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Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. PREV. n.444 /2024
Tribunale di Sulmona Sezione Previdenza
IL Giudice
Nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. tra:
Test
c/ Parte_1 CP_1 considerata l'assenza di contestazioni delle parti alle conclusioni del C.T.U.ai sensi dell'art.445 bis
4° co. c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art.196 c.p.c.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario effettuato dal CTU Dott. secondo le Persona_1
risultanze probatorie indicate nella sua relazione depositata per via telematica in data 12.02.25(“La
Sig.ra (….) e' meritevole della concessione di benefici della indennita' di Parte_2 accompagno e dei benefici della legge 104 (persona handicappata in situazione di gravita' art3 comma 3 l 104) persona non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua ( indennità di accompagnamento )—persona handicappata ai sensi art 3 comma 3 l 104; riteniamo infine che detti benefici per le motivazioni sopra esposte, debbano decorrere dalla data del 18\11\24 ( epoca della visita medico legale)”;
Condanna l' refusione delle spese processuali liquidate in Euro 600,00 da distrarsi, CP_2
oltre oneri di legge, nonché delle spese di C.T.U. già liquidate con separato decreto.
Si comunichi a cura della Cancelleria
Sulmona, 19.03.2025
Il G.On.
F.to digit. Dott.ssa Daniela D'Ambrosio
Tribunale di Sulmona Sezione Previdenza
IL Giudice
Nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. tra:
Test
c/ Parte_1 CP_1 considerata l'assenza di contestazioni delle parti alle conclusioni del C.T.U.ai sensi dell'art.445 bis
4° co. c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art.196 c.p.c.
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario effettuato dal CTU Dott. secondo le Persona_1
risultanze probatorie indicate nella sua relazione depositata per via telematica in data 12.02.25(“La
Sig.ra (….) e' meritevole della concessione di benefici della indennita' di Parte_2 accompagno e dei benefici della legge 104 (persona handicappata in situazione di gravita' art3 comma 3 l 104) persona non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua ( indennità di accompagnamento )—persona handicappata ai sensi art 3 comma 3 l 104; riteniamo infine che detti benefici per le motivazioni sopra esposte, debbano decorrere dalla data del 18\11\24 ( epoca della visita medico legale)”;
Condanna l' refusione delle spese processuali liquidate in Euro 600,00 da distrarsi, CP_2
oltre oneri di legge, nonché delle spese di C.T.U. già liquidate con separato decreto.
Si comunichi a cura della Cancelleria
Sulmona, 19.03.2025
Il G.On.
F.to digit. Dott.ssa Daniela D'Ambrosio