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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/08/2025, n. 3571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3571 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
4480 /2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.4480/2020 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che la società , odierna attrice, svolge attività e Controparte_1
servizi di consulenza aziendale “business to business” a favore delle imprese in ambito industriale, tramite raccolta ed elaborazione di dati;
rilevato che, secondo le deduzioni attoree, in data 25 ottobre 2018 presso i locali della società attrice, siti in via Dritta n.7 nel Comune di Castenedolo, si verificava una sovratensione della linea elettrica (POD IT 001E178286382) che causava ingenti danni alle apparecchiature presenti all'interno degli uffici di CP_1
1 rilevato che segnalava (cfr. doc. n.3 di parte attrice) l'evento di sovratensione CP_1
al proprio fornitore di energia società E-Distribuzione spa, la quale a propria volta comunicava (cfr. documento n.4 di parte attrice) alla società attrice che in data 25 ottobre
2018 la società su incarico di essa società E-Distribuzione, aveva Controparte_2
operato sulla rete elettrica della zona per lavori di sostituzione dei contatori, deducendo dunque che l'evento dannoso era da ricondursi a tali lavori, per cui eventuali responsabilità andavano addebitate alla sola società ; Controparte_2
rilevato pertanto che parte attrice, imputando la responsabilità dei danni subiti a seguito dell'evento di sovratensione alla società a fronte dell'inerzia di Controparte_2
quest'ultima nel riscontrare i danni, depositava avanti al Tribunale di Brescia ricorso ex art. 696 e 696 bis cpc (procedimento rubricato al n.4965/2019 R.G.) al fine di far verificare,
prima dell'esecuzione degli interventi e/o del giudizio di merito, l'entità dei danni subiti da i possibili interventi risolutori e la relativa quantificazione dei danni;
CP_1
rilevato che all'esito del procedimento di ATP la società sollecitava CP_1
nuovamente la società affinché provvedesse al risarcimento dei danni Controparte_2
subiti e asseritamente accertati e quantificati dal CTU e, a fronte dell'ulteriore inerzia della stessa, citava quindi in giudizio la società e la società E-Distribuzione Controparte_2
spa affinché, accertatane la responsabilità per i danni subiti da essa società attrice in data
25 ottobre 2018, venissero condannate, eventualmente anche in via solidale, al risarcimento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 1.685.859,08, comprensiva dei danni ai macchinari, arredi e attrezzature, dei costi di ripristino, degli interessi e commissioni derivanti dal ricorso al credito bancario, del danno da fermo forzato
2 dell'attività lavorativa, dei costi professionali connessi al procedimento di ATP, nonché del mancato guadagno per mancanza degli strumenti di lavoro, per il resto contestando comunque nel merito le risultanze della CTU svolta nel procedimento di ATP;
rilevato che si costituiva la società domandando in via principale il Controparte_2
rigetto della pretesa attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, e in via subordinata che, nel caso di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, la responsabilità e la condanna di essa società convenuta fossero limitate ai soli danni diretti ed immediati provati da parte attrice, riportandosi per il resto alle conclusioni formulate dal CTU ing. all'esito del procedimento di ATP e contestando il fatto Persona_1
storico come ricostruito in narrativa, la sussistenza e la quantificazione dei danni lamentati nonché deducendo l'insussistenza della prova della responsabilità di essa società
convenuta, domandando infine che parte attrice fosse condannata al risarcimento dei danni ex articolo 96 cpc;
rilevato che si costituiva anche la società E-Distribuzione spa, la quale domandava il rigetto di qualsiasi pretesa attorea nei propri confronti in quanto infondata in fatto e in diritto, attesa l'estraneità di essa società convenuta rispetto all'evento dannoso lamentato da parte attrice, contestando in via subordinata la sussistenza e la quantificazione dei danni lamentati dalla società anche alla luce delle risultanze della CTU CP_1
svolta nel corso del procedimento di ATP;
rilevato che in corso di causa il giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP n.4965/2019 R.G. e successivamente ritenuto che le prove orali dedotte da parte attrice erano inammissibili facendo riferimento o a documentazione già
3 agli atti e non oggetto di contestazione o a giudizi e valutazioni che non potevano essere oggetto di prova orale (cfr. ordinanza 17/21.12.2021), invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione ex art.281sexies cpc, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, ritenuto che la causa può essere decisa sulla base della documentazione agli atti e principalmente sulla base delle risultanze della CTU dell'ing. Persona_1
datata 12 dicembre 2019 espletata nel corso del procedimento di ATP n.4965/2019 su ricorso dell'odierna attrice, le cui conclusioni appaiono congrue e ben motivate e sono fatte proprie da questo giudice;
rilevato innanzitutto che deve considerarsi pacifico il fatto che la mattina del 25 ottobre
2018 la società aveva eseguito lavori sulla linea elettrica cui facevano Controparte_2
riferimento la sede e gli uffici della società attrice, come emerge dalle comunicazioni e-
mail con cui i tecnici della società notificavano alla società E-Distribuzione Controparte_2
i lavori da svolgersi in data 25 ottobre 2018, in cui si indicava specificamente tra gli utenti interessati la società (cfr. docc. 15 e 16 della società convenuta CP_1 [...]
); CP_3
ritenuto poi quanto al verificarsi dell'evento di sovratensione sulla linea elettrica, dedotto da parte attrice quale causa dei danni subiti alle proprie apparecchiature, che il CTU
chiariva che “premesso che lo scrivente non ha chiaramente potuto accertare a posteriori tale
circostanza, la tesi della sovratensione a causa del mancato serraggio del conduttore della fase
neutra (N) proveniente dal Gestore E-Distribuzione ed entrante nel contatore trifase della
4 ricorrente è sicuramente tecnicamente plausibile” (cfr. pag.8 relazione CTU ing. sopra Per_1
cit.);
rilevato che detta circostanza è effettivamente richiamata anche nella comunicazione e.mail con cui il signor (Area Operativa E-Distribuzione) precisava alla Controparte_4
società che “in estrema sintesi il danno causato dall'interruzione del neutro deve CP_1
essere riconosciuto” (cfr. documento n.8 di parte attrice), ma in questo caso va considerato che trattasi di una semplice valutazione proveniente tra l'altro da un soggetto che fa riferimento ad un ente (E-Distribuzione) diverso da quello eventualmente responsabile
( ) dei danni per cui è causa, per cui non può avere la natura confessoria Controparte_2
che gli attribuisce parte attrice;
rilevato in ogni caso che il CTU, pur dando atto del possibile verificarsi del fenomeno di sovratensione sulla linea elettrica, d'altra parte evidenziava in più passaggi dell'elaborato peritale come non fosse stato possibile individuare tale fenomeno come causa, certa o probabile, dei danni lamentati da parte attrice;
rilevato in particolare che il CTU accertava che “i malfunzionamenti riscontrati su alcuni
apparati potevano essere stati causati dal fenomeno di sovratensione verosimilmente occorso il
25/10/2018, ma potevano benissimo anche essere stati causati da altri fenomeni (guasti,
sovratensioni, danneggiamenti) occorsi in epoca antecedente al 25/10/2018” (cfr. pag.37 della relazione CTU ing. sopra cit.), e ancora che “non è emersa alcuna prova ragionevolmente Per_1
certa circa la responsabilità di in relazione all'evento di sovratensione CP_2
verosimilmente verificatosi il 25/10/2018 (al contrario, per alcune apparecchiature è stato
5 dimostrato che quanto lamentato dalla ricorrente non poteva certamente essere ricondotto a
sovratensione)” (cfr. pag.38 della relazione CTU ing. sopra cit.); Per_1
rilevato dunque che il CTU, anche rispondendo alle osservazioni dei CTP, concludeva che
“la causa dei danni ad alcuni apparati… è compatibile con un fenomeno di sovratensione
verosimilmente occorso sulla linea fornita da E-Distribuzione il 25/10/2018, anche se non si
possono affatto escludere altre cause (malfunzionamenti già presenti al 25/10/2018)” e che “le
cause dei fenomeni di sovratensione su una linea elettrica possono essere varie, una di queste la
disconnessione del conduttore neutro proveniente dalla linea trifase in ingresso al contatore” ma
“in sede di operazioni non è stato possibile accertare con certezza se la causa dell'eventuale
sovratensione sia stata la disconnessione del conduttore neutro dal contatore di (pur CP_1
essendo un'ipotesi assolutamente plausibile), ma soprattutto non è stato possibile determinare chi
sia stato a porre in atto l'eventuale distacco del conduttore neutro” (cfr. pag.39 della relazione
CTU ing. sopra cit.); Per_1
ritenuto che, tali essendo le conclusioni del CTU, a questo punto risulterebbe inutile disporre una nuova CTU posto che, come rilevato dal CTU all'epoca della perizia nel procedimento di ATP, erano già state effettuate “una serie di variazioni sull'infrastruttura
informatica mentre erano ancora in corso le operazioni peritali, il tutto senza preventivamente
informare il CTU” (cfr. pag.39 della relazione CTU ing. sopra cit.); Per_1
ritenuto pertanto che, fatte proprie da questo giudice le sopra indicate conclusioni del
CTU e confermato il giudizio di inammissibilità delle prove orali dedotte sul punto da parte attrice per l'evidente contenuto tecnico-valutativo, ne consegue che la domanda attorea va rigettata non essendo stata fornita prova adeguata da parte della società attrice,
6 che ne aveva il relativo onere, della causa del danno lamentato e del relativo addebito alle società convenute;
ritenuto che tale statuizione è all'evidenza assorbente rispetto a tutte le altre questioni oggetto del presente giudizio, in particolare riguardo alla sussistenza e quantificazione dei danni lamentati in narrativa;
ritenuto infine quanto alle spese che, considerata la natura della causa e la particolarità
della vicenda, esse possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta la domanda formulata dalla società nei Controparte_1
confronti delle società ed E-Distribuzione spa;
Controparte_2
b) spese compensate.
Così deciso in Brescia il 14 agosto 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n.4480/2020 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che la società , odierna attrice, svolge attività e Controparte_1
servizi di consulenza aziendale “business to business” a favore delle imprese in ambito industriale, tramite raccolta ed elaborazione di dati;
rilevato che, secondo le deduzioni attoree, in data 25 ottobre 2018 presso i locali della società attrice, siti in via Dritta n.7 nel Comune di Castenedolo, si verificava una sovratensione della linea elettrica (POD IT 001E178286382) che causava ingenti danni alle apparecchiature presenti all'interno degli uffici di CP_1
1 rilevato che segnalava (cfr. doc. n.3 di parte attrice) l'evento di sovratensione CP_1
al proprio fornitore di energia società E-Distribuzione spa, la quale a propria volta comunicava (cfr. documento n.4 di parte attrice) alla società attrice che in data 25 ottobre
2018 la società su incarico di essa società E-Distribuzione, aveva Controparte_2
operato sulla rete elettrica della zona per lavori di sostituzione dei contatori, deducendo dunque che l'evento dannoso era da ricondursi a tali lavori, per cui eventuali responsabilità andavano addebitate alla sola società ; Controparte_2
rilevato pertanto che parte attrice, imputando la responsabilità dei danni subiti a seguito dell'evento di sovratensione alla società a fronte dell'inerzia di Controparte_2
quest'ultima nel riscontrare i danni, depositava avanti al Tribunale di Brescia ricorso ex art. 696 e 696 bis cpc (procedimento rubricato al n.4965/2019 R.G.) al fine di far verificare,
prima dell'esecuzione degli interventi e/o del giudizio di merito, l'entità dei danni subiti da i possibili interventi risolutori e la relativa quantificazione dei danni;
CP_1
rilevato che all'esito del procedimento di ATP la società sollecitava CP_1
nuovamente la società affinché provvedesse al risarcimento dei danni Controparte_2
subiti e asseritamente accertati e quantificati dal CTU e, a fronte dell'ulteriore inerzia della stessa, citava quindi in giudizio la società e la società E-Distribuzione Controparte_2
spa affinché, accertatane la responsabilità per i danni subiti da essa società attrice in data
25 ottobre 2018, venissero condannate, eventualmente anche in via solidale, al risarcimento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 1.685.859,08, comprensiva dei danni ai macchinari, arredi e attrezzature, dei costi di ripristino, degli interessi e commissioni derivanti dal ricorso al credito bancario, del danno da fermo forzato
2 dell'attività lavorativa, dei costi professionali connessi al procedimento di ATP, nonché del mancato guadagno per mancanza degli strumenti di lavoro, per il resto contestando comunque nel merito le risultanze della CTU svolta nel procedimento di ATP;
rilevato che si costituiva la società domandando in via principale il Controparte_2
rigetto della pretesa attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, e in via subordinata che, nel caso di accoglimento anche parziale delle domande di parte attrice, la responsabilità e la condanna di essa società convenuta fossero limitate ai soli danni diretti ed immediati provati da parte attrice, riportandosi per il resto alle conclusioni formulate dal CTU ing. all'esito del procedimento di ATP e contestando il fatto Persona_1
storico come ricostruito in narrativa, la sussistenza e la quantificazione dei danni lamentati nonché deducendo l'insussistenza della prova della responsabilità di essa società
convenuta, domandando infine che parte attrice fosse condannata al risarcimento dei danni ex articolo 96 cpc;
rilevato che si costituiva anche la società E-Distribuzione spa, la quale domandava il rigetto di qualsiasi pretesa attorea nei propri confronti in quanto infondata in fatto e in diritto, attesa l'estraneità di essa società convenuta rispetto all'evento dannoso lamentato da parte attrice, contestando in via subordinata la sussistenza e la quantificazione dei danni lamentati dalla società anche alla luce delle risultanze della CTU CP_1
svolta nel corso del procedimento di ATP;
rilevato che in corso di causa il giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP n.4965/2019 R.G. e successivamente ritenuto che le prove orali dedotte da parte attrice erano inammissibili facendo riferimento o a documentazione già
3 agli atti e non oggetto di contestazione o a giudizi e valutazioni che non potevano essere oggetto di prova orale (cfr. ordinanza 17/21.12.2021), invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione ex art.281sexies cpc, tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, ritenuto che la causa può essere decisa sulla base della documentazione agli atti e principalmente sulla base delle risultanze della CTU dell'ing. Persona_1
datata 12 dicembre 2019 espletata nel corso del procedimento di ATP n.4965/2019 su ricorso dell'odierna attrice, le cui conclusioni appaiono congrue e ben motivate e sono fatte proprie da questo giudice;
rilevato innanzitutto che deve considerarsi pacifico il fatto che la mattina del 25 ottobre
2018 la società aveva eseguito lavori sulla linea elettrica cui facevano Controparte_2
riferimento la sede e gli uffici della società attrice, come emerge dalle comunicazioni e-
mail con cui i tecnici della società notificavano alla società E-Distribuzione Controparte_2
i lavori da svolgersi in data 25 ottobre 2018, in cui si indicava specificamente tra gli utenti interessati la società (cfr. docc. 15 e 16 della società convenuta CP_1 [...]
); CP_3
ritenuto poi quanto al verificarsi dell'evento di sovratensione sulla linea elettrica, dedotto da parte attrice quale causa dei danni subiti alle proprie apparecchiature, che il CTU
chiariva che “premesso che lo scrivente non ha chiaramente potuto accertare a posteriori tale
circostanza, la tesi della sovratensione a causa del mancato serraggio del conduttore della fase
neutra (N) proveniente dal Gestore E-Distribuzione ed entrante nel contatore trifase della
4 ricorrente è sicuramente tecnicamente plausibile” (cfr. pag.8 relazione CTU ing. sopra Per_1
cit.);
rilevato che detta circostanza è effettivamente richiamata anche nella comunicazione e.mail con cui il signor (Area Operativa E-Distribuzione) precisava alla Controparte_4
società che “in estrema sintesi il danno causato dall'interruzione del neutro deve CP_1
essere riconosciuto” (cfr. documento n.8 di parte attrice), ma in questo caso va considerato che trattasi di una semplice valutazione proveniente tra l'altro da un soggetto che fa riferimento ad un ente (E-Distribuzione) diverso da quello eventualmente responsabile
( ) dei danni per cui è causa, per cui non può avere la natura confessoria Controparte_2
che gli attribuisce parte attrice;
rilevato in ogni caso che il CTU, pur dando atto del possibile verificarsi del fenomeno di sovratensione sulla linea elettrica, d'altra parte evidenziava in più passaggi dell'elaborato peritale come non fosse stato possibile individuare tale fenomeno come causa, certa o probabile, dei danni lamentati da parte attrice;
rilevato in particolare che il CTU accertava che “i malfunzionamenti riscontrati su alcuni
apparati potevano essere stati causati dal fenomeno di sovratensione verosimilmente occorso il
25/10/2018, ma potevano benissimo anche essere stati causati da altri fenomeni (guasti,
sovratensioni, danneggiamenti) occorsi in epoca antecedente al 25/10/2018” (cfr. pag.37 della relazione CTU ing. sopra cit.), e ancora che “non è emersa alcuna prova ragionevolmente Per_1
certa circa la responsabilità di in relazione all'evento di sovratensione CP_2
verosimilmente verificatosi il 25/10/2018 (al contrario, per alcune apparecchiature è stato
5 dimostrato che quanto lamentato dalla ricorrente non poteva certamente essere ricondotto a
sovratensione)” (cfr. pag.38 della relazione CTU ing. sopra cit.); Per_1
rilevato dunque che il CTU, anche rispondendo alle osservazioni dei CTP, concludeva che
“la causa dei danni ad alcuni apparati… è compatibile con un fenomeno di sovratensione
verosimilmente occorso sulla linea fornita da E-Distribuzione il 25/10/2018, anche se non si
possono affatto escludere altre cause (malfunzionamenti già presenti al 25/10/2018)” e che “le
cause dei fenomeni di sovratensione su una linea elettrica possono essere varie, una di queste la
disconnessione del conduttore neutro proveniente dalla linea trifase in ingresso al contatore” ma
“in sede di operazioni non è stato possibile accertare con certezza se la causa dell'eventuale
sovratensione sia stata la disconnessione del conduttore neutro dal contatore di (pur CP_1
essendo un'ipotesi assolutamente plausibile), ma soprattutto non è stato possibile determinare chi
sia stato a porre in atto l'eventuale distacco del conduttore neutro” (cfr. pag.39 della relazione
CTU ing. sopra cit.); Per_1
ritenuto che, tali essendo le conclusioni del CTU, a questo punto risulterebbe inutile disporre una nuova CTU posto che, come rilevato dal CTU all'epoca della perizia nel procedimento di ATP, erano già state effettuate “una serie di variazioni sull'infrastruttura
informatica mentre erano ancora in corso le operazioni peritali, il tutto senza preventivamente
informare il CTU” (cfr. pag.39 della relazione CTU ing. sopra cit.); Per_1
ritenuto pertanto che, fatte proprie da questo giudice le sopra indicate conclusioni del
CTU e confermato il giudizio di inammissibilità delle prove orali dedotte sul punto da parte attrice per l'evidente contenuto tecnico-valutativo, ne consegue che la domanda attorea va rigettata non essendo stata fornita prova adeguata da parte della società attrice,
6 che ne aveva il relativo onere, della causa del danno lamentato e del relativo addebito alle società convenute;
ritenuto che tale statuizione è all'evidenza assorbente rispetto a tutte le altre questioni oggetto del presente giudizio, in particolare riguardo alla sussistenza e quantificazione dei danni lamentati in narrativa;
ritenuto infine quanto alle spese che, considerata la natura della causa e la particolarità
della vicenda, esse possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta la domanda formulata dalla società nei Controparte_1
confronti delle società ed E-Distribuzione spa;
Controparte_2
b) spese compensate.
Così deciso in Brescia il 14 agosto 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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