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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3540/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
così composto:
dottor Francesco Lupia Presidente rel dottoressa Rosa Maria Bova giudice dottoressa Chiara Pulicati giudice ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3540/20 RG
tra nato a [...] l'[...], C.F. , ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1
via Reatina 15 rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Gervasi ( ) con studio in C.F._2
Roma al Corso d'Italia 102 presso la quale è elettivamente domiciliato.
Ricorrente
contro
(Cod. Fisc.: ) nata a [...] l'08 Ottobre Controparte_1 CodiceFiscale_3
1965, residente in [...], elettivamente domiciliata in 00122 Roma
Via Ferdinando Acton, 21, presso lo studio dell'Avv. Simone Panepinto (Cod. Fisc.: C.F._4
) che la rappresenta e difende.
[...]
pagina 1 di 5 .
Resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.9.20 il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di NT in data 11.7.1987 con;
che dalla loro Controparte_1
Per_ unione coniugale era nata la figlia il 10.1.1991,ora maggiorenne ed economicamente autonoma.
;che con verbale di separazione del 29.1.2004 omologato in data 15.6.2004 i coniugi si separavano alle seguenti condizioni “1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) la figlia di anni 13 viene affidata al padre, la madre potrà averla e tenerla con sé quando vorrà Persona_2 compatibilmente con le eIGenze della minore e comunque il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30 nonché i week end alternati dal sabato uscita di scuola fino alle ore 20,30 della domenica, oltre alle festività di Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni e per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo;
3) il marito nulla chiede per il mantenimento della figlia anche in ordine alle spese straordinarie, scolastiche e mediche, in quanto la moglie provvederà al proprio mantenimento anche se attualmente disoccupata, per quanto concerne la rata di mutuo pari ad euro 300,00 mensili intestato alla IG.ra , il marito si obbliga a corrispondere mensilmente alla moglie il 50% della rata di mutuo CP_1 pari ad euro 150,00 mensili sino all'estinzione; 4) la casa coniugale …… è assegnata al marito con quanto in essa contenuto ad eccezione degli effetti personali della IG.ra che provvederà a CP_1
Per_ ritirarli entro 30 giorni. Si precisa che la moglie contribuirà al mantenimento della figlia a mezzo della corresponsione della quota parte della rata di mutuo, pari ad euro 150,00 mensili mutuo che è stato acceso sull'immobile a copertura di un debito familiare”; che non avendo il Tribunale omologato la separazione atteso che la casa coniugale non poteva essere assegnata al marito, potendo invece rimanere solo in godimento allo stesso, i coniugi depositavano una dichiarazione con la quale davano atto che la casa coniugale sarebbe rimasta in godimento al IG. (doc. 1); che il Parte_1
pagina 2 di 5 Tribunale dava atto della dichiarazione e, pertanto, omologava la separazione;
che dalla data della separazione personale i coniugi non hanno più ripreso la convivenza e, pertanto, non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale degli stessi;
che conseguentemente sussistono i requisiti ex lege previsti.
Concludeva chiedendo “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
NT in data 11.7.1987 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sul certificato di matrimonio del 1987, atto n. 32, parte 2, serie
A; 2) dichiarare che i IGg.ri e provvederanno ciascuno al proprio Parte_1 Controparte_1
Per_ mantenimento essendo economicamente indipendenti;
3) dichiarare che la figlia è economicamente indipendente.”
Si costituiva , non opponendosi alla pronuncia sullo status, ma chiedendo il Controparte_1
riconosciumento di un assegno divorzile di euro 300,00 mensili.
All'udienza presidenziale veniva revocato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore della prole.
La causa era assegnata al Giudice Istruttore e trattenuta in decisione per la pronunzia sullo status.
Emessa la sentenza, la causa era rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio.
La causa era dunque istruita documentalmente e tramite indagini delegate alla GDF.
La causa era dunque trattenuta in decisione.
Tanto premesso,è parzialmente fondata la domanda di condanna al pagamento di un assegno divorzile.
A tal proposito giova rammentare come “Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma
6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del pagina 3 di 5 patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.” (Cassazione civile sez. un., 11/07/2018, n.18287).
Ebbene nel caso in esame è evidente lo squilibrio reddituale delle parti (mentre sostanzialmente eguale
è la condizione patrimoniale, per ambedue molto contenuta).
Dirimenti a tal riguardo sono le emergenze della indagini delegate alla GDF.
Ed invero mentre il ricorrente risulta titolare di un reddito annuo lordo medio di euro 20.000,00 circa
(pari ad un reddito mensile netto di euro 1.485,00), la resistente risulta titolare di un reddito annuo lordo medio di euro 4000,00 circa
Quest'ultima poi risulta per età (quasi settantenne) e per titoli (licenza elementare) priva della possibilità di procuararsi mezzi di sostentamento.
Dall'istruttoria invece non è emerso se tale squilibrio sia la conseguenza del contributo fornito dalla richiedente medesima alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due coniugi.
Alla luce di tali emergenze appare corretto un stabilire un assegno divorzile di euro 100,00 mensili,
oltre rivalutazione istat.
In ragione della fondatezza parziale della domanda, vanno compensate le spese di lite
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata, così
provvede:
-Condanna a versare entro il 5 di ogni mese a un assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile mensile di euro 100,00 oltre rivalutazione istat
-Spese compensate
Tivoli, 20.12.24
Il Presidente rel
Dott.Francesco Lupia
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
così composto:
dottor Francesco Lupia Presidente rel dottoressa Rosa Maria Bova giudice dottoressa Chiara Pulicati giudice ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3540/20 RG
tra nato a [...] l'[...], C.F. , ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1
via Reatina 15 rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Gervasi ( ) con studio in C.F._2
Roma al Corso d'Italia 102 presso la quale è elettivamente domiciliato.
Ricorrente
contro
(Cod. Fisc.: ) nata a [...] l'08 Ottobre Controparte_1 CodiceFiscale_3
1965, residente in [...], elettivamente domiciliata in 00122 Roma
Via Ferdinando Acton, 21, presso lo studio dell'Avv. Simone Panepinto (Cod. Fisc.: C.F._4
) che la rappresenta e difende.
[...]
pagina 1 di 5 .
Resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Come da verbale d'udienza in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.9.20 il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio concordatario nel Comune di NT in data 11.7.1987 con;
che dalla loro Controparte_1
Per_ unione coniugale era nata la figlia il 10.1.1991,ora maggiorenne ed economicamente autonoma.
;che con verbale di separazione del 29.1.2004 omologato in data 15.6.2004 i coniugi si separavano alle seguenti condizioni “1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2) la figlia di anni 13 viene affidata al padre, la madre potrà averla e tenerla con sé quando vorrà Persona_2 compatibilmente con le eIGenze della minore e comunque il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 20,30 nonché i week end alternati dal sabato uscita di scuola fino alle ore 20,30 della domenica, oltre alle festività di Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni e per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo;
3) il marito nulla chiede per il mantenimento della figlia anche in ordine alle spese straordinarie, scolastiche e mediche, in quanto la moglie provvederà al proprio mantenimento anche se attualmente disoccupata, per quanto concerne la rata di mutuo pari ad euro 300,00 mensili intestato alla IG.ra , il marito si obbliga a corrispondere mensilmente alla moglie il 50% della rata di mutuo CP_1 pari ad euro 150,00 mensili sino all'estinzione; 4) la casa coniugale …… è assegnata al marito con quanto in essa contenuto ad eccezione degli effetti personali della IG.ra che provvederà a CP_1
Per_ ritirarli entro 30 giorni. Si precisa che la moglie contribuirà al mantenimento della figlia a mezzo della corresponsione della quota parte della rata di mutuo, pari ad euro 150,00 mensili mutuo che è stato acceso sull'immobile a copertura di un debito familiare”; che non avendo il Tribunale omologato la separazione atteso che la casa coniugale non poteva essere assegnata al marito, potendo invece rimanere solo in godimento allo stesso, i coniugi depositavano una dichiarazione con la quale davano atto che la casa coniugale sarebbe rimasta in godimento al IG. (doc. 1); che il Parte_1
pagina 2 di 5 Tribunale dava atto della dichiarazione e, pertanto, omologava la separazione;
che dalla data della separazione personale i coniugi non hanno più ripreso la convivenza e, pertanto, non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale degli stessi;
che conseguentemente sussistono i requisiti ex lege previsti.
Concludeva chiedendo “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
NT in data 11.7.1987 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sul certificato di matrimonio del 1987, atto n. 32, parte 2, serie
A; 2) dichiarare che i IGg.ri e provvederanno ciascuno al proprio Parte_1 Controparte_1
Per_ mantenimento essendo economicamente indipendenti;
3) dichiarare che la figlia è economicamente indipendente.”
Si costituiva , non opponendosi alla pronuncia sullo status, ma chiedendo il Controparte_1
riconosciumento di un assegno divorzile di euro 300,00 mensili.
All'udienza presidenziale veniva revocato l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente ed in favore della prole.
La causa era assegnata al Giudice Istruttore e trattenuta in decisione per la pronunzia sullo status.
Emessa la sentenza, la causa era rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio.
La causa era dunque istruita documentalmente e tramite indagini delegate alla GDF.
La causa era dunque trattenuta in decisione.
Tanto premesso,è parzialmente fondata la domanda di condanna al pagamento di un assegno divorzile.
A tal proposito giova rammentare come “Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma
6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del pagina 3 di 5 patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.” (Cassazione civile sez. un., 11/07/2018, n.18287).
Ebbene nel caso in esame è evidente lo squilibrio reddituale delle parti (mentre sostanzialmente eguale
è la condizione patrimoniale, per ambedue molto contenuta).
Dirimenti a tal riguardo sono le emergenze della indagini delegate alla GDF.
Ed invero mentre il ricorrente risulta titolare di un reddito annuo lordo medio di euro 20.000,00 circa
(pari ad un reddito mensile netto di euro 1.485,00), la resistente risulta titolare di un reddito annuo lordo medio di euro 4000,00 circa
Quest'ultima poi risulta per età (quasi settantenne) e per titoli (licenza elementare) priva della possibilità di procuararsi mezzi di sostentamento.
Dall'istruttoria invece non è emerso se tale squilibrio sia la conseguenza del contributo fornito dalla richiedente medesima alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due coniugi.
Alla luce di tali emergenze appare corretto un stabilire un assegno divorzile di euro 100,00 mensili,
oltre rivalutazione istat.
In ragione della fondatezza parziale della domanda, vanno compensate le spese di lite
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata, così
provvede:
-Condanna a versare entro il 5 di ogni mese a un assegno Parte_1 Controparte_1
divorzile mensile di euro 100,00 oltre rivalutazione istat
-Spese compensate
Tivoli, 20.12.24
Il Presidente rel
Dott.Francesco Lupia
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