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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/11/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1227/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1227/2025 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Pescara al Parte_1 C.F._1
Corso Vittorio Emanuele II n.10 presso lo studio degli Avv.ti GENTILE GIACOMO e D'ORAZIO
MANUELA che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Pescara alla Controparte_1 C.F._2
Via Gioacchino da Fiore, n. 7, presso e nello studio dell'Avv. TRAVAGLINI DOMENICO
GIANLUCA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 8 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 11.04.2010 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il sig. Parte_1
, come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Pescara (atto n. Controparte_1
10, p. II, serie A, anno 2010), dalla cui unione nascevano le figlie e rispettivamente Per_1 Per_2 il 06.10.2010 e il 18.06.2013.
2. Con ricorso del 10 aprile 2025 agiva in giudizio affinché venisse dichiarata la Parte_1 separazione personale dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, Controparte_1 previa adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti.
3. Il resistente, costituitosi in giudizio, previa adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui alla comparsa, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la separazione personale tra i coniugi autorizzandoli a vivere separati;
2) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie e , con collocamento presso la madre. Per l'effetto di quanto Per_2 Per_1 sopra, stabilire che le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle stesse;
3) regolamentare il diritto di visita padre-figlie con le seguenti modalità: due giorni infrasettimanali, dal giovedì all'uscita di scuola al venerdì alle ore 22:00, mentre i weekend le bambine li trascorreranno alternativamente con il padre e con la madre, pertanto il weekend che le figlie trascorreranno con il papà, il Sig. terrà con sé le figlie dal giovedì all'uscita di scuola sino alla domenica sera CP_1 alle ore 22:00, salvo diverso accordo che potrebbe rendersi necessario nell'interesse delle minori;
4) disciplinare la regolamentazione di tutte le festività secondo il criterio dell'alternanza, in particolare le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalle figlie alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che saranno presi insieme. In particolare, le minori trascorreranno le vacanze natalizie, ad anni alterni, con un genitore al 24 dicembre e con l'altro al 25 dicembre.
Staranno con un genitore dal 26 Dicembre al 1° Gennaio e con l'altro genitore dal pomeriggio del 1°
Gennaio e fino al 7 Gennaio. In vigenza di tale ipotesi, per quanto attiene alle festività pasquali, i figli trascorreranno con ciascun genitore i tre giorni comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì di pasquetta. Per tutte altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), fermo restando il principio della massima discrezionalità tra i coniugi, solo in caso di disaccordo tra questi dovrà essere applicato il criterio dell'alternanza pura. Poiché i ponti festivi camminano di pari pagina 2 di 8 passo con le festività nazionali e variano di anno in anno, la distribuzione precisa sarà concordata entro il 30 settembre di ogni anno dopo l'uscita del calendario scolastico;
5) disporre che durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé le figlie almeno 7 giorni consecutivi durante il mese di luglio e almeno 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto. La individuazione di calendario dei suddetti periodi di permanenza sarà lasciata alla discrezionalità del Sig. , il quale sarà CP_1 tenuto esclusivamente a darne comunicazione alla ex coniuge entro il 15 del mese di giugno di ogni anno. Durante tali periodi di permanenza presso il padre, la madre potrà vedere le figlie ogni qualvolta lo richieda;
6) disporre che in occasione dei compleanni delle figlie, entrambi i genitori faranno quanto possibile per presenziare congiuntamente al festeggiamento e che in occasione dei compleanni dei genitori, le figlie staranno con il genitore festeggiato, in occasione di ricorrenze speciali che coinvolgono le figlie (quali cresima, diploma, laurea, ecc..) i coniugi si impegnano ad essere entrambi presenti. Al fine di conservare le relazioni affettive intrafamiliari, gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale potranno, anche in via autonoma, frequentare le minori. Entrambi
i genitori parteciperanno congiuntamente a recite scolastiche, eventi sportivi o di altro tipo, nell'interesse delle minori;
7) disporre che i coniugi dovranno prendere insieme tutte le decisioni importanti per la vita delle figlie quali: scelte scolastiche (che tipo di studi, che tipo di scuola, in quale località ecc..) scelte religiose, scelte relative alle attività culturali e sportive del tempo libero ecc.., vacanze studio, visite mediche, dentistiche, psicologiche, interventi chirurgici ecc.., fatti, eventi ed interventi straordinari non prevedibili in questo momento. Dovranno altresì mantenere in vita tutte le regole comportamentali fin qui proposte alle figlie, impegnandosi fin d'ora a dialogare l'uno con l'altro per arrivare a criteri educativi condivisi, pur rispettando il diritto e la libertà di ognuno di
“come fare” per farli rispettare. Tutte le decisioni riguardanti la quotidianità come, ad esempio, la distribuzione del tempo di studio e di svago, le vacanze studio, quelle relative ad impegni saltuari e/o sporadici, nonché quelle urgenti relative ad eventi eccezionali, saranno di pertinenza del genitore che, in quel momento, ne ha la custodia e la responsabilità. Nel caso in cui le figlie avessero bisogno di ricoveri ospedalieri la decisione sarà presa di comune accordo e i genitori si impegnano a condividere la cura e l'assistenza ospedaliera;
8) il padre ovvero la madre, potranno chiamare le figlie con la massima discrezionalità, in ragione dell'età delle stesse e del fatto che possiedono entrambe un proprio cellulare personale;
9) disporre che i coniugi dovranno altresì gestire con una certa cautela gli eventuali nuovi rapporti sentimentali, senza che le figlie vengano coinvolte in nuove relazioni di coppia finché queste non abbiano carattere di stabilità, in quanto pur ponendo fine alla loro unione di fatto, rivendicano entrambi il diritto-dovere alla “continuità genitoriale”, concordano pertanto, che i nuovi partners siano esclusi da tutte le decisioni tipicamente genitoriali così come state concordate nel pagina 3 di 8 paragrafo riguardante le scelte da condividere;
10) disporre che il SI versi Controparte_1 alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , Parte_1 Per_1 Per_2 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo, un assegno mensile di € 400,00 complessivi, (€ 200,00 per ciascuna figlia), bonifico da effettuarsi in via anticipata sul conto della
Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Parte_1
ISTAT del costo della vita come per Legge;
11) disporre che il Sig. contribuisca al Controparte_1 mantenimento delle figlie e , anche rinunciando in favore della moglie al suo 50% Per_1 Per_2 dell'Assegno Unico e Universale INPS, in modo tale da far percepire alla Sig.ra per il Parte_1 mantenimento delle bambine ulteriori € 200,00 mensili;
12) disporre che la ripartizione delle spese straordinarie per le figlie, da disciplinarsi secondo le linee guida di cui al protocollo approvato dal
CNF presso il Tribunale di Pescara, siano ripartire nella misura del 50% tra i coniugi, a partire dalla data di deposito del ricorso introduttivo;
13) disporre che il Sig. non versi nulla Controparte_1 alla Sig.ra a titolo di mantenimento di quest'ultima in quanto autosufficiente e idonea a Parte_1 lavorare;
14) con vittoria di spese e spettanze di lite oppure in subordine con compensazione integrale delle stesse, in ragione della materia del contendere”.
4. All'udienza del 18 settembre 2025 le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo a definizione dell'intera controversia;
pertanto, il GI assegnava termine alle parti utile per depositare il raggiunto accordo.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., atteso che le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale ai sensi del richiamato articolo.
6. Quanto alle ulteriori statuizioni, all'udienza del 29 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo alle condizioni di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando al Comune di Pescara di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra le parti si è sciolta a far data della comparizione dei coniugi;
2) i coniugi concordano che le figlie e saranno affidate Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre, la quale ha stabilito l'attuale domicilio in Pescara alla strada Colle Scorrano n.54;
pagina 4 di 8 3) il diritto di visita padre-figlie verrà regolamentato con la massima discrezionalità durante la settimana anche in ragione della età delle figlie e degli impegni extra-scolastici di queste (in ogni caso previo accordo con il genitore collocatario); il padre terrà con sé le figlie durante il week end, a settimane alternate con la madre, a principiare dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera
(indicativamente durante il periodo scolastico, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21:00, mentre nei periodi in cui la scuola è chiusa, dal venerdì mattina alle 10:00 sino alla domenica sera alle ore 22:00, salvo diverso accordo che potrebbe rendersi necessario nell'interesse delle minori);
4) la regolamentazione di tutte le festività sarà gestita secondo il criterio dell'alternanza: in particolare le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalle figlie alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che saranno presi insieme. In particolare le minori trascorreranno le vacanze natalizie, ad anni alterni, con un genitore al 24 dicembre e con l'altro al 25 dicembre. Staranno con un genitore dal 26 Dicembre al 1° Gennaio e con l'altro genitore dal pomeriggio del 1° Gennaio e fino al 7 Gennaio. In vigenza di tale ipotesi, per quanto attiene alle festività pasquali, le figlie trascorreranno con ciascun genitore i tre giorni comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Per tutte altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), fermo restando il principio della massima discrezionalità tra i coniugi, solo in caso di disaccordo tra questi dovrà essere applicato il criterio dell'alternanza pura.
Poiché i ponti festivi camminano di pari passo con le festività nazionali e variano di anno in anno, la distribuzione precisa sarà concordata entro il 30 settembre di ogni anno dopo l'uscita del calendario scolastico;
5) durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé le figlie per almeno 7 giorni consecutivi durante il mese di luglio e per almeno 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto. La individuazione di calendario dei suddetti periodi di permanenza sarà concordata tra i coniugi entro il
15 del mese di giugno di ogni anno. Durante tali periodi di permanenza presso il padre, la madre potrà vedere le figlie ogni qualvolta lo richieda;
6) in occasione dei compleanni delle figlie, entrambi i genitori faranno quanto possibile per presenziare congiuntamente al festeggiamento e in occasione dei compleanni dei genitori, le figlie staranno con il genitore festeggiato;
in occasione di ricorrenze speciali che coinvolgono le figlie (quali cresima, diploma, laurea, ecc..) i coniugi si impegnano ad essere entrambi presenti;
entrambi i genitori parteciperanno congiuntamente a recite scolastiche, eventi sportivi o di altro tipo, nell'interesse delle minori;
pagina 5 di 8 7) al fine di conservare le relazioni affettive intrafamiliari, i coniugi concordano che gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale potranno, anche in via autonoma, frequentare le minori.
8) le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto altresì delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse;
a mero titolo esemplificativo i coniugi assumeranno congiuntamente scelte scolastiche (che tipo di studi, che tipo di scuola, in quale località ecc..) scelte religiose, scelte relative alle attività culturali e sportive del tempo libero ecc.., vacanze studio, visite mediche, dentistiche, psicologiche, interventi chirurgici ecc.., fatti, eventi ed interventi straordinari non prevedibili in questo momento. Dovranno altresì mantenere in vita tutte le regole comportamentali fin qui proposte alle figlie, impegnandosi fin d'ora a dialogare l'uno con l'altro per arrivare a criteri educativi condivisi, pur rispettando il diritto e la libertà di ognuno di
“come fare” per farli rispettare. Tutte le decisioni riguardanti la quotidianità come, ad esempio, la distribuzione del tempo di studio e di svago, quelle relative ad impegni saltuari e/o sporadici, nonché quelle urgenti relative ad eventi eccezionali, saranno di pertinenza del genitore che, in quel momento, ne ha la custodia e la responsabilità. Nel caso in cui le figlie avessero bisogno di ricoveri ospedalieri la decisione sarà presa di comune accordo e i genitori si impegnano a condividere la cura e l'assistenza ospedaliera;
9) il padre ovvero la madre, potranno chiamare le figlie con la massima discrezionalità, in ragione dell'età delle stesse e del fatto che possiedono entrambe un proprio cellulare personale;
10) i coniugi concordano di gestire con una certa cautela gli eventuali nuovi rapporti sentimentali, senza che le figlie vengano coinvolte in nuove relazioni di coppia finché queste non abbiano carattere di stabilità, in quanto pur ponendo fine alla loro unione di fatto, rivendicano entrambi il diritto-dovere alla “continuità genitoriale”, concordano pertanto, che i nuovi partners siano esclusi da tutte le decisioni tipicamente genitoriali così come state concordate nel paragrafo riguardante le scelte da condividere;
11) i coniugi concordano che il SI versi alla Sig.ra a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , con decorrenza dal mese di Per_1 Per_2 settembre 2025, un assegno mensile di € 600,00 complessivi, (€ 300,00 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT del costo della vita come per Legge;
il versamento sarà eseguito a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto della Sig.ra Parte_1 entro il giorno 30 di ogni mese;
pagina 6 di 8 12) i coniugi concordano che l'Assegno Unico e Universale INPS (ovvero assegni familiari) sarà integralmente percepito dalla SIa con espressa e formale rinuncia ad opera del SI Parte_1
a qualsivoglia pretesa anche di ripetizione;
Controparte_1
13) i coniugi concordano che le spese straordinarie saranno ripartite tra questi nella misura del 50% cadauno;
conseguentemente si impegnano e si obbligano a rimborsare la rispettiva quota di spettanza in favore del coniuge anticipatario, tenuto conto della regolamentazione di cui alle linee guida del
CNF e del protocollo del Tribunale di Pescara, attualmente vigente, il cui contenuto si abbia qui per integralmente riportato e trascritto;
14) i coniugi concordano che in ragione della attività espletata dal SI , le Controparte_1 lezioni di tennis che le figlie praticheranno presso il centro sportivo del padre saranno a carico esclusivo di quest'ultimo, in deroga al generale criterio di ripartizione delle spese straordinarie di cui sopra;
15) i coniugi concordano che il Sig. è dispensato dall'obbligo di contribuzione in Controparte_1 favore della SIa avuto riguardo all'attuale produttività di quest'ultima; Parte_1
16) i coniugi si rilasciano reciprocamente, sin d'ora, l'autorizzazione al rilascio dei documenti di identità e passaporto anche per le figlie;
17) il SI ha stabilito l'attuale domicilio in Pescara alla via Aldo Moro n.22; la Controparte_1
SIa ha invece stabilito l'attuale domicilio, ove dimora congiuntamente alle Parte_1 figlie, in Pescara alla strada Colle Scorrano n.54. I coniugi concordano che sarà onere di questi provvedere alla tempestiva reciproca comunicazione di eventuali variazioni di domicilio e/o residenza,
e/o variazioni di utenze telefoniche;
18) i coniugi concordano e si danno reciprocamente atto di aver definito ogni questione economica e patrimoniale connessa al giudizio di separazione;
19) i coniugi concordano e si danno reciprocamente atto che le spese e le spettanze di lite sono da intendersi completamente compensate tra questi.
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e delle figlie minori.
8. Spese compensate, così come richiesto.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 10 aprile
2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , coniugati Parte_1 Controparte_1 in Pescara in data 11.04.2010 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Pescara al n.10, parte II, serie A, anno 2010), alle condizioni concordate dalle parti;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara, il 30 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1227/2025 r.g. promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in Pescara al Parte_1 C.F._1
Corso Vittorio Emanuele II n.10 presso lo studio degli Avv.ti GENTILE GIACOMO e D'ORAZIO
MANUELA che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(C.F. elettivamente domiciliato in Pescara alla Controparte_1 C.F._2
Via Gioacchino da Fiore, n. 7, presso e nello studio dell'Avv. TRAVAGLINI DOMENICO
GIANLUCA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 8 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 11.04.2010 la sig.ra contraeva matrimonio concordatario con il sig. Parte_1
, come risulta dall'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Pescara (atto n. Controparte_1
10, p. II, serie A, anno 2010), dalla cui unione nascevano le figlie e rispettivamente Per_1 Per_2 il 06.10.2010 e il 18.06.2013.
2. Con ricorso del 10 aprile 2025 agiva in giudizio affinché venisse dichiarata la Parte_1 separazione personale dal coniuge alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, Controparte_1 previa adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti.
3. Il resistente, costituitosi in giudizio, previa adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti di cui alla comparsa, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la separazione personale tra i coniugi autorizzandoli a vivere separati;
2) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie e , con collocamento presso la madre. Per l'effetto di quanto Per_2 Per_1 sopra, stabilire che le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle stesse;
3) regolamentare il diritto di visita padre-figlie con le seguenti modalità: due giorni infrasettimanali, dal giovedì all'uscita di scuola al venerdì alle ore 22:00, mentre i weekend le bambine li trascorreranno alternativamente con il padre e con la madre, pertanto il weekend che le figlie trascorreranno con il papà, il Sig. terrà con sé le figlie dal giovedì all'uscita di scuola sino alla domenica sera CP_1 alle ore 22:00, salvo diverso accordo che potrebbe rendersi necessario nell'interesse delle minori;
4) disciplinare la regolamentazione di tutte le festività secondo il criterio dell'alternanza, in particolare le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalle figlie alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che saranno presi insieme. In particolare, le minori trascorreranno le vacanze natalizie, ad anni alterni, con un genitore al 24 dicembre e con l'altro al 25 dicembre.
Staranno con un genitore dal 26 Dicembre al 1° Gennaio e con l'altro genitore dal pomeriggio del 1°
Gennaio e fino al 7 Gennaio. In vigenza di tale ipotesi, per quanto attiene alle festività pasquali, i figli trascorreranno con ciascun genitore i tre giorni comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì di pasquetta. Per tutte altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), fermo restando il principio della massima discrezionalità tra i coniugi, solo in caso di disaccordo tra questi dovrà essere applicato il criterio dell'alternanza pura. Poiché i ponti festivi camminano di pari pagina 2 di 8 passo con le festività nazionali e variano di anno in anno, la distribuzione precisa sarà concordata entro il 30 settembre di ogni anno dopo l'uscita del calendario scolastico;
5) disporre che durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé le figlie almeno 7 giorni consecutivi durante il mese di luglio e almeno 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto. La individuazione di calendario dei suddetti periodi di permanenza sarà lasciata alla discrezionalità del Sig. , il quale sarà CP_1 tenuto esclusivamente a darne comunicazione alla ex coniuge entro il 15 del mese di giugno di ogni anno. Durante tali periodi di permanenza presso il padre, la madre potrà vedere le figlie ogni qualvolta lo richieda;
6) disporre che in occasione dei compleanni delle figlie, entrambi i genitori faranno quanto possibile per presenziare congiuntamente al festeggiamento e che in occasione dei compleanni dei genitori, le figlie staranno con il genitore festeggiato, in occasione di ricorrenze speciali che coinvolgono le figlie (quali cresima, diploma, laurea, ecc..) i coniugi si impegnano ad essere entrambi presenti. Al fine di conservare le relazioni affettive intrafamiliari, gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale potranno, anche in via autonoma, frequentare le minori. Entrambi
i genitori parteciperanno congiuntamente a recite scolastiche, eventi sportivi o di altro tipo, nell'interesse delle minori;
7) disporre che i coniugi dovranno prendere insieme tutte le decisioni importanti per la vita delle figlie quali: scelte scolastiche (che tipo di studi, che tipo di scuola, in quale località ecc..) scelte religiose, scelte relative alle attività culturali e sportive del tempo libero ecc.., vacanze studio, visite mediche, dentistiche, psicologiche, interventi chirurgici ecc.., fatti, eventi ed interventi straordinari non prevedibili in questo momento. Dovranno altresì mantenere in vita tutte le regole comportamentali fin qui proposte alle figlie, impegnandosi fin d'ora a dialogare l'uno con l'altro per arrivare a criteri educativi condivisi, pur rispettando il diritto e la libertà di ognuno di
“come fare” per farli rispettare. Tutte le decisioni riguardanti la quotidianità come, ad esempio, la distribuzione del tempo di studio e di svago, le vacanze studio, quelle relative ad impegni saltuari e/o sporadici, nonché quelle urgenti relative ad eventi eccezionali, saranno di pertinenza del genitore che, in quel momento, ne ha la custodia e la responsabilità. Nel caso in cui le figlie avessero bisogno di ricoveri ospedalieri la decisione sarà presa di comune accordo e i genitori si impegnano a condividere la cura e l'assistenza ospedaliera;
8) il padre ovvero la madre, potranno chiamare le figlie con la massima discrezionalità, in ragione dell'età delle stesse e del fatto che possiedono entrambe un proprio cellulare personale;
9) disporre che i coniugi dovranno altresì gestire con una certa cautela gli eventuali nuovi rapporti sentimentali, senza che le figlie vengano coinvolte in nuove relazioni di coppia finché queste non abbiano carattere di stabilità, in quanto pur ponendo fine alla loro unione di fatto, rivendicano entrambi il diritto-dovere alla “continuità genitoriale”, concordano pertanto, che i nuovi partners siano esclusi da tutte le decisioni tipicamente genitoriali così come state concordate nel pagina 3 di 8 paragrafo riguardante le scelte da condividere;
10) disporre che il SI versi Controparte_1 alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , Parte_1 Per_1 Per_2 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo, un assegno mensile di € 400,00 complessivi, (€ 200,00 per ciascuna figlia), bonifico da effettuarsi in via anticipata sul conto della
Sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Parte_1
ISTAT del costo della vita come per Legge;
11) disporre che il Sig. contribuisca al Controparte_1 mantenimento delle figlie e , anche rinunciando in favore della moglie al suo 50% Per_1 Per_2 dell'Assegno Unico e Universale INPS, in modo tale da far percepire alla Sig.ra per il Parte_1 mantenimento delle bambine ulteriori € 200,00 mensili;
12) disporre che la ripartizione delle spese straordinarie per le figlie, da disciplinarsi secondo le linee guida di cui al protocollo approvato dal
CNF presso il Tribunale di Pescara, siano ripartire nella misura del 50% tra i coniugi, a partire dalla data di deposito del ricorso introduttivo;
13) disporre che il Sig. non versi nulla Controparte_1 alla Sig.ra a titolo di mantenimento di quest'ultima in quanto autosufficiente e idonea a Parte_1 lavorare;
14) con vittoria di spese e spettanze di lite oppure in subordine con compensazione integrale delle stesse, in ragione della materia del contendere”.
4. All'udienza del 18 settembre 2025 le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo a definizione dell'intera controversia;
pertanto, il GI assegnava termine alle parti utile per depositare il raggiunto accordo.
5. La domanda di separazione giudiziale deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., atteso che le prospettazioni difensive delle parti ed il comportamento processuale delle stesse consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale ai sensi del richiamato articolo.
6. Quanto alle ulteriori statuizioni, all'udienza del 29 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo alle condizioni di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando al Comune di Pescara di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra le parti si è sciolta a far data della comparizione dei coniugi;
2) i coniugi concordano che le figlie e saranno affidate Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale presso la madre, la quale ha stabilito l'attuale domicilio in Pescara alla strada Colle Scorrano n.54;
pagina 4 di 8 3) il diritto di visita padre-figlie verrà regolamentato con la massima discrezionalità durante la settimana anche in ragione della età delle figlie e degli impegni extra-scolastici di queste (in ogni caso previo accordo con il genitore collocatario); il padre terrà con sé le figlie durante il week end, a settimane alternate con la madre, a principiare dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera
(indicativamente durante il periodo scolastico, dal venerdì all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 21:00, mentre nei periodi in cui la scuola è chiusa, dal venerdì mattina alle 10:00 sino alla domenica sera alle ore 22:00, salvo diverso accordo che potrebbe rendersi necessario nell'interesse delle minori);
4) la regolamentazione di tutte le festività sarà gestita secondo il criterio dell'alternanza: in particolare le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalle figlie alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che saranno presi insieme. In particolare le minori trascorreranno le vacanze natalizie, ad anni alterni, con un genitore al 24 dicembre e con l'altro al 25 dicembre. Staranno con un genitore dal 26 Dicembre al 1° Gennaio e con l'altro genitore dal pomeriggio del 1° Gennaio e fino al 7 Gennaio. In vigenza di tale ipotesi, per quanto attiene alle festività pasquali, le figlie trascorreranno con ciascun genitore i tre giorni comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Per tutte altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre), fermo restando il principio della massima discrezionalità tra i coniugi, solo in caso di disaccordo tra questi dovrà essere applicato il criterio dell'alternanza pura.
Poiché i ponti festivi camminano di pari passo con le festività nazionali e variano di anno in anno, la distribuzione precisa sarà concordata entro il 30 settembre di ogni anno dopo l'uscita del calendario scolastico;
5) durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé le figlie per almeno 7 giorni consecutivi durante il mese di luglio e per almeno 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto. La individuazione di calendario dei suddetti periodi di permanenza sarà concordata tra i coniugi entro il
15 del mese di giugno di ogni anno. Durante tali periodi di permanenza presso il padre, la madre potrà vedere le figlie ogni qualvolta lo richieda;
6) in occasione dei compleanni delle figlie, entrambi i genitori faranno quanto possibile per presenziare congiuntamente al festeggiamento e in occasione dei compleanni dei genitori, le figlie staranno con il genitore festeggiato;
in occasione di ricorrenze speciali che coinvolgono le figlie (quali cresima, diploma, laurea, ecc..) i coniugi si impegnano ad essere entrambi presenti;
entrambi i genitori parteciperanno congiuntamente a recite scolastiche, eventi sportivi o di altro tipo, nell'interesse delle minori;
pagina 5 di 8 7) al fine di conservare le relazioni affettive intrafamiliari, i coniugi concordano che gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale potranno, anche in via autonoma, frequentare le minori.
8) le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto altresì delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle stesse;
a mero titolo esemplificativo i coniugi assumeranno congiuntamente scelte scolastiche (che tipo di studi, che tipo di scuola, in quale località ecc..) scelte religiose, scelte relative alle attività culturali e sportive del tempo libero ecc.., vacanze studio, visite mediche, dentistiche, psicologiche, interventi chirurgici ecc.., fatti, eventi ed interventi straordinari non prevedibili in questo momento. Dovranno altresì mantenere in vita tutte le regole comportamentali fin qui proposte alle figlie, impegnandosi fin d'ora a dialogare l'uno con l'altro per arrivare a criteri educativi condivisi, pur rispettando il diritto e la libertà di ognuno di
“come fare” per farli rispettare. Tutte le decisioni riguardanti la quotidianità come, ad esempio, la distribuzione del tempo di studio e di svago, quelle relative ad impegni saltuari e/o sporadici, nonché quelle urgenti relative ad eventi eccezionali, saranno di pertinenza del genitore che, in quel momento, ne ha la custodia e la responsabilità. Nel caso in cui le figlie avessero bisogno di ricoveri ospedalieri la decisione sarà presa di comune accordo e i genitori si impegnano a condividere la cura e l'assistenza ospedaliera;
9) il padre ovvero la madre, potranno chiamare le figlie con la massima discrezionalità, in ragione dell'età delle stesse e del fatto che possiedono entrambe un proprio cellulare personale;
10) i coniugi concordano di gestire con una certa cautela gli eventuali nuovi rapporti sentimentali, senza che le figlie vengano coinvolte in nuove relazioni di coppia finché queste non abbiano carattere di stabilità, in quanto pur ponendo fine alla loro unione di fatto, rivendicano entrambi il diritto-dovere alla “continuità genitoriale”, concordano pertanto, che i nuovi partners siano esclusi da tutte le decisioni tipicamente genitoriali così come state concordate nel paragrafo riguardante le scelte da condividere;
11) i coniugi concordano che il SI versi alla Sig.ra a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , con decorrenza dal mese di Per_1 Per_2 settembre 2025, un assegno mensile di € 600,00 complessivi, (€ 300,00 per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT del costo della vita come per Legge;
il versamento sarà eseguito a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto della Sig.ra Parte_1 entro il giorno 30 di ogni mese;
pagina 6 di 8 12) i coniugi concordano che l'Assegno Unico e Universale INPS (ovvero assegni familiari) sarà integralmente percepito dalla SIa con espressa e formale rinuncia ad opera del SI Parte_1
a qualsivoglia pretesa anche di ripetizione;
Controparte_1
13) i coniugi concordano che le spese straordinarie saranno ripartite tra questi nella misura del 50% cadauno;
conseguentemente si impegnano e si obbligano a rimborsare la rispettiva quota di spettanza in favore del coniuge anticipatario, tenuto conto della regolamentazione di cui alle linee guida del
CNF e del protocollo del Tribunale di Pescara, attualmente vigente, il cui contenuto si abbia qui per integralmente riportato e trascritto;
14) i coniugi concordano che in ragione della attività espletata dal SI , le Controparte_1 lezioni di tennis che le figlie praticheranno presso il centro sportivo del padre saranno a carico esclusivo di quest'ultimo, in deroga al generale criterio di ripartizione delle spese straordinarie di cui sopra;
15) i coniugi concordano che il Sig. è dispensato dall'obbligo di contribuzione in Controparte_1 favore della SIa avuto riguardo all'attuale produttività di quest'ultima; Parte_1
16) i coniugi si rilasciano reciprocamente, sin d'ora, l'autorizzazione al rilascio dei documenti di identità e passaporto anche per le figlie;
17) il SI ha stabilito l'attuale domicilio in Pescara alla via Aldo Moro n.22; la Controparte_1
SIa ha invece stabilito l'attuale domicilio, ove dimora congiuntamente alle Parte_1 figlie, in Pescara alla strada Colle Scorrano n.54. I coniugi concordano che sarà onere di questi provvedere alla tempestiva reciproca comunicazione di eventuali variazioni di domicilio e/o residenza,
e/o variazioni di utenze telefoniche;
18) i coniugi concordano e si danno reciprocamente atto di aver definito ogni questione economica e patrimoniale connessa al giudizio di separazione;
19) i coniugi concordano e si danno reciprocamente atto che le spese e le spettanze di lite sono da intendersi completamente compensate tra questi.
7. Il Tribunale prende atto dell'accordo e lo fa proprio, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e delle figlie minori.
8. Spese compensate, così come richiesto.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 10 aprile
2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , coniugati Parte_1 Controparte_1 in Pescara in data 11.04.2010 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Pescara al n.10, parte II, serie A, anno 2010), alle condizioni concordate dalle parti;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere all'annotazione della presente sentenza;
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara, il 30 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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