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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/03/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 12
febbraio 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 il 28 luglio 2016 al numero 7733, avente per oggetto una controversia in materia di compravendita
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa Parte_1
in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Ciro
Foglia, unitamente al quale elettivamente domicilia in Marcianise (Caserta)
alla via F.co Marchesiello n.20;
ATTRICE
E
rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1
procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il
21 maggio 2018 dall'avv. Vincenzo Nocilla, presso lo studio del quale, sito in Salerno alla via Quaranta n. 3, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
A scioglimento della riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b) del d.lgs.
n. 149 del 2022, il Tribunale ha depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno per ottenere: a) Controparte_1
l'accertamento della nullità del contratto di compravendita stipulato con la convenuta in data 25 gennaio 2012, in quanto affetto da errore essenziale e dolo e la conseguente condanna della società convenuta “alla restituzione
dell'importo illegittimamente conseguito a seguito della viziata stipula, con
tutti gli importi successivamente corrisposti dall'attrice a titolo di ratei di
mutuo, con gli interessi moratori dal dì della sottoscrizione del contratto
oltre al risarcimento del danno”; 2) la risoluzione del surriferito contratto sul presupposto del grave inadempimento, “in seguito all'accertamento di
alienazione aliud pro alio”, commesso dalla convenuta e la conseguente condanna della suddetta “alla restituzione di tutte le somme indebitamente
percepite, ivi comprese quelle corrisposte a titolo di ratei di mutuo, con gli
interessi moratori dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al
soddisfo”; 3) la condanna di “al pagamento (..) del Controparte_1
risarcimento del danno corrispondente al mancato utilizzo del bene
immobile compravenduto”; 4) l'accertamento, “in subordine e salvo
gravame” del patimento del danno correlato al “deprezzamento del bene
immobile” acquistato e al “mancato utilizzo per i fini economici e sociali
collegati”. Alla base delle rassegnate conclusioni la parte attrice ha dedotto: a) di avere acquistato da in data 25 gennaio 2012, mercé atto Controparte_1
pubblico di compravendita steso dal notaio , la consistenza Persona_1
immobiliare corrispondente “a porzione di villa bifamiliare” sita alla via
Tenente Bruno Lombardi s.n.c. all'interno del comune di Castel San Giorgio
(Salerno), individuata al foglio 10 del catasto e contrassegnata dalla particella 1141, per il prezzo di euro 495.000,00, versato, nella parte di euro
325.000,00, attraverso l'accollo del mutuo bancario assistito da garanzia ipotecaria per venticinque anni, sottoscritto anch'esso il 25 gennaio 2012; b)
che nel rogito era stata inserito il riferimento alla garanzia, assunta dalla convenuta venditrice, circa l'agibilità dell'immobile oggetto della contrattazione;
c) che, “contrariamente alla precisa garanzia”, non era stata in grado di ottenere l'allacciamento della corrente elettrica e della fornitura idrica, “a causa del mancato rilascio, da parte del Comune di Castel San
Giorgio, del certificato di agibilità”; d) che era stata costretta a ritornare presso l'abitazione paterna, che non aveva neppure potuto concedere in locazione l'immobile e che, infine, aveva in ogni caso provveduto a pagare,
ogni mese, la rata di mutuo di euro 1.787,91.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione nessuno è comparso.
All'esito della successiva udienza – fissata ai sensi dell'art. 181 c.p.c. – il
Tribunale in diversa composizione ha richiesto la prova della citazione notificata e, nel corso dell'udienza del 6 novembre 2017, ha autorizzato la parte attrice alla rinnovazione del procedimento di notificazione nei termini di legge. Rinnovata la citazione introduttiva del giudizio, ha espresso Parte_1
la rinuncia sia alle domande di accertamento della nullità e di risoluzione del contratto sia alle correlate pretese restitutorie.
Perfezionato il procedimento di notificazione il 24 gennaio 2018,
successivamente, in data 21 maggio 2018 – a fronte di un'udienza fissata per il giorno 30 maggio 2018 -, ha accettato il Controparte_1
contraddittorio, pretendendo il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. In particolare, il polo argomentativo dell'impianto difensivo si è appuntato sulla valorizzazione della clausola contrattuale di cui all'art. 6, nel quale è stata trasfusa la dichiarazione,
espressa dalla venditrice, “di aver depositato presso il Comune di Castel
San Giorgio la richiesta di rilascio del certificato di agibilità in data 18
ottobre 2010, prot. n. 21.113”, dichiarazione che, dunque, ha stimolato l'acquirente all'acquisto una volta maturata la consapevolezza dell'assenza di agibilità.
La convenuta ha, poi, evidenziato di aver “adempiuto a tutti gli oneri ed
obblighi su di essa gravanti, facendo tutto il dovuto ed il possibile affinché
si ottenesse l'agibilità del fabbricato, comprendendo in tale concetto anche
l'abitabilità dell'immobile”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., è stato disposto lo svolgimento di un accertamento tecnico d'ufficio.
Ritenuta matura per la decisione dal giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo, la causa è stata, quindi, assegnata allo scrivente in data 24 gennaio 2024 e rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. Il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b)
del d.lgs. n. 149 del 2022, ha, quindi, depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
In limine, va dato atto della rinuncia alle domande di accertamento della nullità, rectius annullamento (vengono rappresentate, a ben vedere, le cause determinanti lo stato patologico dell'annullabilità del contratto, quali il dolo determinante e l'errore essenziale) e di risoluzione del contratto per inadempimento, nonché alle correlate pretese restitutorie (dunque, le pretese contrassegnate dai numeri 1, 2, 3 e 4 nell'atto di citazione), espressa – si rammenti - dal procuratore dell'attrice nel corpo della citazione introduttiva
(nuovamente) notificata in adempimento dell'ordine di rinnovazione imposto all'esito dell'udienza del 6 novembre 2017 [“dare atto della
rinuncia della dott.ssa alle domande giudiziarie principali di Parte_1
nullità e/o risoluzione del contratto di compravendita immobiliare di cui si
discorre (dichiarare che il contratto di compravendita stipulato in data 25
gennaio 2012 tra l'attrice e la società convenuta è nullo e privo di ogni
effetto tra le parti perché affetto da vizio di errore essenziale e dolo e, per
l'effetto : condannare la società convenuta alla restituzione dell'importo
illegittimamente conseguito a seguito della viziata stipula, con tutti gli
importi successivamente corrisposti dall'attrice a titolo di ratei di mutuo,
con gli interessi moratori da dì della sottoscrizione del contratto oltre al
risarcimento del danno;
dichiarare, in ogni caso, la risoluzione del
contratto di compravendita stipulato in data 25 gennaio 2012 tra le parti
per grave inadempimento seguito all'accertamento di alienazione aliud pro
alio per come descritta in parte premessa e, per l'effetto: condannare la società convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente
percepite, ivi comprese quelle corrisposte a titolo di ratei di mutuo, con gli
interessi moratori dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al
soddisfo)”].
Sul punto, è appena il caso di osservare che la rinuncia a una parte della domanda – come avvenuto nel caso che ci impegna - rientra nella discrezionalità tecnica del difensore e tra i poteri conferitigli nella procura
ad litem, in quanto vale a circoscrivere, modificare e precisare le richieste giudiziali originariamente formulate nell'interesse del soggetto rappresentato
(Cass. n. 4837 del 2019).
Quanto agli effetti, deve rammentarsi che la rinuncia rappresenta un evento di natura sostanziale riconducibile a un'ipotesi di abbandono della posizione difensiva originariamente assunta dalla parte. In particolare, la rinuncia alla domanda, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass. n. 693 del 2014; Cass. n. 23161 del
2013).
Pertanto, il Tribunale deve dichiarare cessata la materia del contendere introdotta con le domande indicate ai punti n. 1, 2, 3 e 4 dell'atto di citazione depositato il 28 luglio 2016.
Si aggiunga che sulle domande abbandonate, a ben vedere, nessun rapporto processuale è stato effettivamente instaurato con la convenuta. In tema di prevenzione ex art. 39 c.p.c., la Corte di cassazione ha, infatti, stabilito che il rapporto processuale si instaura con una valida notifica e pertanto, nel caso sia rinnovata, gli effetti processuali non retroagiscono alla prima notifica, sicché, per stabilire qual è il giudice preventivamente adito ai fini dell'art. 39 c.p.c., occorre aver riguardo alla data della notifica rinnovata,
non rilevando l'utilizzabilità dell'iscrizione a ruolo avvenuta con la prima notifica. Detto altrimenti, nel caso di rinnovazione di notifica, ai fini dell'individuazione del momento d'instaurazione del rapporto processuale e,
conseguentemente, del giudice precedentemente adito si deve guardare alla data in cui la notifica è stata rinnovata (Cass. n. 10943 del 2006; Cass. n.
9181 del 2006; Cass. n. 10008 del 1998).
Ed allora, se è vero, da un lato, che il rapporto processuale è stato instaurato solo al momento della rinnovazione della notificazione della citazione introduttiva, è pur vero, dall'altro lato, che l'atto nuovamente notificato già
non conteneva le domande contrassegnate dai numeri 1, 2, 3 e 4
dell'(originaria) citazione introduttiva.
Precipitato logico giuridico di quanto precede è che, al momento dell'istaurazione del rapporto processuale con la convenuta, alla materia del contendere non appartenevano le controversie sulla nullità, rectius
annullamento, e sulla risoluzione del contratto, nonché sulla restituzione degli importi indicati ai punti 2 e 4 della citazione depositata il 28 luglio
2016. Ciò, ovviamente, ha una specifica incidenza in punto di perimetrazione della controversia e del relativo valore.
Permanendo sul piano delle notazioni preliminari, deve osservarsi che, in data 6 novembre 2017, il giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo ha onerato l'attrice alla rinnovazione della notificazione della citazione introduttiva del giudizio “con termini di legge”.
Se così è, pare evidente che il Tribunale ha ravvisato nell'attività di notificazione realizzata nell'interesse di uno stato patologico Parte_1
di nullità, concedendo, dunque, in applicazione della norma di cui all'art. 291 c.p.c. il termine perentorio per la rinnovazione dell'attività al fine di conservare gli effetti processuali correlati all'originario procedimento notificatorio (si confronti Cass. n. 29865 del 2020).
Dalla lettura del suindicato verbale d'udienza risulta altresì che il Tribunale
non ha individuato attraverso il riferimento a un determinato giorno il termine perentorio per rinnovare il procedimento di notificazione nei confronti di limitandosi, piuttosto, a imporre il Controparte_1
rispetto dei termini di legge (“rinvia all'udienza del 28 maggio 2018 con
termini di legge per la rinotifica”).
Ora, è noto che il richiamo espresso nella disposizione di cui all'art. 291
c.p.c. al terzo comma di cui all'art. 307, terzo comma, c.p.c. consente di ritenere applicabile alla disciplina dell'ordine di rinnovazione della notificazione nulla anche la regola per la quale il termine perentorio fissato dall'autorità giudiziaria non può essere inferiore a un mese e superiore a tre
(“Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può
essere inferiore ad un mese né superiore a tre”).
Del resto, è stato anche osservato che il comma terzo dell'art. 307 c.p.c.
stabilisce la disciplina generale del potere discrezionale di assegnazione del termine che le singole norme processuali attribuiscono al giudice,
incontrando in ogni caso l'esercizio di detto potere il limite minimo "non
inferiore al mese" ed il limite massimo "non superiore a tre mesi" stabilito dalla disciplina generale in funzione, sia delle esigenze e dei tempi tecnici di esercizio del diritto di difesa, sia dell'attuazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma secondo, che viene a coniugarsi con la effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost., e la efficienza della funzione giudiziaria ex artt. 97 e 101 Cost. (Cass.
n. 11204 del 2019).
Se, però, come nell'ipotesi che ci impegna, nessun termine è stato fissato, la rinnovazione non può che avvenire entro e non oltre il termine massimo di tre mesi, che trova applicazione sussidiaria (si veda condivisibilmente ancora Cass. n. 11204 del 2019, anche in relazione ai diversi precedenti giurisprudenziali citati).
Dunque, attesa l'astensione dell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 307 c.p.c. da parte del giudice, nel caso di specie trova applicazione sussidiaria il termine perentorio massimo di tre mesi, il cui computo avviene
– come noto – ex nominatione dierum.
Orbene, nel caso di specie, la rinnovazione del procedimento di notificazione è stata avviata in data 22 gennaio 2018, entro, dunque, il termine perentorio fissato dal giudice, la cui scadenza era fissata per il giorno 6 febbraio 2018 [è noto che, quando si deve eseguire la notifica entro un termine perentorio, essa è efficace, per il richiedente, nel momento in cui l'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario, all'ufficio postale oppure con l'invio della p.e.c.; tale regola è definita della scissione soggettiva del momento del perfezionamento della notifica che si realizza in tutte le sue fasi successive, perfezionandosi anche per il destinatario (Corte cost. n. 28
del 2004; Corte cost. n. 477 del 2002; Cass. n. 4993 del 2014)].
Intempestive sono, invece le eccezioni di prescrizione e decadenza, che, in quanto eccezioni in senso stretto, avrebbero dovuto essere sollevate dalla convenuta entro il termine fissato dall'art. 166 c.p.c., ratione temporis
applicabile. Ed adverso, a fronte di un termine fissato per il giorno giovedì 10 maggio
2018, ha deciso di costituirsi, tardivamente, (solo) Controparte_1
in data 21 maggio 2018. La decadenza in cui è incorsa la convenuta è –
come noto - rilevabile d'ufficio, atteso che il regime delle preclusioni nel rito civile è posto non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto, celere e concentrato andamento del processo civile, con la conseguenza che le relative violazioni devono essere considerate pregiudizievoli di un interesse generale e rilevate d'ufficio dal giudice,
anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene (si vedano Cass. 7270 del 2008; Cass. n. 4901 del 2007; Cass. n. 11318 del
2005).
Tanto puntualizzato, rammentata la rinuncia espressa dall'odierna attrice alle domande di nullità, rectius annullamento, e di risoluzione e alle correlate pretese restitutorie, l'unico tema d'indagine che residua è quello posto dalle domande risarcitorie.
Più in dettaglio, nel corpo dell'atto di citazione a firma dell'avv. Raffaele
Dipasquale, al quinto punto delle “conclusioni”, è stata rappresentata una pretesa volta a ottenere il ristoro del danno asseritamente correlato al mancato utilizzo del bene compravenduto in ragione della sua inagibilità. Al
successivo punto sesto, invece, è stata veicolata una pretesa, invero subordinata, di risarcimento del danno da deprezzamento del bene e da
“mancato utilizzo per fini economici e sociali collegati”.
Orbene, tra le pieghe argomentative del libello introduttivo del giudizio la parte attrice ha appuntato le proprie doglianze sul mancato rilascio del certificato di agibilità, nonostante la garanzia prestata sul punto nel corpo dell'art. 6, terzo capoverso del regolamento contrattuale, evidenziando la consegna - in forza del perfezionato contratto di compravendita – di una porzione immobiliare priva dei requisiti di agibilità e abitabilità e, dunque,
concretamente non utilizzabile in quanto sprovvista degli allacci delle utenze necessarie a garantirne il godimento.
Successivamente, nel corpo della “memoria di costituzione” allegata in calce all'“atto di citazione per rinnovazione ex art. 291 c.p.c.”, l'attrice ha accennato a un ulteriore tema, riferendosi alla mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione inserite all'interno del piano di lottizzazione afferente al comprensorio di riferimento. Siffatta deduzione viene chiaramente sviluppata per affermare la falsità della dichiarazione espressa dall'alienante circa l'agibilità della consistenza immobiliare acquistata.
Nel corpo della memoria depositata nell'interesse di ai sensi Parte_1
dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. il tema della mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione e, in particolare, di quelle utili all'accesso all'immobile è stato oggetto di approfondimento assertivo.
Più in dettaglio, la parte attrice ha riferito, al precipuo fine di evidenziarne l'effettiva l'inagibilità, che l'immobile acquistato era stato completato e venduto per primo, pur essendo ancora inserito all'interno di “vero e proprio
cantiere aperto”, accessibile solo attraverso una “strada sterrata in corso di
realizzazione, sbarrata da un cancello di cantiere con catena e catenaccio”.
Nel corpo della riferita memoria, la parte attrice si duole altresì
dell'impedimento all'alienazione a terzi, doglianza in vero non sviluppata nel corso dell'atto di citazione e che, a ben vedere, appare pure incompatibile con la rappresentazione della costrizione al ritorno presso l'abitazione paterna nel comune di Pagani (si confronti la seconda pagina dell'atto di citazione depositato il 28 luglio 2016), rappresentazione che sottende, evidentemente, la (pregressa) scelta di usufruire e godere direttamente e immediatamente, a fini abitativi, dell'unità immobiliare acquistata.
Infine, la memoria de qua contiene anche il riferimento al completamento del programma costruttivo e al rilascio della certificazione di abitabilità/agibilità prima dell'instaurazione del giudizio che ci impegna.
Del resto, sotto tale ultimo angolo prospettico, deve evidenziarsi che nella seconda memoria, depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, c.p.c.,
ha riferito del riconoscimento del requisito di agibilità Parte_1
dell'immobile, divenuto fruibile alla fine dell'anno 2014 (si veda, in tale ottica, il capitolo di prova orale contrassegnato dalla lettera “t”).
Nella relazione tecnica di parte a firma dell'ing. – che Persona_2
costituisce parte integrante delle allegazioni difensive dell'attrice -, poi, è
stato, da un lato, dato atto della consegna delle opere di urbanizzazione primaria in data 30 luglio 2013 e, dall'altro lato, valutata la condizione di agibilità dell'unità abitativa a decorrere dalla medesima data (si veda la seconda pagina della relazione tecnica di parte).
Chiarite le allegazioni delle parti, giova rammentare che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte e, dall'altro lato, ha il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo sostituire d'ufficio l'azione esercitata con un'azione diversa (tra le tantissime, ad esempio, Cass. n. 8225 del 2004, nonché Cass. 16 settembre 2004, Cass. n.
18653 del 2004; Cass. n. 15802 del 2005).
Detto altrimenti, l'ermeneutica degli atti processuali non può essere operata sulla base di isolamenti artificiosi di segmenti di quel che è una struttura complessiva. Precipitato giuridico di quanto precede è che il petitum sul quale il giudice di merito deve pronunciarsi non è fissato, in maniera fiscale e rigorosa, dal contenuto delle conclusioni definitive rese dalla parte (così
Cass. n. 75 del 2010).
Tanto puntualizzato, appare evidente a questo Tribunale che l'attrice abbia prospettato, sin da subito, la responsabilità (risarcitoria) da inadempimento della convenuta degli obblighi assunti dalla stessa attraverso il perfezionamento del contratto di compravendita. Ciò emerge, in modo chiaro e univoco, dalla lettura degli atti processuali e, in particolare, dai riferimenti nel corpo delle memorie depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, c.p.c. alla disposizione normativa di cui all'art. 1477 c.c.,
disciplinante l'obbligo del venditore alla consegna della cosa, nonché dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso, e alla giurisprudenza di legittimità in materia di consegna di “aliud pro alio”.
In tale ottica, dalla lettura e dall'esame del complessivo costrutto argomentativo emerge che - ai fini dello svolgimento del Parte_1
giudizio di responsabilità risarcitoria nei confronti della convenuta - ha censurato, in buona sostanza, la consegna di un immobile privo delle condizioni di concreta agibilità, condizione, poi, effettivamente acquisita solo in data 30 luglio 2013, una volta completate le opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione di “Mulini – Comprensorio C VII”. Ora, appare certamente incontroverso tra le parti che, al momento della vendita in favore dell'attrice, l'immobile da questa acquistato non fosse dotato del certificato di agibilità. Del resto, al momento della stipulazione del contratto, la parte venditrice, pur garantendo l'agibilità dell'unità
abitativa, ha rappresentato (solo) di avere depositato, in data 18 ottobre
2010, presso il Comune di Castel San Giorgio (prot. n. 21.113) la richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
Al riguardo, occorre, innanzitutto, premettere, sul piano delle considerazioni di ordine generale, che gli artt. 24-26 del d.P.R. n. 380 del 2001, entrato in vigore il 30 giugno 2003 (cd. Testo unico dell'edilizia), nel disciplinare la materia, prevedono che il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità in tutti i casi di interventi edilizi relativi a nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, nonché di interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al primo comma del medesimo articolo.
In particolare, l'art. 24 del testo unico dell'edilizia, dopo avere statuito che il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, ha, in particolare, semplificato il procedimento di rilascio del certificato,
concentrando le competenze presso lo sportello unico per l'edilizia e prevedendo una forma di silenzio-assenso, in caso di mancata risposta dell'amministrazione entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, corredata dagli appositi documenti richiesti dalla legge, con la conseguenza che, come affermato da Cass. n. 23604 del 2023,
il d.lgs. n. 222 del 2016, nel modificare la disciplina in tema di agibilità, non allude più al rilascio di apposita certificazione, neanche mediante la procedura del silenzio-assenso, posto che la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati è valutata secondo quanto dispone la normativa vigente, con l'effetto che la conformità dell'opera al progetto presentato dovrà essere attestata mediante "segnalazione certificata",
attraverso una sostanziale assunzione di responsabilità da parte del professionista, tenuto ad attestare la sussistenza dei requisiti di legge, senza che sia rilasciato un apposito provvedimento espresso e senza che maturi un titolo avente natura provvedimentale mediante silenzio-assenso.
Pertanto, ai fini dell'agibilità, se, da un lato, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia, entro quindi giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, la "segnalazione certificata" degli interventi realizzati,
dall'altro, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della segnalazione certificata di agibilità, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'utilizzo e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di esso (Cass. n. 23604 del 2023).
Ora, come affermato dalla Corte di cassazione, la carenza sostanziale o formale dell'agibilità non inficia la validità "strutturale" del contratto traslativo per illiceità dell'oggetto, in quanto l'obbligo dei venditori di consegnare agli acquirenti di immobili urbani il relativo certificato deriva -
oltre che da eventuali specifiche pattuizioni - dall'art. 1477, terzo comma,
c.c., il quale, imponendo al venditore di consegnare i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta, si riferisce ad essi non in quanto mezzo di consegna della cosa, ma in quanto oggetto dell'obbligazione, posta a carico del venditore, di consegnare tanto la cosa,
quanto i documenti ad essa riferiti (già Cass. n. 2050 del 1972), sicché la vendita di un immobile strutturalmente destinato ad uso di abitazione, ma privo di licenza di abitabilità, non ha un oggetto illecito, in quanto non esiste alcuna norma che contempli l'obbligo del preventivo rilascio del certificato suddetto (Cass. n. 3687 del 1995).
Dunque, per consolidata giurisprudenza, la consegna del certificato di agibilità dell'immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità
della compravendita, integra un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell'art. 1477 c.c., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incidente sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all'uso contrattualmente previsto (Cass. n. 16216 del 2008; Cass. n.
1701 del 2009). Trattandosi, peraltro, della documentazione di un requisito oggettivo, attinente alle qualità essenziali della “res vendita” e non alle condizioni soggettive del venditore, l'obbligazione suddetta è posta in ogni caso a carico del venditore, senza alcuna distinzione fra il costruttore ed il successivo proprietario (Cass. n. 11980 del 1992).
In tale prospettiva, la mancata consegna del certificato in parola incide sull'attuazione del programma negoziale e può comportare la risoluzione del contratto, sebbene non in via automatica, dovendo prima essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla "commerciabilità" del bene (Cass. n. 23604 del 2023 Cass. n. 3419 del
2023; Cass. n. 34882 del 2022; Cass. n. 4467 del 2022; Cass. n. 29173 del
2021).
Più analiticamente, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza della
Corte di cassazione, in tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità
dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene,
sicché, ove in corso di causa si accerti che l'immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l'uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano state sanate a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria, del pagamento di quanto dovuto e del formarsi del silenzio-assenso sulla relativa domanda, la risoluzione non può essere pronunciata (vedasi, tra le varie, Cass. n. 29090 del 2017; Cass. n. 22561 del 2014; Cass. n. 13231 del
2010).
Pertanto, posto che la vendita può essere risolta per l'intervenuta consegna di aliud pro alio datur solo ove difettino - in termini assoluti e senza possibilità di sanatoria - i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per ottenere l'agibilità, restando indifferente, in assenza delle condizioni di igiene, salubrità e sicurezza, il formale (ed evidentemente inappropriato)
rilascio della certificazione di agibilità, stante la rilevanza del vizio sostanziale correlato ad una carenza strutturale e non il mero dato formale dell'attestazione confermativa del rispetto delle prescrizioni, le diverse conseguenze derivanti dalla mancanza del certificato di agibilità possono riassumersi nei termini che seguono (Cass. n. 28146 del 2024): a) se il difetto della richiamata certificazione è ascrivibile all'assenza (in senso sostanziale-funzionale), in radice, dei requisiti di conformità igienico-
sanitaria, di sicurezza e sul risparmio energetico, volti a rendere abitabile o agibile l'immobile - assenza che non sia sanabile in termini assoluti -, il bene oggetto del negozio traslativo (o della promessa di vendita) assume connotazioni completamente diverse da quelle pattuite (ossia appartiene ad un genere o sottogenere diverso, rivelandosi funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e,
quindi, a fornire l'utilità richiesta), con la correlata possibilità di esperire l'azione di risoluzione (per vendita di aliud pro alio), senza soggiacere alle strettoie decadenziali e prescrizionali delle garanzie edilizie (anche, Cass. n.
17123 del 2020; Cass. n. 30950 del 2017); b) se le difformità accertate sono sanabili e, dunque, non hanno un'incidenza strutturale e funzionale sulla destinazione economico-sociale del bene, la mancanza sostanziale dei requisiti igienico-sanitari può determinare un vizio della cosa alienata ovvero una mancanza di qualità essenziali;
c) se, infine, la carenza della relativa certificazione ha un rilievo esclusivamente formale-documentale, in quanto, pur sussistendo i requisiti di conformità alle prescrizioni igienico-
sanitarie, di sicurezza e sul risparmio energetico, la pratica amministrativa volta ad ottenere il rilascio di tale attestazione non sia stata avviata o ultimata, a cura dell'alienante o del promittente venditore, il contratto non può essere risolto, atteso che l'inadempimento dedotto non è talmente grave da dar luogo ad uno squilibrio funzionale del sinallagma negoziale, sebbene possa esserne invocato l'adempimento e possa essere azionata la relativa tutela risarcitoria.
È stato, poi, affermato, in modo condivisibile, che l'acquirente, oltre a poter esercitare la domanda di esatto adempimento tranne che nei casi di acquisita conoscenza dell'assenza del certificato e l'abbia accettata (vedi anche Cass.
n. 25427 del 2013; Cass. n. 16024 del 2002), può altresì chiedere il risarcimento dei danni conseguenti al mancato rilascio, purché l'an, il
quomodo e il quantum di detto nocumento siano dimostrati, non spettando altrimenti alcuna riparazione, specie quando sia accertato che tale circostanza non ha impedito all'avente diritto di utilizzare pienamente il bene come abitazione, senza che questi abbia concretamente subito quei pregiudizi economici che sarebbero potuti astrattamente derivare dalla mancanza del suddetto certificato, anche in termini di esborso di spese necessarie per la sua materiale acquisizione (in questi termini Cass. n. 23604
del 2023, che richiama Cass. n. 12226 del 2018; Cass. n. 30950 del 2017;
Cass. n. 259 del 2013; Cass. n. 7529 del 2003; Cass. n. 12507 del 1993;
Cass. n. 1377 del 1976; per il risarcimento del danno ex se, invece, Cass. n.
25418 del 2019).
Poste queste coordinate ermeneutiche, deve rilevarsi che, nel caso di specie,
risulta la presentazione, da parte del venditore, della (completa e documentata) richiesta di certificato di agibilità come riscontrato anche dall'ausiliare del Tribunale {“Tanto preliminarmente premesso, per quanto
di stretto interesse, a seguito di specifica ispezione eseguita dal sottoscritto
Consulente presso i competenti Uffici Tecnici del Comune di Castel San
Giorgio (SA), è stato accertato come nel mese di ottobre 2010,
successivamente alla chiusura dei lavori di cui al “ [...] Parte_2
VII – LOTTO A11”, il sig. in
[...] Parte_3
qualità di Legale Rappresentante della Società Controparte_1
con sede legale in Salerno alla Via L. Cacciatore, n. 22 – P.IVA:
[...]
, presentava presso il Comune di Castel San Giorgio (SA) la P.IVA_1
“RICHIESTA DI CERTIFICATO DI AGIBILITA' Prot. 21113 del
18/10/2010” completa di documentazione tecnica e attestazione del
pagamento dei relativi oneri, il tutto come elencata al precedente Paragrafo
4 della presente Relazione di Consulenza e restituita all'Allegato 4 –
“Documentazione reperita presso il Comune di Castel San Giorgio (SA)”
[cfr. Allegato 4 – “Documentazione reperita presso il Comune di Castel San
Giorgio (SA)”]”}.
Al cospetto di una completa richiesta di rilascio del certificato in esame,
viene certamente in rilievo, dunque, la fattispecie del cd. silenzio assenso,
integrata da un fatto, scilicet il silenzio serbato dalla p.a., oltre un certo numero di giorni, al cospetto dell'istanza del privato, cui la legge assegna effetti “provvedimentali” di accoglimento della ridetta istanza, fattispecie la cui integrazione determina, giocoforza, l'adempimento dell'obbligo gravante sul venditore (si veda supra)
Sul punto, giova rammentare che, come già sostenuto dalla Corte di cassazione con riguardo alla licenza di abitabilità di immobili, prevista dal d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, art. 4, la fattispecie legale tipica del silenzio-
assenso in esso delineata presuppone non soltanto il decorso del tempo idoneo ad integrarla, ma altresì che il proprietario, all'atto della presentazione della domanda di rilascio del certificato di abitabilità, offra tutta la documentazione richiesta dalla predetta norma (Cass. n. 7472 del
2015 non massimata).
Ora, il consulente, all'esito dell'ispezione compiuta presso gli uffici comunali e una volta valutata la documentazione ivi depositata, ha concluso per l'integrazione dei requisiti costituitivi della fattispecie del cd. silenzio assenso{“A tale proposito, tuttavia, in considerazione delle disposizioni
normative vigenti in materia, verificata la produzione documentali in atti, a
parere dello scrivente C.T.U., l'agibilità dell'immobile oggetto di Causa è
da intendersi attestata per silenzio assenso essendo trascorsi i termini
temporali come dettati dalla specifica normativa vigente in materia al
periodo di riferimento: D.P.R. N. 380 del 6 Giugno 2001 antecedente alle
modifiche normative introdotte dall'Art. 3, Comma 1, Lettera i), del D.Lgs.
n. 222 del 25 Novembre 2016 [cfr. Allegato 4 – “Documentazione reperita
presso il Comune di Castel San Giorgio (SA)”]”}.
In disparte il (pur rilevante) profilo tematico da ultimo trattato, deve osservarsi che la pretesa di ristoro del danno asseritamente correlato alla mancata fruizione dei servizi essenziali per l'abitazione dell'immobile (“al
mancato utilizzo del bene compravenduto”) va, ad avviso di questo
Tribunale, al di là del segno.
Al riguardo, deve ribadirsi che la deduzione afferente all'incompletezza delle opere di urbanizzazione – sviluppata nel corpo degli scritti depositati solo successivamente all'atto di citazione – si pone, evidentemente, nella prospettiva della valorizzazione dell'inagibilità e inabitabilità
dell'immobile. Detto altrimenti, la censura dell'omesso completamento delle opere di urbanizzazione primaria è finalizzata a rappresentare l'effettiva inabitabilità dell'unità immobiliare acquistata, inabitabilità
correlata pur sempre al mancato godimento dei servizi pubblici essenziali.
Ora, va sicuramente escluso che l'esistenza di una strada sterrata,
l'applicazione di una catena e di un catenaccio al cancello di cantiere e, più
in generale, la precaria condizione dei luoghi in cui è collocata l'unità
immobiliare rappresentano circostanze di fatto – presumibilmente già note al momento dell'acquisto – integranti ostacoli insormontabili ai fini della concreta ed effettiva abitabilità dello specifico immobile acquistato.
A ben vedere, poi, alla sesta pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., l'attrice ha rappresentato [chiedendo anche di essere ammessa alla relativa prova per testimoni (si veda il capitolo
“g” all'interno della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto,
n. 2, c.p.c.)] - in modo incompatibile con le pregresse deduzioni argomentative - di avere usufruito “in verità” dei servizi essenziali
(“basilari servizi”) attraverso gli allacci di cantiere (“usufruibili in verità
solo attraverso gli allacci di cantiere”).
Quanto immediatamente precede esclude, chiaramente, la (rappresentata)
cocreta non fruibilità dell'immobile, come lamentato dall'attrice, e, per questa via, la concreta inidoneità del bene acquistato ad assolvere alla propria funzione economico-sociale e a soddisfare gli specifici bisogni dell'abitatore, seppure attraverso modalità provvisorie destinate a una successiva trasformazione.
Le osservazioni che precedono – idonee a supportare il giudizio di concreta abitabilità del bene - appaiono pure utili a escludere la configurabilità di un pregiudizio correlato al “deprezzamento”. Ed infatti, la formazione del cd.
silenzio assenso sull'istanza promossa il 18 ottobre 2010 e l'allegazione della concreta fruibilità dell'immobile, sebbene attraverso gli allacci di cantiere, precludono, giocoforza, ogni eventuale apprezzamento circa lo smarrimento di valore economico dell'immobile quale conseguenza dei riferiti inadempimenti.
In ogni caso, deve osservarsi che l'immobile è stato alienato dall'attrice nel corso del processo (si veda l'art. 111 c.p.c.) a un prezzo di euro 410.000,00.
La compravendita è stata perfezionata il 24 aprile 2017 - a distanza, dunque,
di ben cinque anni dall'acquisto effettuato, a sua volta, dall'odierna attrice -
e il prezzo convenuto appare ridotto di una misura tale da lasciarsi apprezzare come il frutto delle fisiologiche oscillazioni di mercato ovvero delle trattative svolte in fase precontrattuale.
A ciò si aggiunga che, al momento della vendita, per espressa ammissione della parte attrice, le opere di urbanizzazione erano state completate e la condizione di agibilità anelata era stata acquisita.
Da ultimo, appare privo di concreti riferimenti descrittivi il dedotto danno da mancato utilizzazione dell'immobile “per i fini economici e sociali
collegati”. È noto, infatti, che se, da un lato, l'attore non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, ha, però, dall'altro lato, pur sempre il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353 del 2004;
Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità e individualità ontologica. “Chi
domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere – osserva a Corte
di cassazione - di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede
il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta di
risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti concretamente solo in corso di causa (ancora, Cass. n.
13328 cit.).
A ben vedere, pare al Tribunale che, solo nel corpo della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., abbia fornito Parte_1
un elemento di fatto specificativo del pregiudizio in discorso,
rappresentando la impossibilità utilizzazione dell'immobile anche quale studio professionale (“trasferimento della propria residenza oltre che dello
studio professionale di spettanza, peraltro accompagnate dall'esborso di
considerevoli somme per arredi e quanto altro all'uopo necessario”) ovvero di procedere alla sua alienazione.
A ciò si aggiunga la costruzione di un capitolo di prova testimoniale riferibile proprio a tale allegazione (si confronti il capitolo contrassegnato con la lettera “h”).
Ora, va sin da subito avvertito che l'evidenziata inalienabilità si pone in netto contrasto con la (precedentemente dedotta) volontà di godimento diretto e immediato dell'immobile, anche a fini professionali, rappresentata,
in modo univoco, attraverso il riferimento al trasferimento della residenza e del proprio studio professionale e chiaramente suggerita dalla circostanza del forzato ritorno presso l'abitazione paterna nel Comune di Pagani.
In ogni caso, rispetto a tale profilo appare sufficiente richiamare le osservazioni che precedono circa la concreta fruibilità dell'unità
immobiliare.
Ciò posto, appare opportuno fornire un'ulteriore ratio decidendi.
Ed infatti, accantonata ogni suggestione circa l'applicabilità di un automatismo risarcitorio (si veda supra il riferimento a Cass. n. 23604 del 2023) e richiamato quanto già dedotto sul tema del “deprezzamento” e dell'inalienabilità, deve evidenziarsi, ad abundantiam, che la parte attrice non ha neppure asseverato, in modo specifico, il patimento di conseguenze pregiudizievoli correlate al dedotto non godimento dell'abitazione.
Neppure potrebbe valorizzarsi, per sottrarre dal thema probandum il profilo del danno risarcibile, la circostanza della non contestazione della convenuta,
al quale il fatto da provare, id est il danno patito dall'attrice, è certamente ignoto (Cass. n. 4681 del 2023; Cass. n. 14652 del 2016; Cass. n. 3576 del
2013; Trib. Bergamo n. 1154 del 2023).
Detto altrimenti, va pure riscontrata la mancata emersione, all'esito del dibattito processuale, di elementi dimostrativi di quei danni che la parte ha prospettato essere in correlazione causale, diretta e immediata, con la dedotta [e poi smentita (si veda, ancora una volta, il riferimento all'adduzione dei basilari servizi attraverso i cc.dd. allacci di cantiere)] non fruibilità dell'immobile acquistato [si rammenti che la c.t.u. non è un mezzo istruttorio a disposizione delle parti, avendo la precipua finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività
esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (si vedano
ex multis, Cass. n. 7097 del 2005, Cass. n. 3343 del 2001 e Cass. n. 10871
del 1999)]. Sul punto, è appena il caso di osservare che la circostanza della “costrizione alla vendita a terzi”, oltre a essere in contrasto con la pur prospettata doglianza dell'inalienabilità (“Impedita finanche alla alienazione a terzi!!”
si legge all'undicesima pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c.) – a sua volta in contrasto con la volontà di godere direttamente dell'unità immobiliare (si veda supra) - non appare asseverabile mediante testimoni, chiamati a operare valutazioni su uno stato subiettivo dell'attrice.
Ciò posto, non vi sarebbe stato neppure spazio per una valutazione equitativa.
Il criterio della valutazione equitativa del danno da parte del giudice attiene,
infatti, non già alla delimitazione dei danni risarcibili (il "se" della risarcibilità), bensì alla liquidazione, ossia alla determinazione della misura del danno (il "quanto" della risarcibilità). Al riguardo, la giurisprudenza costante, pur concordando con la dottrina sul fatto che la valutazione equitativa non riguarda la prova dell'esistenza del danno, ma solo l'entità del danno stesso [Cass. n. 3794 del 2008; Cass. n. 23304 del 2007, secondo cui,
in particolare, la liquidazione equitativa del lucro cessante richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, dovendo pertanto escludersi per i guadagni meramente ipotetici,
dipendenti da condizioni incerte (si vedano anche Cass. n. 11254 del 2011;
Cass. n. 5997 del 2007; Cass. n. 7896 del 2002; Cass. n. 8711 del 1997)],
equipara l'impossibilità alla estrema o notevole difficoltà di fornire la prova dell'effettiva misura del danno sulla base di elementi oggettivi (Cass. n.
41542 del 2021; si vedano anche Cass. n. 13114 del 1995, che fa riferimento alla impossibilità o elevata difficoltà in relazione alla peculiarità del fatto dannoso o alle condizioni soggettive del danneggiato, e Cass. n. 20283 del
2004, secondo cui, qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno anche quando la precisa determinazione di esso sia difficoltosa, e nell'operare la valutazione equitativa egli non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata).
In conclusione, rammentata, ancora una volta, la cessata materia della contesa introdotta con le domande di nullità, rectius di annullamento, di risoluzione e di restituzione, in ragione delle articolate argomentazioni che precedono, le (residue) pretese risarcitorie esperite nell'interesse di Parte_1
non meritano accoglimento.
[...]
Esaurita la disamina del merito, non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza di nei confronti della Parte_1
convenuta, dovendosi ribadire che il rapporto processuale tra le parti, in ragione della rinuncia alle domande di nullità, di risoluzione e di restituzione prima del perfezionamento di una valida notificazione dell'atto introduttivo (si veda supra), ha avuto per oggetto (solo) la controversia risarcitoria, in relazione alla quale va, dunque, determinato il valore della controversia.
E così, l'attrice deve essere condannata alla rifusione degli oneri di lite sostenuti da oneri liquidati nella misura indicata Controparte_1
in dispositivo, tenuto conto del disputatum della controversia risarcitoria,
delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi.
Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass.
n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto del 19 aprile 2022, sono poste a definitivo carico di
Parte_1
Da ultimo, si osserva che non risulta la prova della trascrizione della domanda giudiziale (invero neppure indicata nel corpo degli atti difensivi delle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico, dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande indicate ai punti contrassegnati dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'atto di citazione;
2) rigetta le domande di risarcimento del danno;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
che si liquidano in euro 7.200,00, oltre i.v.a, Controparte_1
c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
4) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio a definitivo carico di Parte_1
Così deciso in Salerno in data 3 marzo 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 12
febbraio 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 il 28 luglio 2016 al numero 7733, avente per oggetto una controversia in materia di compravendita
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti stesa Parte_1
in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Ciro
Foglia, unitamente al quale elettivamente domicilia in Marcianise (Caserta)
alla via F.co Marchesiello n.20;
ATTRICE
E
rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1
procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il
21 maggio 2018 dall'avv. Vincenzo Nocilla, presso lo studio del quale, sito in Salerno alla via Quaranta n. 3, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
A scioglimento della riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b) del d.lgs.
n. 149 del 2022, il Tribunale ha depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno per ottenere: a) Controparte_1
l'accertamento della nullità del contratto di compravendita stipulato con la convenuta in data 25 gennaio 2012, in quanto affetto da errore essenziale e dolo e la conseguente condanna della società convenuta “alla restituzione
dell'importo illegittimamente conseguito a seguito della viziata stipula, con
tutti gli importi successivamente corrisposti dall'attrice a titolo di ratei di
mutuo, con gli interessi moratori dal dì della sottoscrizione del contratto
oltre al risarcimento del danno”; 2) la risoluzione del surriferito contratto sul presupposto del grave inadempimento, “in seguito all'accertamento di
alienazione aliud pro alio”, commesso dalla convenuta e la conseguente condanna della suddetta “alla restituzione di tutte le somme indebitamente
percepite, ivi comprese quelle corrisposte a titolo di ratei di mutuo, con gli
interessi moratori dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al
soddisfo”; 3) la condanna di “al pagamento (..) del Controparte_1
risarcimento del danno corrispondente al mancato utilizzo del bene
immobile compravenduto”; 4) l'accertamento, “in subordine e salvo
gravame” del patimento del danno correlato al “deprezzamento del bene
immobile” acquistato e al “mancato utilizzo per i fini economici e sociali
collegati”. Alla base delle rassegnate conclusioni la parte attrice ha dedotto: a) di avere acquistato da in data 25 gennaio 2012, mercé atto Controparte_1
pubblico di compravendita steso dal notaio , la consistenza Persona_1
immobiliare corrispondente “a porzione di villa bifamiliare” sita alla via
Tenente Bruno Lombardi s.n.c. all'interno del comune di Castel San Giorgio
(Salerno), individuata al foglio 10 del catasto e contrassegnata dalla particella 1141, per il prezzo di euro 495.000,00, versato, nella parte di euro
325.000,00, attraverso l'accollo del mutuo bancario assistito da garanzia ipotecaria per venticinque anni, sottoscritto anch'esso il 25 gennaio 2012; b)
che nel rogito era stata inserito il riferimento alla garanzia, assunta dalla convenuta venditrice, circa l'agibilità dell'immobile oggetto della contrattazione;
c) che, “contrariamente alla precisa garanzia”, non era stata in grado di ottenere l'allacciamento della corrente elettrica e della fornitura idrica, “a causa del mancato rilascio, da parte del Comune di Castel San
Giorgio, del certificato di agibilità”; d) che era stata costretta a ritornare presso l'abitazione paterna, che non aveva neppure potuto concedere in locazione l'immobile e che, infine, aveva in ogni caso provveduto a pagare,
ogni mese, la rata di mutuo di euro 1.787,91.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione nessuno è comparso.
All'esito della successiva udienza – fissata ai sensi dell'art. 181 c.p.c. – il
Tribunale in diversa composizione ha richiesto la prova della citazione notificata e, nel corso dell'udienza del 6 novembre 2017, ha autorizzato la parte attrice alla rinnovazione del procedimento di notificazione nei termini di legge. Rinnovata la citazione introduttiva del giudizio, ha espresso Parte_1
la rinuncia sia alle domande di accertamento della nullità e di risoluzione del contratto sia alle correlate pretese restitutorie.
Perfezionato il procedimento di notificazione il 24 gennaio 2018,
successivamente, in data 21 maggio 2018 – a fronte di un'udienza fissata per il giorno 30 maggio 2018 -, ha accettato il Controparte_1
contraddittorio, pretendendo il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. In particolare, il polo argomentativo dell'impianto difensivo si è appuntato sulla valorizzazione della clausola contrattuale di cui all'art. 6, nel quale è stata trasfusa la dichiarazione,
espressa dalla venditrice, “di aver depositato presso il Comune di Castel
San Giorgio la richiesta di rilascio del certificato di agibilità in data 18
ottobre 2010, prot. n. 21.113”, dichiarazione che, dunque, ha stimolato l'acquirente all'acquisto una volta maturata la consapevolezza dell'assenza di agibilità.
La convenuta ha, poi, evidenziato di aver “adempiuto a tutti gli oneri ed
obblighi su di essa gravanti, facendo tutto il dovuto ed il possibile affinché
si ottenesse l'agibilità del fabbricato, comprendendo in tale concetto anche
l'abitabilità dell'immobile”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., è stato disposto lo svolgimento di un accertamento tecnico d'ufficio.
Ritenuta matura per la decisione dal giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo, la causa è stata, quindi, assegnata allo scrivente in data 24 gennaio 2024 e rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies
c.p.c. Il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b)
del d.lgs. n. 149 del 2022, ha, quindi, depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
In limine, va dato atto della rinuncia alle domande di accertamento della nullità, rectius annullamento (vengono rappresentate, a ben vedere, le cause determinanti lo stato patologico dell'annullabilità del contratto, quali il dolo determinante e l'errore essenziale) e di risoluzione del contratto per inadempimento, nonché alle correlate pretese restitutorie (dunque, le pretese contrassegnate dai numeri 1, 2, 3 e 4 nell'atto di citazione), espressa – si rammenti - dal procuratore dell'attrice nel corpo della citazione introduttiva
(nuovamente) notificata in adempimento dell'ordine di rinnovazione imposto all'esito dell'udienza del 6 novembre 2017 [“dare atto della
rinuncia della dott.ssa alle domande giudiziarie principali di Parte_1
nullità e/o risoluzione del contratto di compravendita immobiliare di cui si
discorre (dichiarare che il contratto di compravendita stipulato in data 25
gennaio 2012 tra l'attrice e la società convenuta è nullo e privo di ogni
effetto tra le parti perché affetto da vizio di errore essenziale e dolo e, per
l'effetto : condannare la società convenuta alla restituzione dell'importo
illegittimamente conseguito a seguito della viziata stipula, con tutti gli
importi successivamente corrisposti dall'attrice a titolo di ratei di mutuo,
con gli interessi moratori da dì della sottoscrizione del contratto oltre al
risarcimento del danno;
dichiarare, in ogni caso, la risoluzione del
contratto di compravendita stipulato in data 25 gennaio 2012 tra le parti
per grave inadempimento seguito all'accertamento di alienazione aliud pro
alio per come descritta in parte premessa e, per l'effetto: condannare la società convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente
percepite, ivi comprese quelle corrisposte a titolo di ratei di mutuo, con gli
interessi moratori dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al
soddisfo)”].
Sul punto, è appena il caso di osservare che la rinuncia a una parte della domanda – come avvenuto nel caso che ci impegna - rientra nella discrezionalità tecnica del difensore e tra i poteri conferitigli nella procura
ad litem, in quanto vale a circoscrivere, modificare e precisare le richieste giudiziali originariamente formulate nell'interesse del soggetto rappresentato
(Cass. n. 4837 del 2019).
Quanto agli effetti, deve rammentarsi che la rinuncia rappresenta un evento di natura sostanziale riconducibile a un'ipotesi di abbandono della posizione difensiva originariamente assunta dalla parte. In particolare, la rinuncia alla domanda, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, è idonea a determinare la declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass. n. 693 del 2014; Cass. n. 23161 del
2013).
Pertanto, il Tribunale deve dichiarare cessata la materia del contendere introdotta con le domande indicate ai punti n. 1, 2, 3 e 4 dell'atto di citazione depositato il 28 luglio 2016.
Si aggiunga che sulle domande abbandonate, a ben vedere, nessun rapporto processuale è stato effettivamente instaurato con la convenuta. In tema di prevenzione ex art. 39 c.p.c., la Corte di cassazione ha, infatti, stabilito che il rapporto processuale si instaura con una valida notifica e pertanto, nel caso sia rinnovata, gli effetti processuali non retroagiscono alla prima notifica, sicché, per stabilire qual è il giudice preventivamente adito ai fini dell'art. 39 c.p.c., occorre aver riguardo alla data della notifica rinnovata,
non rilevando l'utilizzabilità dell'iscrizione a ruolo avvenuta con la prima notifica. Detto altrimenti, nel caso di rinnovazione di notifica, ai fini dell'individuazione del momento d'instaurazione del rapporto processuale e,
conseguentemente, del giudice precedentemente adito si deve guardare alla data in cui la notifica è stata rinnovata (Cass. n. 10943 del 2006; Cass. n.
9181 del 2006; Cass. n. 10008 del 1998).
Ed allora, se è vero, da un lato, che il rapporto processuale è stato instaurato solo al momento della rinnovazione della notificazione della citazione introduttiva, è pur vero, dall'altro lato, che l'atto nuovamente notificato già
non conteneva le domande contrassegnate dai numeri 1, 2, 3 e 4
dell'(originaria) citazione introduttiva.
Precipitato logico giuridico di quanto precede è che, al momento dell'istaurazione del rapporto processuale con la convenuta, alla materia del contendere non appartenevano le controversie sulla nullità, rectius
annullamento, e sulla risoluzione del contratto, nonché sulla restituzione degli importi indicati ai punti 2 e 4 della citazione depositata il 28 luglio
2016. Ciò, ovviamente, ha una specifica incidenza in punto di perimetrazione della controversia e del relativo valore.
Permanendo sul piano delle notazioni preliminari, deve osservarsi che, in data 6 novembre 2017, il giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo ha onerato l'attrice alla rinnovazione della notificazione della citazione introduttiva del giudizio “con termini di legge”.
Se così è, pare evidente che il Tribunale ha ravvisato nell'attività di notificazione realizzata nell'interesse di uno stato patologico Parte_1
di nullità, concedendo, dunque, in applicazione della norma di cui all'art. 291 c.p.c. il termine perentorio per la rinnovazione dell'attività al fine di conservare gli effetti processuali correlati all'originario procedimento notificatorio (si confronti Cass. n. 29865 del 2020).
Dalla lettura del suindicato verbale d'udienza risulta altresì che il Tribunale
non ha individuato attraverso il riferimento a un determinato giorno il termine perentorio per rinnovare il procedimento di notificazione nei confronti di limitandosi, piuttosto, a imporre il Controparte_1
rispetto dei termini di legge (“rinvia all'udienza del 28 maggio 2018 con
termini di legge per la rinotifica”).
Ora, è noto che il richiamo espresso nella disposizione di cui all'art. 291
c.p.c. al terzo comma di cui all'art. 307, terzo comma, c.p.c. consente di ritenere applicabile alla disciplina dell'ordine di rinnovazione della notificazione nulla anche la regola per la quale il termine perentorio fissato dall'autorità giudiziaria non può essere inferiore a un mese e superiore a tre
(“Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può
essere inferiore ad un mese né superiore a tre”).
Del resto, è stato anche osservato che il comma terzo dell'art. 307 c.p.c.
stabilisce la disciplina generale del potere discrezionale di assegnazione del termine che le singole norme processuali attribuiscono al giudice,
incontrando in ogni caso l'esercizio di detto potere il limite minimo "non
inferiore al mese" ed il limite massimo "non superiore a tre mesi" stabilito dalla disciplina generale in funzione, sia delle esigenze e dei tempi tecnici di esercizio del diritto di difesa, sia dell'attuazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma secondo, che viene a coniugarsi con la effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost., e la efficienza della funzione giudiziaria ex artt. 97 e 101 Cost. (Cass.
n. 11204 del 2019).
Se, però, come nell'ipotesi che ci impegna, nessun termine è stato fissato, la rinnovazione non può che avvenire entro e non oltre il termine massimo di tre mesi, che trova applicazione sussidiaria (si veda condivisibilmente ancora Cass. n. 11204 del 2019, anche in relazione ai diversi precedenti giurisprudenziali citati).
Dunque, attesa l'astensione dell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 307 c.p.c. da parte del giudice, nel caso di specie trova applicazione sussidiaria il termine perentorio massimo di tre mesi, il cui computo avviene
– come noto – ex nominatione dierum.
Orbene, nel caso di specie, la rinnovazione del procedimento di notificazione è stata avviata in data 22 gennaio 2018, entro, dunque, il termine perentorio fissato dal giudice, la cui scadenza era fissata per il giorno 6 febbraio 2018 [è noto che, quando si deve eseguire la notifica entro un termine perentorio, essa è efficace, per il richiedente, nel momento in cui l'atto viene consegnato all'ufficiale giudiziario, all'ufficio postale oppure con l'invio della p.e.c.; tale regola è definita della scissione soggettiva del momento del perfezionamento della notifica che si realizza in tutte le sue fasi successive, perfezionandosi anche per il destinatario (Corte cost. n. 28
del 2004; Corte cost. n. 477 del 2002; Cass. n. 4993 del 2014)].
Intempestive sono, invece le eccezioni di prescrizione e decadenza, che, in quanto eccezioni in senso stretto, avrebbero dovuto essere sollevate dalla convenuta entro il termine fissato dall'art. 166 c.p.c., ratione temporis
applicabile. Ed adverso, a fronte di un termine fissato per il giorno giovedì 10 maggio
2018, ha deciso di costituirsi, tardivamente, (solo) Controparte_1
in data 21 maggio 2018. La decadenza in cui è incorsa la convenuta è –
come noto - rilevabile d'ufficio, atteso che il regime delle preclusioni nel rito civile è posto non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto, celere e concentrato andamento del processo civile, con la conseguenza che le relative violazioni devono essere considerate pregiudizievoli di un interesse generale e rilevate d'ufficio dal giudice,
anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene (si vedano Cass. 7270 del 2008; Cass. n. 4901 del 2007; Cass. n. 11318 del
2005).
Tanto puntualizzato, rammentata la rinuncia espressa dall'odierna attrice alle domande di nullità, rectius annullamento, e di risoluzione e alle correlate pretese restitutorie, l'unico tema d'indagine che residua è quello posto dalle domande risarcitorie.
Più in dettaglio, nel corpo dell'atto di citazione a firma dell'avv. Raffaele
Dipasquale, al quinto punto delle “conclusioni”, è stata rappresentata una pretesa volta a ottenere il ristoro del danno asseritamente correlato al mancato utilizzo del bene compravenduto in ragione della sua inagibilità. Al
successivo punto sesto, invece, è stata veicolata una pretesa, invero subordinata, di risarcimento del danno da deprezzamento del bene e da
“mancato utilizzo per fini economici e sociali collegati”.
Orbene, tra le pieghe argomentative del libello introduttivo del giudizio la parte attrice ha appuntato le proprie doglianze sul mancato rilascio del certificato di agibilità, nonostante la garanzia prestata sul punto nel corpo dell'art. 6, terzo capoverso del regolamento contrattuale, evidenziando la consegna - in forza del perfezionato contratto di compravendita – di una porzione immobiliare priva dei requisiti di agibilità e abitabilità e, dunque,
concretamente non utilizzabile in quanto sprovvista degli allacci delle utenze necessarie a garantirne il godimento.
Successivamente, nel corpo della “memoria di costituzione” allegata in calce all'“atto di citazione per rinnovazione ex art. 291 c.p.c.”, l'attrice ha accennato a un ulteriore tema, riferendosi alla mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione inserite all'interno del piano di lottizzazione afferente al comprensorio di riferimento. Siffatta deduzione viene chiaramente sviluppata per affermare la falsità della dichiarazione espressa dall'alienante circa l'agibilità della consistenza immobiliare acquistata.
Nel corpo della memoria depositata nell'interesse di ai sensi Parte_1
dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. il tema della mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione e, in particolare, di quelle utili all'accesso all'immobile è stato oggetto di approfondimento assertivo.
Più in dettaglio, la parte attrice ha riferito, al precipuo fine di evidenziarne l'effettiva l'inagibilità, che l'immobile acquistato era stato completato e venduto per primo, pur essendo ancora inserito all'interno di “vero e proprio
cantiere aperto”, accessibile solo attraverso una “strada sterrata in corso di
realizzazione, sbarrata da un cancello di cantiere con catena e catenaccio”.
Nel corpo della riferita memoria, la parte attrice si duole altresì
dell'impedimento all'alienazione a terzi, doglianza in vero non sviluppata nel corso dell'atto di citazione e che, a ben vedere, appare pure incompatibile con la rappresentazione della costrizione al ritorno presso l'abitazione paterna nel comune di Pagani (si confronti la seconda pagina dell'atto di citazione depositato il 28 luglio 2016), rappresentazione che sottende, evidentemente, la (pregressa) scelta di usufruire e godere direttamente e immediatamente, a fini abitativi, dell'unità immobiliare acquistata.
Infine, la memoria de qua contiene anche il riferimento al completamento del programma costruttivo e al rilascio della certificazione di abitabilità/agibilità prima dell'instaurazione del giudizio che ci impegna.
Del resto, sotto tale ultimo angolo prospettico, deve evidenziarsi che nella seconda memoria, depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, c.p.c.,
ha riferito del riconoscimento del requisito di agibilità Parte_1
dell'immobile, divenuto fruibile alla fine dell'anno 2014 (si veda, in tale ottica, il capitolo di prova orale contrassegnato dalla lettera “t”).
Nella relazione tecnica di parte a firma dell'ing. – che Persona_2
costituisce parte integrante delle allegazioni difensive dell'attrice -, poi, è
stato, da un lato, dato atto della consegna delle opere di urbanizzazione primaria in data 30 luglio 2013 e, dall'altro lato, valutata la condizione di agibilità dell'unità abitativa a decorrere dalla medesima data (si veda la seconda pagina della relazione tecnica di parte).
Chiarite le allegazioni delle parti, giova rammentare che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte e, dall'altro lato, ha il dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo sostituire d'ufficio l'azione esercitata con un'azione diversa (tra le tantissime, ad esempio, Cass. n. 8225 del 2004, nonché Cass. 16 settembre 2004, Cass. n.
18653 del 2004; Cass. n. 15802 del 2005).
Detto altrimenti, l'ermeneutica degli atti processuali non può essere operata sulla base di isolamenti artificiosi di segmenti di quel che è una struttura complessiva. Precipitato giuridico di quanto precede è che il petitum sul quale il giudice di merito deve pronunciarsi non è fissato, in maniera fiscale e rigorosa, dal contenuto delle conclusioni definitive rese dalla parte (così
Cass. n. 75 del 2010).
Tanto puntualizzato, appare evidente a questo Tribunale che l'attrice abbia prospettato, sin da subito, la responsabilità (risarcitoria) da inadempimento della convenuta degli obblighi assunti dalla stessa attraverso il perfezionamento del contratto di compravendita. Ciò emerge, in modo chiaro e univoco, dalla lettura degli atti processuali e, in particolare, dai riferimenti nel corpo delle memorie depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, c.p.c. alla disposizione normativa di cui all'art. 1477 c.c.,
disciplinante l'obbligo del venditore alla consegna della cosa, nonché dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso, e alla giurisprudenza di legittimità in materia di consegna di “aliud pro alio”.
In tale ottica, dalla lettura e dall'esame del complessivo costrutto argomentativo emerge che - ai fini dello svolgimento del Parte_1
giudizio di responsabilità risarcitoria nei confronti della convenuta - ha censurato, in buona sostanza, la consegna di un immobile privo delle condizioni di concreta agibilità, condizione, poi, effettivamente acquisita solo in data 30 luglio 2013, una volta completate le opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione di “Mulini – Comprensorio C VII”. Ora, appare certamente incontroverso tra le parti che, al momento della vendita in favore dell'attrice, l'immobile da questa acquistato non fosse dotato del certificato di agibilità. Del resto, al momento della stipulazione del contratto, la parte venditrice, pur garantendo l'agibilità dell'unità
abitativa, ha rappresentato (solo) di avere depositato, in data 18 ottobre
2010, presso il Comune di Castel San Giorgio (prot. n. 21.113) la richiesta di rilascio del certificato di agibilità.
Al riguardo, occorre, innanzitutto, premettere, sul piano delle considerazioni di ordine generale, che gli artt. 24-26 del d.P.R. n. 380 del 2001, entrato in vigore il 30 giugno 2003 (cd. Testo unico dell'edilizia), nel disciplinare la materia, prevedono che il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità in tutti i casi di interventi edilizi relativi a nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, nonché di interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al primo comma del medesimo articolo.
In particolare, l'art. 24 del testo unico dell'edilizia, dopo avere statuito che il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, ha, in particolare, semplificato il procedimento di rilascio del certificato,
concentrando le competenze presso lo sportello unico per l'edilizia e prevedendo una forma di silenzio-assenso, in caso di mancata risposta dell'amministrazione entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, corredata dagli appositi documenti richiesti dalla legge, con la conseguenza che, come affermato da Cass. n. 23604 del 2023,
il d.lgs. n. 222 del 2016, nel modificare la disciplina in tema di agibilità, non allude più al rilascio di apposita certificazione, neanche mediante la procedura del silenzio-assenso, posto che la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati è valutata secondo quanto dispone la normativa vigente, con l'effetto che la conformità dell'opera al progetto presentato dovrà essere attestata mediante "segnalazione certificata",
attraverso una sostanziale assunzione di responsabilità da parte del professionista, tenuto ad attestare la sussistenza dei requisiti di legge, senza che sia rilasciato un apposito provvedimento espresso e senza che maturi un titolo avente natura provvedimentale mediante silenzio-assenso.
Pertanto, ai fini dell'agibilità, se, da un lato, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia, entro quindi giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, la "segnalazione certificata" degli interventi realizzati,
dall'altro, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la presentazione della segnalazione certificata di agibilità, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'utilizzo e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di esso (Cass. n. 23604 del 2023).
Ora, come affermato dalla Corte di cassazione, la carenza sostanziale o formale dell'agibilità non inficia la validità "strutturale" del contratto traslativo per illiceità dell'oggetto, in quanto l'obbligo dei venditori di consegnare agli acquirenti di immobili urbani il relativo certificato deriva -
oltre che da eventuali specifiche pattuizioni - dall'art. 1477, terzo comma,
c.c., il quale, imponendo al venditore di consegnare i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta, si riferisce ad essi non in quanto mezzo di consegna della cosa, ma in quanto oggetto dell'obbligazione, posta a carico del venditore, di consegnare tanto la cosa,
quanto i documenti ad essa riferiti (già Cass. n. 2050 del 1972), sicché la vendita di un immobile strutturalmente destinato ad uso di abitazione, ma privo di licenza di abitabilità, non ha un oggetto illecito, in quanto non esiste alcuna norma che contempli l'obbligo del preventivo rilascio del certificato suddetto (Cass. n. 3687 del 1995).
Dunque, per consolidata giurisprudenza, la consegna del certificato di agibilità dell'immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità
della compravendita, integra un'obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell'art. 1477 c.c., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incidente sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all'uso contrattualmente previsto (Cass. n. 16216 del 2008; Cass. n.
1701 del 2009). Trattandosi, peraltro, della documentazione di un requisito oggettivo, attinente alle qualità essenziali della “res vendita” e non alle condizioni soggettive del venditore, l'obbligazione suddetta è posta in ogni caso a carico del venditore, senza alcuna distinzione fra il costruttore ed il successivo proprietario (Cass. n. 11980 del 1992).
In tale prospettiva, la mancata consegna del certificato in parola incide sull'attuazione del programma negoziale e può comportare la risoluzione del contratto, sebbene non in via automatica, dovendo prima essere verificata in concreto l'importanza e la gravità dell'omissione in relazione al godimento e alla "commerciabilità" del bene (Cass. n. 23604 del 2023 Cass. n. 3419 del
2023; Cass. n. 34882 del 2022; Cass. n. 4467 del 2022; Cass. n. 29173 del
2021).
Più analiticamente, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza della
Corte di cassazione, in tema di compravendita immobiliare, la mancata consegna al compratore del certificato di abitabilità non determina, in via automatica, la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del venditore, dovendo essere verificata in concreto l'importanza e la gravità
dell'omissione in relazione al godimento e alla commerciabilità del bene,
sicché, ove in corso di causa si accerti che l'immobile promesso in vendita presentava tutte le caratteristiche necessarie per l'uso suo proprio e che le difformità edilizie rispetto al progetto originario erano state sanate a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria, del pagamento di quanto dovuto e del formarsi del silenzio-assenso sulla relativa domanda, la risoluzione non può essere pronunciata (vedasi, tra le varie, Cass. n. 29090 del 2017; Cass. n. 22561 del 2014; Cass. n. 13231 del
2010).
Pertanto, posto che la vendita può essere risolta per l'intervenuta consegna di aliud pro alio datur solo ove difettino - in termini assoluti e senza possibilità di sanatoria - i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per ottenere l'agibilità, restando indifferente, in assenza delle condizioni di igiene, salubrità e sicurezza, il formale (ed evidentemente inappropriato)
rilascio della certificazione di agibilità, stante la rilevanza del vizio sostanziale correlato ad una carenza strutturale e non il mero dato formale dell'attestazione confermativa del rispetto delle prescrizioni, le diverse conseguenze derivanti dalla mancanza del certificato di agibilità possono riassumersi nei termini che seguono (Cass. n. 28146 del 2024): a) se il difetto della richiamata certificazione è ascrivibile all'assenza (in senso sostanziale-funzionale), in radice, dei requisiti di conformità igienico-
sanitaria, di sicurezza e sul risparmio energetico, volti a rendere abitabile o agibile l'immobile - assenza che non sia sanabile in termini assoluti -, il bene oggetto del negozio traslativo (o della promessa di vendita) assume connotazioni completamente diverse da quelle pattuite (ossia appartiene ad un genere o sottogenere diverso, rivelandosi funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e,
quindi, a fornire l'utilità richiesta), con la correlata possibilità di esperire l'azione di risoluzione (per vendita di aliud pro alio), senza soggiacere alle strettoie decadenziali e prescrizionali delle garanzie edilizie (anche, Cass. n.
17123 del 2020; Cass. n. 30950 del 2017); b) se le difformità accertate sono sanabili e, dunque, non hanno un'incidenza strutturale e funzionale sulla destinazione economico-sociale del bene, la mancanza sostanziale dei requisiti igienico-sanitari può determinare un vizio della cosa alienata ovvero una mancanza di qualità essenziali;
c) se, infine, la carenza della relativa certificazione ha un rilievo esclusivamente formale-documentale, in quanto, pur sussistendo i requisiti di conformità alle prescrizioni igienico-
sanitarie, di sicurezza e sul risparmio energetico, la pratica amministrativa volta ad ottenere il rilascio di tale attestazione non sia stata avviata o ultimata, a cura dell'alienante o del promittente venditore, il contratto non può essere risolto, atteso che l'inadempimento dedotto non è talmente grave da dar luogo ad uno squilibrio funzionale del sinallagma negoziale, sebbene possa esserne invocato l'adempimento e possa essere azionata la relativa tutela risarcitoria.
È stato, poi, affermato, in modo condivisibile, che l'acquirente, oltre a poter esercitare la domanda di esatto adempimento tranne che nei casi di acquisita conoscenza dell'assenza del certificato e l'abbia accettata (vedi anche Cass.
n. 25427 del 2013; Cass. n. 16024 del 2002), può altresì chiedere il risarcimento dei danni conseguenti al mancato rilascio, purché l'an, il
quomodo e il quantum di detto nocumento siano dimostrati, non spettando altrimenti alcuna riparazione, specie quando sia accertato che tale circostanza non ha impedito all'avente diritto di utilizzare pienamente il bene come abitazione, senza che questi abbia concretamente subito quei pregiudizi economici che sarebbero potuti astrattamente derivare dalla mancanza del suddetto certificato, anche in termini di esborso di spese necessarie per la sua materiale acquisizione (in questi termini Cass. n. 23604
del 2023, che richiama Cass. n. 12226 del 2018; Cass. n. 30950 del 2017;
Cass. n. 259 del 2013; Cass. n. 7529 del 2003; Cass. n. 12507 del 1993;
Cass. n. 1377 del 1976; per il risarcimento del danno ex se, invece, Cass. n.
25418 del 2019).
Poste queste coordinate ermeneutiche, deve rilevarsi che, nel caso di specie,
risulta la presentazione, da parte del venditore, della (completa e documentata) richiesta di certificato di agibilità come riscontrato anche dall'ausiliare del Tribunale {“Tanto preliminarmente premesso, per quanto
di stretto interesse, a seguito di specifica ispezione eseguita dal sottoscritto
Consulente presso i competenti Uffici Tecnici del Comune di Castel San
Giorgio (SA), è stato accertato come nel mese di ottobre 2010,
successivamente alla chiusura dei lavori di cui al “ [...] Parte_2
VII – LOTTO A11”, il sig. in
[...] Parte_3
qualità di Legale Rappresentante della Società Controparte_1
con sede legale in Salerno alla Via L. Cacciatore, n. 22 – P.IVA:
[...]
, presentava presso il Comune di Castel San Giorgio (SA) la P.IVA_1
“RICHIESTA DI CERTIFICATO DI AGIBILITA' Prot. 21113 del
18/10/2010” completa di documentazione tecnica e attestazione del
pagamento dei relativi oneri, il tutto come elencata al precedente Paragrafo
4 della presente Relazione di Consulenza e restituita all'Allegato 4 –
“Documentazione reperita presso il Comune di Castel San Giorgio (SA)”
[cfr. Allegato 4 – “Documentazione reperita presso il Comune di Castel San
Giorgio (SA)”]”}.
Al cospetto di una completa richiesta di rilascio del certificato in esame,
viene certamente in rilievo, dunque, la fattispecie del cd. silenzio assenso,
integrata da un fatto, scilicet il silenzio serbato dalla p.a., oltre un certo numero di giorni, al cospetto dell'istanza del privato, cui la legge assegna effetti “provvedimentali” di accoglimento della ridetta istanza, fattispecie la cui integrazione determina, giocoforza, l'adempimento dell'obbligo gravante sul venditore (si veda supra)
Sul punto, giova rammentare che, come già sostenuto dalla Corte di cassazione con riguardo alla licenza di abitabilità di immobili, prevista dal d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, art. 4, la fattispecie legale tipica del silenzio-
assenso in esso delineata presuppone non soltanto il decorso del tempo idoneo ad integrarla, ma altresì che il proprietario, all'atto della presentazione della domanda di rilascio del certificato di abitabilità, offra tutta la documentazione richiesta dalla predetta norma (Cass. n. 7472 del
2015 non massimata).
Ora, il consulente, all'esito dell'ispezione compiuta presso gli uffici comunali e una volta valutata la documentazione ivi depositata, ha concluso per l'integrazione dei requisiti costituitivi della fattispecie del cd. silenzio assenso{“A tale proposito, tuttavia, in considerazione delle disposizioni
normative vigenti in materia, verificata la produzione documentali in atti, a
parere dello scrivente C.T.U., l'agibilità dell'immobile oggetto di Causa è
da intendersi attestata per silenzio assenso essendo trascorsi i termini
temporali come dettati dalla specifica normativa vigente in materia al
periodo di riferimento: D.P.R. N. 380 del 6 Giugno 2001 antecedente alle
modifiche normative introdotte dall'Art. 3, Comma 1, Lettera i), del D.Lgs.
n. 222 del 25 Novembre 2016 [cfr. Allegato 4 – “Documentazione reperita
presso il Comune di Castel San Giorgio (SA)”]”}.
In disparte il (pur rilevante) profilo tematico da ultimo trattato, deve osservarsi che la pretesa di ristoro del danno asseritamente correlato alla mancata fruizione dei servizi essenziali per l'abitazione dell'immobile (“al
mancato utilizzo del bene compravenduto”) va, ad avviso di questo
Tribunale, al di là del segno.
Al riguardo, deve ribadirsi che la deduzione afferente all'incompletezza delle opere di urbanizzazione – sviluppata nel corpo degli scritti depositati solo successivamente all'atto di citazione – si pone, evidentemente, nella prospettiva della valorizzazione dell'inagibilità e inabitabilità
dell'immobile. Detto altrimenti, la censura dell'omesso completamento delle opere di urbanizzazione primaria è finalizzata a rappresentare l'effettiva inabitabilità dell'unità immobiliare acquistata, inabitabilità
correlata pur sempre al mancato godimento dei servizi pubblici essenziali.
Ora, va sicuramente escluso che l'esistenza di una strada sterrata,
l'applicazione di una catena e di un catenaccio al cancello di cantiere e, più
in generale, la precaria condizione dei luoghi in cui è collocata l'unità
immobiliare rappresentano circostanze di fatto – presumibilmente già note al momento dell'acquisto – integranti ostacoli insormontabili ai fini della concreta ed effettiva abitabilità dello specifico immobile acquistato.
A ben vedere, poi, alla sesta pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., l'attrice ha rappresentato [chiedendo anche di essere ammessa alla relativa prova per testimoni (si veda il capitolo
“g” all'interno della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto,
n. 2, c.p.c.)] - in modo incompatibile con le pregresse deduzioni argomentative - di avere usufruito “in verità” dei servizi essenziali
(“basilari servizi”) attraverso gli allacci di cantiere (“usufruibili in verità
solo attraverso gli allacci di cantiere”).
Quanto immediatamente precede esclude, chiaramente, la (rappresentata)
cocreta non fruibilità dell'immobile, come lamentato dall'attrice, e, per questa via, la concreta inidoneità del bene acquistato ad assolvere alla propria funzione economico-sociale e a soddisfare gli specifici bisogni dell'abitatore, seppure attraverso modalità provvisorie destinate a una successiva trasformazione.
Le osservazioni che precedono – idonee a supportare il giudizio di concreta abitabilità del bene - appaiono pure utili a escludere la configurabilità di un pregiudizio correlato al “deprezzamento”. Ed infatti, la formazione del cd.
silenzio assenso sull'istanza promossa il 18 ottobre 2010 e l'allegazione della concreta fruibilità dell'immobile, sebbene attraverso gli allacci di cantiere, precludono, giocoforza, ogni eventuale apprezzamento circa lo smarrimento di valore economico dell'immobile quale conseguenza dei riferiti inadempimenti.
In ogni caso, deve osservarsi che l'immobile è stato alienato dall'attrice nel corso del processo (si veda l'art. 111 c.p.c.) a un prezzo di euro 410.000,00.
La compravendita è stata perfezionata il 24 aprile 2017 - a distanza, dunque,
di ben cinque anni dall'acquisto effettuato, a sua volta, dall'odierna attrice -
e il prezzo convenuto appare ridotto di una misura tale da lasciarsi apprezzare come il frutto delle fisiologiche oscillazioni di mercato ovvero delle trattative svolte in fase precontrattuale.
A ciò si aggiunga che, al momento della vendita, per espressa ammissione della parte attrice, le opere di urbanizzazione erano state completate e la condizione di agibilità anelata era stata acquisita.
Da ultimo, appare privo di concreti riferimenti descrittivi il dedotto danno da mancato utilizzazione dell'immobile “per i fini economici e sociali
collegati”. È noto, infatti, che se, da un lato, l'attore non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento, ha, però, dall'altro lato, pur sempre il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui chiede il ristoro (Cass. n. 11353 del 2004;
Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità e individualità ontologica. “Chi
domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere – osserva a Corte
di cassazione - di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede
il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta di
risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti concretamente solo in corso di causa (ancora, Cass. n.
13328 cit.).
A ben vedere, pare al Tribunale che, solo nel corpo della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., abbia fornito Parte_1
un elemento di fatto specificativo del pregiudizio in discorso,
rappresentando la impossibilità utilizzazione dell'immobile anche quale studio professionale (“trasferimento della propria residenza oltre che dello
studio professionale di spettanza, peraltro accompagnate dall'esborso di
considerevoli somme per arredi e quanto altro all'uopo necessario”) ovvero di procedere alla sua alienazione.
A ciò si aggiunga la costruzione di un capitolo di prova testimoniale riferibile proprio a tale allegazione (si confronti il capitolo contrassegnato con la lettera “h”).
Ora, va sin da subito avvertito che l'evidenziata inalienabilità si pone in netto contrasto con la (precedentemente dedotta) volontà di godimento diretto e immediato dell'immobile, anche a fini professionali, rappresentata,
in modo univoco, attraverso il riferimento al trasferimento della residenza e del proprio studio professionale e chiaramente suggerita dalla circostanza del forzato ritorno presso l'abitazione paterna nel Comune di Pagani.
In ogni caso, rispetto a tale profilo appare sufficiente richiamare le osservazioni che precedono circa la concreta fruibilità dell'unità
immobiliare.
Ciò posto, appare opportuno fornire un'ulteriore ratio decidendi.
Ed infatti, accantonata ogni suggestione circa l'applicabilità di un automatismo risarcitorio (si veda supra il riferimento a Cass. n. 23604 del 2023) e richiamato quanto già dedotto sul tema del “deprezzamento” e dell'inalienabilità, deve evidenziarsi, ad abundantiam, che la parte attrice non ha neppure asseverato, in modo specifico, il patimento di conseguenze pregiudizievoli correlate al dedotto non godimento dell'abitazione.
Neppure potrebbe valorizzarsi, per sottrarre dal thema probandum il profilo del danno risarcibile, la circostanza della non contestazione della convenuta,
al quale il fatto da provare, id est il danno patito dall'attrice, è certamente ignoto (Cass. n. 4681 del 2023; Cass. n. 14652 del 2016; Cass. n. 3576 del
2013; Trib. Bergamo n. 1154 del 2023).
Detto altrimenti, va pure riscontrata la mancata emersione, all'esito del dibattito processuale, di elementi dimostrativi di quei danni che la parte ha prospettato essere in correlazione causale, diretta e immediata, con la dedotta [e poi smentita (si veda, ancora una volta, il riferimento all'adduzione dei basilari servizi attraverso i cc.dd. allacci di cantiere)] non fruibilità dell'immobile acquistato [si rammenti che la c.t.u. non è un mezzo istruttorio a disposizione delle parti, avendo la precipua finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività
esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (si vedano
ex multis, Cass. n. 7097 del 2005, Cass. n. 3343 del 2001 e Cass. n. 10871
del 1999)]. Sul punto, è appena il caso di osservare che la circostanza della “costrizione alla vendita a terzi”, oltre a essere in contrasto con la pur prospettata doglianza dell'inalienabilità (“Impedita finanche alla alienazione a terzi!!”
si legge all'undicesima pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c.) – a sua volta in contrasto con la volontà di godere direttamente dell'unità immobiliare (si veda supra) - non appare asseverabile mediante testimoni, chiamati a operare valutazioni su uno stato subiettivo dell'attrice.
Ciò posto, non vi sarebbe stato neppure spazio per una valutazione equitativa.
Il criterio della valutazione equitativa del danno da parte del giudice attiene,
infatti, non già alla delimitazione dei danni risarcibili (il "se" della risarcibilità), bensì alla liquidazione, ossia alla determinazione della misura del danno (il "quanto" della risarcibilità). Al riguardo, la giurisprudenza costante, pur concordando con la dottrina sul fatto che la valutazione equitativa non riguarda la prova dell'esistenza del danno, ma solo l'entità del danno stesso [Cass. n. 3794 del 2008; Cass. n. 23304 del 2007, secondo cui,
in particolare, la liquidazione equitativa del lucro cessante richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, dovendo pertanto escludersi per i guadagni meramente ipotetici,
dipendenti da condizioni incerte (si vedano anche Cass. n. 11254 del 2011;
Cass. n. 5997 del 2007; Cass. n. 7896 del 2002; Cass. n. 8711 del 1997)],
equipara l'impossibilità alla estrema o notevole difficoltà di fornire la prova dell'effettiva misura del danno sulla base di elementi oggettivi (Cass. n.
41542 del 2021; si vedano anche Cass. n. 13114 del 1995, che fa riferimento alla impossibilità o elevata difficoltà in relazione alla peculiarità del fatto dannoso o alle condizioni soggettive del danneggiato, e Cass. n. 20283 del
2004, secondo cui, qualora sia provata, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno anche quando la precisa determinazione di esso sia difficoltosa, e nell'operare la valutazione equitativa egli non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata).
In conclusione, rammentata, ancora una volta, la cessata materia della contesa introdotta con le domande di nullità, rectius di annullamento, di risoluzione e di restituzione, in ragione delle articolate argomentazioni che precedono, le (residue) pretese risarcitorie esperite nell'interesse di Parte_1
non meritano accoglimento.
[...]
Esaurita la disamina del merito, non resta che statuire sulle spese di lite, le quali seguono la soccombenza di nei confronti della Parte_1
convenuta, dovendosi ribadire che il rapporto processuale tra le parti, in ragione della rinuncia alle domande di nullità, di risoluzione e di restituzione prima del perfezionamento di una valida notificazione dell'atto introduttivo (si veda supra), ha avuto per oggetto (solo) la controversia risarcitoria, in relazione alla quale va, dunque, determinato il valore della controversia.
E così, l'attrice deve essere condannata alla rifusione degli oneri di lite sostenuti da oneri liquidati nella misura indicata Controparte_1
in dispositivo, tenuto conto del disputatum della controversia risarcitoria,
delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi.
Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,
dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass.
n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
Le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto del 19 aprile 2022, sono poste a definitivo carico di
Parte_1
Da ultimo, si osserva che non risulta la prova della trascrizione della domanda giudiziale (invero neppure indicata nel corpo degli atti difensivi delle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice unico, dott. Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande indicate ai punti contrassegnati dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'atto di citazione;
2) rigetta le domande di risarcimento del danno;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
che si liquidano in euro 7.200,00, oltre i.v.a, Controparte_1
c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge;
4) pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio a definitivo carico di Parte_1
Così deciso in Salerno in data 3 marzo 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato