Provvedimento: […] 19/02/2012, oltre che la condanna dei medesimi al pagamento dell'importo di € 2.722,14, più interessi legali ex art. 2824 c.c. dal dovuto al saldo. I tre convenuti si costituivano in giudizio e Parte_1 in via pregiudiziale, proponeva querela di falso ex art. 221 c.p.c. con riguardo alle due sottoscrizioni risultanti in calce al contratto. Il giudice adito, con ordinanza 16/1/2017, sospendeva il giudizio principale e rimetteva le parti avanti il Tribunale di Vicenza per il giudizio di falso, assegnando per la riassunzione il “termine di legge”. Con citazione notificata il 30/6/2017 la Pt_1 provvedeva alla riassunzione e il Tribunale vicentino, con sentenza pubblicata il 14/5/19, dichiarava estinto il giudizio perché
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