenze familiari e intestati a lui e/o alla moglie per un totale di oltre euro 1000,00 mensili. Si richiama doc 6);
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro a nessun titolo e ragione e di aver risolto le questioni di natura economica e patrimoniale tra gli stessi pendenti;
9) i coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per la minore”.
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Galliate (NO), in data Parte_1 CP_1 as lo stato civile del predetto comune al n. 1, parte 1, anno 2009. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (4.1.2009) e (27.0.2012) entrambi Per_1 Per_3 minorenni. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 30.6.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Pag. 2 Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...]_1 in data 06/01/1989 e , nato in [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno _____
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1616/2025, introdotta da:
(c.f. , nata in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FUSCA MANUELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...]. CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FUSCA MANUELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a vivere separati Parte_1 CP_1 nel reciproco rispetto. Il marito ha già reperito un immobile a Romentino, gravato da canone di locazione pari a euro 480,00= mensile, idoneo ad ospitare i minori;
2) la signora continuerà ad abitare insieme ai figli e nella casa coniugale, che le viene Pt_1 Per_1 Per_2 quindi assegn dimento unitamente ai mobili ed arred a ortato dalla predetta abitazione i propri beni e oggetti personali). Si precisa che la casa coniugale è condotta in locazione dai coniugi ed è gravata da un canone pari a euro 660,00 (somma comprensiva di euro 100 per spese mensili condominiali).
Pag. 1 3) I figli minori e restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_1 Per_2 presso la residenza della madre, con l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Le decisioni di maggiore interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni dei figli. attualmente, frequenta la II superiore del Liceo NE a Novara mentre Per_1 Per_2 frequenta la II media del Convitto Carlo RT di Novara con retta mensile di euro 168,00=;
4) con riferimento ai tempi e modi di frequentazione e partecipazione di entrambi i genitori alla cura dei figli: fermo l'impegno dei ricorrenti a prestarsi la massima collaborazione e disponibilità nella gestione della loro quotidianità e salvo i diversi accordi che assumeranno di volta in volta -anche con riferimento ai periodi di vacanza e spettanza esclusiva:
- e staranno con i genitori con modalità paritetica e, precisamente, una settimana, tre giorni con Per_1 Per_2 il papà e quattro giorni con la mamma e la settimana successiva, quattro giorni con papà e tre giorni con mamma. Salvi diversi accordi tra i coniugi in base alle esigenze lavorative degli stessi e all'interesse dei minori.
- e staranno, durante le vacanze estive, con il padre per due settimane, anche non consecutive;
a Per_1 Per_2
t ti gnano a comunicarsi reciprocamente le loro ferie non appena note, e comunque non oltre il 31 maggio di ogni anno.
- durante le vacanze natalizie, pasquali e durante le festività annuali, compresi “ponti” e chiusure scolastiche, i genitori concorderanno di volta in volta i tempi di permanenza dei minori da ciascuno di loro, tenendo conto dei loro impegni lavorativi e delle esigenze e volontà dei minori;
5) con riferimento agli apporti economici paterni:
- vista la collocazione quasi paritetica dei figli minori presso entrambi i genitori, gli stessi provvederanno al mantenimento diretto di e , provvedendo direttamente a soddisfare le esigenze e i bisogni di natura Per_1 Per_2 ordinaria relativi ai figli
- il marito provvederà a pagare le spese straordinarie per i figli (spese mediche, scolastiche, compresa la retta mensile di euro 168,00= gravante sulla scuola frequentata da ) sportive ed extrascolastiche così come indicate nel Per_2
Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, nella misura del 100%;
6) le parti concordano che l'assegno unico universale verrà percepito dai coniugi nella misura del 50% ciascuno;
7) il marito continuerà a sobbarcarsi i finanziamenti, accesi per esigenze familiari e intestati a lui e/o alla moglie per un totale di oltre euro 1000,00 mensili. Si richiama doc 6);
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro a nessun titolo e ragione e di aver risolto le questioni di natura economica e patrimoniale tra gli stessi pendenti;
9) i coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio per la minore”.
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Galliate (NO), in data Parte_1 CP_1 as lo stato civile del predetto comune al n. 1, parte 1, anno 2009. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (4.1.2009) e (27.0.2012) entrambi Per_1 Per_3 minorenni. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 30.6.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
Pag. 2 Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...]_1 in data 06/01/1989 e , nato in [...] in data [...]; CP_1
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno _____
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
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