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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1106/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1106/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 20 febbraio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Baroni Francesco per l'avv. Massimiliano Minicucci CP_2 per nessuno compare CP_3
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1106/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARONI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. FUNARI ALESSANDRO C.F. ) – contumace - Controparte_5 P.IVA_2
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_
1. ha convenuto in giudizio e per vedere annullato l'avviso di addebito n. 361 Parte_2 CP_3
2024 00003816 54 000 notificato in data 28.8.2024 per il pagamento di € 7.293,01 (di cui euro 5.196.00 per contributi, euro 2.078,40 per sanzione ex art. 116 comma 8 lett. a L. 388/2000, ed il residuo per CP_ ulteriori interessi di mora, compensi di riscossione, spese di notifica) deducendo che l ha erroneamente considerato ai fini previdenziali gli utili percepiti dal medesimo derivanti da una mera partecipazione, senza lavoro, nella società di capitali Sale srl.
2. In particolare il ricorrente ha allegato che: svolge attività lavorativa a tempo pieno, quale collaboratore, presso la società Ge. proprietaria del parco giochi Cavallino Mattino, società in ordine alla quale CP_6 partecipa con una quota del 25%; partecipa altresì per il 16% alla società Sale srl che gestisce il bar ed il ristorante posti all'interno del parco giochi Cavallino Matto, senza svolgere tuttavia alcuna nessuna attività lavorativa;
è pertanto iscritto fin dal 5.4.2006 alla gestione IVS Commercianti esclusivamente quale collaboratore della società Ge. mentre sua moglie è inscritta a far data dal CP_6 Persona_1
05/04/2006 alla gestione IVS Commercianti quale collaboratrice della società Sale srl. CP_
3. Si è costituito on giudizio l' che ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. La causa, istruita per documenti nella contumacia di , è stata discussa all'odierna udienza e decisa CP_3 con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
1 6. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. sez. Lav. n. 2150/2019, 23790/2019 CP_ 23792/2019, 24097/2019, 22901/2024) – richiamato anche dall' - devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi da capitale maturati dagli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dal mera partecipazione a società di capitali senza svolgimento attività lavorativa.
7. Nel caso di specie è documentato (cfr. doc. 6 ric) che il ricorrente per l'anno 2019, abbia prodotto un reddito di € 81.837,00 in ragione dell'attività di collaborazione svolta per la società Ge quanto, CP_6 invece, al reddito di € 34.181,00 parimenti indicato nel quadro RH della dichiarazione dei redditi in atti, CP_ esso deriva dalla partecipazione societaria nella società Sale srl, per la quale l non ha dimostrato né chiesto di provare che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa.
8. Sulla scorta del consolidato orientamento dei giudici di legittimità sopra richiamato è dunque evidente CP_ l'infondatezza della pretesa creditoria dell' , di talché non può che concludersi per l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal
DM 55/2014 per le cause di previdenza senza istruttoria di valore ricompreso fra € 5200,00 ed €
26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla l'avviso di addebito n. n. 361 2024 00003816 54 000 opposto;
CP_
- condanna l al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1865,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Livorno, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
2
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1106/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 20 febbraio 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Baroni Francesco per l'avv. Massimiliano Minicucci CP_2 per nessuno compare CP_3
i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies secondo comma disp att cpc.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1106/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARONI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO e dell'avv. FUNARI ALESSANDRO C.F. ) – contumace - Controparte_5 P.IVA_2
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_
1. ha convenuto in giudizio e per vedere annullato l'avviso di addebito n. 361 Parte_2 CP_3
2024 00003816 54 000 notificato in data 28.8.2024 per il pagamento di € 7.293,01 (di cui euro 5.196.00 per contributi, euro 2.078,40 per sanzione ex art. 116 comma 8 lett. a L. 388/2000, ed il residuo per CP_ ulteriori interessi di mora, compensi di riscossione, spese di notifica) deducendo che l ha erroneamente considerato ai fini previdenziali gli utili percepiti dal medesimo derivanti da una mera partecipazione, senza lavoro, nella società di capitali Sale srl.
2. In particolare il ricorrente ha allegato che: svolge attività lavorativa a tempo pieno, quale collaboratore, presso la società Ge. proprietaria del parco giochi Cavallino Mattino, società in ordine alla quale CP_6 partecipa con una quota del 25%; partecipa altresì per il 16% alla società Sale srl che gestisce il bar ed il ristorante posti all'interno del parco giochi Cavallino Matto, senza svolgere tuttavia alcuna nessuna attività lavorativa;
è pertanto iscritto fin dal 5.4.2006 alla gestione IVS Commercianti esclusivamente quale collaboratore della società Ge. mentre sua moglie è inscritta a far data dal CP_6 Persona_1
05/04/2006 alla gestione IVS Commercianti quale collaboratrice della società Sale srl. CP_
3. Si è costituito on giudizio l' che ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. La causa, istruita per documenti nella contumacia di , è stata discussa all'odierna udienza e decisa CP_3 con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
1 6. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. sez. Lav. n. 2150/2019, 23790/2019 CP_ 23792/2019, 24097/2019, 22901/2024) – richiamato anche dall' - devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi da capitale maturati dagli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dal mera partecipazione a società di capitali senza svolgimento attività lavorativa.
7. Nel caso di specie è documentato (cfr. doc. 6 ric) che il ricorrente per l'anno 2019, abbia prodotto un reddito di € 81.837,00 in ragione dell'attività di collaborazione svolta per la società Ge quanto, CP_6 invece, al reddito di € 34.181,00 parimenti indicato nel quadro RH della dichiarazione dei redditi in atti, CP_ esso deriva dalla partecipazione societaria nella società Sale srl, per la quale l non ha dimostrato né chiesto di provare che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa.
8. Sulla scorta del consolidato orientamento dei giudici di legittimità sopra richiamato è dunque evidente CP_ l'infondatezza della pretesa creditoria dell' , di talché non può che concludersi per l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal
DM 55/2014 per le cause di previdenza senza istruttoria di valore ricompreso fra € 5200,00 ed €
26.000,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- annulla l'avviso di addebito n. n. 361 2024 00003816 54 000 opposto;
CP_
- condanna l al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 1865,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.
Livorno, 20 febbraio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
2