Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 00884/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00170/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2022, proposto da
RC SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Severino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Martino Buon Albergo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di NA, Fallimento C.R.A.Ver. S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell’ “ordinanza di ripristino all'uso agricolo dell'area ex ditta C.R.A.VER. s.r.l. di proprietà del signor SA RC” n. 74 Registro Generale del 15/11/2021 emessa dal Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio del Comune di San Martino Buon Albergo (VR), notificata in data 19 novembre 2021, nonché di tutti gli atti presupposti e/o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Martino Buon Albergo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 maggio 2025 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. RC SA ha proposto il ricorso in epigrafe indicato in relazione alla vicenda amministrativa qui in esame riguardante l’area sita nel Comune di San Martino Buon Albergo, località Bonettone, via Polveriera Vecchia n. 12, catastalmente identificate al NCT Foglio 5, mappali nn. 165, 167, 168 e 145.
2. Egli aveva concesso a favore della società C.R.A.VER. s.r.l. il diritto di superficie per edificare e mantenere su tale area, sino al 31 dicembre 2023, i manufatti per l’attività imprenditoriale di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da limi da lavorazione di pietre naturali e marmoresine.
3. La società C.R.A.VER. ha svolto tale attività sulla base di autorizzazioni rilasciate, per i profili di rispettiva competenza, dalla IO EN (da ultimo, con la D.G.R. 8 novembre 2022 n. 3129) e dalla Provincia di NA (da ultimo, con la determinazione dirigenziale 29 gennaio 2013 n. 364).
4. La società C.R.A.VER. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di NA con la sentenza 7 dicembre 2017 n. 177.
5. Il Curatore fallimentare, autorizzato dal Giudice delegato, con atto del 12 maggio 2021 ha rinunciato al diritto di superficie sull’area, con la conseguenza che il diritto di proprietà delle costruzioni che vi insistevano si era consolidato in capo al sig. SA.
6. Nel frattempo la Provincia di NA, con determinazione dirigenziale 15 marzo 2018 n.779, aveva dichiarato decaduta la società C.R.A.VER. dall’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto in conseguenza della dichiarazione di fallimento.
7. La Provincia, con successiva determinazione dirigenziale 26 febbraio 2020 n. 566, accertato che nel sito erano ancora presenti rifiuti da smaltire, aveva escusso la polizza prestata dalla società C.R.A.VER. a garanzia delle operazioni di gestione dei rifiuti, al fine di consentire al Comune di disporre dei fondi necessari per intervenire.
8. Successivamente, si è assunta l’onere di smaltire tali rifiuti la società Res Green S.r.l., che con atto del 26 febbraio 2025 ha acquistato dal sig. SA la piena proprietà dell’area oggetto di causa.
9. Nel frattempo il Comune di San Martino Buon Albergo, Settore Urbanistica e Territorio, con la qui gravata ordinanza 15 novembre 2021 n. 74, preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento del 5 luglio 2021, aveva ingiunto al sig. SA, entro il termine di novanta giorni, “il ripristino all’uso agricolo dell’area stessa, mediante la demolizione degli edifici e degli impianti, inerenti l’attività dismessa, e l’attuazione di azioni di recupero e ricomposizione ambientale e paesaggistica […] ” , con l’avvertimento che “alla scadenza del termine prefissato si procederà ai sensi dell’art. 31 comma 3 del D.P.R. 380/01” .
L’ordinanza di ripristino si fondava sul presupposto urbanistico secondo cui il P.I. comunale approvato con deliberazione consiliare 13 dicembre 2016 n. 65 prevedeva che l’area in questione, in caso di cessazione dell’attività economico-produttiva svolta dalla società C.R.A.VER. in zona impropria, sarebbe tornata “alla classificazione di ZTO E del territorio agricolo in cui si trova” , senza necessità di ricorrere a un’apposita variante.
10. Con ricorso notificato il 12 gennaio 2022 e depositato il 2 febbraio 2022, il sig. SA ha impugnato l’ordinanza comunale 15 novembre 2021 n. 74.
Il ricorso si affida ai seguenti motivi:
“1) Violazione di legge (art. 192 d. lgs n. 152/2006).”
Il ricorrente sostiene di essere stato estraneo alla gestione dell’impianto della società C.R.A.VER. e afferma di non essere responsabile della mancata rimozione dei residui di lavorazione e degli impianti, in ragione di quanto dispone l’art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Lamenta la violazione del contraddittorio procedimentale.
Sostiene che l’onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all’art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dovrebbe ricadere sulla Curatela fallimentare e che i relativi costi dovrebbero gravare sulla massa fallimentare;
“2) Violazione di legge (art. 192 d. lgs n. 152/2006 in relazione all’art. 31 d.p.r. 380/2001).”
Il ricorrente valorizza il fatto che l’attività della società C.R.A.VER. si è svolta sulla base di provvedimenti rilasciati ai sensi della normativa in materia ambientale.
Sulla base di tale presupposto, sostiene che la rimozione dei residui di lavorazione e dell’impianto rientrerebbe nel campo di applicazione dell’art 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Sostiene che le costruzioni in questione non potrebbero essere qualificate come abusi edilizi una volta venuto meno il titolo ambientale che le aveva assentite, con la conseguenza che alla fattispecie non sarebbe applicabile l’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Sostiene anche che tale norma non sarebbe applicabile nei confronti del proprietario non responsabile dell’abuso edilizio.
Ribadisce che compete alla curatela fallimentare occuparsi delle conseguenze della gestione rifiuti della società fallita;
“3) Eccesso di potere per mancanza e/o carenza di motivazione”.
Il ricorrente sostiene che il Comune avrebbe dovuto motivare sulla legittimazione passiva del proprietario rispetto all’obbligo di ripristino in conseguenza del venir meno dell’autorizzazione ambientale.
Al riguardo, il ricorrente dà anche rilievo all’avvenuta escussione, da parte della Provincia, della polizza per la gestione dei rifiuti della società C.R.A.VER..
11. Si è costituito in giudizio il Comune di San Martino Buon Albergo resistendo al ricorso.
Il Comune, alla data del 9 aprile 2025, ha ricevuto in notifica un atto di intervento ad adiuvandum della società Res Green, che però non è stato depositato.
In via preliminare, il Comune ha eccepito l’improcedibilità del ricorso perché nel frattempo parte dei manufatti sono stati demoliti e perché la società Res Green, attuale proprietaria dell’area, si è impegnata a smaltire i rifiuti.
Il Comune ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della scheda n. 2 del P.I., secondo cui l’area in questione, al cessare dell’attività autorizzata con la D.G.R. 8 novembre 2022 n. 3129 e con la determinazione provinciale 29 gennaio 2013 n. 364, sarebbe tornata alla classificazione di area agricola.
Il Comune ha anche contestato la fondatezza nel merito del ricorso
12. Il ricorso è stato trattenuto in decisione, previa discussione, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 27 maggio 2025, tenutasi mediante collegamento via Teams, in vista della quale le parti si sono scambiate memorie e repliche ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm..
13. In via preliminare, non vi è luogo a provvedere sulle eccezioni opposte dal Comune nei confronti dell’atto di intervento della società Res Green, perché alla notificazione dello stesso non ha fatto seguito la costituzione in giudizio.
14. Fatta questa precisazione, si può soprassedere rispetto all’esame dell’eccezione di improcedibilità atteso che il ricorso va dichiarato inammissibile per l’assorbente considerazione che la parte ricorrente non ha impugnato un atto presupposto autonomamente lesivo.
In particolare, il ricorrente non ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale 13 dicembre 2016 n. 65 di approvazione del P.I., recante in particolare il vincolo a restituire l’area in questione all’uso agricolo una volta cessata l’attività della società C.R.A.VER..
Tale prescrizione costituisce un atto presupposto autonomamente lesivo rispetto all’ordine di ripristino gravato dalla ricorrente.
Infatti quest’ultimo provvedimento si limita a dare attuazione a tale norma di piano.
Osserva inoltre il Collegio che i motivi di ricorso si appuntano sulla questione sostanziale oggetto della prescrizione del P.I. e non investono specifici profili di illegittimità dell’ordine di ripristino.
In tale situazione, il ricorrente non ricaverebbe alcuna utilità dal solo annullamento dell’unico provvedimento gravato, perché rimarrebbe comunque fermo l’obbligo di ripristino dettato dalla norma di piano.
Di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile (cfr. di recente, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, Consiglio di Stato, sez. II, 23 dicembre 2024, n. 10356, secondo cui “La mancata impugnazione degli atti presupposti immediatamente lesivi rende inammissibile per carenza d'interesse il ricorso proposto avverso gli atti consequenziali” , e T.A.R. EN, sez. II, 18 giugno 2024, n. 1490 sull’inammissibilità del ricorso proposto contro un provvedimento edilizio direttamente attuativo di una prescrizione del P.I. immediatamente lesiva).
15. I motivi di ricorso sono comunque infondati nel merito.
15.1. Quanto al primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che l’art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006, del quale è dedotta la violazione, non può assumersi a criterio di legittimità del provvedimento impugnato, atteso che il Comune lo ha adottato non nell’ambito di un procedimento di natura ambientale, ma per dare attuazione all’anzidetta prescrizione urbanistica del P.I..
Da questo punto di vista, non assume rilievo l’escussione della polizza disposta dalla Provincia in vista della rimozione dei rifiuti inerti originariamente destinati a essere trattati dalla società C.R.A.VER., che il Comune non ha qualificato come oggetto di abbandono ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Osserva inoltre il Collegio che il contraddittorio procedimentale è stato garantito dall’invio della comunicazione di avvio del procedimento ricevuta dal ricorrente il 7 luglio 2021 (doc. 15 del Comune).
15.2. Quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso, il Comune ha condivisibilmente eccepito che l’approvazione di un progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti in una zona urbanisticamente non idonea comporta una variante allo strumento urbanistico che tuttavia non è definitiva, ma solo temporanea perché operante sino alla cessazione dell’attività.
Infatti, l’autorizzazione produttiva e lo strumento pianificatorio generale operano su un differente piano: la prima ha una portata puntuale e un’efficacia temporalmente determinata, mentre il secondo ha un effetto a tempo indeterminato e di portata generale (cfr. Consiglio di Stato, IV, 8 ottobre 2024, n. 8086).
Di conseguenza, alla scadenza dell'autorizzazione, si ripristina automaticamente la previgente destinazione urbanistica dell'area (cfr. T.A.R. EN, sez. II, 15 febbraio 2024, n. 268, secondo cui “La possibilità di mantenere insediamenti produttivi teoricamente contrastanti con la destinazione urbanistica della zona considerata (nella specie agricola) configura per sua natura una situazione temporanea e un’ipotesi straordinaria e derogatoria, che non può generare affidamenti qualificati in ordine allo sviluppo produttivo dell’area né può essere stabilizzata o portata a conseguenze ulteriori.” )
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, una volta venuta meno l’autorizzazione ambientale intestata alla società C.R.A.VER., i manufatti di rilevanza edilizia realizzati per esercitare l’attività produttiva non erano più sostenuti da un titolo, con la conseguenza che dovevano essere rimossi perché incompatibili con la destinazione agricola dell’area.
Da questo punto di vista il Comune, nell’ambito delle proprie competenze in materia di edilizia e urbanistica, ha legittimamente individuato il ricorrente, proprietario dell’area, come destinatario dell’ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, “L'art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. n. 380/2001 individua quali destinatari della sanzione demolitoria, in forma non alternativa ma congiunta, il proprietario e il responsabile dell'abuso; di conseguenza l'ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell'immobile anche se egli non è responsabile della realizzazione dell'opera abusiva, in quanto gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa o dall'eventuale stato di buona fede del proprietario rispetto alla commissione dell'illecito” (Consiglio di Stato, sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3574).
16. In conclusione, per quanto sopra esposto, e a prescindere dai profili di infondatezza nel merito, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm..
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Condanna il sig. RC SA a pagare al Comune di San Martino Buon Albergo la somma di Euro 2.500,00# (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Amovilli, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Paolo Amovilli |
IL SEGRETARIO