Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 633/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. PAOLA
BALDRATI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Imola (BO), via San Pier Grisologo n.
26
ATTORE/I contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Bagnacavallo (RA), via Vittorio Veneto n. 27, con il patrocinio dell'avv. CINZIA MONTANARI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Ravenna, viale della Lirica n. 35
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÀ GENITORIALE FIGLI
NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.02.2025, le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 4
Con ricorso ex artt. 337 bis e ss. c.c. e 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 20.03.2024,
[...] conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di chiedere Parte_1 Controparte_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) disporre che sia affidata in forma esclusiva alla Per_1 sig.ra la quale eserciterà la responsabilità genitoriale sulla stessa come previsto e Parte_1 disposto dall'art. 337-ter c.c., prendendo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione e la formazione della minore, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo;
2) disporre che la minore sia collocata presso l'abitazione della sita in Bagnacavallo (RA) Parte_1 via Carraia Bonoli, 2 ove la minore stessa manterrà la residenza anagrafica;
3) disporre, eseguiti gli accertamenti di legge, che , fino al compimento dei 6 anni possa vedere il Per_1 padre un giorno alla settimana dall'uscita da scuola alle 16.00 fino alle 20,30 riaccompagnandola dalla madre, presso la sua abitazione;
Salvo diversi accordi in base alle esigenze delle parti e della minore;
4) disporre che durante le vacanze invernali trascorra con il padre due giorni non consecutivi, Per_1 dalle 9,30 del mattino fino alle 20,30, mentre per quanto riguarda il Natale e le altre festività cattoliche la minore le trascorrerà tutte con la madre;
5) disporre che durante le vacanze pasquali, trascorra con il padre due giorni non consecutivi Per_1 dalle 9,30 del mattino alla sera alle 20,30 con ritiro e riconsegna dalla casa materna;
6) disporre che il padre possa trascorrere con la minore, durante le vacanze estive, 3 giorni non consecutivi, da concordarsi e comunicarsi tra le parti con congruo anticipo entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno;
7) stabilire a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un contributo mensile al mantenimento
[...] della figlia pari ad euro 700 o quella maggiore o minore che risulterà congrua alla luce della Per_1 documentazione prodotta da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi sul conto corrente di cui la medesima indicherà gli estremi;
8) dichiarare il padre tenuto a contribuire, nella misura del 75 %, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia così come definite nel “Protocollo per i procedimenti in materia familiare”, siglato tra il Tribunale di Ravenna e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna in data 16.07.2015, tenendo conto dei consensi già espressi dalle parti al punto 1). Le parti stabiliscono che il rimborso delle spese straordinarie al genitore che ha sostenuto integralmente tale spesa dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dall'esibizione della documentazione fiscale”.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 25.03.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 19.09.2025.
In data 29.03.2024, il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 19.07.2024 chiedendo, previa l'adozione Controparte_1 dei provvedimenti provvisori ed urgenti, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “disporre l'affido condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre;
pagina 2 di 4 disporre che il padre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, possa tenere con sé la minore dalle 16 alle 21 del martedì e del giovedì, e weekend alternati dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, con pernottamento;
disporre che, nei periodi in cui il Signor si trova all'estero per lavoro, lo stesso possa CP_1 contattare telefonicamente la figlia una volta al giorno, nelle ore serali, disponendo che, stante l'età della minore, la madre settimanalmente aggiorni il padre sulle condizioni di salute e personali di
; Per_1 disporre che nei periodi in cui il Signor si trova all'estero per lavoro, la minore trascorra una CP_1 giornata alla settimana con i nonni paterni presso la loro abitazione;
disporre che il padre possa tenere con sé la minore 5 giorni consecutivi durante le festività di Natale e
3 giorni durante le festività di Pasqua, ferme le alternanze di anno in anno per le festività canoniche;
il giorno del compleanno del padre la bambina potrà trascorrere tutta la giornata, dalla mattina alla sera, presso l'abitazione paterna. Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé la minore un periodo di 15 giorni (non consecutivi) durante i quali la figlia pernotterà con lui;
porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il CP_1 versamento alla Sig.ra in via anticipata mensile, entro il giorno 15 di ogni mese, della CP_3 somma di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
disporre che l'assegno unico venga percepito dalla madre;
porre a carico del sig. l'obbligo di rimborsare, entro 30 giorni dalla richiesta, alla Sig.ra CP_1 il 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna. CP_3
Con refusione delle spese di lite”. A seguito di alcuni differimenti, l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. aveva luogo in data 22.01.2025, ove il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente l'attrice, rinviando il procedimento per sentire anche il convenuto, assente per motivi di lavoro, all'udienza del 12.02.2025.
Alla suddetta udienza, il Giudice delegato procedeva a sentire personalmente anche il sig. CP_1
e tentava di conciliare le parti. Il tentativo di conciliazione aveva esito positivo e la sig.ra
[...]
e il sig. dichiaravano di concordare sulle condizioni contenute nella comparsa di Parte_1 CP_1 costituzione relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, con la precisazione per cui, in riferimento alla spesa straordinaria costituita dalla retta della scuola materna per un importo mensile indicato approssimativamente dall'attrice in euro 140,00 mensile già detratto il costo della mensa, il sig. avrebbe pagato un importo mensile non superiore ad euro 70,00 in CP_1 relazione alla propria quota.
I difensori delle parti, alla luce dell'accordo raggiunto, insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta, con la precisazione relativa alla mensa scolastica sulla base di quanto concordato tra le parti.
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, reputa il Collegio che le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione, come integrate dall'accordo raggiunto in udienza relativo al pagamento della propria quota della retta della scuola materna da parte del sig. siano meritevoli CP_1 di accoglimento, in quanto le condizioni ivi stabilite non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e risultano conformi all'interesse della figlia minore . Per_1
pagina 3 di 4 Stante la natura e l'esito della lite, le spese del procedimento vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, così provvede:
- RECEPISCE, facendole proprie, le condizioni rassegnate da parte convenuta nella comparsa di costituzione, come integrate dall'accordo raggiunto dalle parti in udienza relativo al pagamento della reta della scuola materna, come riportate in parte motiva e da intendersi qui ritrascritte, e DISPONE in conformità;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 20.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 4 di 4