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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/03/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della dott.ssa Manuela Esposito nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4372/2019
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Petta e dall'Avv. Parte_1
Giuseppina Palermo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Fiertler, Controparte_1
giusta procura in atti;
RESISTENTE
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Marcello Carnovale, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Controparte_3
SEDE DI COSENZA, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono,
[...]
giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/12/2019, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199011009110/000, notificata da parte di Controparte_1
in data 29/10/2019.
In particolare, il ricorrente ha impugnato l'intimazione relativamente ai seguenti avvisi di addebito e cartella di pagamento: 1) cartella n. 03420050040356938000, 2) avviso di addebito n. 33420120003354324000, 3) avviso di addebito n. 33420130002170674000, 4) avviso di addebito n.
33420130002739287000, 5) avviso di addebito n. 334201300003636236000, 6) avviso di addebito n. 33420140005287672000.
La parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto d'intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento, nonché la prescrizione di tutte le obbligazioni sottese all'intimazione di pagamento opposta per decorso del termine prescrizionale di 5 anni dei crediti previdenziali ex legge n. 335/1995.
Costituitisi in giudizio l , l' e l' , hanno contestato con varie argomentazioni la CP_4 CP_5 CP_3
domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito, della cartella di pagamento e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento e l'interruzione del termine di prescrizione;
le parti resistenti hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva. l' ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, CP_3
individuando nel Tribunale del lavoro di Cosenza il giudice territorialmente competente.
Con provvedimento, all'udienza del 21/02/2020, è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Castrovillari adito, nei limiti dei crediti dedotti in giudizio, in favore del Tribunale CP_3
di Cosenza territorialmente competente, con termini di legge per la riassunzione.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
********
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' , in tal modo Controparte_1 rendendo l' legittimata passiva sul punto. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di CP_5
difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della CP_4
titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
2. L'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Cosenza, territorialmente competente, già statuita con provvedimento all'udienza del 21/02/2020, riguarda la cartella n. CP_3
03420050040356938000.
3. In via preliminare e assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per stralcio/annullamento ex lege in relazione ai carichi sottesi agli avvisi di addebito n. 33420130002739287000 e n. 33420130003636236000, (cfr. estratto di ruolo in atti) poiché automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro ed affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Invero, sono stati automaticamente annullati, a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del
2022, i singoli carichi sottesi agli avvisi di addebito suindicati, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il
1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lettera d, del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio
2023, n. 14 “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo, anche se non perfettamente identico, a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l., n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a
9, del d.l., n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema
Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass.
n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023
e Cass. n. 18413 del 2023). 4. Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione ai restanti carichi sottesi agli avvisi di addebito n. 33420120003354324000, n. 33420130002170674000 e n.
33420140005287672000.
Ebbene, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge, a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi, deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza
23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi, per certi profili analoga, cfr. Cass. U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile
a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 5/12/2019, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione, avvenuta in data 29/10/2019 (cfr. relata notifica in allegati . CP_5 Analogamente, risulta tardiva e, dunque, inammissibile la domanda proposta “in funzione recuperatoria”, essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, risalente al 29/10/2019, rispetto alla data del deposito del ricorso giudiziale, effettuato in data 5/12/2019.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.
5. La doglianza è in parte fondata.
Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi per i seguenti avvisi di addebito. In atti vi è prova della regolare notifica dell'avviso di addebito n. 33420120003354324000, in data 3/12/2012, e dell'avviso di addebito n. 33420130002170674000, in data 20/11/2013.
Successivamente a tali atti è stata effettuata, in data 29/10/2019, la notifica della intimazione di pagamento impugnata. Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti che siano idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore negli avvisi di addebito appena specificati.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso in parte qua.
6. La doglianza è infondata, invece, per l'avviso di addebito n. 33420140005287672000, di cui risulta prova della notifica in data 23/01/2015.
Successivamente a tali atti è stata effettuata, in data 29/10/2019, la notifica della intimazione di pagamento impugnata, atto idoneo ad interrompere la prescrizione quinquennale non maturata.
A tanto consegue il rigetto del ricorso in parte qua.
Assorbite tutte le altre doglianze.
7. Considerato l'esito complessivo della controversia, di reciproca soccombenza parziale, e del totale annullamento degli avvisi di addebito sopra indicati, conseguente ad un fatto sopravvenuto nel corso del processo (ossia l'entrata in vigore dell' art. 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022 n. 197), appaiono in concreto sussistenti “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle poste creditorie per contribuzioni contenute negli avvisi di addebito n. 33420130002739287000 e n. 33420130003636236000, per sopravvenuto sgravio/annullamento ex lege;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti dal ricorrente, in quanto estinti per prescrizione, i carichi sottesi agli avvisi di addebito n. 33420120003354324000 e n.
33420130002170674000;
- rigetta per il resto il ricorso e dichiara dovuti i crediti di cui all'avviso di addebito n.
33420140005287672000;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona della dott.ssa Manuela Esposito nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4372/2019
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Petta e dall'Avv. Parte_1
Giuseppina Palermo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Fiertler, Controparte_1
giusta procura in atti;
RESISTENTE
, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Marcello Carnovale, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Controparte_3
SEDE DI COSENZA, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono,
[...]
giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/12/2019, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199011009110/000, notificata da parte di Controparte_1
in data 29/10/2019.
In particolare, il ricorrente ha impugnato l'intimazione relativamente ai seguenti avvisi di addebito e cartella di pagamento: 1) cartella n. 03420050040356938000, 2) avviso di addebito n. 33420120003354324000, 3) avviso di addebito n. 33420130002170674000, 4) avviso di addebito n.
33420130002739287000, 5) avviso di addebito n. 334201300003636236000, 6) avviso di addebito n. 33420140005287672000.
La parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto d'intimazione di pagamento per omessa notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento, nonché la prescrizione di tutte le obbligazioni sottese all'intimazione di pagamento opposta per decorso del termine prescrizionale di 5 anni dei crediti previdenziali ex legge n. 335/1995.
Costituitisi in giudizio l , l' e l' , hanno contestato con varie argomentazioni la CP_4 CP_5 CP_3
domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito, della cartella di pagamento e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento e l'interruzione del termine di prescrizione;
le parti resistenti hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva. l' ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, CP_3
individuando nel Tribunale del lavoro di Cosenza il giudice territorialmente competente.
Con provvedimento, all'udienza del 21/02/2020, è stata dichiarata l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Castrovillari adito, nei limiti dei crediti dedotti in giudizio, in favore del Tribunale CP_3
di Cosenza territorialmente competente, con termini di legge per la riassunzione.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
********
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' , in tal modo Controparte_1 rendendo l' legittimata passiva sul punto. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di CP_5
difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della CP_4
titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
2. L'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Cosenza, territorialmente competente, già statuita con provvedimento all'udienza del 21/02/2020, riguarda la cartella n. CP_3
03420050040356938000.
3. In via preliminare e assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per stralcio/annullamento ex lege in relazione ai carichi sottesi agli avvisi di addebito n. 33420130002739287000 e n. 33420130003636236000, (cfr. estratto di ruolo in atti) poiché automaticamente annullati a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro ed affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Invero, sono stati automaticamente annullati, a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del
2022, i singoli carichi sottesi agli avvisi di addebito suindicati, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il
1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lettera d, del d.l. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio
2023, n. 14 “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo, anche se non perfettamente identico, a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l., n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a
9, del d.l., n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema
Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass.
n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023
e Cass. n. 18413 del 2023). 4. Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione ai restanti carichi sottesi agli avvisi di addebito n. 33420120003354324000, n. 33420130002170674000 e n.
33420140005287672000.
Ebbene, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge, a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi, deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza
23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi, per certi profili analoga, cfr. Cass. U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile
a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 5/12/2019, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione, avvenuta in data 29/10/2019 (cfr. relata notifica in allegati . CP_5 Analogamente, risulta tardiva e, dunque, inammissibile la domanda proposta “in funzione recuperatoria”, essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, risalente al 29/10/2019, rispetto alla data del deposito del ricorso giudiziale, effettuato in data 5/12/2019.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c.
5. La doglianza è in parte fondata.
Risulta, infatti, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive, in assenza di allegazione di idonei atti interruttivi per i seguenti avvisi di addebito. In atti vi è prova della regolare notifica dell'avviso di addebito n. 33420120003354324000, in data 3/12/2012, e dell'avviso di addebito n. 33420130002170674000, in data 20/11/2013.
Successivamente a tali atti è stata effettuata, in data 29/10/2019, la notifica della intimazione di pagamento impugnata. Non vi è prova inequivoca di notifica di atti medio tempore intervenuti che siano idonei ad interrompere la prescrizione quinquennale.
In ragione di tanto deve ritenersi spirato il termine prescrizionale quinquennale e, di conseguenza, devono essere dichiarati estinti i crediti vantati dall'ente impositore negli avvisi di addebito appena specificati.
A tanto consegue l'accoglimento del ricorso in parte qua.
6. La doglianza è infondata, invece, per l'avviso di addebito n. 33420140005287672000, di cui risulta prova della notifica in data 23/01/2015.
Successivamente a tali atti è stata effettuata, in data 29/10/2019, la notifica della intimazione di pagamento impugnata, atto idoneo ad interrompere la prescrizione quinquennale non maturata.
A tanto consegue il rigetto del ricorso in parte qua.
Assorbite tutte le altre doglianze.
7. Considerato l'esito complessivo della controversia, di reciproca soccombenza parziale, e del totale annullamento degli avvisi di addebito sopra indicati, conseguente ad un fatto sopravvenuto nel corso del processo (ossia l'entrata in vigore dell' art. 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022 n. 197), appaiono in concreto sussistenti “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle poste creditorie per contribuzioni contenute negli avvisi di addebito n. 33420130002739287000 e n. 33420130003636236000, per sopravvenuto sgravio/annullamento ex lege;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti dal ricorrente, in quanto estinti per prescrizione, i carichi sottesi agli avvisi di addebito n. 33420120003354324000 e n.
33420130002170674000;
- rigetta per il resto il ricorso e dichiara dovuti i crediti di cui all'avviso di addebito n.
33420140005287672000;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 26.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Palumbo -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021