CASS
Sentenza 26 gennaio 2023
Sentenza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 3419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3419 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PA CA nato a [...] il [...] SA AS nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
il procedimento si è svolto in forma scritta: lette le conclusioni del PG Luigi Birritteri che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3419 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 04/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 settembre 2020, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva ritenuto AR CE e ON NI colpevoli dei delitti di bancarotta documentale - e per NI anche patrimoniale - ai medesimi ascritti, quali legali rappresentanti, succedutisi nel tempo, della srl Chassid, dichiarata fallita il 1 ottobre 2013, irrogando loro le pene indicate in dispositivo. 1.1. La Corte territoriale, in risposta ai dedotti motivi di gravame, osservava quanto segue. Il rito abbreviato era stato condizionato, da parte del NI, all'acquisizione di una consulenza tecnica della difesa, alla quale però si erano allegati numerosi documenti non precedentemente inseriti nel fascicolo processualk, così che gli stessi non avrebbero potuto essere utilizzati per la decisione. Comunque, osservava la Corte, anche avvalendosi di tale materiale, il primo giudice aveva adeguatamente motivato la decisione di condanna del NI. Questi, infatti, aveva messo in liquidazione la fallita ponendovi a capo una testa di legno, l'imputato CE, facendo, nel contempo, sparire tutto il compendio contabile e tutti i beni indicati nel libro cespiti a fine 2011. NI, poi, non aveva in alcun modo collaborato con il curatore fallimentare, salvo poi dimostrarsi a completa conoscenza della destinazione dei beni distratti, avendone riferito al consulente di parte di cui si era avvalso nell'odierno procedimento. Per tre dei beni indicati in imputazione come distratti, non era stata fornita giustificazione alcuna e per quello di maggior valore economico si era prodotta la copia informale di un documento (di cessione) che nulla dimostrava se non che lo stesso era stato effettivamente ad altri ceduto e quindi distratto (non risultandone introitato il corrispettivo). Di molti dei beni indicati in imputazione come distratti, lo stesso consulente della difesa NI aveva collocato la cessione nel corso del 2012 e, quindi, nel periodo in cui la società era in liquidazione, solo formalmente amministrata dal CE. La sottrazione del compendio contabile era stata, con tutta evidenza, strumentale all'occultamento delle descritte distrazioni, tanto più se si considera che lo stesso CE aveva affermato che nessuna documentazione gli era stata mai consegnata. 1 2. Propongono distinti ricorsi gli imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore. 2.1. L'Avv. Ugo Morganti, per AR CE, deduce, con l'unico motivo, il vizio di motivazione, non essendo emerso, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che il coimputato gli avesse consegnato quelle scritture contabili di cui si lamenta la sottrazione. 2.2. Gli Avv.ti Lucio Monaco e Maria Rosaria Panesi, per ON NI, articolano cinque motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo deducono la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 597 e 438 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta invalidità della consulenza della difesa a firma LA e degli atti alla medesima allegati. Il deposito della consulenza agli atti era avvenuto il 27 giugno 2017 e, quindi, prima della discussione del giudizio abbreviato davanti al GU del 14 novembre 2017. Peraltro, sul punto della utilizzabilità di tale elaborato, ritenuta dal GU (pur non condividendone, in parte, l'esito) non vi era stato appello del pm. 2.2.2. Con il secondo ed il terzo motivo lamentano il difetto di motivazione in ordine alla confutazione, da parte dei giudici del merito, delle affermazioni del già citato consulente di parte circa il fatto che i beni distratti fossero stati ceduti durante la liquidazione del CE e non durante il lasso di tempo in cui la fallita era amministrata dal NI. Quanto, poi, al bene distratto di maggior valore economico (il centro lavori 5 assi Digit Stone) dalla copia dell'atto di transazione rivenuta dal consulente LA - che la Corte riteneva costituire la prova documentale della sua distrazione — si poteva dedurre che la sua sottoscrizione era avvenuta il 26 gennaio 2012 e, quindi, in epoca precedente alla assunzione, da parte del NI, della carica di amministratore della fallita (il 9/3/2012), senza che questi ne fosse stato uno dei soci o quel dominus che la Corte aveva ritenuto, in assenza di ogni elemento concreto che consentisse di pervenire a tale conclusione. 2.2.3 Con il quarto motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, in base alle sole precedenti condanne ed al comportamento processuale. 2 3. Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Birritteri, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore di AT ha inviato memoria con la quale ha controdedotto alle osservazioni del Procuratore generale. 5. Il ricorrente CE, a seguito del decesso del proprio difensore, ne ha nominato un altro. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di entrambi gli imputati sono inammissibili. 1. Tutti i motivi dedotti sono versati in fatto e non tengono così conto del perimetro dell'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, che trova il suo limite nel riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali e senza poter pervenire ad una riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Dia, Rv. 229369). 2. L'unico motivo di ricorso dedotto dal CE difetta anche di specificità non affrontando le ragioni per le quali, il Tribunale prima e la Corte d'appello poi, avevano ritenuto il concorso del medesimo nell'occultamento, a danno dei creditori, dell'intero compendio contabile. I giudici del merito, infatti, avevano osservato come il prevenuto avesse accettato il ruolo di liquidatore, per lo svolgimento del quale egli non aveva qualifica alcuna, e come, in seguito, non avesse operato alcun controllo nè sulla conservazione delle scritture contabili, né, invero, sulla sparizione dei beni posseduti dalla fallita, del tutto conscio così che tale condotta omissiva avrebbe, ed aveva, consentito a chi gli aveva affidato l'incarico di procedere alla sua 3 -'R2ì liquidazione (il NI) di spogliare la società di ogni suo bene e di occultare l'intero compendio contabile. 3. Il primo motivo del ricorso di NI è anch'esso, oltre che versato in fatto, privo della necessaria specificità posto che la Corte territoriale aveva affermato come non sussistesse la prova della destinazione dei beni indicati in imputazione (e/o dei relativi corrispettivi) al pagamento dei debiti della società ad esito della sola ritenuta inutilizzabilità (peraltro verificabile in ogni stato e grado del giudizio) della consulenza di parte, e dei documenti ad essa allegati, ma anche del fatto, acclarato, della sparizione degli stessi, non adeguatamente confutata di rilievi del consulente della difesa (in particolare sull'incasso del loro corrispettivo). Del tutto priva di adeguato riscontro era poi la spiegazione fornita dalla difesa circa la, regolare, cessione del bene di maggior valore economico non risultando in alcun modo accertato che la fallita non ne avesse versato, quando l'aveva acquistato, il corrispettivo, così venendo a cadere l'assunto presupposto della sua lecita "restituzione". 4. Quanto testè osservato - unitamente al fatto che NI si era dimostrato perfettamente al corrente della destinazione dei beni distratti, così confermando il ruolo del CE (che era, invece, all'oscuro di tutto), di mero, suo, prestanome - impone di concludere per l'inammissibilità, perché versati in fatto e comunque manifestamente infondati, del secondo e del terzo motivo di ricorso. Quanto, infatti, alla non ascrivibilità al NI della dispersione del bene di maggior valore economico sopra citato risulta, ancora una volta, significativo il fatto che fosse nella sua personale disponibilità la copia dell'atto da cui se ne era dedotta la destinazione, unitamente al fatto che, prima di assumere la carica di amministratore, NI avesse acquistato le quote dal precedente amministratore (significativamente: un dipendente del NI in altre società a questi riconducibili) che aveva purtuttavia mantenuto, per qualche tempo, la carica di amministratore (era pertanto evidente come NI fosse il dominus della società non solo durante la liquidazione del coimputato ma anche prima di assumere egli stesso la carica di amministratore). 5. Il quarto motivo del ricorso NI è inammissibile posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a 4 realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Peraltro, nel caso di specie, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sul punto, ricordando i precedenti del reo ed il comportamento, non collaborativo, tenuto con il curatore fallimentare. 6. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 novembre 2022.
il procedimento si è svolto in forma scritta: lette le conclusioni del PG Luigi Birritteri che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3419 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 04/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 settembre 2020, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva ritenuto AR CE e ON NI colpevoli dei delitti di bancarotta documentale - e per NI anche patrimoniale - ai medesimi ascritti, quali legali rappresentanti, succedutisi nel tempo, della srl Chassid, dichiarata fallita il 1 ottobre 2013, irrogando loro le pene indicate in dispositivo. 1.1. La Corte territoriale, in risposta ai dedotti motivi di gravame, osservava quanto segue. Il rito abbreviato era stato condizionato, da parte del NI, all'acquisizione di una consulenza tecnica della difesa, alla quale però si erano allegati numerosi documenti non precedentemente inseriti nel fascicolo processualk, così che gli stessi non avrebbero potuto essere utilizzati per la decisione. Comunque, osservava la Corte, anche avvalendosi di tale materiale, il primo giudice aveva adeguatamente motivato la decisione di condanna del NI. Questi, infatti, aveva messo in liquidazione la fallita ponendovi a capo una testa di legno, l'imputato CE, facendo, nel contempo, sparire tutto il compendio contabile e tutti i beni indicati nel libro cespiti a fine 2011. NI, poi, non aveva in alcun modo collaborato con il curatore fallimentare, salvo poi dimostrarsi a completa conoscenza della destinazione dei beni distratti, avendone riferito al consulente di parte di cui si era avvalso nell'odierno procedimento. Per tre dei beni indicati in imputazione come distratti, non era stata fornita giustificazione alcuna e per quello di maggior valore economico si era prodotta la copia informale di un documento (di cessione) che nulla dimostrava se non che lo stesso era stato effettivamente ad altri ceduto e quindi distratto (non risultandone introitato il corrispettivo). Di molti dei beni indicati in imputazione come distratti, lo stesso consulente della difesa NI aveva collocato la cessione nel corso del 2012 e, quindi, nel periodo in cui la società era in liquidazione, solo formalmente amministrata dal CE. La sottrazione del compendio contabile era stata, con tutta evidenza, strumentale all'occultamento delle descritte distrazioni, tanto più se si considera che lo stesso CE aveva affermato che nessuna documentazione gli era stata mai consegnata. 1 2. Propongono distinti ricorsi gli imputati, ciascuno a mezzo del proprio difensore. 2.1. L'Avv. Ugo Morganti, per AR CE, deduce, con l'unico motivo, il vizio di motivazione, non essendo emerso, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che il coimputato gli avesse consegnato quelle scritture contabili di cui si lamenta la sottrazione. 2.2. Gli Avv.ti Lucio Monaco e Maria Rosaria Panesi, per ON NI, articolano cinque motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo deducono la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 597 e 438 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta invalidità della consulenza della difesa a firma LA e degli atti alla medesima allegati. Il deposito della consulenza agli atti era avvenuto il 27 giugno 2017 e, quindi, prima della discussione del giudizio abbreviato davanti al GU del 14 novembre 2017. Peraltro, sul punto della utilizzabilità di tale elaborato, ritenuta dal GU (pur non condividendone, in parte, l'esito) non vi era stato appello del pm. 2.2.2. Con il secondo ed il terzo motivo lamentano il difetto di motivazione in ordine alla confutazione, da parte dei giudici del merito, delle affermazioni del già citato consulente di parte circa il fatto che i beni distratti fossero stati ceduti durante la liquidazione del CE e non durante il lasso di tempo in cui la fallita era amministrata dal NI. Quanto, poi, al bene distratto di maggior valore economico (il centro lavori 5 assi Digit Stone) dalla copia dell'atto di transazione rivenuta dal consulente LA - che la Corte riteneva costituire la prova documentale della sua distrazione — si poteva dedurre che la sua sottoscrizione era avvenuta il 26 gennaio 2012 e, quindi, in epoca precedente alla assunzione, da parte del NI, della carica di amministratore della fallita (il 9/3/2012), senza che questi ne fosse stato uno dei soci o quel dominus che la Corte aveva ritenuto, in assenza di ogni elemento concreto che consentisse di pervenire a tale conclusione. 2.2.3 Con il quarto motivo denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, in base alle sole precedenti condanne ed al comportamento processuale. 2 3. Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Birritteri, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore di AT ha inviato memoria con la quale ha controdedotto alle osservazioni del Procuratore generale. 5. Il ricorrente CE, a seguito del decesso del proprio difensore, ne ha nominato un altro. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di entrambi gli imputati sono inammissibili. 1. Tutti i motivi dedotti sono versati in fatto e non tengono così conto del perimetro dell'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, che trova il suo limite nel riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali e senza poter pervenire ad una riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Dia, Rv. 229369). 2. L'unico motivo di ricorso dedotto dal CE difetta anche di specificità non affrontando le ragioni per le quali, il Tribunale prima e la Corte d'appello poi, avevano ritenuto il concorso del medesimo nell'occultamento, a danno dei creditori, dell'intero compendio contabile. I giudici del merito, infatti, avevano osservato come il prevenuto avesse accettato il ruolo di liquidatore, per lo svolgimento del quale egli non aveva qualifica alcuna, e come, in seguito, non avesse operato alcun controllo nè sulla conservazione delle scritture contabili, né, invero, sulla sparizione dei beni posseduti dalla fallita, del tutto conscio così che tale condotta omissiva avrebbe, ed aveva, consentito a chi gli aveva affidato l'incarico di procedere alla sua 3 -'R2ì liquidazione (il NI) di spogliare la società di ogni suo bene e di occultare l'intero compendio contabile. 3. Il primo motivo del ricorso di NI è anch'esso, oltre che versato in fatto, privo della necessaria specificità posto che la Corte territoriale aveva affermato come non sussistesse la prova della destinazione dei beni indicati in imputazione (e/o dei relativi corrispettivi) al pagamento dei debiti della società ad esito della sola ritenuta inutilizzabilità (peraltro verificabile in ogni stato e grado del giudizio) della consulenza di parte, e dei documenti ad essa allegati, ma anche del fatto, acclarato, della sparizione degli stessi, non adeguatamente confutata di rilievi del consulente della difesa (in particolare sull'incasso del loro corrispettivo). Del tutto priva di adeguato riscontro era poi la spiegazione fornita dalla difesa circa la, regolare, cessione del bene di maggior valore economico non risultando in alcun modo accertato che la fallita non ne avesse versato, quando l'aveva acquistato, il corrispettivo, così venendo a cadere l'assunto presupposto della sua lecita "restituzione". 4. Quanto testè osservato - unitamente al fatto che NI si era dimostrato perfettamente al corrente della destinazione dei beni distratti, così confermando il ruolo del CE (che era, invece, all'oscuro di tutto), di mero, suo, prestanome - impone di concludere per l'inammissibilità, perché versati in fatto e comunque manifestamente infondati, del secondo e del terzo motivo di ricorso. Quanto, infatti, alla non ascrivibilità al NI della dispersione del bene di maggior valore economico sopra citato risulta, ancora una volta, significativo il fatto che fosse nella sua personale disponibilità la copia dell'atto da cui se ne era dedotta la destinazione, unitamente al fatto che, prima di assumere la carica di amministratore, NI avesse acquistato le quote dal precedente amministratore (significativamente: un dipendente del NI in altre società a questi riconducibili) che aveva purtuttavia mantenuto, per qualche tempo, la carica di amministratore (era pertanto evidente come NI fosse il dominus della società non solo durante la liquidazione del coimputato ma anche prima di assumere egli stesso la carica di amministratore). 5. Il quarto motivo del ricorso NI è inammissibile posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a 4 realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Peraltro, nel caso di specie, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sul punto, ricordando i precedenti del reo ed il comportamento, non collaborativo, tenuto con il curatore fallimentare. 6. All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 novembre 2022.