Sentenza 10 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di trasporto di persone su di un veicolo, in particolare su un di filobus o (come nel caso di specie) su di un tram, la nozione di viaggio include anche le soste effettuate dal veicolo stesso durante l'interruzione del movimento (soste necessarie per consentire la discesa o la salita dei passeggeri), sicché, nel caso di trasporto a pagamento, il conducente del tram o del filobus dovrà comunque adottare tutte le misure di cautela necessarie per la sicurezza e l'incolumità dei passeggeri che, nelle fermate a richiesta, discendano o salgano dagli appositi passaggi. Nei confronti del vettore risulta altresì applicabile la disciplina di cui all'art.1681 c.c., che lo onera della prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, così vincendo la presunzione di responsabilità a suo carico sancita dalla norma predetta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2004, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TM - AZIENDA TRASPORTI MUNICIPALI DI NO, in persona del Procuratore avv. Alberto Rho, NO ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del Direttore Dott. Ivano Cantarale, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato GIORDANO TOMMASO SPINELLI, che li difende unitamente all'avvocato LUIGI TEDOLDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI ZI, NI IE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 22721/00 proposto da:
NI ZI, NI IE, nella qualità di eredi del defunto OT RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA AURELIA 190, presso lo studio dell'avvocato CESARE TESTA, che li difende unitamente agli avvocati GAETANO CAPASSO, LIONELLO LEONI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
e contro
TM AZIENDA TRASPORTI MUNICIPALI NO, NO assicurazioni s.p.a.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3186/99 della Corte d'Appello di NO, 2^ SEZIONE CIVILE EMESSA IL 24/11/1999, depositata il 28/12/99; rg. 2976/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/03 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO;
udito l'Avvocato TESTA CESARE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vittorio Eduardo SCARDACCIONE che ha concluso per rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 9 luglio 1993 OT RI, nella veste di danneggiato, conveniva dinanzi al Tribunale di NO la Azienda trasporti municipali di NO (TM) e la assicuratrice NO assicurazioni e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali, biologico e non patrimoniali, conseguenti all'incidente avvenuto il 27 dicembre 1992.
Secondo la versione proposta dal OT, egli era rimasto agganciato con un piede al penultimo carrello del tram, mentre si accingeva a discendere alla fermata a richiesta;
il tram si era mosso ed egli aveva perso l'equilibrio.
I convenuti si costituivano, l'assicuratrice deduceva il proprio difetto di legittimazione ed in via gradata contestava il merito, mentre l'azienda contestava la responsabilità del conducente del tram.
Istruita la causa con espletamento di consulenza medico legale e con prove orali, il Tribunale con sentenza pubblicata il 19 settembre 1996, dichiarava il difetto di legittimazione dell'assicuratrice ed accoglieva la domanda nei confronti dell'azienda tranviaria, condannandola al risarcimento dei danni (v. amplius in dispositivo). La decisione era impugnata dalla azienda tranviaria e dalla assicuratrice (per la condanna alle spese di primo grado malgrado il rilevato difetto di legittimazione) con unico atto di gravame;
resistevano gli eredi di OT RI, proponendo appello incidentale sul quantum liquidato.
Con sentenza del 29 dicembre 1999 la Corte di appello di NO così decideva: in parziale riforma della sentenza del tribunale, condanna gli eredi di OT RI a rifondere all'assicuratrice NO le spese di primo grado e condanna la NO e la TM in solido a rifondere ai OT la metà delle spese di secondo grado, conferma per il resto.
Contro la decisione hanno proposto ricorso, con atto congiuntola TM e la NO ASSICURAZIONI deducendo quattro motivi di censura;
resistono OT IA e DA quali eredi di OT RI, con contro ricorso e ricorso incidentale condizionato, illustrato da memoria. I ricorsi sono stati previamente riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale è infondato, restando assorbito quello incidentale condizionato, per le seguenti considerazioni. Precede l'esame del ricorso principale, svolto in modo congiunto dall'azienda e dall'assicuratore estromesso.
A. ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE.
Nel PRIMO MOTIVO si deduce l'error iuris per la violazione dell'art. 1681 del codice civile, non applicabile alla fattispecie, ed il vizio della motivazione sul punto decisivo relativo alla nozione di viaggio.
La tesi è che l'incidente avvenne dopo che il passeggero era disceso ed il rapporto di trasporto concluso e che dunque non poteva ravvisarsi responsabilità contrattuale ma, eventualmente colpa aquiliana.
In senso contrario si osserva che la tesi è smentita dalla ricostruzione del fatto storico e dell'evento lesivo, accertata dai giudici del merito secondo un prudente apprezzamento delle prove. I giudici hanno concluso ritenendo sussistere responsabilità contrattuale in quanto lo incidente avvenne mentre il passeggero era in discesa e per colpa esclusiva del conducente del tram (v:
diffusamente a ff. 4 della motivazione).
Appare pertanto corretta l'applicazione al caso di specie della disciplina di cui all'art. 1681 c.c. che accolla al vettore l'onere della prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, così vincendo la presunzione di responsabilità (v: Cass. 10 giugno 1997 n. 5177 e 1 marzo 1994 n. 2020); non senza rilevare che la nozione di viaggio, quando si tratti di trasporto di persone su di un veicolo o di un tram, include le soste effettuate dal veicolo stesso durante la interruzione del movimento, soste che sono necessarie per consentire la discesa o la salita dei passeggeri. Nel caso di trasporto a pagamento, il conducente del tram o del filobus dovrà dunque porre in essere tutte le misure di cautela necessarie per la sicurezza e la incolumità dei passeggeri che nelle fermate a richiesta discendano o salgano dagli appositi passaggi. (cfr. Cass. 19 giugno 1973 n. 1802). Non sussiste pertanto nessuna falsa applicazione della norma sostanziale invocata e nessun difetto di motivazione su punto decisivo.
NEL SECONDO MOTIVO si deduce il vizio della motivazione sulla analisi delle prove testimoniali dei testi MI e OS, ampiamente citate e commentate.
In senso contrario si osserva che la motivazione attiene al prudente apprezzamento delle prove, insindacabile in questa sede in quanto congruamente ed analiticamente motivato (v: ff. 4 e 5 della sentenza).
NEL TERZO MOTIVO si deduce l'error iuris ed il vizio della motivazione in relazione agli artt. 2727 e 2729 del codice civile con riguardo al principio che divieta la presunzione da una presunzione (praesumpto de praesumpto).
In senso contrario si osserva che il fatto noto è la discesa del passeggero dal tram e l'inosservanza delle misure di cautela del conducente nel tram nella chiusura delle porte e nel ripartire. Da tale condotta antidoverosa è derivato l'evento di danno, secondo un nesso di causalità. Non vi è alcuna presunzione di colpa o di responsabilità, ma una ricostruzione plausibile e argomentata del fatto storico e delle responsabilità contrattuali. NEL QUARTO MOTIVO entrambe le ricorrenti lamentano la compensazione della metà delle spese in appello e la condanna per la restante metà.
Il motivo è comune ma attiene a posizioni diverse. Ed in vero la azienda tranviaria contestava sia l'an che il quantum debeatur, mentre la impresa assicuratrice, benché estromessa, lamentava la pronuncia di condanna alle spese di primo grado.
Il giudice dell'appello ha confermato la condanna della TM alle spese di primo grado, in quanto responsabile civile verso il passeggero, mentre ha accolto l'appello della NO assicurazioni per le spese di primo grado, non dovute, in relazione all'accertato difetto di legittimazione passiva. Quindi ha ritenuto di compensare le spese di secondo grado per la metà tra le parti in lite, considerando che sia la azienda tranviaria che la assicuratrice hanno concluso nel merito per la esclusione dell'an debeatur, perdendo la lite su tale punto, mentre il danneggiato od i suoi eredi perdevano sulla istanza di una maggiore liquidazione dei danni. La compensazione è dunque avvenuta in presenza di giusti motivi, posto che la società estromessa per difetto di legittimazione ha proposto una congiunta difesa di merito in sede di gravame, come se avesse in comune la gestione della lite.
B: ESAME DEL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO.
Deducono gli eredi del danneggiato che la pretesa risarcitoria era stata avanzata anche sotto il profilo della concorrente responsabilità aquiliana, e che anche tale profilo di responsabilità andava esaminato, risultando provato l'illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità.
Poiché resta ferma la statuizione sulla responsabilità contrattuale, il ricorso, in quanto condizionato, è assorbito dal rigetto del ricorso principale.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, assorbito l'incidentale, e compensa le spese del giudizio di Cassazione tra le parti in lite.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004