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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/09/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore
Dott. Alberto Lo Giudice Ausiliario della Corte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 55/2025 R.G. promossa
DA
Parte_1
CONTRO
CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- conferma la sentenza n. 396/2024, pubblicata in data 22.08.2024, del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
- dichiara irripetibili le spese del presente grado del giudizio;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1–bis dell'art.13 del DPR 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17 della legge n.
28/2012, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi.
Caltanissetta, 24.09.2025
IL PRESIDENTE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore
Dott. Alberto Lo Giudice Ausiliario della Corte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 55/2025 R.G. promossa
DA
Parte_1
CONTRO
CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- conferma la sentenza n. 396/2024, pubblicata in data 22.08.2024, del Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro
- dichiara irripetibili le spese del presente grado del giudizio;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1–bis dell'art.13 del DPR 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17 della legge n.
28/2012, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi.
Caltanissetta, 24.09.2025
IL PRESIDENTE