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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 21/09/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 2998/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 2998/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. , nato a [...]_1 C.F._1
Stabia (NA) il 23/01/1973, residente in [...], elettivamente domiciliato in Cormons in via Torino n. 1 presso lo studio dell'Avv.
PREVIDE PRATO SIMONETTA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16/10/1964, residente in [...], elettivamente domiciliata in Ronchi dei Legionari Via Redipuglia, n. 33 presso lo studio dell'Avv. MAGRIN
VALENTINA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
1 Sulle seguenti CONCLUSIONI delle parti:
Per entrambi i ricorrenti:
“1. accertata la ricorrenza dei requisiti di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e in San AN Parte_2 Parte_1
d'SO il 26.08.2002, matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune dell'anno 2002, Parte 2, Serie C, Numero 11 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla relativa annotazione;
2. darsi atto che la figlia delle parti , maggiorenne ha raggiunto Parte_3
l'autonomia economica venendo così meno l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia ed alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di quest'ultima nella misura del 50% a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso;
3. le parti hanno condiviso un accordo solutorio-compensativo del conflitto famigliare e di tutte le pendenze derivanti dal pregresso rapporto di coniugio come segue:
-per quanto attiene alla proprietà degli immobili di cui i ricorrenti sono comproprietari siti a Staranzano via Sei Giugno n. 46 cosi come identificati nelle premesse ed acquistati dai ricorrenti in regime di comunione dei beni, i coniugi, al fine di definire compiutamente gli accordi patrimoniali in quanto funzionali ed indispensabili per la risoluzione della crisi coniugale ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del 06.03.1987, intendono procedere, in sede di divorzio al trasferimento della proprietà come di seguito specificato.
Premesso che i ricorrenti sono comproprietari ciascuno rispettivamente per le quote indivise di un mezzo delle realità immobiliari così tavolarmente e catastalmente identificate: all'Ufficio Tavolare di Gorizia sezione staccata di Monfalcone ( doc. 10)
- PT. 4901 c.t. 1 di ub 6 su p.c.e. 1305 - con 504/1000 p.i. del c.t. Controparte_1
4 in PT. 24 (art. 1117 C.C.)
- PT. 4901 c.t. 2 di STARANZANO E.I. sub 5 su p.c.e. 1305- con 39/1000 p.i. del c.t. 4 Co in 24 (art. 1117 C.C.) nonché all''Ufficio del Territorio-Catasto Fabbricati di
Gorizia-Comune di Staranzano ( doc.11):
2 - sezione urbana A, Foglio 2, Particella .1305, sub 5, Via Sei Giugno n. 46, piano T, categoria C/6, classe 6, consistenza 19 mq, sup. catas. 23 mq, rendita Euro 52,99
- sezione urbana A, Foglio 2, Particella .1305, sub 6, Via Sei Giugno n. 46, piano T -1, categoria A/2, classe 1, consistenza 7,0 vani sup. catas. 140 mq, rendita Euro 596,51.
Ciò premesso, i ricorrenti convengono e stipulano quanto segue: il sig. cede a titolo oneroso alla signora che Parte_1 Parte_2 accetta, la quota indivisa di % delle pp. cc. sopra descritte.
Le parti concordano di assegnare alla quota parte del bene oggetto di trasferimento il valore di € 63.000,00 che verrà così corrisposto:
a) nella somma di Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento//00) che la Signora verserà al Signor entro 10 giorni dal passaggio Parte_2 Parte_1 in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio, ovvero dall'atto notarile, qualora il trasferimento in sede di divorzio, per qualsiasi motivo dovesse produrre solo effetti obbligatori;
b) nell'importo della quota residua di mutuo ipotecario dd. 11.06.2007 rep. 35539 racc.
8759 del notaio , gravante sull'immobile alla data del 01.01.2024, data a Per_1 decorrere dalla quale la Signora sta provvedendo al versamento Parte_2
integrale delle relative rate, con conseguente accollo di fatto dell'intero mutuo residuo sino alla sua completa estinzione. Il credito residuo vantato dalla Controparte_3
in forza del suddetto contratto di mutuo, anche se formalmente revocato come da lettera dd. 12.11.2024, attualmente pari a € 10.967,61 verrà integralmente saldato, con sua conseguente estinzione, dalla Signora con ciò la stessa garantendo al Signor Pt_2
ogni e più ampia liberatoria nei confronti della relativa Pt_1 Controparte_3 al predetto rapporto debitorio;
c) negli importi azionati con i procedimenti in premessa, che conseguentemente verranno rinunciati ed abbandonati.
d) nella liquidazione una tantum dell'assegno divorzile in favore della sig.ra Pt_2 corrispondente al residuo valore della quota di immobile oggetto del trasferimento di proprietà rispetto alle suddette voci;
Gli immobili vengono ceduti dal sig. ed accettati dalla sig.ra Parte_1 nelle condizioni di diritto e di fatto in cui si trovano, così come noto Parte_2
3 ad entrambe le parti, con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza ed accessioni, usi, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, libero da persone o cose non oggetto del presente atto, liberi da vincoli, ipoteche, intavolazioni o annotazioni pregiudizievoli ad eccezione:
-dell'inserimento del perimetro del comprensorio della bonifica del in San Pt_4
AN d'SO iscritto sub pres. 16 agosto 1934 G.T. 767/34; ed in quello del
Comprensorio del Consorzio Acque dell'Agro Monfalconese iscritto sub pres. 11 luglio
1964 G.T. 1105/64;
-contratto di mutuo fondiario e relativa ipoteca a rogito Notaio Dott. Per_2
(Rep. n. 35539- Racc. n. 8759 dd. 11.06.2007);
[...]
-annotazione della pendenza di lite relativa al procedimento definito di divisione giudiziale innanzi al Tribunale di Gorizia sub R.G. n. 803/2021.
Le parti non allegano il certificato di destinazione urbanistica in quanto trattasi di fabbricato insistente su di un fondo avente una superficie inferiore a cinquemila metriquadri.
Dichiarazioni urbanistiche ed edilizie
Ai sensi della Legge n. 47/1985 e del D.P.R. n. 180/2001, successive modifiche ed integrazioni, le parti dichiarano che le opere di costruzione del fabbricato in oggetto sono iniziate anteriormente al 1^ settembre 1967, (permesso di costruire dd.
21.03.1953, licenza di costruzione prot. n. 1171, prat. n. 41/71 dd. 09/09/1971, denuncia di inizio attività 101/2008 depositata il 31.10.2008 con prot. n. 13479, denuncia di inizio attività n. 23/2010 depositata il 05/07/2010 con prot. n. 2249) che non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 41 Legge citata e che gli immobili in oggetto hanno conseguito I'agibilità in data 28 gennaio 1974, prat. n. 41/71. Le parti chiarano, altresi, che il compendio immobiliare in oggetto è dotato di attestato APE redatto dal Geom. (doc. 13) Persona_3
Dichiarazioni catastali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis Legge 27.02.1985 n. 52 e successive modificazioni, i ricorrenti, quali intestatari degli immobili sopra descritti, dichiarano:
-che i dati di identificazione catastali, sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate presso il Catasto Fabbricati dell'Ufficio
4 Provinciale di Gorizia prot. n. GO 0028649 del 10.04.2007, che si allegano al presente atto (doc. 12);
-che, le parti unitamente dichiarano che i dati catastali e le planimetrie depositate in
Catasto, sopra citati, sono conformi allo stato di fatto;
-che, non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali.
La sig.ra si impegna ed obbliga sin d'ora a sostenere integralmente Parte_2
i costi e gli oneri derivanti da eventuali pratiche edilizie, catastali, tavolari e/o regolarizzazioni urbanistiche che si rendessero necessarie dopo il trasferimento a sé delle suddette quote parti di immobili, impegnandosi a manlevare e a tenere indenne il sig. da ogni conseguenza patrimoniale ed economica. Parte_1
Qualora per qualsiasi motivo la sentenza di divorzio dovesse produrre solo effetti obbligatori, le parti si impegnano fin d'ora a procedere al trasferimento immobiliare in sede notarile entro e non oltre trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, sostenendo i costi in misura paritaria, ovvero compensando l'importo dovuto dalla sig.ra per il trasferimento notarile con quanto dalla stessa dovuto Pt_2 al sig. in forza di quanto stabilito al punto 3.a). Pt_1
Le parti fissano in € 20.000,00 la penale dovuta all'altro in caso di mancata stipula del rogito per causa a sé imputabile, fermo il diritto di procedere giudizialmente ex art. 2932 C.C.
Poiché il presente trasferimento immobiliare fa parte integrante degli accordi di divorzio intercorsi tra i coniugi, le parti, ed in particolare il sig. , Parte_1
dichiarano espressamente ed incondizionatamente di rinunciare all'ipoteca legale con esonero del Conservatore dei Libri Fondiari competente da ogni responsabilità al riguardo;
4. con il puntuale adempimento degli impegni sopradescritti ed all'esito dell'effettivo trasferimento mobiliare e del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, le parti nulla avranno più a che pretendere l'una dall'altra per il pregresso rapporto di coniugio e per qualsivoglia ulteriore ragione derivante dai procedimenti civili e penali di cui in premessa e dagli obblighi assunti con gli accordi intercorsi;
5. le parti rinunciano fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza;
5 6. spese legali compensate.”
Conclusioni del P.M.:
(E' stata data comunicazione del fascicolo al P.M. in data 12/08/2025 e 11/09/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in San AN d'SO in data
26/08/2002 (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2002, parte 2, serie C, numero 11) e si sono separati con sentenza n. 107 del 2022, passata in giudicato.
Dall'unione coniugale è nata la figlia in Monfalcone il 23/11/2000, Parte_3
maggiorenne ed autonoma economicamente.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 22/07/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti, all'udienza del 11/09/2025, hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898: la domanda congiunta delle parti dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 26/08/2002 in San AN d'SO con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di San AN d'SO (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2002, parte 2,
6 serie C, numero 11), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
AN d'SO (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2002, parte 2, serie C, numero
11) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 18/09/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott. Stefano Bergonzi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 2998/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio promossa da:
(C.F. , nato a [...]_1 C.F._1
Stabia (NA) il 23/01/1973, residente in [...], elettivamente domiciliato in Cormons in via Torino n. 1 presso lo studio dell'Avv.
PREVIDE PRATO SIMONETTA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
16/10/1964, residente in [...], elettivamente domiciliata in Ronchi dei Legionari Via Redipuglia, n. 33 presso lo studio dell'Avv. MAGRIN
VALENTINA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
1 Sulle seguenti CONCLUSIONI delle parti:
Per entrambi i ricorrenti:
“1. accertata la ricorrenza dei requisiti di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e in San AN Parte_2 Parte_1
d'SO il 26.08.2002, matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune dell'anno 2002, Parte 2, Serie C, Numero 11 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla relativa annotazione;
2. darsi atto che la figlia delle parti , maggiorenne ha raggiunto Parte_3
l'autonomia economica venendo così meno l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia ed alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse di quest'ultima nella misura del 50% a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso;
3. le parti hanno condiviso un accordo solutorio-compensativo del conflitto famigliare e di tutte le pendenze derivanti dal pregresso rapporto di coniugio come segue:
-per quanto attiene alla proprietà degli immobili di cui i ricorrenti sono comproprietari siti a Staranzano via Sei Giugno n. 46 cosi come identificati nelle premesse ed acquistati dai ricorrenti in regime di comunione dei beni, i coniugi, al fine di definire compiutamente gli accordi patrimoniali in quanto funzionali ed indispensabili per la risoluzione della crisi coniugale ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del 06.03.1987, intendono procedere, in sede di divorzio al trasferimento della proprietà come di seguito specificato.
Premesso che i ricorrenti sono comproprietari ciascuno rispettivamente per le quote indivise di un mezzo delle realità immobiliari così tavolarmente e catastalmente identificate: all'Ufficio Tavolare di Gorizia sezione staccata di Monfalcone ( doc. 10)
- PT. 4901 c.t. 1 di ub 6 su p.c.e. 1305 - con 504/1000 p.i. del c.t. Controparte_1
4 in PT. 24 (art. 1117 C.C.)
- PT. 4901 c.t. 2 di STARANZANO E.I. sub 5 su p.c.e. 1305- con 39/1000 p.i. del c.t. 4 Co in 24 (art. 1117 C.C.) nonché all''Ufficio del Territorio-Catasto Fabbricati di
Gorizia-Comune di Staranzano ( doc.11):
2 - sezione urbana A, Foglio 2, Particella .1305, sub 5, Via Sei Giugno n. 46, piano T, categoria C/6, classe 6, consistenza 19 mq, sup. catas. 23 mq, rendita Euro 52,99
- sezione urbana A, Foglio 2, Particella .1305, sub 6, Via Sei Giugno n. 46, piano T -1, categoria A/2, classe 1, consistenza 7,0 vani sup. catas. 140 mq, rendita Euro 596,51.
Ciò premesso, i ricorrenti convengono e stipulano quanto segue: il sig. cede a titolo oneroso alla signora che Parte_1 Parte_2 accetta, la quota indivisa di % delle pp. cc. sopra descritte.
Le parti concordano di assegnare alla quota parte del bene oggetto di trasferimento il valore di € 63.000,00 che verrà così corrisposto:
a) nella somma di Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento//00) che la Signora verserà al Signor entro 10 giorni dal passaggio Parte_2 Parte_1 in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio, ovvero dall'atto notarile, qualora il trasferimento in sede di divorzio, per qualsiasi motivo dovesse produrre solo effetti obbligatori;
b) nell'importo della quota residua di mutuo ipotecario dd. 11.06.2007 rep. 35539 racc.
8759 del notaio , gravante sull'immobile alla data del 01.01.2024, data a Per_1 decorrere dalla quale la Signora sta provvedendo al versamento Parte_2
integrale delle relative rate, con conseguente accollo di fatto dell'intero mutuo residuo sino alla sua completa estinzione. Il credito residuo vantato dalla Controparte_3
in forza del suddetto contratto di mutuo, anche se formalmente revocato come da lettera dd. 12.11.2024, attualmente pari a € 10.967,61 verrà integralmente saldato, con sua conseguente estinzione, dalla Signora con ciò la stessa garantendo al Signor Pt_2
ogni e più ampia liberatoria nei confronti della relativa Pt_1 Controparte_3 al predetto rapporto debitorio;
c) negli importi azionati con i procedimenti in premessa, che conseguentemente verranno rinunciati ed abbandonati.
d) nella liquidazione una tantum dell'assegno divorzile in favore della sig.ra Pt_2 corrispondente al residuo valore della quota di immobile oggetto del trasferimento di proprietà rispetto alle suddette voci;
Gli immobili vengono ceduti dal sig. ed accettati dalla sig.ra Parte_1 nelle condizioni di diritto e di fatto in cui si trovano, così come noto Parte_2
3 ad entrambe le parti, con ogni accessorio, pertinenza, dipendenza ed accessioni, usi, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, libero da persone o cose non oggetto del presente atto, liberi da vincoli, ipoteche, intavolazioni o annotazioni pregiudizievoli ad eccezione:
-dell'inserimento del perimetro del comprensorio della bonifica del in San Pt_4
AN d'SO iscritto sub pres. 16 agosto 1934 G.T. 767/34; ed in quello del
Comprensorio del Consorzio Acque dell'Agro Monfalconese iscritto sub pres. 11 luglio
1964 G.T. 1105/64;
-contratto di mutuo fondiario e relativa ipoteca a rogito Notaio Dott. Per_2
(Rep. n. 35539- Racc. n. 8759 dd. 11.06.2007);
[...]
-annotazione della pendenza di lite relativa al procedimento definito di divisione giudiziale innanzi al Tribunale di Gorizia sub R.G. n. 803/2021.
Le parti non allegano il certificato di destinazione urbanistica in quanto trattasi di fabbricato insistente su di un fondo avente una superficie inferiore a cinquemila metriquadri.
Dichiarazioni urbanistiche ed edilizie
Ai sensi della Legge n. 47/1985 e del D.P.R. n. 180/2001, successive modifiche ed integrazioni, le parti dichiarano che le opere di costruzione del fabbricato in oggetto sono iniziate anteriormente al 1^ settembre 1967, (permesso di costruire dd.
21.03.1953, licenza di costruzione prot. n. 1171, prat. n. 41/71 dd. 09/09/1971, denuncia di inizio attività 101/2008 depositata il 31.10.2008 con prot. n. 13479, denuncia di inizio attività n. 23/2010 depositata il 05/07/2010 con prot. n. 2249) che non sono intervenuti provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 41 Legge citata e che gli immobili in oggetto hanno conseguito I'agibilità in data 28 gennaio 1974, prat. n. 41/71. Le parti chiarano, altresi, che il compendio immobiliare in oggetto è dotato di attestato APE redatto dal Geom. (doc. 13) Persona_3
Dichiarazioni catastali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis Legge 27.02.1985 n. 52 e successive modificazioni, i ricorrenti, quali intestatari degli immobili sopra descritti, dichiarano:
-che i dati di identificazione catastali, sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate presso il Catasto Fabbricati dell'Ufficio
4 Provinciale di Gorizia prot. n. GO 0028649 del 10.04.2007, che si allegano al presente atto (doc. 12);
-che, le parti unitamente dichiarano che i dati catastali e le planimetrie depositate in
Catasto, sopra citati, sono conformi allo stato di fatto;
-che, non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali.
La sig.ra si impegna ed obbliga sin d'ora a sostenere integralmente Parte_2
i costi e gli oneri derivanti da eventuali pratiche edilizie, catastali, tavolari e/o regolarizzazioni urbanistiche che si rendessero necessarie dopo il trasferimento a sé delle suddette quote parti di immobili, impegnandosi a manlevare e a tenere indenne il sig. da ogni conseguenza patrimoniale ed economica. Parte_1
Qualora per qualsiasi motivo la sentenza di divorzio dovesse produrre solo effetti obbligatori, le parti si impegnano fin d'ora a procedere al trasferimento immobiliare in sede notarile entro e non oltre trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, sostenendo i costi in misura paritaria, ovvero compensando l'importo dovuto dalla sig.ra per il trasferimento notarile con quanto dalla stessa dovuto Pt_2 al sig. in forza di quanto stabilito al punto 3.a). Pt_1
Le parti fissano in € 20.000,00 la penale dovuta all'altro in caso di mancata stipula del rogito per causa a sé imputabile, fermo il diritto di procedere giudizialmente ex art. 2932 C.C.
Poiché il presente trasferimento immobiliare fa parte integrante degli accordi di divorzio intercorsi tra i coniugi, le parti, ed in particolare il sig. , Parte_1
dichiarano espressamente ed incondizionatamente di rinunciare all'ipoteca legale con esonero del Conservatore dei Libri Fondiari competente da ogni responsabilità al riguardo;
4. con il puntuale adempimento degli impegni sopradescritti ed all'esito dell'effettivo trasferimento mobiliare e del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, le parti nulla avranno più a che pretendere l'una dall'altra per il pregresso rapporto di coniugio e per qualsivoglia ulteriore ragione derivante dai procedimenti civili e penali di cui in premessa e dagli obblighi assunti con gli accordi intercorsi;
5. le parti rinunciano fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza;
5 6. spese legali compensate.”
Conclusioni del P.M.:
(E' stata data comunicazione del fascicolo al P.M. in data 12/08/2025 e 11/09/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) I ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in San AN d'SO in data
26/08/2002 (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2002, parte 2, serie C, numero 11) e si sono separati con sentenza n. 107 del 2022, passata in giudicato.
Dall'unione coniugale è nata la figlia in Monfalcone il 23/11/2000, Parte_3
maggiorenne ed autonoma economicamente.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 22/07/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti, all'udienza del 11/09/2025, hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898: la domanda congiunta delle parti dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Il Tribunale, pertanto, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 26/08/2002 in San AN d'SO con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di San AN d'SO (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2002, parte 2,
6 serie C, numero 11), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San
AN d'SO (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2002, parte 2, serie C, numero
11) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 18/09/2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Merluzzi
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