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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 31/10/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2292 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA ROSARIO SALVO 12 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv. SALEMI LUCREZIA NADIA, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CERNIGLIARO DELIA, che lo rappresenta e difende CP_1
per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
30/10/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 10/06/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e di essere soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott.
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a Persona_1
conclusioni diverse del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documen- tazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “ Parte_1
nata il [...] a [...] ed ivi residente, è affetta da: Artrosi degli arti infe- riori, già sottoposta a protesi d'anca dx, ad incidenza funzionale;
Cardiopatia ipertensiva con valvulopatia mitro-aortica di grado moderato e fibrillazione atriale;
Iniziale declino co- gnitivo;
Insufficienza venosa cronica. Le patologie suddette, valutate per analogia, sono cau- sa di invalidità al 100% con gravi difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ma non si ritiene che le stesse patologie determinino impossibilità a deambulare autonomamente ed a svolgere gli atti quotidiani della vita con necessità di conti- nua assistenza. In atto, non si ritiene sussistano i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Per quanto riguarda l'ulteriore beneficio richiesto, si ritiene, che possa essere riconosciuto un handicap grave ai sensi della L. 104/92 in comma
3 art 3 dal maggio 2023 epoca della certificazione geriatrica utile alla definizione medico-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o legale del caso, tenuto conto del quadro clinico globale polipatologico, con compromissione lecontainer osteo-articolare e componente cardiologica, con perdita dell'autonomia strumentale, vulnera- bilità sociale ed impatto sulla sfera personale e relazionale, con necessità di interventi assi- stenziali permanenti e globali” (cfr. CTU in atti).
Di qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto il mancato riconoscimento dei requisiti sa- nitari dell'indennità di accompagnamento, vanno compensate tra le parti.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è soggetto portatore di handicap Parte_1
grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dal mese di maggio 2023; dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 31/10/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2292 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA ROSARIO SALVO 12 TERMINI IMERESE, presso lo studio dell'avv. SALEMI LUCREZIA NADIA, che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CERNIGLIARO DELIA, che lo rappresenta e difende CP_1
per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
30/10/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 10/06/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento e di essere soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott.
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a Persona_1
conclusioni diverse del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documen- tazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “ Parte_1
nata il [...] a [...] ed ivi residente, è affetta da: Artrosi degli arti infe- riori, già sottoposta a protesi d'anca dx, ad incidenza funzionale;
Cardiopatia ipertensiva con valvulopatia mitro-aortica di grado moderato e fibrillazione atriale;
Iniziale declino co- gnitivo;
Insufficienza venosa cronica. Le patologie suddette, valutate per analogia, sono cau- sa di invalidità al 100% con gravi difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ma non si ritiene che le stesse patologie determinino impossibilità a deambulare autonomamente ed a svolgere gli atti quotidiani della vita con necessità di conti- nua assistenza. In atto, non si ritiene sussistano i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Per quanto riguarda l'ulteriore beneficio richiesto, si ritiene, che possa essere riconosciuto un handicap grave ai sensi della L. 104/92 in comma
3 art 3 dal maggio 2023 epoca della certificazione geriatrica utile alla definizione medico-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o legale del caso, tenuto conto del quadro clinico globale polipatologico, con compromissione lecontainer osteo-articolare e componente cardiologica, con perdita dell'autonomia strumentale, vulnera- bilità sociale ed impatto sulla sfera personale e relazionale, con necessità di interventi assi- stenziali permanenti e globali” (cfr. CTU in atti).
Di qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto il mancato riconoscimento dei requisiti sa- nitari dell'indennità di accompagnamento, vanno compensate tra le parti.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è soggetto portatore di handicap Parte_1
grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dal mese di maggio 2023; dichiara le spese di lite compensate tra le parti;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 31/10/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile