Sentenza 10 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può discendere dalla violazione degli obblighi connessi alla qualità di genitore, qualora tale omissione abbia assunto rilevanza causale nell'adozione della misura cautelare nei confronti dell'istante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistere la colpa grave nel comportamento d'omessa vigilanza del padre che aveva consistito che altri abusassero sessualmente del figlio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2008, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 10/12/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 2347
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 025965/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZA MA, n. a Trescore AL (BG) il 16/5/1960;
avverso l'ordinanza del 28/02/2007 della Corte di Appello di Brescia, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione dallo stesso subita;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato in rappresentanza del Ministero dell'Economia, depositate in data 3/12/08, che ha concluso chiedendo il rigetto.
Si Osserva:
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza del 28/2/2007 la Corte di Appello di Brescia, rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da ZA MA.
Questi, arrestato per violenza sessuale in danno dei figli minori, era stato successivamente assolto con formula piena. A motivazione del provvedimento di rigetto la Corte territoriale ha affermato sussistere la colpa grave dello ZA, postasi in rapporto di causa-effetto con l'adozione del provvedimento cautelare (art. 314 c.p.p., comma 1), in quanto il suo comportamento omissivo, per non avere adeguatamente educato ed istruito i minori e non avere evitato che venissero in contatto con materiale pornografico, aveva determinato l'insorgere nei fanciulli di malsani e prematuri interessi sessuali, che avevano determinato le accuse;
detto comportamento, pertanto, era eziologicamente legato con la detenzione patita.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore deducendo la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Invero nella motivazione dell'ordinanza impugnata si faceva riferimento ad una precoce sessualizzazione dei minori che non era stata provata in modo certo ed in ogni caso non era stata percepibile da parte dei genitori;
il malessere dei minori si era manifestato solo dopo l'intervento di una dottoressa dei Servizi Sociali che non era escluso avesse condizionato i minori nelle loro manifestazioni esteriori. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso, tenuto conto della macroscopica trascuratezza ed imprudenza del ricorrente.
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come è noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione, è connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti.
In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. 2. È quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine alla condotta dello ZA ed alla sua idoneità ad ingenerare nel giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale il convincimento di un suo probabile coinvolgimento nella violenza sessuale.
Ebbene, la Corte territoriale, facendo buon governo dell'applicazione delle norme in materia e con motivazione logica ed ampia, ha evidenziando le ragioni che hanno indotto al rigetto della richiesta, e cioè che:
1) il processo penale a carico dello PE aveva preso le mosse dalle accuse formulate dai figli minori, IS (tra e 12 ed i 14 anni all'epoca dei fatti) ed AL (tra e 3 ed i 5 anni all'epoca dei fatti);
2) il giudice di merito, nell'assolvere l'imputato per assenza di prova certa di responsabilità, aveva evidenziato che i due minori IS ed AL, fratello e sorella, risultavano essere precocemente sessualizzati, come emerso dal consulenze tecniche e deposizioni;
3) l'origine di tale precocità andava individuata anche nel fatto che in casa avevano avuto la possibilità di visionare cassette pornografiche detenute dal padre;
4) inoltre la piccola AL certamente aveva subito abusi sessuali, sebbene non fosse stato possibile stabilire di che entità e chi ne fosse l'autore.
3. Ciò premesso, va affermato in questa sede che anche una condotta omissiva può assumere i connotati di un comportamento gravemente colposo idoneo ad essere ostativo al riconoscimento dell'equo indennizzo.
In particolare, per quanto attiene all'ambito familiare, ai sensi dell'art. 147 c.c., i genitori hanno l'obbligo di "istruire ed educare" la prole.
Tale disposizione normativa determina la nascita in capo al genitore di una posizione di garanzia, connessa al suo dovere di tutela e sorveglianza, che può essere origine di responsabilità sia in campo civile che penale.
La giurisprudenza è oramai consolidata nel ritenere che l'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, può costituire fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito da costui commesso, ai sensi dell'art. 2048 c.c. (ex plurimis Cass. Civ. n. 7270/01, rv. 547081). Trattasi di responsabilità per fatto proprio, non per fatto altrui, giustificata da una "culpa in educando" o "in vigilando" (cfr. Cass. Civ. n. 7050/08, rv. 602217; n. 8263/96,rv. 499580). Anche in campo penale la violazione degli obblighi connessi alla posizione di garanzia di genitore, è stata ritenuta fonte di responsabilità, con specifico riferimento ai reati di natura sessuale.
Di recente questa Corte ha stabilito che "il genitore esercente la potestà sui figli minori, come tale investito, a norma dell'art. 147 c.c., di una posizione di garanzia in ordine alla tutela dell'integrità psico-fisica dei medesimi, risponde, a titolo di causalità omissiva di cui all'art. 40 cpv. c.p., degli atti di violenza sessuale compiuti dal coniuge sui figli, sempre che sussistano le condizioni rappresentate: a) dalla conoscenza o conoscibilità dell'evento; b) dalla conoscenza o riconoscibilità dell'azione doverosa incombente sul "garante"; c) dalla possibilità oggettiva di impedire l'evento" (Cass. n. 4730/07, ric. Berti, rv. 238698; nello stesso senso, Cass. n. 4331/06, imp. Biondillo, rv. 233308).
Pertanto, se una condotta omissiva, tenuta in violazione degli obblighi connessi alla qualità di genitore, può costituire fonte di responsabilità sia civile che penale, analogamente deve dirsi che tale tipo di condotta, una volta accertata la sua valenza eziologica e la sua natura gravemente colposa, ben può inibire il riconoscimento dell'equo indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p.. 4. Nel caso dì specie la Corte territoriale ha evidenziato come lo ZA sia venuto meno ai più elementari compiti su di lui gravanti come genitore, detenendo videocassette di contenuto pornografico senza alcuna cautela, tanto da essere state ripetutamente visionate dai minori, in assenza di qualsiasi idoneo controllo.
Inoltre, come accertato nel giudizio di cognizione, la figlia minore AL, tra i 3 ed i 5 anni, ha patito abusi sessuali ad opera di persona, allo stato, ignota.
Che ciò sia accaduto senza che i genitori si accorgessero di nulla, testimonia ancora una volta la carenza di vigilanza sui figli. Tutto ciò ha determinato, come acclarato in sede processuale, una precoce e malsana sessualizzazione dei minori, che è stata l'origine delle accuse dei figli al padre. Ma tali accuse si pongono, come detto, in stretto legame causale con la condotta omissiva dello PE, connotata da grave negligenza.
Pertanto, correttamente il giudice di merito, senza effettuare alcuna illegittima rivalutazione della sentenza penale di assoluzione (Cass. SS.UU. 23.12.1995 n. 43), ma rilevando solo la sussistenza di elementi che hanno dato causa all'emissione della misura cautelare e configuranti la colpa grave a norma dell'art. 314 c.p.p., comma 1, ha escluso il diritto del ricorrente alla riparazione, essendo state indubbiamente le circostanze succitate idonee concause determinanti l'emissione di una misura cautelare a carico dello PE. Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009