Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6074 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Mauro Impresa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 8983/2024 avente ad oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1455/2024 emesso per la mancata restituzione di trattenute a garanza dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto di contratto di appalto e vertente
TRA
, c.f.: Parte_1
, rapp. e dif. dall'Avv. BALZANO P.IVA_1
ALESSANDRO, c.f.: C.F._1
ATTRICE OPPONENTE
E
, c.f.: Controparte_1
, rapp. e dif. dall'Avv. Mario Gentile, P.IVA_2 cod. fisc. C.F._2
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da note di trattazione scritta del
12.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L' si è opposta al decreto ingiuntivo con il Pt_1 quale le è stato imposto il pagamento della somma di euro 25799,71, oltre interessi al tasso previsto
La ha chiesto di respingere Controparte_2
l'opposizione.
Ciò posto, con ordinanza del 20.11.2024 è stato osservato: che non era contestata l'esistenza del credito azionato in via monitoria dalla ed Controparte_1 era controversa la sua esigibilità; che l'opponente Parte_1 sosteneva che in base alla disciplina del contratto di appalto richiamata dal contratto di subappalto concluso con la lo svincolo delle Controparte_1 somme trattenute a garanzia(5% di ogni pagamento in acconto a garanzia della buona esecuzione delle opere e della corretta osservanza degli obblighi contrattuali, ulteriore 0,55 a garanzia dell'assolvimento degli obblighi verso i lavoratori)poteva avvenire solo dopo il collaudo delle opere da parte della stazione appaltante;
che la Suprema Corte ha chiarito che il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica è strutturalmente distinto dal contratto principale ed è sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti(cfr.
Cass. Civ. n. 7401/2020); che nel contratto di subappalto concluso tra l'opponente e l'opposta all'art. 12 è espressamente previsto : che le trattenute a garanzia saranno restituite dall'appaltatore entro i trenta giorni
- 2 - dalla constatazione in contraddittorio della ultimazione della regolare esecuzione di ogni tratto eseguito che la subappaltatrice si impegna a sottoporre ad eventuali prove in sito su richiesta dell'appaltatore fornendo le attrezzatture necessarie(comma 3); che la subappaltatrice non potrà richiedere il pagamento delle ritenute a garanzia qualora non dimostri il completo adempimento degli obblighi retributivi, degli oneri sociali e assicurativi(comma 4); che l'art. 12, ai suoi commi 3 e 4, fa riferimento alle trattenute mentre nei due precedenti sono menzionate separatamente la trattenuta del 5% per la regolare esecuzione e quella dello 0,5% per obblighi nei confronti dei lavoratori, che l'uso del plurale(trattenute) è indicativo della volontà di subordinare lo svincolo di tutte le trattenute alla verifica in contraddittorio delle opere eseguite(da ritenersi equivalente al collaudo indicato al termine del comma 2) ed all'assolvimento da parte del subappaltatore degli obblighi retributivi e degli oneri sociali ed assicurativi;
che la subordinazione dello svincolo delle trattenute alla verifica delle opere nel contraddittorio tra appaltatore e subappaltatore, piuttosto che al collaudo finale di tutte le opere oggetto del contratto di appalto, è confermata dal riferimento della clausola del contratto ad “ogni tratto eseguito”.
Le considerazioni esposte vanno confermate.
- 3 - Consegue che l'opposizione deve essere respinta.
Non merita accoglimento nemmeno la richiesta dell'opponente di modificare la data di decorrenza degli interessi.
La decorenza indicata nel decreto è posteriore a qualle di emissione della fattura, emissiona sua volta posteriore alla verifica dei lavori eseguiti dall'opposta.
Consegue che va confermata l'esistenza e l'esibilità del credito dell'opposta nella misura indicata nel decreto opposto e la decorrenza degli interessi al tasso indicato nel decreto.
Tenuto conto che a seguito della concessione della provvisoria esecuzione l'opponente ha versato l'importo ingiunto con gli interessi e le spese, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e sono liquidate con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro 5200,01 ed euro 26000,00 - valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1455/2024, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'opposizionee e conferma esistenza ed esigibilità del credito azionato in via monitoria
- 4 - dall'opposta così come riconosciute con il decreto ingiuntivo 1455/2024;
2)da atto dell'intervenuto pagamento della somma ingiunta con interessi e spese come previsti dal decreto opposto e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1455/2024;
3)condanna l'opponente al pagamento dele spese del giudizio di ppposizione che liquida in euro 3387,00, oltre rimborso forfettario cpa ed iva con attribuzione all'Avv. Mario Gentile.
Napoli, 17/06/2025.
Il Giudice
(dott. Mauro Impresa)
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