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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 05/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DI ND, Presidente
BOLOGNESI MAURO, Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1517/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259006958788000 I.SOST.REG.FORF 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259006958788000 I.SOST.REG.FORF 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259006958788000 IM.REG.ATTI GIU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4211/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
CHIEDE che, codesta Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Milano adita voglia: 1) dichiarare la nullità derivata dell'Intimazione di pagamento opposta ex art. 19, co. 3, D.lgs. n. 546/92 frutto del cd. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione degli atti prodromici;
2) dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento impugnata per difetto assoluto di motivazione ob relationem ex artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 e mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio;
3) dichiarare la nullità dell'Intimazione opposta per vizio di sottoscrizione del Ruolo in violazione dell'art. 12, co. 4, D.P.R. n. 602/73;
4) disporre la condanna alle spese di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
5) condannare controparte al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a versare per ritardare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Agenzia delle entrate-Riscossione:
in via preliminare e pregiudiziale:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n. 546/1992, poiché tardivo, in punto omessa notifica delle cartelle, loro asserita intervenuta decadenza e nullità dei ruoli per difetto e/o invalidità della loro sottoscrizione;
nel merito:
per i motivi sopra esposti, rigettare il ricorso nei confronti di Agenzia delle entrate – Riscossione, stante la correttezza del proprio operato;
in subordine: - nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento delle domande avversarie in punto invalidità dei ruoli per difetto/invalidità della loro sottoscrizione (considerata la loro tardività), ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
Con vittoria di spese.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Agenzia delle entrate: Voglia l'On Corte di giustizia tributaria, respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione:
- Dichiarare inammissibile il ricorso proposto in violazione dell'art. 10 D.Lgs 546/92 dichiarando in ogni caso l'ufficio carente di legittimazione a resistere sulla cartella di pagamento n 06820200040408462000;
- Nel merito: rigettare il ricorso in quanto infondato e non provato;
In ogni caso:
- Condannare la Ricorrente alla refusione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo della presente controversia, il Contribuente impugnava l'Intimazione di Pagamento
n. 068 2025 90069587 88/000 con cui si intimava il pagamento della complessiva somma di € 21.066,09.
Eccepiva, argomentando:
I. Nullità derivata ex art. 19, co . 3, d.lgs . n . 546/92 dell'intimazione di pagamento opposta frutto del c.d. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento.
II. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione ob relationem ex artt . 7 e 17,
l. 212/2000 e mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio.
III. Nullità dell'intimazione impugnata per violazione dell'art. 12, co . 4, d.p.r. n. 602/73, quale conseguenza della nullità dei ruoli per difetto e / o invalidità della loro sottoscrizione, in violazione dell'art . 21 septies, l. n
. 241/1990.
IV. Nullità dell'intimazione di pagamento poiché illegittima per sospensione ex lege - violazione legge n.
228/2012.
Concludeva come sopra esposto.
Si costituivano gli Enti resistenti, i quali, ciascuno per quanto di competenza, controdeducevano alle eccezioni ed argomentazioni avversarie e concludevano come sopra riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di sua costituzione in giudizio, l'Agente della riscossione ha documentato l'avvenuta notifica delle prodromi che cartelle, come da documentazione in formato digitale versata in atti:
- cartella n. 06820200040408462000, notificata in data 17/1/2022 a mezzo PEC;
- cartella n. 06820220037385019000, notificata in data 4/11/2022 a mezzo PEC;
- cartella n. 06820240063670421000, notificata in data 28/3/2024 a mezzo PEC. Inoltre, successivamente alla notifica delle cartelle, al Contribuente sono stati notificati anche altri atti della riscossione, interruttivi della prescrizione e non impugnati:
- in data 4/3/2024, relativamente alle cartelle 06820200040408462000 e 06820220037385019000, è stato notificato l'avviso di intimazione 03320139001042949.
Ed ancora, con riguardo alle cartelle 06820200040408462000 e 06820220037385019000, il Ricorrente, in data 24/10/2022 tramite sito internet attraverso l'”Area riservata cittadini” ha presentato alla Riscossione
l'istanza di maggior rateazione n. 760512.
Con riguardo dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento, la Corte di cassazione, con la recente
Sentenza n. 6436/2025 ricorda il seguente principio di diritto:
«In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
E la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento medio tempore notificata preclude la possibilità di eccepire l'eventuale irregolarità della notifica delle precedenti cartelle di pagamento. Così Cass. ordinanza n. 23346/2024, depositata il 29/08/2024.
In punto poi prescrizione, ricorda il Collegio che nella fattispecie i crediti erariali si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente, ossia dal 4/3/2024, e che anche la prescrizione degli accessori del tributo, ovvero sanzioni ed interessi, è decennale, in base al principio secondo il quale il termine di prescrizione entro cui deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria non può che essere di tipo unitario. Vedasi in proposito: Cass. n.
10549/2019.
Con Sentenza del 04/07/2022 n. 21065/5 la Corte di cassazione ha ricordato che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione in quanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Secondo i giudici, infatti, l'avviso di intimazione si configura come atto vincolato e, pertanto, non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione (art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990,
n. 241).
La mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non determina la nullità dell'atto. L' apposizione della firma è essenziale solo quando la legge lo prevede espressamente. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 1545/2018.
Il Ricorrente afferma di aver presentato, in data 14/2/2025, quindi successivamente alla notifica dell'atto impugnato, un'istanza ai sensi della Legge 228/2012, per ottenere la sospensione dei ruoli contenuti nelle cartelle sottese all'Avviso di intimazione oggetto di causa.
Il procedimento farà il suo corso ed è ininfluente sulle sorti del presente processo.
La soccombenza impone la condanna alle spese che vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DECRETO 10 marzo 2014, n. 55 e ss. modifiche ed integrazioni, con le riduzioni di legge.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 1.250 in favore di ciascun resistente costituito.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DI ND, Presidente
BOLOGNESI MAURO, Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1517/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso dp.2milano@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259006958788000 I.SOST.REG.FORF 2018 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259006958788000 I.SOST.REG.FORF 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259006958788000 IM.REG.ATTI GIU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4211/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
CHIEDE che, codesta Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Milano adita voglia: 1) dichiarare la nullità derivata dell'Intimazione di pagamento opposta ex art. 19, co. 3, D.lgs. n. 546/92 frutto del cd. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione degli atti prodromici;
2) dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento impugnata per difetto assoluto di motivazione ob relationem ex artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 e mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio;
3) dichiarare la nullità dell'Intimazione opposta per vizio di sottoscrizione del Ruolo in violazione dell'art. 12, co. 4, D.P.R. n. 602/73;
4) disporre la condanna alle spese di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
5) condannare controparte al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a versare per ritardare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi, come di legge.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Agenzia delle entrate-Riscossione:
in via preliminare e pregiudiziale:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs. n. 546/1992, poiché tardivo, in punto omessa notifica delle cartelle, loro asserita intervenuta decadenza e nullità dei ruoli per difetto e/o invalidità della loro sottoscrizione;
nel merito:
per i motivi sopra esposti, rigettare il ricorso nei confronti di Agenzia delle entrate – Riscossione, stante la correttezza del proprio operato;
in subordine: - nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento delle domande avversarie in punto invalidità dei ruoli per difetto/invalidità della loro sottoscrizione (considerata la loro tardività), ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
Con vittoria di spese.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Agenzia delle entrate: Voglia l'On Corte di giustizia tributaria, respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione:
- Dichiarare inammissibile il ricorso proposto in violazione dell'art. 10 D.Lgs 546/92 dichiarando in ogni caso l'ufficio carente di legittimazione a resistere sulla cartella di pagamento n 06820200040408462000;
- Nel merito: rigettare il ricorso in quanto infondato e non provato;
In ogni caso:
- Condannare la Ricorrente alla refusione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo della presente controversia, il Contribuente impugnava l'Intimazione di Pagamento
n. 068 2025 90069587 88/000 con cui si intimava il pagamento della complessiva somma di € 21.066,09.
Eccepiva, argomentando:
I. Nullità derivata ex art. 19, co . 3, d.lgs . n . 546/92 dell'intimazione di pagamento opposta frutto del c.d. vizio procedurale originato in fattispecie dall'omessa rituale notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento.
II. Nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione ob relationem ex artt . 7 e 17,
l. 212/2000 e mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi, sanzioni ed aggio.
III. Nullità dell'intimazione impugnata per violazione dell'art. 12, co . 4, d.p.r. n. 602/73, quale conseguenza della nullità dei ruoli per difetto e / o invalidità della loro sottoscrizione, in violazione dell'art . 21 septies, l. n
. 241/1990.
IV. Nullità dell'intimazione di pagamento poiché illegittima per sospensione ex lege - violazione legge n.
228/2012.
Concludeva come sopra esposto.
Si costituivano gli Enti resistenti, i quali, ciascuno per quanto di competenza, controdeducevano alle eccezioni ed argomentazioni avversarie e concludevano come sopra riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In sede di sua costituzione in giudizio, l'Agente della riscossione ha documentato l'avvenuta notifica delle prodromi che cartelle, come da documentazione in formato digitale versata in atti:
- cartella n. 06820200040408462000, notificata in data 17/1/2022 a mezzo PEC;
- cartella n. 06820220037385019000, notificata in data 4/11/2022 a mezzo PEC;
- cartella n. 06820240063670421000, notificata in data 28/3/2024 a mezzo PEC. Inoltre, successivamente alla notifica delle cartelle, al Contribuente sono stati notificati anche altri atti della riscossione, interruttivi della prescrizione e non impugnati:
- in data 4/3/2024, relativamente alle cartelle 06820200040408462000 e 06820220037385019000, è stato notificato l'avviso di intimazione 03320139001042949.
Ed ancora, con riguardo alle cartelle 06820200040408462000 e 06820220037385019000, il Ricorrente, in data 24/10/2022 tramite sito internet attraverso l'”Area riservata cittadini” ha presentato alla Riscossione
l'istanza di maggior rateazione n. 760512.
Con riguardo dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento, la Corte di cassazione, con la recente
Sentenza n. 6436/2025 ricorda il seguente principio di diritto:
«In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
E la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento medio tempore notificata preclude la possibilità di eccepire l'eventuale irregolarità della notifica delle precedenti cartelle di pagamento. Così Cass. ordinanza n. 23346/2024, depositata il 29/08/2024.
In punto poi prescrizione, ricorda il Collegio che nella fattispecie i crediti erariali si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente, ossia dal 4/3/2024, e che anche la prescrizione degli accessori del tributo, ovvero sanzioni ed interessi, è decennale, in base al principio secondo il quale il termine di prescrizione entro cui deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria non può che essere di tipo unitario. Vedasi in proposito: Cass. n.
10549/2019.
Con Sentenza del 04/07/2022 n. 21065/5 la Corte di cassazione ha ricordato che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, non è annullabile per carenza di motivazione in quanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'economia e delle finanze. Secondo i giudici, infatti, l'avviso di intimazione si configura come atto vincolato e, pertanto, non suscettibile di annullabilità per insufficiente motivazione (art. 21 octies, comma 2, della L. 7 agosto 1990,
n. 241).
La mancata sottoscrizione del ruolo o della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non determina la nullità dell'atto. L' apposizione della firma è essenziale solo quando la legge lo prevede espressamente. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 1545/2018.
Il Ricorrente afferma di aver presentato, in data 14/2/2025, quindi successivamente alla notifica dell'atto impugnato, un'istanza ai sensi della Legge 228/2012, per ottenere la sospensione dei ruoli contenuti nelle cartelle sottese all'Avviso di intimazione oggetto di causa.
Il procedimento farà il suo corso ed è ininfluente sulle sorti del presente processo.
La soccombenza impone la condanna alle spese che vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DECRETO 10 marzo 2014, n. 55 e ss. modifiche ed integrazioni, con le riduzioni di legge.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 1.250 in favore di ciascun resistente costituito.