Sentenza 30 maggio 2002
Massime • 1
La liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del "quantum", e richiede, altresì, onde non risultare arbitraria l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata.
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Cassazione civile sez. III, 10/12/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 10/12/2021), n.39232 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente – Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere – Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere – Dott. DELL'UTRI Marco – Consigliere – Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 29169/2018 proposto da: S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 691, presso lo studio dell'avvocato MARCO FABIO LEPPO, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 88, presso …
Leggi di più… - 2. Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 20 maggio 2015, n. 10263Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 maggio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2002, n. 7896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7896 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO DELLI PRISCOLI - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. ALDO CECCHERINI - rel. Consigliere -
Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DELLA CORTE RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANTA MAGGIORE 112, presso l'avvocato ALDO DI LAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CA PE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 03810/00 proposto da:
CA PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN VALENTINO 21, presso l'avvocato ROBERTO G. ALCISIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DELLA CORTE RAFFAELE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2395/98 della TE d'Appello di NAPOLI, depositata il 03/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/02/2002 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Visone, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Aloisio, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale;
l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale e rigetto nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Napoli, con sentenza 24 novembre 1993, accogliendo la domanda proposta dalla F.A.I.L.E.L. Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Enti Locali a Sanità (di seguito: FA), rappresentata da EP IL suo legale rappresentante in quanto segretario nazionale della incorporante CONFAIL, dichiarò l'inesistenza del diritto di AF EL TE di fare uso della sigla FA, e lo condannò al risarcimento del danno, liquidato in L 4.000.000, oltre alle spese del giudizio.
Proponendo l'appello contro la predetta sentenza, non notificata, il EL TE chiese il rigetto di ogni domanda proposta da EP IL, nella sua assunta - e dall'appellante contestata - qualità di legale rappresentante della FA, e l'appellato, costituitosi, chiese che il gravame fosse dichiarato inammissibile, e in subordine respinto. La TE d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 3 dicembre 1998, respinse il gravame e condannò l'appellante al pagamento delle spese del grado.
Per la cassazione della sentenza di appello, notificata n forma esecutiva unitamente al precetto il 17 novembre 1999, ricorre il EL TE con atto notificato il 14 gennaio 2000, proponendo due mezzi d'impugnazione.
Il IL, nella sua qualità di legale rappresentante del sindacato FA CONFAIL, resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere preventivamente riuniti.
Con il ricorso incidentale, da esaminare con precedenza per la sua pregiudizialità rispetto al ricorso principale, si censura la sentenza impugnata per aver omesso la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello proposto nei confronti di soggetto (il IL, quale persona fisica priva di poteri rappresentativi della associazione) diverso da quello costituito in primo grado (che era l'associazione medesima).
Il motivo è infondato. Esso si basa sulla dizione spesa nell'atto di appello, dove si dichiara di voler proporre il gravame in contraddittorio con il IL nella sua pretesa e contestata qualità di legale rappresentante pro tempore della FA. Trattandosi di censura per error in procedendo, la TE deve decidere sulla base dell'esame diretto degli atti del processo. Dall'esame dell'atto di appello risulta, tuttavia, che il EL TE intese chiamare in giudizio la FA (al cui domicilio eletto in primo grado l'atto fu notificato), vale a dire l'associazione che aveva agito in primo grado, sebbene non intendesse in tal modo rinunciare a contestare i poteri rappresentativi della persona fisica che nel giudizio si era costituita per l'associazione medesima. L'appello, conseguentemente, era stato validamente proposto. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 c.c., nonché l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia, in relazione alla contestata assunzione, in capo al IL, della qualità di legale rappresentante del FA, e l'omesso esame del punto decisivo medesimo;
si deduce che l'assunto, condiviso dalla TE territoriale, della nomina del IL a componente della Segreteria nazionale del sindacato con deliberazione del congresso non conferiva al medesimo i poteri di rappresentanza, che l'art. 14 dello Statuto riservava esclusivamente al Segretario generale responsabile.
Il motivo è inammissibile. Esso si basa interamente sul contenuto dell'art. 14 dello Statuto dell'associazione. Trattandosi di atto di autonomia privata, il cui contenuto non può essere conosciuto d'ufficio dal giudice, la parte aveva l'onere di riportarne in modo letterale il testo, per consentire alla corte di apprezzare il fondamento della doglianza. In difetto di tale adempimento, il motivo difetta del requisito dell'autosufficienza, e si sottrae all'esame. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 e 2697 C.C., l'omesso esame di un punto decisivo nonché l'omessa, insufficiente contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia;
si deduce che la condanna al risarcimento del danno, specificamente impugnata con l'atto di appello, non poteva essere confermata con la mera motivazione che la condotta illegittima era potenzialmente produttiva di danno, e che la condanna era stata pronunciata in base ad elementi di orientamento certi e sicuri per un giudizio equitativo. il motivo è fondato. Giudicando sull'appello vertente sull'ingiusta condanna al risarcimento dei danni, pronunciata nonostante la mancanza della prova sulla loro sussistenza, la TE territoriale ha ritenuto di poter motivare il suo rigetto basandosi sul fatto che la condotta accertata era potenzialmente produttiva di danno, e che sussistevano elementi di orientamento certi e sicuri per un giudizio equitativo, pervenendo in tal modo a quantificare il danno in L 4.000.000.
Così operando, la TE territoriale non ha considerato che la liquidazione equitativa del danno è ammissibile solo quando questo sia certo nella sua esistenza ontologica (ex multis, Cass. 10 gennaio 1986 n. 69), e dunque, posto pure che non possa essere provato nel suo ammontare, che esso sia stato (innanzi tutto specificamente allegato, e quindi) provato nella sua esistenza (per il che può soccorrere anche la prova per presunzioni semplici), mentre un danno (neppure individuato) meramente potenziale non soddisfa tale requisito.
E neppure ha considerato la TE del merito che la stessa liquidazione equitativa del danno, per non risultare arbitraria, richiede l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata (Cass. 30 maggio 1995 n. 6071), e che l'art. 1226 cod. civ. non esonera il giudice dall'obbligo di dare conto di quali elementi della fattispecie concreta abbia tenuto conto nel decidere equitativamente (Cass. 25 settembre 1998 n. 9588) sicché non adempie la funzione di motivazione la mera affermazione dell'esistenza di non meglio precisati "elementi di orientamento certi e sicuri per un giudizio equitativo".
La decisione è dunque incorsa sia in violazione di legge, laddove ha ritenuto una condotta solo potenzialmente produttiva di danni (non specificati) sufficiente a giustificare la condanna al risarcimento di danni certi e quantificati;
e sia in difetto di motivazione, per non aver enunciato gli elementi di orientamento certi e sicuri ai quali aveva fatto riferimento per la liquidazione equitativa. Per le indicate ragioni, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della medesima TE territoriale, che riesaminerà nel merito la doglianza dell'appellante in punto di condanna al risarcimento dei danni, decidendo, anche ai fini delle spese del presente giudizio di legittimità, sulla base del seguente principio di diritto:
la liquidazione equitativa del danno, prevista dall'art. 1226 c.c. per il caso che il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, presuppone che il danno sia stato allegato e, occorrendo, provato nella sua esistenza.
La TE, se del caso, liquiderà quindi equitativamente il danno accertato, enunciando gli elementi sui quali si è basata.
P.Q.M.
La TE riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso incidentale, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso principale;
accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra sezione della TE d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2002