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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/12/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1409/2022 R.G. promossa da
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliata in PIAZZA REGINA C.F._1
ELENA n. 34, AVOLA, presso lo studio degli avv.ti VINCENZO RACIOPPO (c.f. ) e GIULIANO RACIOPPO (c.f. C.F._2
), che la rappresentano e difendono, unitamente e C.F._3 disgiuntamente, per procura a margine del ricorso introduttivo ricorrente
contro
, c.f. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore;
[...]
, c.f. , in persona del Parte_2 P.IVA_2 rappresentante legale pro tempore; domiciliati in VIA VECCHIA OGNINA n. 149, CATANIA, presso l'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA, che li rappr. e dif. ex lege
resistenti __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai
1 difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. La ricorrente all'epoca dei fatti era insegnante di Parte_1 sostegno presso l'Istituto Comprensivo “G. Aurispa” di . Pt_2
In data 15.12.2021 entrava in vigore l'art. 2 del DL 172/2021 che, introducendo l'art. 4 ter al DL 44/2021 convertito con modificazioni dalla L. 76/2021, estendeva l'obbligo vaccinale al “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502…” (e, quindi, disponeva l'estensione dell'obbligo vaccinale contro l'infezione da SARS-CoV-2 al personale scolastico). In ottemperanza di tale normativa il Dirigente scolastico competente con provvedimento del 28.12.2021 sospendeva la ricorrente dal servizio, stante la mancata trasmissione della documentazione richiesta entro i termini di avvenuto adempimento ovvero di esonero dall'obbligo vaccinale anti-Covid 19, ai sensi dell'art. 4 bis della l. 76/2021, così come modificato dall'art. 2 del d.l. 172/2021. Successivamente è intervenuto il D.L. 24/2022 che ha previsto, con riguardo al personale docente che si sottraesse all'obbligo della vaccinazione, l'obbligo per il Dirigente di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica;
in ottemperanza di ciò il Dirigente scolastico in data 30.03.2022 disponeva la revoca del provvedimento di sospensione. Con il ricorso introduttivo ha chiesto l'accertamento Parte_1
e la dichiarazione dell'illegittimità del provvedimento di sospensione;
si sono costituite in giudizio le Amministrazioni convenute, contestando le domande attrici, delle quali hanno chiesto il rigetto. Si osserva che, di fatto, la questione controversa riguarda la sospensione dalla retribuzione per il periodo dal 28.12.2021 al 30.03.2022; il provvedimento di sospensione è, infatti, come detto, cessato nel marzo 2022 e gli effetti pregiudizievoli ancora sussistenti in capo alla ricorrente
2 riguardano i profili di decurtazione/omissione del pagamento della retribuzione. Parte ricorrente con e note del 25.05.2024 ha sostenuto << Quanto alla sopravvenuta eliminazione dell'obbligo vaccinale per i docenti ai sensi del DL 44/2021 … la sopravvenuta cessazione dell'obbligo vaccinale rende i provvedimenti sanzionatori non più sostenuti dalla previsione di legge, e quindi da revocare – sotto un aspetto diverso dai motivi addotti per il presente giudizio – perchè non più assistiti dalla “copertura” normativa;
e la decurtazione mensile subita e l'omessa percezione dell'intero stipendio di Marzo 2022 acquistano una maggiore caratura di ingiustizia, ed incrementano l'interesse processuale della ricorrente al ripristino delle proprie retribuzioni da lavoro. Tale ultima osservazione, tuttavia, vale appunto ad integrare altri aspetti dell'odierno giudizio, la cui specifica peculiarità riguarda, però, non la legittimità sic et simpliciter dei provvedimenti sanzionatori (la ricorrente non ha mai inteso invocare il diritto a non vaccinarsi e non ha mai contestato la legittimità del potere sanzionatorio in generale), ma la legittimità degli stessi perchè adottati, nel caso specifico, al di là dei casi in cui essi potevano adottarsi e dunque con violazione delle norme procedimentali. L'inosservanza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori – specificata nell'atto introduttivo del presente giudizio – li rende palesemente illegittimi, e dunque soggetti al giudizio di delibazione da parte dell'Autorità giudiziaria, la quale, delibandone, appunto, l'illegittimità, ne dispone la disapplicazione. Dalla disapplicazione discende che i provvedimenti di “recupero” delle somme (mediante la riduzione dello stipendio mensile) e di mancata retribuzione per il mese di marzo 2022 non hanno più la base per essere sorretti >>. In ricorso la ricorrente ha particolarmente lamentato che all'epoca del provvedimento di sospensione – adottato, come detto, il 28.12.2021 – la ricorrente non era in servizio didattico per le vacanze natalizie, iniziate il 23.12.2021 e terminate il 9.01.2022, con la conseguenza che il procedimento di sospensione neanche poteva essere avviato. Ciò posto, va, preliminarmente, osservato che la Corte Costituzionale ha chiarito che l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 è proporzionato e legittimo, poiché mira a proteggere sia coloro che ricevono la vaccinazione che coloro che non possono farlo;
tale obbligo è ritenuto necessario per un urgente bisogno sociale, proporzionato allo scopo perseguito e prevede un sistema sanzionatorio proporzionato;
la
3 Corte ha sottolineato che la vaccinazione obbligatoria non viola il diritto alla vita privata, né contrasta con la CEDU;
inoltre, la scelta legislativa di differenziare tra vaccinati e non vaccinati è giustificata da considerazioni sanitarie e dalla necessità di promuovere la somministrazione dei vaccini;
infine, per quanto riguarda la non corresponsione di un assegno alimentare ai lavoratori sospesi per inadempienza all'obbligo vaccinale, la Corte ha stabilito che tale misura è legittima e non incide sul diritto alla libertà di scelta del singolo individuo (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 21/06/2024, n. 1563; Corte Cost., sentenze nn. 14 e 15 del 2023). Inoltre, va considerato che la ricorrente rientrava in una categoria per la quale l'entrata in vigore ex lege dell'obbligo vaccinale decorreva dal 15.12.2021 (cfr. il D.L. 172/2021).
<< Dall'art.
4-ter, comma 1, lett. d), d.l. n. 44/2021 si evince la connessione dell'obbligo vaccinale all'effettivo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, imposto dal legislatore a tutela della salute pubblica nei luoghi di lavoro. Ne consegue che non sono ravvisabili esigenze di protezione della salute pubblica legate ai contatti sociali nell'ambiente di lavoro nel caso di soggetti che, per altra causa legittima, al momento del ricevimento dell'invito alla vaccinazione e anche al momento dell'entrata in vigore ex lege dell'obbligo vaccinale (al 15.12.2021) erano assenti dal servizio per giustificato motivo >>: così T.A.R. Trentino-Alto Adige Trento, sez. I, 11/07/2023, n. 122 in Foro Amministrativo (Il) 2023, 7-08, 1077. Al momento dell'entrata in vigore ex lege dell'obbligo vaccinale (al 15.12.2021) non era assente dal servizio per giustificato Parte_1 motivo. In memoria responsiva, inoltre, l'Amministrazione ha rilevato che
<< Per quanto riguarda la posizione della dott.sa , si Parte_1 rappresenta che in data 15-12-2021, con nota prot. n. 4560 del 15-12-2021, fatta pervenire all'indirizzo email: t, si è Email_1 invitata la docente a produrre la documentazione sulla effettuazione della vaccinazione anti Covid-19 o la presentazione della richiesta di vaccinazione da effettuarsi entro i successivi 20 giorni (in atti) >>; trattasi dell'all. 1 alla memoria responsiva (Comunicazione esito negativo cert. Verde Covid 19). In nessuna successiva difesa parte ricorrente contesta la ricezione di tale nota (nulla ha mai osservato al riguardo e, pertanto, va considerato fatto non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.).
4 Pertanto, se si esamina T.A.R. Trentino-Alto Adige Trento, sez. I, 11/07/2023, n. 122 in Foro Amministrativo (Il) 2023, 7-08, 1077, in parte motiva, ci si trova davanti ad una ipotesi in cui l'Amministrazione ha adottato nei confronti del proprio dipendente “L'invito a produrre la documentazione vaccinale ex art. 4 ter, comma 3 D.L. 01.04.2021 n. 44 come convertito in legge e con le varie modificazioni intervenute”, e non avendo il dipendente dato alcun riscontro, l'Amministrazione assumeva l'atto di “accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale”, con le relative conseguenze. E' irrilevante che non era in servizio didattico per le Parte_1 vacanze natalizie al momento della emissione del provvedimento di sospensione, atteso che in ogni caso non era assente dal servizio per giustificato motivo al momento del ricevimento dell'invito alla vaccinazione e al momento dell'entrata in vigore ex lege dell'obbligo vaccinale. In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n.1409/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna al rimborso in favore delle Parte_1
Amministrazioni convenute ricorrente delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 3.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %. Siracusa, 11/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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