Provvedimento: […] S. Corte ha affermato che "... il mancato rilascio da parte del costruttore-venditore del certificato previsto dall'art. 17, terzo comma, del D. M. 1 dicembre 1975 non comporta violazione del disposto del terzo comma dell'art. 1477 c.c., che pone a carico del venditore l'obbligo di consegnare i documenti relativi all'uso della cosa venduta […] Ne consegue che, al fine di individuare l'ambito di operatività dell'obbligazione delineata dall'art.1477 c.c., occorre tener conto dell'oggetto del contratto e delle intenzioni delle parti stipulanti, procedendo, dunque, ad una interpretazione della loro volontà negoziale, da condurre nel rispetto dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.
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