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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 12/06/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ZA
Il Tribunale Ordinario di ZA , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.4127/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 16.8.2023 da:
C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 con sede in Dueville (VI), Via Marosticana, 81/7, C.F. / P. IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese , numero REA VI-398214, in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA MARAGNA, C.F. C.F._1
, procuratore e domiciliatario nello studio in San Bonifacio (VR), Via
[...]
Camporosolo, 26
attrice opponente
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 corrente in 10121 Torino, Piazza San Carlo 156, codice fiscale P.IVA: P.IVA_2
, in persona del proprio procuratore speciale Avv. , in P.IVA_3 CP_2 virtù di procura del notaio dott. di Milano del 27.09.2022 rep. n. Persona_1
16.835 racc. n.
8.973 registrata in Milano in data 12.10.2022 al numero 82499 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avvocato DARIO BIANCHINI del Foro di Venezia, (C.F.: ), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in C.F._2
VIA FRANCESCO GRIMANI, 1 30174 VENEZIA MESTRE
convenuta opposta
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti:
1
CONCLUSIONI PER Parte_1
Si chiede l'acquisizione, quale documento sopravvenuto e con numerazione progressiva, del seguente documento: Doc. 34) Mail dott. del Persona_2
12/03/2025. Nel merito, in via principale:
- Accertare l'inadempimento di e, conseguentemente, revocare, Controparte_1 annullare e dichiarare nullo e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 1417/2023 del 17/07/2023 (RG n. 3351/2023) del Tribunale di ZA poiché infondato, ingiusto e illegittimo per tutti i motivi di cui in atti;
- In ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente a
[...]
per tutti i motivi di cui in atti;
CP_1
In via riconvenzionale:
- Accertare la violazione da parte di degli obblighi di correttezza e Controparte_1 buona fede ai sensi degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., nonché ai sensi dell'art. 127 Tub, per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, condannare a risarcire Controparte_1
i danni subiti dall'opponente pari all'importo di € 7.871.376,00 ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, disponendo la compensazione tra gli opposti crediti fino alla reciproca concorrenza, con conseguente revoca, annullamento e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, e condannando a Controparte_1 pagare in favore dell'opponente la differenza pari a € 6.092.938,86, ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- Ordinare a di cancellare le segnalazioni a sofferenza e a sconfino Controparte_1 effettuate nei confronti dell'opponente presso la Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e presso gli altri sistemi di informazione creditizia, per tutte le ragioni indicate in atti;
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge;
In via istruttoria: Si chiede l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) “Vero che in data 18.11.2021 nella persona del dott. Parte_1 Pt_2
comunicava a Intesa San Paolo S.p.a., nella persona del direttore dott.
[...]
, la necessità di prorogare la scadenza dei finanziamenti “bullet” Persona_2 erogati in data 4.8.2021, per € 1.250.000,00, e in data 23.11.2021, per € 400.000,00, come da mail sub doc. 7 che mi si rammostra”? Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. (commercialista di Testimone_1
. Parte_1
2) “Vero che il data 23.12.2021 nella persona del dott. Parte_1 Parte_2 incontrava il dott. , direttore di Intesa San Paolo S.p.a., presso la Persona_2 filiale sita in ZA, Via Battaglione Framarin”? Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. . Testimone_1
3) “Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede,
nella persona del dott. ribadiva al dott. Parte_1 Parte_2 Persona_2
2 la necessità di procedere alla proroga delle scadenze dei due finanziamenti “bullet” erogati in data 4.8.2021 e 23.11.2021”? Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. . Testimone_1
4) “Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capitoli 2) e 3) che precedono, il dott. rassicurava nella persona del dott. Persona_2 Parte_1
riguardo alla concessione delle proroga richiesta”? Parte_2
Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. . degli estratti conto a far Testimone_1 data dal 1.10.2022 sino al 13.3.2023, come da pec del 13.3.2023 prodotta sub doc. 31 che mi si rammostra”? Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. . Testimone_1
5) “Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capitoli 2), 3) e 4) che precedono, il dott. comunicava a nella persona del Persona_2 Parte_1 dott. di avanzare la richiesta di proroga dei finanziamenti “bullet” Parte_2 erogati in data 4.8.2021 e 23.11.2021 tra aprile e maggio 2022, una volta depositato il bilancio al 31.12.21 di al Registro Imprese”? Parte_1
Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. . Testimone_1
6) “Vero che in data 4.4.2022 nella persona del dott. Parte_1 Parte_2 veniva convocato presso la filiale Intesa San Paolo S.p.a. di ZA, Via Battaglione Framarin”? Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. . Testimone_1
7) “Vero che, nell'occasione di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede, Intesa San Paolo S.p.a., nella persona della dott.ssa comunicava a Persona_3 Pt_1
alla presenza del dott. e del rag. , che il dott.
[...] Parte_2 Testimone_1
era stato “sostituito” e che la documentazione inerente alla posizione Persona_2 dei finanziamenti bullet erogati in data 4.8.2021 e 23.11.2021 era stata “smarrita”? Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. . Testimone_1
8) “Vero che, nell'occasione di tempo e di luogo di cui ai capitoli 6) e 7) che precedono, nella persona del dott. ribadiva a Intesa Parte_1 Parte_2
San Paolo S.p.a., nella persona della dott.ssa la necessità di Persona_3 procedere alla proroga della scadenza dei finanziamenti “bullet”, come concordato con il dott. ”? Persona_2
Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. . Testimone_1
9) “Vero che in data 23.5.2022 come già concordato con il dott. Parte_1
in data 23.12.2021, presentava richiesta di proroga di sei mesi della Persona_2 scadenza dei finanziamenti, allegando il bilancio al 31.12.21 e la dichiarazione datata 30.3.2022 del tecnico incaricato per le pratiche di regolarizzazione dell'immobile, Arch. , come da mail sub doc. 8 che mi si rammostra”? Persona_4
Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. . Testimone_1
10) “Vero che con pec del 1.6.2022 nella persona del dott. Parte_1 Pt_2
riepilogava a Intesa San Paolo S.p.a. i dettagli tecnici dell'operazione
[...] immobiliare da quest'ultima finanziata e il margine operativo annuo dell'operazione medesima, come comunicato a Intesa San Paolo S.p.a. già nel mese di luglio 2021, come da mail sub docc. 4 e 10 che mi si rammostrano”?
3 Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. . Testimone_1
11) “Vero che in data 23.6.2022 Intesa San Paolo S.p.a. addebitava a la Parte_1 prima rata di rimborso del finanziamento “bullet” del 23.11.2021, per € 200.770,67, come da doc. 11 che mi rammostra”? Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. . Testimone_1
12) “Vero che in data 23.6.2022 Intesa San Paolo S.p.a. stornava l'addebito per € 200.770,67 eseguito in pari data sul conto corrente n. 1000/9412 di Parte_1 come da doc. 11 che mi rammostra”? Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. . Testimone_1
13) “Vero che in data 23.6.2022 Intesa San Paolo S.p.a. addebitava autonomamente e di sua iniziativa l'importo di € 4.200,00 sul conto corrente n. 1000/9412 di Pt_1
a titolo di “pagamento finanziamento rateale allo sportello”, come da doc. 11
[...] che mi rammostra”? Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. . Testimone_1
14) “Vero che in data 02.08.2022 Intesa San Paolo S.p.a. addebitava sul conto corrente di il premio annuale relativo alla polizza RC Amministratori Parte_1 complementare ai finanziamenti “bullet” erogati in data 4.8.2021 e 23.11.2021, come da doc. 16 che mi si rammostra”? Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. . Testimone_1
15) “Vero che in data 5.8.2022 nella persona del dott. Parte_1 Parte_2 veniva convocato presso la filiale Intesa San Paolo S.p.a. di ZA, Via Battaglione Framarin”? Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. . Testimone_1
16) “Vero che nell'occasione di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede Intesa San Paolo S.p.a., nella persona del dott. comunicava a Controparte_3 Pt_1
nella persona del dott. di essere in attesa del dato formale
[...] Parte_2 della delibera accordante la proroga richiesta”? Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. . Testimone_1
17) “Vero che nel mese di agosto 2022 nella persona del dott. Parte_1 Pt_2
si rivolgeva a Cherry Bank S.p.a., nella persona del dott. per
[...] CP_4 richiedere assistenza bancaria riguardo all'operazione immobiliare di Baranzate (MI)”? Su tale capitolo, si indicano a testimoni il rag. e il dott. Testimone_1 CP_4
18) “Vero che ancora nel mese di agosto 2023 nella persona del dott. Parte_1
chiedeva a Cherry Bank S.p.a., nella persona del dott. Parte_2 CP_4 la disponibilità a finanziare l'acquisto dell'immobile a destinazione commerciale di Baranzate (MI), Via Milano SS Varesina, per l'importo di € 9.000.000,00, come da contratto preliminare sub doc. 5 che mi si rammostra”? Su tale capitolo, si indicano a testimoni il rag. e il dott. Testimone_1 CP_4
19) “Vero che nel mese di agosto 2023 Cherry Bank S.p.a., nella persona del dott.
convocava nella persona del dott. presso CP_4 Parte_1 Parte_2 la filiale di Cherry Bank S.p.a. in Verona, Vicolo Ghiaia”? Su tale capitolo, si indicano a testimoni il rag. e il dott. Testimone_1 CP_4
4 20) “Vero che nell'occasione di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede Cherry Bank S.p.a., nella persona del dott. rammostrava a CP_4 Pt_1
nella persona del dott. la Centrale dei Rischi “lato banca” sub
[...] Parte_2 doc. 27 che mi si rammostra”? Su tale capitolo, si indicano a testimoni il rag. e il dott. Testimone_1 CP_4
21) “Vero che nell'occasione di tempo e di luogo di cui ai capitoli 18) e 19) che precedono Cherry Bank S.p.a., nella persona del dott. comunicava a CP_4
nella persona del dott. la segnalazione a sconfino Parte_1 Parte_2 eseguita da Intesa San Paolo S.p.a. già nel mese di giugno 2022, come da doc. 27 che mi si rammostra”? Su tale capitolo, si indicano a testimoni il rag. e il dott. Testimone_1 CP_4
22) “Vero che in data 28.12.2022 la promittente venditrice RO S.r.l. convocava per la stipula del definitivo per la data del 30.12.2022 ore 9,30 presso Parte_1 il Notaio di Verona, come da doc. 29 che mi si rammostra”? Persona_5
Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. e il notaio dott. Testimone_1 [...]
. Persona_5
23) “Vero che in data 13.3.2023 nella persona del dott. Parte_1 Pt_2
chiedeva a Intesa San Paolo S.p.a., nella persona del dott.
[...] Controparte_3
l'invio 24) “Vero che in data 14.3.2023 Intesa San Paolo S.p.a. inviava a mezzo pec a gli estratti conto richiesti di cui al capitolo che precede, come da pec Parte_1 del 14.3.2023 prodotta sub doc. 32 che mi si rammostra”?
Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. Testimone_1
25) “Vero che in data 14.3.2023 nella persona del dott. Parte_1 Pt_2
si avvedeva del fatto che il conto corrente n. 1000/9412 intestato a
[...] Pt_1 era stato chiuso d'ufficio in data 28.12.2022, come da estratto conto prodotto
[...] sub doc. 33 che mi si rammostra”? Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. . Testimone_1
26) “Vero che il margine operativo netto trentennale dell'operazione immobiliare relativa all'acquisto dell'immobile di Baranzate (MI) e alla conseguente locazione del medesimo a Decathlon Italia S.r.l. era pari a € 8.471.376,00, come da business plan sub doc. 25 che mi si rammostra”? Su tale capitolo, si indica a testimone il rag. . Testimone_1
A prova contraria: 27) “Vero che nel mese di novembre 2021 nella persona del sig. Parte_1
conveniva con RO S.r.l., nella persona della sig.ra Parte_2 CP_5
che l'importo di € 400.000,00 di cui al finanziamento erogato da Intesa San
[...]
Paolo S.p.a. in data 23.11.2021, era da imputarsi in acconto di quanto residuo dovuto da in forza del contratto preliminare di compravendita del 3.8.2021 sub Parte_1 doc. 5 che mi si rammostra”? Su tale capitolo, si indicano a testimoni la sig.ra (legale rappresentante di RO S.r.l.) e il rag. . Controparte_5 Testimone_1
Evidenziando che è onere della Banca dimostrare la legittimità delle segnalazioni a sconfino e a sofferenza dalla stessa illegittimamente eseguite, si chiede l'ammissione di CTU contabile al fine di determinare la precisa entità del pregiudizio economico
5 subito da sulla base delle condizioni economiche dell'operazione Parte_1 immobiliare già condivise con Intesa San Paolo S.p.a. (cnf. mail 23.7.21 sub doc. 4 e pec 1.6.2022 sub doc. 10.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA: in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1417/2023 (RG n. 3351/2023) rep. 2168/2023 concessa ai sensi dell'art. 642 c.p.c.; in via principale: previo rigetto di tutte le eccezioni, domande, difese, argomentazioni di parte opponente, respingersi l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1417/2023 (RG n. 3351/2023) rep. 2168/2023 emesso provvisoriamente esecutivo in data 17.07.2023 dal Tribunale di ZA, depositato in cancelleria in pari data e regolarmente notifica-to all'odierna opponente in data 20.07.2023, in quanto del tutto in-fondata in fatto e diritto, confermandosi in ogni sua parte lo stesso decreto ingiuntivo opposto;
ancora in via principale: per tutte le causali di cui in narrativa: a) rigettarsi la domanda riconvenzionale di parte opponente in quanto infondata in fatto e diritto, con rigetto anche dell'eccezione di compensazione e conseguente rigetto della richiesta di revoca, annullamento o dichiarazione di ineffica-cia dell'ingiunzione opposta;
b) rigettarsi la richiesta di cancellazione della segnalazione a sofferenza di Pt_1 nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e negli altri sistemi di informazione creditizia in quanto segnalazione corretta e legittima;
in via subordinata: per tutte le causali di cui in narrativa del presente atto, comunque condannarsi (CF e PIVA – numero di iscrizione al Registro Imprese Parte_1 P.IVA_1 di ZA 398214), cor-rente in 36031, Dueville (VI), via Marosticana, 81/7 - PEC:
in persona dell'amministratore unico e legale Email_1 rappresentante p.t. sig. nato il [...] a [...]-na, (CF: Parte_2
), residente in [...]
15, al pagamento in favore della concludente della somma di euro 1.778.437,14 (diconsi euro unmilione-settecentosettantottomilaquattrocentotrentasette/14 cent), oltre ai successivi interessi al tasso contrattuale dal 21.06.2023 al saldo effettivo, ovvero alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
in ogni caso: con vittoria di onorari e spese, oneri ed accessori. In via istruttoria: 1) si chiede l'acquisizione del fascicolo informatico del monitorio rubricato sub Rg n. 3351/2023 di Questo Tribunale;
6 2) ci si oppone all'ammissione di tutte le prove orali dedotte dall'opponente per i motivi di cui alla terza memoria ex art. 171ter c.p.c.;
3) ci si oppone all'ammissione della sollecitata consulenza tecnica d'ufficio da parte opponente per i motivi di cui alla terza memoria ex art. 171ter c.p.c.;
4) In via subordinata, e per il denegato caso di ammissione delle prove orali di parte opponente, si chiede di esser abilitati alla prova contraria con i testi indicati nella terza memoria integrativa ex art. 171ter c.p.c. ed anche coi capitoli di prova contraria indiretta ivi dedotti;
5) ci si oppone, infine, all'ammissione dei capitoli di prova contraria dedotti dall'opponente nella terza memoria ex art. 171ter c.p.c., in quanto del tutto inammissibili non avendo la banca articolato capitoli di prova diretta nella seconda memoria.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 1417/2023 del 17/07/2023 (RG n. 3351/2023) col quale le veniva ingiunto di pagare, in favore della ricorrente , la somma di € 1.778.437,14, Controparte_1 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, e ciò a titolo di restituzione delle somme erogate col contratto di finanziamento chirografario n. 0FC1012352125, di originari Euro 1.250.000,00 del 4.8.2021 e con durata di mesi 12 e col contratto di finanziamento chirografario n. 0FC1076374600, di originari Euro 400.000,00 in data 23.11.2021 e con durata di mesi 8. La parte opponente esponeva: Parte_1
-che in data 30.07.2020 le parti avevano stipulato un contratto di finanziamento chirografario per l'importo di € 1.000.000,00 della durata di 12 mesi con interessi semestrali, finalizzato all'acquisto di un immobile e rimborsato (anticipatamente) in data 11.06.2021; Con
-che qualche settimana dopo aveva contattato nuovamente per ottenere
Pt_1 supporto per una nuova operazione immobiliare avente ad oggetto l'acquisizione, per il tramite di RO S.r.l., di un immobile industriale di proprietà di Sidi S.r.l. del valore complessivo di € 9.000.000,00 e la contestuale concessione in locazione a Decathlon Italia S.r.l., previo accordo con una società di leasing. si era
Pt_1 Con rivolta ad per il solo finanziamento della caparra da versarsi in favore della promittente venditrice (per il tramite di RO : una volta stipulato il contratto
Pt_1 definitivo di vendita dell'immobile grazie all'intervento della società di leasing, Sidi Srl avrebbe incassato l'intero importo di € 9.000.000,00 e successivamente restituito a RO S.r.l. la caparra, la quale sarebbe stata poi retrocessa a che
Pt_1 avrebbe potuto così estinguere il finanziamento;
7 Con
-che aveva erogato in data 04.08.2021 un finanziamento “bullet” di €
1.250.000,00 da restituirsi, quanto al capitale, allo scadere dei 12 mesi e, quanto agli interessi, ogni semestre , e aveva sottoscritto con RO S.r.l. il contratto Pt_1 preliminare e versato in favore di quest'ultima la caparra concordata;
-che, però, erano emerse problematiche di carattere urbanistico e catastale, che comportavano la necessità dell'avvio di un procedimento in sanatoria presso il Comune e avrebbero causato un ritardo nei tempi di perfezionamento dell'operazione e costi aggiuntivi, con conseguente necessità di un ulteriore finanziamento di € 400.000,00 , per cui su richiesta di in data 23.11.2021, la Banca aveva Pt_1 concesso il secondo finanziamento di € 400.000,00 , concordandone appositamente la scadenza a 8 mesi in vista del successivo deposito del bilancio al 31.12.2021 (da approvarsi al 30.04.2022) e per farne coincidere la scadenza con il primo in modo tale da portare in delibera un'unica richiesta di proroga di 6 mesi necessaria per portare a termine l'operazione;
-che il comportamento della banca era tuttavia mutato radicalmente nel mese di aprile, in occasione dell'incontro avvenuto il giorno 4 aprile 2022 presso la sede di Con ZA di , quando veniva comunicato al legale rappresentante di Pt_1
che il referente della posizione (dott. ) era stato Parte_2 Persona_2
“sostituito”, e che la documentazione relativa alla pratica sarebbe stata “smarrita”, (anche se all'incontro di aprile era presente anche la Sig.ra quadro Persona_3 direttivo, che conosceva benissimo tutti i dettagli dell'operazione, tanto che aveva sottoscritto il precedente finanziamento di € 400.000,00);
-che in tale occasione aveva ribadito la necessità di una proroga e che, a Pt_1 breve, sarebbe stato disponibile il bilancio depositato al 31.12.2021, necessario - secondo le intese intercorse con la Banca stessa - al fine di completare l'istruttoria per la pratica relativa alla proroga, e in data 23.05.2022 aveva, quindi, Pt_1 presentato formale richiesta di proroga, allegando il bilancio al 31.12.2021 e la dichiarazione datata 30.03.2022 del tecnico incaricato per le pratiche di regolarizzazione dell'immobile, Arch. , che dava atto della mancanza Persona_4 di svariati documenti e degli inevitabili ritardi dovuti all'inaccessibilità degli uffici comunali oberati dalle pratiche relative al 110% ; Con
-che in data 30.05.2022, aveva riscontrato la precedente richiesta chiedendo ulteriori delucidazioni e aveva risposto con e-mail del 01.06.2022; Pt_1
-che in data 23.06.2022, alla scadenza della prima rata di rimborso del capitale del secondo finanziamento, pari a € 200.000,00 (art.
3 - doc. 5 monitorio), detta somma è Con stata addebitata da sul conto corrente di salvo venire subito dopo Pt_1 Con NA (doc. 11), ma, procedeva ugualmente alla segnalazione di “sconfino” a carico di per € 200.000,00 nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia Pt_1
-che non avendo ricevuto ulteriori richieste di delucidazioni o documentazione, aveva chiesto un aggiornamento sullo stato della pratica con e-mail del Pt_1 Con 13.07.2022, cui ha risposto poco dopo chiedendo ulteriore documentazione, tra cui la copia del bilancio provvisorio al 30.06.2022, la copia del contratto preliminare stipulato con RO e documentazione aggiuntiva relativa all'immobile; Pt_1
8 Con
-che in data 14.07.2022, ha trasmesso a anche l'ulteriore Pt_1 documentazione richiesta, riservandosi di inviare nei giorni successivi il bilancio Con provvisorio , che è stato successivamente trasmesso a con e-mail del 15.07.2022; Con
-che con e-mail del 14.07.2022 ha altresì comunicato che sarebbe stato aperto un nuovo rapporto di home banking in sostituzione del precedente al fine di garantire
“maggior flessibilità e sicurezza” ; Con
-che infine, in data 02.08.2022 ha addebitato sul conto corrente di il Pt_1 premio annuale relativo alla polizza RC Amministratori complementare al finanziamento pari a € 3.121,00;
-che “tutto faceva propendere, quindi, per l'accoglimento della richiesta di proroga. Sennonché, del tutto inaspettatamente, con PEC del 17.08.2022, e quindi alcuni giorni dopo la scadenza di entrambi i finanziamenti (fissata, rispettivamente, al
04.08.2022 e al 23.07.2022), la Banca ha comunicato il mancato accoglimento della richiesta di proroga, senza fornire alcuna spiegazione, ma precisando che eventuali future proposte avrebbero potuto essere accolte;
Con
-che con PEC del 25.11.2022 ha intimato il pagamento “entro 1 giorno dalla data di ricevimento della presente” degli importi dovuti , con successiva PEC del Con 06.12.2022 ha comunicato a il preavviso di segnalazione a sofferenza ) Pt_1
e, il giorno successivo, di aver effettuato la vera e propria segnalazione alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia; Con
-che qualche giorno dopo, con raccomandata A.R. del 13.12.2022, ha comunicato a di aver affidato a l'incarico di gestire e curare l'attività Pt_1 Controparte_7 di riscossione del credito, e, senza mai comunicare formalmente il recesso, ha chiuso unilateralmente il conto corrente n. 9412, in data 28.12.2022. Tutto ciò esposto, l'attrice opponente lamentava la violazione dei canoni di Con correttezza e buona fede ex artt. 1175, 1337 e 1375 c.c. e art. 127 Tub , atteso che aveva posto in essere una serie di condotte tali da far presumere la concessione della proroga e ingenerare il serio affidamento dell'opponente sull'ottenimento della stessa: la concessione di un ulteriore finanziamento a fronte della segnalazione delle problematiche e dei ritardi a novembre 2021 ; l'avvio dell'istruttoria per la proroga a seguito della relativa richiesta corredata dalla dichiarazione dell'arch. Persona_4 che dava atto degli inevitabili ritardi dovuti all'accesso agli atti del Comune di Baranzate;
l'addebito e il successivo storno della rata di € 200.000,00 in data 23.06.2022 (e cioè un mese prima della scadenza del finanziamento ) ; la mancata Con segnalazione da parte di di eventuali problematiche ostative alla concessione della proroga;
la comunicazione dell'apertura di un nuovo home banking;
l'addebito in data 02.08.2022 del premio annuo relativo alla polizza RC Amministratori complementare al finanziamento (doc. 16). Invece il diniego della proroga, comunicato con successiva PEC del 17.08.2022 aveva impedito in concreto all'opponente di rispettare i termini contrattuali, chiedendo, ad esempio, ad altro Con istituto di credito un nuovo finanziamento per ripianare quelli stipulati con , e con Con la successiva e inaspettata segnalazione a sofferenza aveva poi definitivamente precluso anche tale possibilità di accesso al nuovo credito a Pt_1
9 Parte attrice lamentava l'abuso del diritto da parte della banca e l' inefficacia della Con diffida ad adempiere del 25.11.2022 con la quale ha chiesto a di versare Pt_1
l'importo di € 1.675.530,22, oltre interessi, “entro 1 giorno”, nonchè la successiva Con segnalazione a sofferenza effettuata da , peraltro ad un solo giorno di distanza dal preavviso (cfr. docc. 19-20). Osservava infatti che ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 139/91, Cap. II, Sez. II, par. 1.5 , la segnalazione a sofferenza deve avvenire esclusivamente “nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario”. Affermava che “ l'illegittimo comportamento tenuto Con da ha avuto la duplice e infausta conseguenza di “bruciare” a sistema Pt_1 bancario e di rendere irrealizzabile l'operazione (non potendo accedere al Pt_1 leasing né ad altro credito bancario per acquistare l'immobile); ciò contro gli interessi della banca stessa, perché – come noto alla medesima - solo con la stipula del leasing si sarebbe vista restituire la caparra, con cui avrebbe poi restituito l'importo Pt_1 Con finanziato a . Invece, precludendo illegittimamente a l'accesso al credito, Pt_1
l'operazione è naufragata, tanto che l'opponente – non potendo più ottenere credito per acquistare l'immobile – non ha potuto presentarsi alla stipula del definitivo presso il notaio di Verona in data 30.11.22 come da invito via pec della Persona_5 promittente alienante RO S.r.l. in data 28.12.22 . Con Pertanto l'inadempimento di aveva causato un concreto e apprezzabile danno a da individuarsi nel mancato guadagno che avrebbe conseguito se Pt_1
l'operazione fosse andata a buon fine. avrebbe guadagnato dall'operazione Pt_1 in oggetto all'incirca € 8.471.376,00 in 30 anni, già detratte in via prudenziale le imposte (IMU), le spese di amministrazione e le spese generali di gestione, secondo il Business Plan approvato, da cui andavano detratti per l' assicurazione dell'immobile pari a circa € 20.000,00 annui per 30 anni e così per complessivi € 600.000,00, per cui il danno sarebbe, quindi, pari a € 7.871.376,00 . Con Aggiungeva che , nel corso dell'istruttoria finalizzata alla concessione della proroga, aveva violato gli obblighi di buona fede previsti dall'art. 1337 c.c., configurandosi a suo carico una responsabilità di tipo precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento del danno quantificabile nella medesima misura. Con Pertanto secondo parte attrice opponente nulla era dovuto a , dovendosi in ogni caso operare la compensazione tra gli opposti crediti fino alla reciproca concorrenza, ma anzi l'opponente è creditrice nei confronti della Banca della differenza pari a € 6.092.938,86, per la quale formulava domanda riconvenzionale previa istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e istanza di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte convenuta banca INTESA SAN PAOLO SPA, costituitasi, replicava:
- che a fronte dei finanziamenti concessi per complessivi euro 1.650.000,00, la debitrice aveva versato le sole rate relative agli interessi, ovverosia rispettivamente:
10 la rata del 4.02.2022 relativa al primo finanziamento per un importo di 21.273,42
Euro (doc.4 monitorio) e le prime sei rate, dal 23.12.2021 al 23.05.2022, relative agli interessi del secondo finanziamento per un totale di 5.863,18 Euro;
-che in data 4.08.2022 era scaduto l'ammortamento del primo finanziamento e in data 23.07.2022 era scaduto l'ammortamento del secondo finanziamento;
- che, scaduti i termini contrattuali per i pagamenti della debitrice, dal Settembre 2022 al mese di Giugno 2023 (data del deposito del ricorso monitorio Rg 3351/23 di), la banca aveva atteso notizie dal proprio debitore circa il pagamento dei propri debiti senza promuovere alcuna azione giudiziale, ma , nessuna comunicazione essendo pervenuta la banca aveva chiesto e ottenuto l'ingiunzione di pagamento, provvisoriamente esecutiva, per l'importo complessivo di 1.778.437,14 Euro oltre interessi e spese,
-che il ruolo della banca, su richiesta di era quello di finanziare le somme Pt_1 necessarie alla seconda per pagare la caparra per il successivo acquisto dell'immobile tramite la RO S.r.l. , tanto che i pagamenti fatti da coi denari finanziati Pt_1 dalla deducente sono stati tutti eseguiti in favore di tale RO ;
- che dopo aver finanziato la caparra che doveva pagare alla RO di ben Pt_1
1.200.000 euro (secondo quanto richiesto dalla stessa nella mail del 23.7.21 Pt_1 ove si rappresenta “la necessità di un finanziamento della durata di 6/7 mesi necessario per bloccare l'operazione – doc. 4 avversario), la banca aveva finanziato anche un secondo importo che il promittente venditore aveva evidentemente chiesto al promissario acquirente per la sistemazione di quelle problematiche edilizio- catastali presenti nell'immobile – addossandole così alla propria controparte anziché caricarle su di sé quale parte proprietaria, come è la normalità: usualmente, se nel contratto preliminare di vendita si riscontra una situazione di irregolarità edilizio- catastale è obbligo del promittente venditore procedere alla regolarizzazione prima della stipula del contratto definitivo, non certo della promissaria acquirente che ha tutto il diritto, qualora controparte non adempia a tale obbligo, di non stipulare il successivo contratto definitivo di compravendita o quantomeno di richiedere una riduzione del prezzo convenuto, mentre nel caso di specie il prezzo della vendita di un immobile viziato era addirittura aumentato di 400.000 euro.
- che la banca avrebbe ben potuto rifiutare l'erogazione, in quanto non parte degli accordi intervenuti con il cliente, ma per “venire incontro” in buona fede alla cliente ed agevolare la conclusione dell'affare, richiesta di tale secondo finanziamento in data 18.11.21, il successivo giorno 23 effettuò la seconda erogazione;
-che la stessa peraltro, nella propria richiesta di secondo finanziamento Pt_1 rappresentava alla banca che “i tempi per la stipula previsti entro la fine del 2021 non possono esser rispettati, presumiamo che necessitano ancora 3/4 mesi per risolvere entrambe le problematiche” , ben sapendo che i finanziamenti concessi avevano scadenza nel Luglio e Agosto 2022, e su ciò la banca faceva sicuro affidamento, concedendo il secondo finanziamento;
- che il successivo 23.05.2022, cioè a soli tre mesi dalla scadenza di entrambi i finanziamenti, aveva avanzato una richiesta di proroga dei termini Pt_1
11 contrattuali dei pagamenti di sei mesi, richiesta in cui si dava atto, per il tramite di un tecnico incaricato, della mancanza di alcuni documenti e dell'inevitabile ritardo di conclusione dell'operazione immobiliare per impossibilità di accedere al Comune di Baranzate;
- che in risposta a tale istanza la Banca, sempre nel Maggio 2022, ha richiesto ulteriore documentazione rispetto a quanto in suo possesso ma in data 1° Pt_1
Giugno 2022 anziché inoltrare alla banca i documenti richiesti (contratto preliminare d'acquisto, contratto di affitto) con risposta a mezzo mail ha unicamente descritto alcuni punti del contratto preliminare di vendita e della futura locazione commerciale;
- che in data 13 Luglio 2022 dopo un incontro tra le parti, la banca chiese l'inoltro di ulteriore documentazione, fra cui il bilancio provvisorio 2022 (al 30.6.2022), il contratto tra e RO e copia della ulteriore documentazione relativa Pt_1 all'immobile fra cui la documentazione catastale, l'attuale contratto di locazione, la documentazione relativa al leasing da stipulare nonché la documentazione aggiornata sui ritardi e problematiche dell'operazione di acquisizione dell'immobile ;
- che, ottenuta tale documentazione la banca, esaurita l'attività istruttoria, con lettera pec del 17.08.2022 ha infine comunicato alla società il proprio diniego alla richiesta di proroga , precisando che ciò “non esclude che eventuali nuove proposte possano in futuro esser accolte”;
- che tuttavia ricevuta la risposta di rigetto della richiesta di proroga dei Pt_1 termini contrattuali, nulla aveva fatto, non aveva pagato nemmeno parzialmente il proprio debito;
- che la banca aveva poi atteso fino a fine Novembre 2022, perdurando il silenzio della ed in data 25.11.2022 aveva intimato il pagamento degli importi dovuti Pt_1 in forza dei finanziamenti concessi,
- che il successivo 6 Dicembre 2022 la banca aveva comunicato alla Pt_1
l'intenzione di procedere alla segnalazione di quest'ultima nella centrale rischi interbancaria ed il giorno successivo aveva inviato la relativa comunicazione;
-nessuna comunicazione era più giunta dalla , rimasta silente sino all'odierna Pt_1 opposizione. Tutto ciò esposto, la convenuta osservava che la banca aveva rigettato la richiesta di proroga dei termini contrattuali di pagamento dei finanziamenti in quanto non aveva alcun obbligo di accettare la domanda di modificazione contrattuale avanzata in limine dalla ma dall'Agosto 2022 aveva poi atteso quasi un anno, nel Pt_1 silenzio della debitrice opponente, prima di attivare la richiesta monitoria, e i sei mesi di proroga richiesti erano di fatto trascorsi senza iniziative ulteriori. La banca non aveva ingenerato affidamenti atteso che lo storno della prima rata 23.06.2022 addebitata nel conto corrente della società la era dovuto alla assoluta mancanza di liquidità della stessa, e che sul conto aveva un saldo di soli euro 4.618,44 , senza alcun affidamento che consentisse alla cliente debitrice di andare in passivo con lo stesso conto corrente (peraltro per un importo così rilevante). Nessun affidamento poteva essere ingenerato dall'addebito del premio annuo relativo alla polizza RC Amministratori, avvenuto in data 2.08.2022, che non era complementare ai
12 finanziamenti sottoscritti dalla società: con la polizza l'amministratore si tutela per gli eventuali danni provocati, senza dolo, nell'esecuzione del proprio mandato e viene stipulata a prescindere dalla concessione degli stessi e copre la responsabilità degli amministratori ( notando però come singolare il fatto che la polizza per la responsabilità civile dell'amministratore verso la società fosse pagata dalla stessa società beneficiaria dell'eventuale risarcimento dovuto anziché di tasca dello stesso assicurato). Pertanto la banca affermava di non avere violato alcun obbligo, e di avere correttamente effettuato la segnalazione alla centrale rischi, atteso che la cliente nel Dicembre 2022 era inadempiente ed insolvente in quanto aveva un debito non pagato di oltre 1.650.000,00 euro . La sofferenza bancaria, ovvero la nozione di “insolvenza” ricavabile dalla normativa di vigilanza (artt. 53 e segg. T.U.B.; delibera CICR del 29 marzo 1994; circolare della Banca d'Italia n. 139 dell' 11 Febbraio 1991) non si identifica, infatti, con l'insolvenza fallimentare pura e semplice, ma si riferisce piuttosto ad una situazione economico-finanziaria deficitaria del debitore, grave e non transitoria anche se non di definitiva irrecuperabilità, che non gli consente l'ordinario adempimento delle obbligazioni , e non era in grado di far fronte alle proprie Pt_1 obbligazioni con mezzi normali di pagamento, era priva di beni, aveva capitale sociale di euro 10.000,00, non produceva utili e utilizzava quali rimanenze di attivo circolante la caparra di 1.600.000,00 data per l'acquisto dell'immobile e ottenuta grazie ai finanziamenti per cui è causa ( doc.8 bilancio 2022).
Nessun danno era stato arrecato dalla banca perché “se le parti non sono arrivate a firmare la cessione immobiliare non è certo dovuto alla condotta della banca, né tantomeno alla mancata concessione di proroga del termine di pagamento dei prestiti, ma la responsabilità è chiaramente del venditore che, pur incamerate le due caparre di cui ben 400.000,00 euro per la sanatoria edilizia, non ha voluto o potuto procedere alla alienazione.” Chiedeva quindi il rigetto dell'opposizione e delle altre domande attoree opponendosi alla sospensione della provvisoria esecutività.
All'esito della prima udienza veniva rigettata l'istanza ex art. 649 cpc, e , dopo l'assegnazione di termine per lo svolgimento della mediazione obbligatoria, che si concludeva con esito negativo, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.5.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto irrilevanti e superflue essendo la causa documentalmente istruita. Va rigettata anche l'istanza di ammissione della mail allegata dalla attrice alla nota di precisazione delle conclusioni, atteso che, pur essendo la mail recente, non può parlarsi di documento di formazione successiva allo spirare dei termini istruttori, atteso che l'attrice ben avrebbe potuto indicare la persona che aveva scritto la mail quale testimone sui fatti gia' allegati.
Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che dopo un primo finanziamento “ finalizzato a : credito alle imprese investimenti produttivi e/o scorte”(doc.3 attoreo)
13 il finanziamento del 4.8.2021 per euro 1.250.000,00 era finalizzato a : “acquisizione immobile” (doc. 2 fasc. monitorio) e il secondo di euro 400.000,00 a “versamento acconto per acquisto immobile “(doc. 5 fasc. monitorio) Dal doc. 7 risulta che in data 18.11.2021 comunicava alla banca l'emergere Pt_1 di problemi che rendevano necessario un procedimento di sanatoria e quindi avrebbero comportato un ritardo di tre o quattro mesi, e la necessità di un ulteriore acconto di euro 400.000,00 in favore del promittente venditore. La seconda domanda era invero singolare visto che di regola le irregolarità e abusi dell'immobile sono a carico del venditore, il quale, peraltro , nel preliminare (doc.5) all'art. 5 intitolato
“dichiarazioni e garanzie del venditore” aveva prestato al punto D) alla promissaria acquirente la garanzia che l'immobile oggetto di compravendita, quanto ai dati catastali, alle planimetrie depositate e alla rendita attribuita, era conforme alle disposizioni previste dalla norma vigente. Nonostante la singolarità della situazione la banca erogava alla cliente anche il secondo finanziamento, come richiesto da
Quest'ultima però non rispettava i tempi prospettati, e in data 23.5.2022 Pt_1 chiedeva proroga di sei mesi (doc.8) al che la banca chiedeva ulteriore documentazione (doc.9) anziché inviare la documentazione richiesta, inviava Pt_1 il 1.6.2022 una semplice mail (doc.10) nella quale ripeteva sostanzialmente quanto detto con la prima del 23.7.2021(doc.4) Non è vero, quindi, quanto affermato dall'attrice, secondo la quale la banca avrebbe chiesto solo “delucidazioni”: vi era una precisa richiesta di specifici documenti, cui la cliente non aveva ottemperato.
La rata di euro 200.000,00 di giugno veniva addebitata e NA per mancanza di fondi sul conto di sul quale erano solo euro 4467,26 (doc.11) Pt_1
In seguito la banca rinnovava la richiesta della documentazione (doc.12), che finalmente veniva inoltrata da il 14.7.2022 (doc.13) e 15.7.2022 (doc.15). Pt_1
Il 17.8.2022 la banca comunicava il diniego della proroga, pur dichiarandosi disponibile a nuove proposte (doc.17) Dopo di ciò la banca per vari mesi non intraprendeva alcuna iniziativa contro nonostante la già maturata esigibilità del credito per scadenza dei due Pt_1 finanziamenti, quindi la proroga richiesta da è stata nei fatti accordata a Pt_1
senza pagamento alcuno. Solo in data 25.11.2022 la banca intimava il Pt_1 pagamento (doc.18), e l'assegnazione di un termine inferiore a quello di legge non ha rilievo alcuno atteso che la banca aveva già adempiuto le proprie obbligazioni e che il credito restitutorio era già pienamente esigibile sin da agosto 2022. In data 6.12.2022 la banca presegnalava a la propria intenzione di Pt_1 segnalarla alla Centrale Rischi della Banca d'Italia (doc.19) e, non avendo Pt_1 chiesto piani di rientro o altro, vi provvedeva (doc.20), anche se poi attendeva altri sette mesi sino al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data 29.6.2023. La segnalazione alla centrale rischi appare doverosa visto che la cliente aveva un debito ingente, scaduto già da oltre sei mesi , a fronte di un patrimonio inesistente, e non manifestava intenzione di saldarlo, ad es. proponendo un “piano di rientro” o simili. Secondo la Suprema Corte “ In tema di risarcimento del danno derivante da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, il giudice, per
14 stabilire se una banca abbia correttamente o meno comunicato l'inadempimento di una obbligazione del cliente, è tenuto a stabilire, con valutazione "ex ante", se, al momento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede, gravando l'onere della relativa prova su chi domanda il risarcimento.” Sez. 3 -
Ordinanza n. 3130 del 09/02/2021 (Rv. 660592 - 01). Nel caso di specie l' attrice non ha fornito alcuna prova atta a far considerare non infondato il proprio rifiuto di adempimento. D'altra parte la banca non aveva ingenerato alcun affidamento circa la proroga visto che lo storno della rata di euro 200.000,00 era stato resto tecnicamente necessario dall'incapienza del conto corrente non affidato (doc.11), il mutamento dell'home banking (doc.15) aveva carattere neutro essendo finalizzato a maggiore sicurezza nelle operazioni, e così pure il pagamento della polizza per l'assicurazione
(doc.16). Invece la cliente aveva omesso di fornire la documentazione richiesta dalla banca, trasmettendola con ritardo, oltre che di pagare il debito alla scadenza. Quindi nessuna violazione di doveri di buona fede o responsabilità precontrattuale è ravvisabile in capo alla banca, che aveva adempiuto esattamente tutti i propri obblighi contrattuali. Nessuna responsabilità è ravvisabile in capo alla banca circa la mancata conclusione dell'affare avuto di mira da visto che la banca aveva consegnato Pt_1 tutti i denari richiesti e aveva pazientato di fatto vari mesi dalla scadenza, concedendo nei fatti la proroga richiesta. La segnalazione alla centrale rischi era avvenuta solo il 7.12. 2022, quando avrebbe già dovuto essere addivenuta Pt_1 al contratto di vendita immobiliare, previsto in preliminare entro e non oltre il 31.5.2022 (doc.5), per quanto differito a causa delle problematiche urbanistiche e catastali di tre o quattro mesi (doc.7). Quindi dal 17 agosto 2022, data del Pt_1 diniego di proroga, al 7.12.2022, data della segnalazione, disponendo della cospicua somma ottenuta dalla banca, avrebbe ben potuto concludere con la società di leasing o rivolgersi ad altri finanziatori , o proporre alla banca piani di rientro o altre iniziative atte ad evitare tale segnalazione. L'opposizione va pertanto rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, e così devono essere rigettate le domande riconvenzionali dell'attore opponente. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, DM 147/2022 e
DM 37/2018, ai valori minimi in base alle attività espletate, quindi con esclusione della fase istruttoria, e alla semplicità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede: 1)rigetta l'opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivo opposto n.1417/2023;
2) rigetta le domande riconvenzionali dell'attrice opponente;
15 2) condanna l'attrice opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 10.180,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in ZA il 12.6.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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