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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/09/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, all'udienza del 29 settembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1198 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
, ( Parte_1 C.F._1
(Avv.ti GIGLIONE GIUSEPPE/SCERRA GIUSEPPE)
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma,
pag. 1 via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16
Agrigento
(Avv. CARLISI VIVIANA)
RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile di assistenza l.118/71.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna il procuratore dell'
concludeva come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti CP_1
difensivi, ai quali si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. Civ., regolarmente depositato l'istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza di cui alla L.118/71 negatogli dapprima in sede di visita dalla Commissione Medica Invalidi Civili
e successivamente in sede di Accertamento Tecnico Preventivo fin dalla data della domanda amministrativa (31/03/2021). .
A sostegno della propria domanda deduceva che in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo nel procedimento r.g.n. 551/2022 il consulente d'ufficio dott. non aveva correttamente valutato dal punto di Persona_1
vista medico-legale le patologie di cui parte ricorrente era affetta. e conseguentemente aveva erroneamente, ritenuto, che la parte ricorrente
Pag. 2 di 7 non fosse in possesso dei requisiti sanitari per avere diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza di cui alla l.118/1971 ; che, pertanto, veniva effettuato il dissenso e proposto il presente giudizio;
stante che successivamente alla visita del Ctu della fase di Atp, le condizioni di salute della si erano ulteriormente Parte_1
aggravate, come da certificato in atti. Concludeva pertanto, chiedendo, disporsi il rinnovo della C.T.U. medico-legale al fine di vedersi riconosciuto il possesso del requisito sanitario per avere diritto ad usufruire della prestazione richiesta fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (31/03/2021) riconoscendole, per l'effetto, i benefici previsti dalla L. n. 509/88, cioè l'assegno mensile di assistenza, oltre interessi e rivalutazione. Chiedeva infine la condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese, competenze ed onorari spettanti ai difensori, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratesi antistatari con esclusione delle spese di consulenza tecnica.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa Gerardi che fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé.
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio a mezzo memoria difensiva l' - in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore il quale previa verifica della tempestività del deposito del riocrso introduttivo del giudizio nè chiedeva il rigetto poiché infondato. In via istruttoria chiedeva disporsi l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo relativo alla fase di accertamento tecnico preventivo
Pag. 3 di 7 La causa veniva istruita mediante la produzione documentale versata agli atti di causa dalle parti e con la nuova c.t.u. medico-legale.
Nelle more del giudizio mutava la persona fisica del Giudice con il sottoscritto estensore a seguito della cessazione dal servizio del magistrato assegnatario il quale con provvedimento del 20 novembre 2024 fissava l' udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a sé per il 29 settembre 2025 ove la sola parte resistente discuteva la causa come da verbale di udienza ed il Giudice la decideva con sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in udienza ed in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI FATTO
DELLA DECISIONE.
Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c..
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Con riferimento al requisito di carattere sanitario la l.118/71 prevede che affinché venga riconosciuto il requisito sanitario per la prestazione richiesta la parte deve essere affetta da patologie la cui percentuale di invalidità superi i limiti di legge (percentuale superiore al 74% se la richiesta concerne l'assegno di invalidità, percentuale del 100% se riguarda la concessione della pensione di inabilità).
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell' assegno mensile di assistenza di cui alla l. 118/71 risulta soddisfatto nei limiti di cui in perizia
Pag. 4 di 7 Infatti il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio dott.
C.T.U. sulla base delle accurate indagini effettuate, ha Persona_2
riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 della legge
118/1971, a decorrere dal gennaio 2023.
Più in particolare il consulente di ufficio , previo esame della perizianda, dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, ha accertato, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, che “
(…) il grado di invalidità complessivo della ricorrente è pari all' 80% con decorrenza dal gennaio 2023 (…)” (cfr. CTU in atti) misura richiesta dalla legge per accedere al beneficio richiesto.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge 118/71 con decorrenza dal mese di gennaio 2023.
Le ulteriori domande di parte ricorrente, volte alla condanna dell' CP_1
resistente alla corresponsione della provvidenza in esame, vanno invece dichiarate inammissibili, poiché questo decidente aderisce all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione e dalla prevalente
Pag. 5 di 7 giurisprudenza di merito secondo cui il procedimento instaurato a seguito di opposizione ad è finalizzato esclusivamente all'accertamento del CP_3
requisito sanitario e non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici
Sulle spese di lite e di ctu
Considerato che il requisito sanitario di cui sopra è intervenuto solo successivamente all'accertamento operato in sede amministrativa, e di quello operato nel procedimento per AT.P. R.G.N. 551/2022 e tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso appare equa la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica del presente giudizio sono poste definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti:
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in perizia e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente è invalida civile all' 80% con decorrenza gennaio 2023% e che pertanto, la stessa è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per potere usufruire dell'assegno mensile di assistenza ai sensi della l.118/71.
Pag. 6 di 7 Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto .
Così deciso in Agrigento, all' udienza del 29 settembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Tecla De Bono, all'udienza del 29 settembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1198 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
, ( Parte_1 C.F._1
(Avv.ti GIGLIONE GIUSEPPE/SCERRA GIUSEPPE)
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Roma,
pag. 1 via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16
Agrigento
(Avv. CARLISI VIVIANA)
RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile di assistenza l.118/71.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna il procuratore dell'
concludeva come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti CP_1
difensivi, ai quali si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. Civ., regolarmente depositato l'istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza di cui alla L.118/71 negatogli dapprima in sede di visita dalla Commissione Medica Invalidi Civili
e successivamente in sede di Accertamento Tecnico Preventivo fin dalla data della domanda amministrativa (31/03/2021). .
A sostegno della propria domanda deduceva che in sede di Accertamento
Tecnico Preventivo nel procedimento r.g.n. 551/2022 il consulente d'ufficio dott. non aveva correttamente valutato dal punto di Persona_1
vista medico-legale le patologie di cui parte ricorrente era affetta. e conseguentemente aveva erroneamente, ritenuto, che la parte ricorrente
Pag. 2 di 7 non fosse in possesso dei requisiti sanitari per avere diritto al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza di cui alla l.118/1971 ; che, pertanto, veniva effettuato il dissenso e proposto il presente giudizio;
stante che successivamente alla visita del Ctu della fase di Atp, le condizioni di salute della si erano ulteriormente Parte_1
aggravate, come da certificato in atti. Concludeva pertanto, chiedendo, disporsi il rinnovo della C.T.U. medico-legale al fine di vedersi riconosciuto il possesso del requisito sanitario per avere diritto ad usufruire della prestazione richiesta fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa (31/03/2021) riconoscendole, per l'effetto, i benefici previsti dalla L. n. 509/88, cioè l'assegno mensile di assistenza, oltre interessi e rivalutazione. Chiedeva infine la condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese, competenze ed onorari spettanti ai difensori, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratesi antistatari con esclusione delle spese di consulenza tecnica.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa Gerardi che fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé.
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio a mezzo memoria difensiva l' - in persona del suo Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore il quale previa verifica della tempestività del deposito del riocrso introduttivo del giudizio nè chiedeva il rigetto poiché infondato. In via istruttoria chiedeva disporsi l'acquisizione al presente giudizio del fascicolo relativo alla fase di accertamento tecnico preventivo
Pag. 3 di 7 La causa veniva istruita mediante la produzione documentale versata agli atti di causa dalle parti e con la nuova c.t.u. medico-legale.
Nelle more del giudizio mutava la persona fisica del Giudice con il sottoscritto estensore a seguito della cessazione dal servizio del magistrato assegnatario il quale con provvedimento del 20 novembre 2024 fissava l' udienza di prosecuzione del giudizio innanzi a sé per il 29 settembre 2025 ove la sola parte resistente discuteva la causa come da verbale di udienza ed il Giudice la decideva con sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in udienza ed in assenza delle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI FATTO
DELLA DECISIONE.
Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c..
Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
Con riferimento al requisito di carattere sanitario la l.118/71 prevede che affinché venga riconosciuto il requisito sanitario per la prestazione richiesta la parte deve essere affetta da patologie la cui percentuale di invalidità superi i limiti di legge (percentuale superiore al 74% se la richiesta concerne l'assegno di invalidità, percentuale del 100% se riguarda la concessione della pensione di inabilità).
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell' assegno mensile di assistenza di cui alla l. 118/71 risulta soddisfatto nei limiti di cui in perizia
Pag. 4 di 7 Infatti il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio dott.
C.T.U. sulla base delle accurate indagini effettuate, ha Persona_2
riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 della legge
118/1971, a decorrere dal gennaio 2023.
Più in particolare il consulente di ufficio , previo esame della perizianda, dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, ha accertato, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, che “
(…) il grado di invalidità complessivo della ricorrente è pari all' 80% con decorrenza dal gennaio 2023 (…)” (cfr. CTU in atti) misura richiesta dalla legge per accedere al beneficio richiesto.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto, sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede il requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 della legge 118/71 con decorrenza dal mese di gennaio 2023.
Le ulteriori domande di parte ricorrente, volte alla condanna dell' CP_1
resistente alla corresponsione della provvidenza in esame, vanno invece dichiarate inammissibili, poiché questo decidente aderisce all'indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione e dalla prevalente
Pag. 5 di 7 giurisprudenza di merito secondo cui il procedimento instaurato a seguito di opposizione ad è finalizzato esclusivamente all'accertamento del CP_3
requisito sanitario e non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici
Sulle spese di lite e di ctu
Considerato che il requisito sanitario di cui sopra è intervenuto solo successivamente all'accertamento operato in sede amministrativa, e di quello operato nel procedimento per AT.P. R.G.N. 551/2022 e tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso appare equa la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica del presente giudizio sono poste definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti:
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in perizia e per l'effetto dichiara che la parte ricorrente è invalida civile all' 80% con decorrenza gennaio 2023% e che pertanto, la stessa è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per potere usufruire dell'assegno mensile di assistenza ai sensi della l.118/71.
Pag. 6 di 7 Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Pone definitivamente a carico dell' in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto .
Così deciso in Agrigento, all' udienza del 29 settembre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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