Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 30/04/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 713 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 30/04/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. LO PRESTI FABIO ENZO il quale ha insistito in ricorso contestando quanto dedotto dall' CP_1
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale si è riportato alla memoria difensiva visti gli atti del fascicolo, ritenuta la controversia di natura documentale, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 713 /2025 R.G.L. oggetto: Ripetizione di indebito vertente tra
nato a [...] il [...] CF , in giudizio Parte_1 C.F._1
con l'avv. LO PRESTI FABIO ENZO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
, CF , rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO , giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto “Ritenere e dichiarare non dovuta dal ricorrente la somma di euro € 2.984,28 (€ 1.264,90 + € 1.719,38) nei
CP_ confronti dell' per i motivi indicati in narrativa;
”
Ha premesso a detta domanda di essere “titolare della pensione Cat AS n. 04025976 con decorrenza dicembre 2013 a carico dell' resistente” il quale con due diversi provvedimenti CP_2
del 02/11/2024 “gli comunicava che: “per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 1.719,38 per i seguenti motivi:
Rideterminazione importo pensione” e che: “per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017 ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 1.264,90 per i seguenti motivi: Rideterminazione importo pensione”. Ha eccepito la “carenza di motivazione” dei provvedimenti e nel merito la insussistenza dell'indebito in quanto “il reddito complessivo del ricorrente è risultato pari a 8.443 euro per l'anno 2017, a fronte della soglia legale di 11.649,82 euro, e pari a 10.231 euro per l'anno 2021, a fronte della soglia legale di 12.170,86 euro”.
Costituitosi in giudizio l ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente evidenziando che CP_1
“per quanto riguarda il primo debito, riferito all'anno 2021, va rilevato come nel corso dell'anno
20121 (liquidazione 29.3.21) il coniuge del ricorrente, , è divenuta titolare di Parte_2
prestazione di invalidità civile, la quale, pur non essendo fiscalmente imponibile, costituisce comunque reddito ai fini dell'assegno sociale del ricorrente)” e che con riferimento al secondo indebito relativo al 2017 che esso “nasce dalla rilevazione di redditi da terreni e fabbricati per €
1375 in luogo degli importi precedentemente dichiarati pari a € 823.”
Allegando la tempestività del recupero ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti e all'udienza odierna, è stato trattenuto per la decisione.
Nel merito la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.
È ormai consolidata la giurisprudenza del Giudice della Legittimità secondo la quale in materia di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del
04/08/2010).
Nello specifico detta giurisprudenza afferma che “in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo l'inosservanza, da parte dell' , dell'obbligo ex art. CP_2
13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato” (Cass Sez. L, Sentenza n. 1228 del 20/01/2011).
Tale principio, cui si ritiene di aderire, merita tuttavia applicazione se ed in quanto “l' CP_2
convenuto…nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l' indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 198 del 05/01/2011)
Al contrario in materia di indebito assistenziale ritiene quel Giudice che “la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”
(cfr. Cass. 13915/2021).
In termini generali quindi, la Corte di Cassazione ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 ma anche la n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”. Ebbene ciò posto e richiamata la su indicata giurisprudenza, si rileva che nel caso di specie,
l'indebito è derivata secondo le allegazioni del resistente dalla insussistenza con riferimento all'anno 2021 del requisito reddituale in considerazione dei redditi percepiti dal coniuge del ricorrente in seguito alla erogazione della invalidità civile e con riferimento al 2017, dalla rilevazione in capo al detto coniuge, di redditi da terreni e fabbricati di importo superiore a quello dichiarato.
La ricorrente ha depositato in atti la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2017 dalla quale risulta che i redditi da terreno sono pari a complessivi € 787,00 ed i redditi da fabbricati ad € 949,00 che però vanno espunti dal calcolo essendo riferiti alla casa di abitazione ed alle relative pertinenze (cfr. rigo RB 1 codice utilizzo immobile “1” e rigo RB 2 codice utilizzo immobile
“5”).
In mancanza di ulteriori allegazioni dell' circa i redditi considerati ai fini CP_1
dell'accertamento del maggior importo a titolo di reddito da terreni e fabbricati per il 2017 di €
1.375,00 la domanda è fondata.
Con riferimento all'indebito relativo al 2021, l' ha dedotto che “con liquidazione 4.4.2022 CP_1
ha tenuto conto soltanto delle somme liquidate alla moglie per l'anno 2021 (ha applicato cioè il criterio di competenza non quello di cassa)” pari secondo la liquidazione del 29.3.2021 ad €861,27
(importo non contestato dalla ricorrente).
Sommando tale reddito a quello del ricorrente rilevante ai fini della prestazione de qua (id est il reddito complessivo al netto delle imposizioni fiscali) come risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2021, anch'essa in atti, risulta l'importo complessivo di € 10.143,27 inferiore al limite reddituale previsto per l'assegno sociale.
In mancanza di allegazioni dell circa la natura e l'ammontare dei redditi presi in CP_1
considerazione ai fini della contestazione dell'indebito de quo pertanto, deve ritenersi fiondato il ricorso ed insussistente l'indebito stesso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e visto il DM 55/2014 come integrato dal DM
147/2022, applicata la riduzione massima del compenso medio in tesi dovuto per ciascuna fase processuale tenuto conto del valore della controversia come dichiarato in ricorso (€ 2.984,28), della natura delle questioni giuridiche affrontate, della natura solo documentale della espletata istruttoria, si liquidano in complessivi € 1.441,00 (di cui € 212,50 per la fase di studio, € 212,50 per la fase introduttiva, € 425,50 per la fase istruttoria, € 459,50per la fase decisionale e la parte restante ai sensi dell'art 4 comma 1 bis del citato DM 55) oltre rimborso spese generali cassa ed iva nella misura di legge se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- in accoglimento del ricorso dichiara non ripetibili le somme oggetto del presente giudizio relative alla pensione Cat AS n. 04025976;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di CP_1
parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.441,00 oltre rimborso spese generali, cassa ed IVA se dovuti, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Marsala nell'udienza del 30 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo