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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/07/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 610/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Pasquale Feo e Claudio Mastrogiovanni giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Rep. 37590/7131; resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 15/04/2022, adiva al Parte_1 presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“dichiarare ed accertare che la sig.ra non è tenuta a Parte_1 restituire all la somma di euro 21.7.335,68 di cui alla Comunicazione di CP_1
Riliquidazione del 26.9.2019 e della lettera del 20 marzo 2020”; 2) “Per
l'ulteriore effetto, condannare l a restituire alla ricorrente tutte le somme CP_1 già trattenute e quelle che abbia trattenuto nelle more del giudizio, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Non convince la difesa di parte resistente che attribuisce ad una condotta dolosa il percepimento della pensione a seguito di verbale negativo. Paventa parte ricorrente un comportamento omissivo, rilevando che “A muovere dalla conoscenza di tale verbale la ricorrente è quindi stata resa edotto di NON aver più titolo alla misura economica in argomento e avrebbe senza ritardo dovuto dare seguito agli adempimenti amministrativi richiesti per il caso di specie”.
Non specifica, però, quale siano tali adempimenti.
Nulla ha omesso il ricorrente, atteso che parte resistente era a conoscenza dell'esito dell'esame medico;
tanto rammentando che il verbale di visita medica non è provvedimento amministrativo ma atto propedeutico alla successiva revoca della provvidenza.
Tanto non è avvenuto, e non si può imputare alla parte ricorrente l'errore commesso da parte resistente, che pur invocando una condotta omissiva da parte del ricorrente in atti deposita documentazione dalla quale risulta “che in data
24/09/2019 è pervenuta la segnalazione dal centro medico legale dell'esistenza di verbale domus 3930517215533 negativo non transitato in fase concessoria per un'anomalia informatica”. È evidente, pertanto, che non è stata la condotta della ricorrente a determinare l'erogazione della provvidenza, ma chiaro errore dell' . CP_2
Si ritiene pertanto accoglibile la domanda della ricorrente.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_3
1) accoglie la domanda e dichiara nullo il provvedimento di riliquidazione comunicato in data 26.9.2019, dichiarando che nulla deve restituire la ricorrente
Pag. 2 di 3 all'istituto, e per l'effetto condanna la resistente alla restituzione di eventuali somme già percepite a titolo di restituzione;
2) Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1 spese che si liquidano in Euro 2.200,00 per compensi, oltre IVA, CA e 15% forfettario, da distrarsi agli avv. Claudio Mastrogiovanni e Pasquale Feo per dichiarato anticipo.
Vallo della Lucania, così deciso il 08/07/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 08/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 610/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Pasquale Feo e Claudio Mastrogiovanni giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Vincenza Marina Marinelli in virtù di procura generale alle liti del 23/01/2023 a rogito Dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Rep. 37590/7131; resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 15/04/2022, adiva al Parte_1 presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1)
“dichiarare ed accertare che la sig.ra non è tenuta a Parte_1 restituire all la somma di euro 21.7.335,68 di cui alla Comunicazione di CP_1
Riliquidazione del 26.9.2019 e della lettera del 20 marzo 2020”; 2) “Per
l'ulteriore effetto, condannare l a restituire alla ricorrente tutte le somme CP_1 già trattenute e quelle che abbia trattenuto nelle more del giudizio, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Non convince la difesa di parte resistente che attribuisce ad una condotta dolosa il percepimento della pensione a seguito di verbale negativo. Paventa parte ricorrente un comportamento omissivo, rilevando che “A muovere dalla conoscenza di tale verbale la ricorrente è quindi stata resa edotto di NON aver più titolo alla misura economica in argomento e avrebbe senza ritardo dovuto dare seguito agli adempimenti amministrativi richiesti per il caso di specie”.
Non specifica, però, quale siano tali adempimenti.
Nulla ha omesso il ricorrente, atteso che parte resistente era a conoscenza dell'esito dell'esame medico;
tanto rammentando che il verbale di visita medica non è provvedimento amministrativo ma atto propedeutico alla successiva revoca della provvidenza.
Tanto non è avvenuto, e non si può imputare alla parte ricorrente l'errore commesso da parte resistente, che pur invocando una condotta omissiva da parte del ricorrente in atti deposita documentazione dalla quale risulta “che in data
24/09/2019 è pervenuta la segnalazione dal centro medico legale dell'esistenza di verbale domus 3930517215533 negativo non transitato in fase concessoria per un'anomalia informatica”. È evidente, pertanto, che non è stata la condotta della ricorrente a determinare l'erogazione della provvidenza, ma chiaro errore dell' . CP_2
Si ritiene pertanto accoglibile la domanda della ricorrente.
3.1 Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_3
1) accoglie la domanda e dichiara nullo il provvedimento di riliquidazione comunicato in data 26.9.2019, dichiarando che nulla deve restituire la ricorrente
Pag. 2 di 3 all'istituto, e per l'effetto condanna la resistente alla restituzione di eventuali somme già percepite a titolo di restituzione;
2) Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1 spese che si liquidano in Euro 2.200,00 per compensi, oltre IVA, CA e 15% forfettario, da distrarsi agli avv. Claudio Mastrogiovanni e Pasquale Feo per dichiarato anticipo.
Vallo della Lucania, così deciso il 08/07/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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