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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/10/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello n. 255/2022 proposto avverso la sentenza n. 55/2022 emessa dal Tribunale di Campobasso in composizione collegiale (nel proc. n. 431/2018 R.G.), avente ad oggetto :responsabilità civile magistrato ex l. n. 117/1988
T R A
CA , n. il 30/10/1967 ad NA (Ch), residente a Parte_1
ED (Ungheria), c.f. ungherese (sprovvisto di c.f. italiano), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pina Benedetti in forza di procura allegata alla citazione in appello - pec : Email_1
APPELLANTE - APPELLATO INCIDENTALE
E
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Campobasso - pec: Email_2
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI : disposta la trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come segue: avv. Benedetti per l'appellante previa ammissione dei mezzi istruttori indicati nell'atto di appello pagg. 23-28 e non ammessi, respinta ogni contraria azione e/o eccezione, in riforma della sentenza impugnata, accogliere la domanda attorea e pertanto accertare e dichiarare che il dott.
, PM presso la Procura di Lanciano all'epoca del procedimento penale Parte_2
n. 928/10 RGnr è incorso in colpa grave e per l'effetto condannare il
[...] al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € Controparte_2
360.000,00 a titolo risarcimento danni ingiustamente causati (di cui € 260.00,00 per danno patrimoniale ed € 100.000,00 per danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo pagamento, oltre spese e competenze del presente procedimento;
Avvocatura distrettuale per l'appellato conclude riportandosi integralmente alla propria comparsa di costituzione in secondo grado e alle conclusioni ivi formulate, insistendo per il rigetto dell'appello avversario, siccome manifestamente infondato in fatto e in diritto e, all'occorrenza, per
l'accoglimento della dispiegata impugnazione incidentale condizionata.
– RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE –
1.-- Con citazione notificata il 9/02/2018 ha proposto Parte_3 dinanzi al Tribunale di Campobasso domanda di accertamento della responsabilità civile
2 del magistrato per i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso Parte_2 causati all'istante con colpa grave, con condanna dell' Controparte_3
, in persona del al risarcimento dei
[...] Controparte_2 predetti danni, nella misura di € 360.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al pagamento.
Secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo:
• , quale sostituto Procuratore della BB presso il Tribunale di Parte_2
Lanciano, nell'ambito del procedimento penale n. 928/2010 RG n.r. aveva chiesto in data 5/08/2010 il sequestro preventivo di tutti i beni mobili ed immobili del
, indagato, quale legale rappresentante della -priva di Parte_1 Controparte_4 beni alla stessa intestati-, per violazione dell'art.5 del d.lgs. n. 74/2000 (omesse CP CP dichiarazioni ed Iva in relazione ad imposta evasa per l'anno 2008) e del d.lgs. n. 276/2003 (mancata autorizzazione all'esercizio di attività di intermediazione Con di manodopera), sequestro concesso dal il 6/08/2010 ed eseguito su conti correnti e fondo comune di investimento il 9/08/2010 e su abitazione e terreni l'11/08/2010;
• esercitata dal l'azione penale, all'esito del dibattimento il procedimento era Pt_2 stato definito con sentenza n.651 pronunciata il 30/10/2014 [motivazione depositata il
5/11/2014, decisione irrevocabile il 13/02/2015] di assoluzione per insussistenza del fatto, essendo stato accertato sulla scorta della perizia disposta in tale fase che - deducendo i costi d'impresa dai ricavi risultanti dal bilancio societario del 2008- le imposte evase erano notevolmente inferiori alla soglia di rilevanza penale, nonchè che la disponeva di autorizzazione rilasciata in Slovacchia, idonea Controparte_4 anche in Italia all'esercizio di lavoro interinale.
3 A fondamento della domanda risarcitoria proposta, il ha dedotto la colpa grave Parte_1 del P.M. per avere omesso di tenere conto, ai fini del calcolo delle imposte dovute Pt_2 per l'anno 2008 dalla società, dei costi sostenuti -già emergenti dagli atti di indagine, essendo state acquisite fatture e dichiarazioni di 5 dipendenti ungheresi che percepivano dalla stipendio, vitto ed alloggio in Italia-, così come agli atti era stata Controparte_4 acquisita l'autorizzazione rilasciata dalla BB CA (stato membro UE) all'esercizio di attività di intermediazione di manodopera, valido anche per lo svolgimento in Italia.
Ha esposto che, a causa dei sequestri e del procedimento penale, non avendo percepito il proprio compenso quale amministratore aveva dovuto sospendere il pagamento delle rate di mutuo ipotecario gravante sull'abitazione familiare, sottoposta di conseguenza ad espropriazione forzata, e che la impossibilità di prosecuzione dell'attività della
[...] lo aveva costretto a trasferirsi all'estero con la famiglia per trovare CP_4 un'occupazione -peraltro solo a tempo determinato- ed avvalersi dell'aiuto del familiari della moglie, di origine ungherese;
ha chiesto il risarcimento di danni patrimoniali per
260.000,00 euro (di cui 200.000,00 euro per la perdita degli immobili in sede di esecuzione forzata e 60.000,00 per la perdita di chances reddituali), e di danni non patrimoniali per sofferenze morali e per la perdita di credibilità imprenditoriale per
100.000,00 euro.
La ha eccepito l'inammissibilità della domanda Controparte_1 per mancato rispetto da parte dell'attore del termine previsto a pena di decadenza dall'art. 4, co.2, della l.n. 117/1988; nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 55 del 21/01/2022 il Tribunale di Campobasso -omessa la decisione sull'eccezione preliminare della parte convenuta- ha rigettato la domanda nel merito
4 escludendo nell'operato del magistrato la sussistenza di profili censurabili ai sensi della legge invocata e condannando l'attore al pagamento delle spese giudiziali.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello Parte_3 con atto di citazione notificato il 19/07/2022 chiedendone la riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e spiegando appello incidentale condizionato per l'accoglimento dell'eccezione di decadenza non vagliata in primo grado.
Con ordinanza del 21/11/20124 la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
2.-- L'appello incidentale tardivo proposto ai sensi dell'art. 334 c.p.c. dalla Controparte_1
in data 9/11/2022 (oltre il termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c. dalla sentenza di
[...] primo grado del 21/01/2022) non può ritenersi inammissibile per le ragioni addotte con la comparsa conclusionale dal , il quale rimarca che esso non è stato proposto Parte_1 contro lo stesso capo della decisione investito dall'impugnazione principale, ovvero contro capo dipendente o connesso.
Si tratta di tesi da tempo superata dall'orientamento della S.C. (cfr. per tutte Cass. sez. un.
1989/n. 4640 e Cass. 1991/n.1452; Cass. 1997/n. 1113; Cass. 2020/n.19514) secondo cui
è conforme alla "ratio" della norma rendere possibile alla parte parzialmente soccombente, di accettare la sentenza soltanto se questa sia accettata dalla controparte, senza dover subire gli effetti della decadenza dal diritto d'impugnazione o della propria acquiescenza e non risultando, dalla lettera della norma stessa, alcun limite che non sia l'unicità formale della sentenza impugnata.
5 Come inoltre sottolineato dalla difesa dell'appellato, tale appello è stato correttamente qualificato come condizionato, nonostante esso attenga alla eccezione preliminare di merito di decadenza: secondo l'orientamento consolidato della S.C., anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, l'impugnazione incidentale proposta dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, rigettate o non valutate dal primo giudice, ha natura di impugnazione condizionata;
essa deve esaminarsi pertanto solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza dell'impugnazione principale -cfr.
Cass. sez. unite 2009/n.5456; Cass. 2013/n.7381; 2015/n.4619, 2016/n. 4047;
2018/n.6138; 2024/n. 25694-.
3.-- L'appello principale, argomentato in maniera sufficientemente specifica, si articola in due motivi, con cui si deduce: 1) violazione di legge art. 111 co.6 Cost., art. 132 n.4 cpc
e principi giusto processo - difetto assoluto di motivazione; 2) violazione art. 2 l. 117/88
– errata valutazione condotta magistrato.
3.1) La sentenza impugnata ha richiamato a sostegno del rigetto della domanda la pronuncia della S.C. n. 1266 del 2018, secondo cui in tema di responsabilità civile del magistrato l'art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel fissare i presupposti della domanda risarcitoria contro lo Stato per atto commesso con dolo o colpa grave dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, esclude che possa dar luogo a responsabilità
l'attività di interpretazione di norme di diritto, ovvero di valutazione del fatto e della prova, con clausola di salvaguardia che non tollera letture riduttive, in quanto giustificata
6 dal carattere fortemente valutativo dell'attività giudiziaria e dall'esigenza di attuare compiutamente l'indipendenza del giudice.
Il tribunale ha quindi ritenuto nella specie esente da colpa la condotta dell'organo requirente, limitatosi ad avanzare (doverosamente) istanza cautelare ex art. 321 c.p.p. sulla base degli atti all'epoca a sua disposizione -notizia di reato comunicata dalla
Guardia di Finanza il 9/06/2010-; ha evidenziato che l'istanza era stata condivisa dapprima dal Gip e successivamente dal Tribunale del riesame, il quale aveva respinto le argomentazioni difensive del in quanto non adeguatamente documentate, e Parte_1 che in fase investigativa non risultavano presentate dall'indagato ulteriori istanze o doglianze;
che il P.M. non aveva pertanto alcuna ragione di chiedere l'archiviazione della notitia criminis, e che all'esito del vaglio dibattimentale, nel contraddittorio delle parti ed alla luce della perizia ivi disposta, erano maturate fisiologicamente le condizioni per l'assoluzione dell'imputato, chiesta anche dal P.M. di udienza.
La decisione risulta dunque sufficientemente, anche se sinteticamente, motivata, essendo agevole la ricostruzione delle relative ragioni di fatto e di diritto prescritta dall'art. 132 n.
4) c.p.c.
3.2) Le suddette motivazioni si rivelano inoltre corrette e condivisibili, le critiche dell'appellante non inducendo alla riforma della decisione.
In base all'art. 2, co. 2, della l. n. 117/1988 “Fatti salvi i commi 3 e 3-bis ed i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove”.
Il co.3 dello stesso articolo specifica che “Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea, il travisamento del fatto o delle prove, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti
7 del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento, ovvero l'emissione di un provvedimento cautelare personale
o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione”.
L'interpretazione della S.C. è costante nell'affermare che la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione (o l'attività ad essa prodromica) appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge citata, che tutela la discrezionalità insita nel ruolo del giudice (v.
Cass. sez. un. n. 11747 del 03/05/2019; sez. 3 n. 31837 del 15/11/2023; sez.1, n. 4836 del 25/02/2025, secondo la quale l'errore, anche se grave, non è sufficiente se si inserisce in un processo valutativo giuridicamente sostenibile).
A dire dell'appellante, il riferimento del Tribunale al fatto che il Gip avesse accolto la richiesta di misura cautelare del PM, e che il Tribunale del riesame avesse respinto il ricorso avverso la medesima, non costituirebbe in alcun modo motivazione della decisione di rigetto della domanda risarcitoria, giacchè tali organi giudiziari non avrebbero potuto vagliare il materiale di cui disponeva il PM, né disponevano dei suoi poteri di indagine.
Al contrario, il richiamo del primo giudice ai provvedimenti emessi da altri organi giudiziari in fase di indagine (sia sulla scorta degli atti acquisiti dal PM. che, in fase di riesame, della documentazione prodotta dall'indagato), nonché con la sentenza emessa all'esito degli approfondimenti tecnici svolti in fase dibattimentale, è evidentemente
8 finalizzato a dare conto dell'insussistenza a carico del di profili di colpa grave, Pt_2 intesa quale abnormità inesplicabile del procedimento interpretativo del fatto ed applicativo del diritto.
Analogo criterio interpretativo era stato infatti seguito dal Gip del Tribunale di Lanciano per l'emissione del decreto di sequestro preventivo del 6/08/2010, basato sul contenuto della comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza di Vasto in cui si dava conto degli accertamenti compiuti nei confronti della risultata Controparte_4
“sconosciuta al fisco italiano” pur avendo eseguito prestazioni in favore di numerose ditte abruzzesi e molisane.
Il Tribunale del riesame di Chieti adito dal , acquisita la produzione Parte_1 documentale del ricorrente, aveva a sua volta rigettato l'istanza con ordinanza del
23/09/2010 disattendendo espressamente (in quanto “non adeguatamente documentata” e necessitante di vaglio in sede di merito) la tesi dell'insussistenza del superamento della soglia di punibilità, sostenuta dall'indagato sul presupposto della mancata detrazione dai ricavi, ai fini del computo dell'imposta evasa, dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, e ravvisando l'astratta configurabilità del reato contestato.
Infine, il Tribunale penale di Lanciano è pervenuto alla decisione n. 651/2014 di assoluzione del per insussistenza del fatto all'esito dell'espletamento di Parte_1 analitica perizia (agli atti), che ha proceduto ad “una ricostruzione attendibile della contabilità aziendale della sulla base dei costi esposti nel bilancio Controparte_4 relativo all'anno 2008 depositato in Slovacchia ”, pervenendo al calcolo, detratti i costi dai ricavi accertati dalla GdF e ritenendo attendibili i costi esposti in bilancio, di CP un'evasione di imposta per ed Irap inferiore al limite di rilevanza penale vigente pro tempore; tenuto conto inoltre della disciplina specifica riguardante il lavoro interinale, ha
9 determinato l'imponibile Iva sulla base dei compensi percepiti dalla società al netto dei costi retributivi e previdenziali sostenuti dalla stessa, rilevando che le fatture emesse dalla non scorporavano i compensi dai costi (onde il perito ha ipotizzato una Controparte_4
“provvigione ragionevole” pari al 10-15% delle provvigioni contrattuali percepite); quanto al reato contestato in base alla carenza di autorizzazione del Ministero del lavoro all'attività di somministrazione di lavoro in Italia, il perito ha fatto riferimento alla circolare ministeriale n.7/2005 attuativa del trattato CE sulla libertà di prestazione di servizi in ambito comunitario, al permesso di lavoro ottenuto dalla società in Slovacchia ed alla relativa traduzione, per escludere la necessità per la di dotarsi Controparte_4 di ulteriore autorizzazione da parte dell'autorità italiana competente per operare in Italia.
La necessità degli approfondimenti tecnici espletati in sede di dibattimento penale al fine della verifica degli elementi di prova necessari al calcolo delle imposte evase (verifica effettuata peraltro in parte in base a criteri probabilistici, stante l'incompletezza della documentazione in proposito), nonché al fine della corretta interpretazione delle norme relative alla validità dell'autorizzazione estera all'esercizio dell'attività nello stato italiano, conforta la valutazione del primo giudice della “fisiologica” evoluzione, all'esito del processo, delle risultanze della fase di indagine.
E' esclusa dal rigetto dell'appello sulla configurabilità della responsabilità ogni possibile rilevanza della prova orale reiterata dall'appellante, tesa ad accertare il quantum del danno, già comunque ritenuta con ordinanza del 30/11/2022 vertente su circostanze in parte evincibili dalla documentazione depositata, ed in parte non decisive o articolate in termini generici e valutativi.
4.-- Per quanto esposto al paragrafo n.2, il rigetto dell'impugnazione principale determina inoltre l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato.
10 5.-- In applicazione del principio della soccombenza, l'appellante è condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al d. m. n. 147/2022 in considerazione della non particolare novità e difficoltà delle questioni trattate ed avuto riguardo al valore della controversia ed all'attività svolta.
Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n.
115/2002, per disporre a carico di parte appellante principale il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
Si procederà all'eventuale liquidazione del compenso al difensore dell'appellante, ammesso per il presente grado al patrocinio a spese dello Stato, all'esito della presentazione della relativa istanza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 55/2022 emessa dal
Tribunale di Campobasso in composizione collegiale, proposto con citazione notificata il
19/07/2022 da nei confronti della Parte_3 [...]
in persona del l.r.p.t., con la proposizione da parte dell'appellato Controparte_1 di appello incidentale condizionato, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.120,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15%, Iva e Cpa come per legge;
11 3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 settembre 2025. dr. Maria Grazia d'Errico- presidente est.
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