TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/06/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. N. 6212/2024
VERBALE DI CAUSA
Oggi 3 giugno 2025, innanzi alla Giudice, dott.ssa Caterina Zambotto, sono comparsi:
Per e 'avv. GIANLUCA GARBIN. Parte_1 CP_1 Parte_2
Per la l'avv. PAOLO VOCI Controparte_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi;
l'avv. Garbin dichiara di essere anticipatario e chiede pertanto sia disposta la distrazione in suo favore delle spese.
Dopo breve discussione orale, la Giudice pronuncia sentenza dandone lettura in udienza.
La Giudice dott.ssa Caterina Zambotto
1 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI PADOVA
La Giudice
Dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 6212/2024 R.G. promossa: da
(C.F. in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 C.F._1 della (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_1
GIANLUCA GARBIN
contro
(C.F. ), difesa dagli avv.ti PAOLO VOCI e Controparte_2 P.IVA_2
PATRIZIA CARBONE
CONCLUSIONI
E Parte_1 Controparte_3
Nel merito.
[... Dichiararsi la nullità o disporsi l'annullamento della Ordinanza ingiunzione della CP_2
contrassegno elettronico del 30.10.2024 08.09.00 Parte_3
n. prot. 0074535/24 data prot. 30.10.24 nei confronti di e/o Controparte_3
per le motivazioni in premessa e di ogni altro provvedimento derivante o Parte_1
conseguente.
In via subordinata di merito.
Previa dichiarazione della nullità o annullamento della Ordinanza ingiunzione, disporsi in ogni caso se ritenuta la violazione di cui all'art. 190 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e
2 l'applicazione della sanzione di cui all'art. 258 comma 5 D. Lgs. 152/06 pari ad € 260,00 oppure nella diversa misura che sarà ritenuta.
RO DI : CP_2
Voglia codesto On.le Tribunale respingere il ricorso in quanto infondato, previo rigetto delle istanze istruttorie.
Spese rifuse.
3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in opposizione ex artt. 22 L. 689/21981 e 6 D. Lgs. 150/2011, , Parte_1 in proprio e quale legale rappresentante di impugna l'ordinanza Controparte_3
ingiunzione n. 0074535/24 del 30.10.2024 con la quale è stata applicata al primo, quale trasgressore, e alla seconda quale obbligata in solido, la sanzione di € 4.960,00 oltre spese, per violazione dell'art. 190, comma 1, del D. Lgs. 152 del 2006 per mancata tenuta del registro di carico-scarico rifiuti pericolosi 1) eccependo l'esonero dall'obbligo di tenere il registro, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 22 del 1997, in quanto piccolo imprenditore;
2) contestando di aver prodotto i rifiuti di olio esausto e gli accumulatori di piombo rinvenuti in sede di sopralluogo dell' ; 3) in via subordinata, l'erronea applicazione del comma 3 Pt_4 dell'art. 258 del D.Lgs. 152 del 2006 in luogo di quella prevista dal comma 5 e 4) la violazione dell'art. 14 della legge 689 del 1991 per la mancata contestazione immediata, impeditiva dell'esercizio del diritto di difesa.
1.1 Si è costituita la contestando tutti i motivi e chiedendo il rigetto CP_2 dell'opposizione.
1.2 Accolta la richiesta di sospensione in ragione della mancata prova della produzione dei rifiuti da parte dell'opponente, la causa giunge in decisione allo stato degli atti, risultando superflue le prove orali articolare da parte ricorrente.
2. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Quanto al primo motivo di impugnazione, si tratta di difesa infondata.
Non solo una srl non può qualificarsi quale piccolo imprenditore artigiano, ma la norma invocata è stata abrogata dal D.Lgs. 152 del 2006 e l'art. 190 del D.Lgs 152 del 2006 non contempla più tale esclusione.
2.2 E', invece, fondato il secondo motivo dell'opposizione, attinente il merito della contestazione.
Al riguardo, in diritto, va osservato che, in tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione l'onere di provare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo sanzionato (cfr. fra le tante Cass. 17615 del 2007).
4 Ciò premesso, la non ha fornito prova della produzione dei rifiuti pericolosi per i CP_2 quali è contestata la mancata tenuta del registro da parte dell'odierna opponente.
Questi in sintesi i fatti.
A seguito di sopralluogo dell' del 12.1.2023 (doc. 1 conv.) è stata accertata la presenza Pt_4
presso la sede, condotta in locazione, della di rifiuti di cui al codice EER 13 CP_3
06 01 (accumulatori di piombo esausti) presenti nel sito all'interno di un piccolo cassone metallico (circa 50 unità) e di cui al codice EER 12 02 08 (olio esausto per motori).
Si legge sempre nel citato verbale che la parte esibiva due formulari, il N. WPFW 011934 C del 15.12.2022 relativo a una partita di olio esausto e il n. RIF 00523226 del 4.10.2022.
La parte non esibiva alcun registro di carico/scarico ex art. 190 del D.lgs. 152 del 2006.
, presente, non svolgeva alcuna osservazione. Parte_1
Seguiva quindi l'ordinanza ingiunzione oggi impugnata in cui si leggeva che la produzione dei rifiuti pericoli risultava documentata dal FIR n. WPFW 011934 C del 15.12.2022 attestante il conferimento del medesimo rifiuto a terza ditta autorizzata.
Così ricostruiti i fatti, si deve rilevare che l'unico formulario citato nell'ordinanza (doc. 5 att.) fa riferimento solo a olio esausto e non agli accumulatori di piombo e altresì riporta quale produttore la BDF Società Cooperativa, soggetto giuridico diverso dagli odierni opponenti.
Si rileva che nel verbale del sopralluogo si legge “si puntualizza che a seguito di visura CCIA di effettuata il 10.11.2023 si prende atto che in data 19.11.2019 la BDF Società CP_2
Cooperativa risulta ceduta alla Veneta Noleggi Srl”.
Trattasi di circostanza, oltre che giuridicamente poco precisa, di cui comunque non vi è allegazione in atti, né prova (un tanto non risultando dall'unica visura in atti della ricorrente, che è quella dalla stessa prodotta sub doc. 6).
Ne consegue che non vi è prova che i rifiuti pericolosi rinvenuti siano stati prodotti dalla
Veneta Noleggi Srl, con conseguente non applicabilità dell'obbligo di tenuta del registro e della sanzione per la relativa omissione.
L'accoglimento del secondo motivo rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi svolti, di cui uno espressamente in via subordinata.
3. All'accoglimento del ricorso consegue la condanna alle spese della . CP_2
La liquidazione avviene in base ai valori medi per le fasi di studio e introduttiva, nulla per l'istruttoria e minimi per la decisionale, vista la decisione allo stato degli atti e il mancato deposito di ulteriori atti difensivi.
P.Q.M.
5 Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione così decide: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione della n. Controparte_2
prot. 0074535/24 data prot. 30.10.24; condanna la a rifondere ai ricorrenti, con distrazione a favore dell'avv. Controparte_2
Gianluca Garbin dichiaratosi antistatario, le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.276,00 per onorari ed € 125,00 per spese, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Padova, 3 giugno 2025
La Giudice
dott.ssa Caterina Zambotto
6