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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1066 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 20/02/2025 , da:
( ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
23/04/1973 , con il proc. dom. avv. BELLINI GIULIA , giusta procura in atti,
e
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
30/01/1980 , con il proc. dom. avv. BELLINI GIULIA , giusta procura in atti,
RICORRENTI con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 24/09/2017 a CASTENEDOLO (BS), dalla cui unione è nata la figlia
(8.8.2019) , ancora minore. Per_1
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
19/3/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del comune difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate a tal uopo).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che devono considerarsi per trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali della figlia minore.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile. Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1
, alle condizioni enunciate in ricorso;
Parte_2
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
2 Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CASTENEDOLO (BS), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2017 , atto n.76 , Parte II , serie C ).
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 20/3/2025.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 20/02/2025 , da:
( ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
23/04/1973 , con il proc. dom. avv. BELLINI GIULIA , giusta procura in atti,
e
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
30/01/1980 , con il proc. dom. avv. BELLINI GIULIA , giusta procura in atti,
RICORRENTI con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 24/09/2017 a CASTENEDOLO (BS), dalla cui unione è nata la figlia
(8.8.2019) , ancora minore. Per_1
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
19/3/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del comune difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate a tal uopo).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che devono considerarsi per trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali della figlia minore.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile. Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e Parte_1
, alle condizioni enunciate in ricorso;
Parte_2
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
2 Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CASTENEDOLO (BS), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2017 , atto n.76 , Parte II , serie C ).
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 20/3/2025.
Il Presidente est.
Maria Concetta Elda Caprino
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