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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 4196/2024 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale vertente TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), procuratori di loro stessi avvocati, elettivamente C.F._2
domiciliati presso il loro studio in Portici (NA), Viale D'Amore n. 13,
RICORRENTI
E
sito in Portici (NA), Via della Libertà n. Controparte_1
245, C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno concluso riportandosi al ricorso introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'accoglimento, giusta la documentazione allegata.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli avvocati e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio il per ottenere il pagamento della Controparte_1
Proc. N.R.G. 4196/2024 – sentenza Pagina 1 di 4 somma di €.4.578,47, oltre interessi e rivalutazione, importo richiesto quale corrispettivo per l'attività professionale prestata in favore del convenuto nell'ambito di due procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., rispettivamente promossi nei confronti del Condominio dai sigg.ri (R.G. 3147/2022, Tribunale di Napoli) e Parte_3 CP_2
(R.G. 12241/2022, Giudice di Pace di Napoli).
[...]
I ricorrenti hanno documentato di aver svolto l'attività difensiva su incarico dell'amministratore pro tempore, dott. , e di Parte_4
aver trasmesso le relative fatture pro forma in data 6 ottobre 2022.
Nonostante i ripetuti solleciti, sia verbali che scritti, il pagamento non è stato effettuato. Inoltre, la procedura di mediazione avviata è fallita per assenza del come emerge dal verbale negativo prodotto in atti. CP_1
Il regolarmente citato, è rimasto Controparte_1
contumace.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti a sostegno della domanda.
Come è noto, il creditore può limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento, gravando sul convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 3373 del
12/02/2010).
Orbene, la documentazione prodotta dai ricorrenti dimostra l'esistenza del rapporto professionale e la prestazione dell'attività difensiva.
L'obbligazione del al pagamento del compenso professionale CP_1
deriva dall'incarico conferito dall'amministratore pro tempore, dott.
Proc. N.R.G. 4196/2024 – sentenza Pagina 2 di 4 il quale, ai sensi dell'art. 1131, comma 2, c.c., risultava avere il Pt_4
potere di rappresentare il Condominio nei giudizi in questione.
Tuttavia, dall'analisi delle tabelle ministeriali sui compensi forensi (D.M.
147/2022, aggiornamento del D.M. 55/2014), riferite ai Procedimenti di istruzione preventiva (artt. 692-698 c.p.c.), emerge quanto segue.
Nel primo procedimento, promosso dal sig. dinanzi al Parte_3
Tribunale di Napoli, il valore della causa è stato determinato in € 14.050,00.
Secondo le tabelle ministeriali, per un procedimento di istruzione preventiva ricadente in tale scaglione di valore il compenso medio previsto (al netto degli accessori di legge) è pari a €.2.337,00: gli avvocati ricorrenti hanno tuttavia richiesto un compenso di €.2.225,00 e quindi la richiesta di pagamento va accolta nei limiti della domanda.
Nel secondo procedimento, promosso dal sig. dinanzi al Controparte_2
Giudice di Pace di Napoli e conclusosi con una conciliazione della lite, il valore della controversia è stato stimato in €.1.549,18. Il compenso medio di riferimento, sempre escludendo gli accessori di legge, è pari a €.846,00 ed in tal misura va liquidato, a fronte della richiesta di €.1.500, non risultando giustificata una liquidazione eccedente i parametri medi.
Di conseguenza, il compenso complessivo va liquidato in €.3.071,00, importo ottenuto sommando le liquidazioni parametrate ai valori medi delle due cause
(€ 2.225,00 + € 846,00).
A tale importo vanno aggiunti gli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 1219, co. 1, c.c. il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta scritta.
La PEC del 1° dicembre 2022 ha efficacia di costituzione in mora.
Proc. N.R.G. 4196/2024 – sentenza Pagina 3 di 4 Di conseguenza, gli interessi ex art.1284 c.c., comma primo e quarto, devono essere riconosciuti rispettivamente al tasso previsto dal comma primo a decorrere dal 1.12.2022 ed al tasso di cui al comma quarto a partire dalla proposizione della domanda, cioè dal 12.2.2024 fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
considerata la modesta attività, si ritiene opportuno liquidare il compenso nella misura minima prevista dai parametri vigenti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
1. In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda proposta, condanna il in persona dell'amministratore Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore degli avv. e Parte_1 [...]
, in solido tra loro, della complessiva somma di €.3.071,00 a titolo Parte_2
di compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%,
CPA ed IVA, nonché oltre interessi legali ex art.1284 c.c. comma primo a decorrere dal 01.12.2022 al 11.02.2024 ed ex art.1284 c.c. comma quarto a decorrere dal 12.02.2024 fino al soddisfo;
2. Condanna il al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidandole in €.98 per esborsi ed €
1.278,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, nonché IVA e CPA calcolati sui compensi nelle aliquote di legge.
Così deciso in Napoli, il 27.02.2025
IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N.R.G. 4196/2024 – sentenza Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione XI civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati
dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n. 4196/2024 del Ruolo
Generale A.C., ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale vertente TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), procuratori di loro stessi avvocati, elettivamente C.F._2
domiciliati presso il loro studio in Portici (NA), Viale D'Amore n. 13,
RICORRENTI
E
sito in Portici (NA), Via della Libertà n. Controparte_1
245, C.F. , in persona dell'amministratore pro tempore P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno concluso riportandosi al ricorso introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'accoglimento, giusta la documentazione allegata.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli avvocati e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio il per ottenere il pagamento della Controparte_1
Proc. N.R.G. 4196/2024 – sentenza Pagina 1 di 4 somma di €.4.578,47, oltre interessi e rivalutazione, importo richiesto quale corrispettivo per l'attività professionale prestata in favore del convenuto nell'ambito di due procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., rispettivamente promossi nei confronti del Condominio dai sigg.ri (R.G. 3147/2022, Tribunale di Napoli) e Parte_3 CP_2
(R.G. 12241/2022, Giudice di Pace di Napoli).
[...]
I ricorrenti hanno documentato di aver svolto l'attività difensiva su incarico dell'amministratore pro tempore, dott. , e di Parte_4
aver trasmesso le relative fatture pro forma in data 6 ottobre 2022.
Nonostante i ripetuti solleciti, sia verbali che scritti, il pagamento non è stato effettuato. Inoltre, la procedura di mediazione avviata è fallita per assenza del come emerge dal verbale negativo prodotto in atti. CP_1
Il regolarmente citato, è rimasto Controparte_1
contumace.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti a sostegno della domanda.
Come è noto, il creditore può limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento, gravando sul convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 3373 del
12/02/2010).
Orbene, la documentazione prodotta dai ricorrenti dimostra l'esistenza del rapporto professionale e la prestazione dell'attività difensiva.
L'obbligazione del al pagamento del compenso professionale CP_1
deriva dall'incarico conferito dall'amministratore pro tempore, dott.
Proc. N.R.G. 4196/2024 – sentenza Pagina 2 di 4 il quale, ai sensi dell'art. 1131, comma 2, c.c., risultava avere il Pt_4
potere di rappresentare il Condominio nei giudizi in questione.
Tuttavia, dall'analisi delle tabelle ministeriali sui compensi forensi (D.M.
147/2022, aggiornamento del D.M. 55/2014), riferite ai Procedimenti di istruzione preventiva (artt. 692-698 c.p.c.), emerge quanto segue.
Nel primo procedimento, promosso dal sig. dinanzi al Parte_3
Tribunale di Napoli, il valore della causa è stato determinato in € 14.050,00.
Secondo le tabelle ministeriali, per un procedimento di istruzione preventiva ricadente in tale scaglione di valore il compenso medio previsto (al netto degli accessori di legge) è pari a €.2.337,00: gli avvocati ricorrenti hanno tuttavia richiesto un compenso di €.2.225,00 e quindi la richiesta di pagamento va accolta nei limiti della domanda.
Nel secondo procedimento, promosso dal sig. dinanzi al Controparte_2
Giudice di Pace di Napoli e conclusosi con una conciliazione della lite, il valore della controversia è stato stimato in €.1.549,18. Il compenso medio di riferimento, sempre escludendo gli accessori di legge, è pari a €.846,00 ed in tal misura va liquidato, a fronte della richiesta di €.1.500, non risultando giustificata una liquidazione eccedente i parametri medi.
Di conseguenza, il compenso complessivo va liquidato in €.3.071,00, importo ottenuto sommando le liquidazioni parametrate ai valori medi delle due cause
(€ 2.225,00 + € 846,00).
A tale importo vanno aggiunti gli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 1219, co. 1, c.c. il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta scritta.
La PEC del 1° dicembre 2022 ha efficacia di costituzione in mora.
Proc. N.R.G. 4196/2024 – sentenza Pagina 3 di 4 Di conseguenza, gli interessi ex art.1284 c.c., comma primo e quarto, devono essere riconosciuti rispettivamente al tasso previsto dal comma primo a decorrere dal 1.12.2022 ed al tasso di cui al comma quarto a partire dalla proposizione della domanda, cioè dal 12.2.2024 fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
considerata la modesta attività, si ritiene opportuno liquidare il compenso nella misura minima prevista dai parametri vigenti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando,
1. In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda proposta, condanna il in persona dell'amministratore Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore degli avv. e Parte_1 [...]
, in solido tra loro, della complessiva somma di €.3.071,00 a titolo Parte_2
di compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%,
CPA ed IVA, nonché oltre interessi legali ex art.1284 c.c. comma primo a decorrere dal 01.12.2022 al 11.02.2024 ed ex art.1284 c.c. comma quarto a decorrere dal 12.02.2024 fino al soddisfo;
2. Condanna il al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidandole in €.98 per esborsi ed €
1.278,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, nonché IVA e CPA calcolati sui compensi nelle aliquote di legge.
Così deciso in Napoli, il 27.02.2025
IL GIUDICE
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N.R.G. 4196/2024 – sentenza Pagina 4 di 4