Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2406/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 2406/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Pellizzer Ortis e dell'avvocato Nanti Silvia Parte_1
e
RIZZO GIOELE, con il patrocinio dell'avvocato Pellizzer Ortis e dell'avvocato Nanti Silvia
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del mantenimento di figli non matrimoniali.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“CHIEDONO CHE l'intestato Tribunale di Treviso - sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito - Voglia disciplinare i loro rapporti e la gestione della figlia NO
nelle modalità di seguito indicate, accogliendo le seguenti CONCLUSIONI PIANO Per_1
GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
1) Disporsi l'affido condiviso della NO ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2 prevalente e residenza della stessa presso l'abitazione della madre;
per 'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica pagina 1 di 3
sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
2) In linea di massima il padre potrà vedere e/o tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità: - un fine settimana alternato con il padre dalle ore 8,00 del sabato alle ore 19,30 della domenica, quando sarà riaccompagnata presso l'abitazione della madre;
- Natale con la madre e il Capodanno con il padre e viceversa per l'anno successivo;
- Pasqua e Pasquetta ad anni alterni, con possibilità di variare il calendario delle visite natalizie e pasquali, in caso di impegni lavorativi dei genitori in quei giorni e/o esigenze della NO;
nel caso in cui ciascun genitore volesse chiedere un “cambio temporaneo del calendario di visite”, deciderà il genitore che in quel momento ha in custodia la figlia, essendo libero di acconsentire o meno alla modifica del turno. - 15 giorni consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori indicativamente entro il 31 maggio di ogni anno;
i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia, indicandone le date di partenza e di ritorno. In caso di malattia della figlia, se ne occuperà la madre;
in ogni caso i genitori si impegnano a non ostacolare in alcun modo il proseguo del reciproco rapporto affettivo con la figlia nel preminente interesse della stessa.
3) Il padre corrisponderà alla madre, in via anticipata, entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 200,00 - rivalutabile di anno in anno in base agli indici ISTAT
- a titolo di contributo nel mantenimento ordinario della figlia NO . Per_1
4) Le spese straordinarie per la figlia NO , da individuarsi secondo quanto riportato nel Per_1 protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, verranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
5) L'assegno unico e universale sarà percepito nella misura del 50 % da ciascun genitore;
la detrazione fiscale per la figlia a carico sarà goduta da entrambi i genitori nella misura del 50%”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 6.3.2025, e RI EL, premesso di aver Parte_1
intrattenuto per circa un anno e mezzo una relazione more uxorio e che da tale relazione in data
1.1.2020 è nata una figlia, chiedevano la dell'esercizio della responsabilità genitoriale e del Per_1
mantenimento della NO alle condizioni indicate in ricorso, allegando:
- che, essendo venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia e familiare, i ricorrenti hanno deciso di cessare la propria convivenza;
pagina 2 di 3 - che attualmente è residente in [...]3, Parte_1
dove vive la figlia NO e lavora come dipendete a tempo indeterminato presso un centro Per_1
estetico;
- che RI EL attualmente risiede in Castelfranco Veneto (TV) Via Capitello, n. 7 e lavora come dipendente a tempo indeterminato con un reddito lordo annuo medio di € 21.839,17;
- che la figlia NO vive in un contesto familiare sereno, dove è accudita amorevolmente dalla Per_1
madre e senza alcun disagio economico, frequenta l'asilo presso la Scuola Materna “San Giorgio
Martire” di San Giorgio in Brenta di Fontaniva (PD)ed esercita due sport: ginnastica artistica e nuoto.
Le parti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso con note depositate per l'udienza del
8.4.2025.
Nel merito, gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità ed adeguatamente tutelanti gli interessi della figlia NO, anche in quanto rispettosi degli artt.337 ter e ss. c.c. e, pertanto, va preso atto degli stessi ai sensi dell'art. 473bis. 51 c.p.c.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di affidamento della figlia NO
riportati in epigrafe;
Per_1
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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