Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 25/05/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania n. 901/2010 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 23/05/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott.ssa Benedetta Rossella Setta
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, Dott.ssa Benedetta Rossella Setta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 23/5/2025 nella causa n. 901/2010 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 134/2010, pubblicata in data 04/03/2010 e notificata in data 21/04/2010, vertente tra C.F.: ), col Parte_1 C.F._1 ministero dell'avv. ANTONIO DOMENICO FERRANTE
- appellante - e
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F.: ), col ministero dell'avv. GIOVANNI
[...] C.F._3
LAURITO
- appellate –
Conclusioni All'udienza del 23/05/2025, svoltasi secondo le modalità di cui secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note scritte depositate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
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Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto la domanda proposta dalle odierne appellate, e , al fine di ottenere, Controparte_1 CP_2 da il pagamento di € 2877,56 a fronte Parte_1 dell'acquisto di tomoli di castagne.
In particolare, le appellate evidenziavano che il Parte_1 in data 22/10/04, acquistava da loro, in quanto comproprietarie di piante di castagno, nn. 44 tomoli di frutti per il prezzo di € 37 al tomolo, per complessivi
€.
1.628. Successivamente, il acquistava ulteriori 10 tomoli ad € 20, Parte_1 per complessivi € 200 e, infine, in data 29/10/04 acquistava 41,88 tomoli di frutti per il prezzo di € 37 al tomolo, per complessivi €. 1.549,56. Dunque, sommando i prezzi per le vendite di castagne, si perveniva al credito complessivo di € 3.377,56, dal quale andava detratto l'acconto di € 500, corrisposto in data 19/09/06. (v. atto di citazione in primo grado). L'odierno appellante si costituiva in primo grado, contestando in fatto e in diritto la prospettazione attorea e disconoscendo la scrittura privata prodotta dalle attrici. Il giudice di pace accoglieva la domanda attorea con la seguente motivazione: […] L'attore ha dedotto in giudizio una fattispecie di inadempimento contrattuale, in materia di vendita di beni mobili. L'attore provava la ragionevolezza del proprio assunto mediante prova testimoniale e produzione documenti. Dagli atti emerge che l'attore a sostegno dell'avvenuta vendita produceva in copia una scrittura privata dalla quale si evince sia la quantità delle castagne vendute sia il prezzo pattuito, infine, l'acconto versato. Il convenuto all'udienza di comparizione delle parti formalmente contestava l'efficacia probatoria di detto documento attraverso il disconoscimento della sottoscrizione.
Nell'ipotesi di disconoscimento di scrittura privata, la parte cui è opposto il disconoscimento può scegliere tra la rinuncia a valersi della scrittura e l'istanza di verificazione della stessa. Nella fattispecie l'attore che ha interesse ad utilizzare la scrittura privata disconosciuta in giudizio, ha proposto istanza di verificazione. In
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presenza dell'eccezione di disconoscimento della scrittura privata in giudizio, a questo giudicante è preclusa ogni possibilità di utilizzare la scrittura privata stessa, ciò nonostante, in presenza delle risultanze probatorie acquisite non ha ritenuto opportuno espletare la verificazione dell'autenticità della sottoscrizione. Il sig.
, marito della sig.ra , sentito come TE Testimone_1 Controparte_1 all'udienza del 18.11.2008, confermava la circostanza che le parti attoree nel 2004 vendevano 95 tomoli di castagne di cui 85 al prezzo di € 37,00 e 10 al prezzo di €
20,00 al convenuto, il quale versava la somma pari ad €500,00 quale acconto. Per quanto riguarda l'espletata prova testimoniale occorre evidenziare che le risultanze di tale mezzo istruttorio hanno confermato la fondatezza della domanda attorea.
La dichiarazione del TE, della cui attendibilità niente emerge dagli atti che possa indurre a qualche dubbio, è stata chiara, circostanziata e non contraddittoria, essa ha avuto ad oggetto uno svolgimento dei fatti perfettamente logico e coerente, inoltre, la predetta dichiarazione trova un preciso riscontro nella dichiarazione resa dal TE , persona indifferente della cui attendibilità niente Testimone_2 emerge dagli atti che possa indurre a qualche dubbio, il quale conferma la circostanza che effettivamente il comprava delle castagne dalle Parte_1 esponenti e che versava una somma di danaro a titolo di acconto, infine, il prezzo di mercato delle castagne all'epoca dei fatti era di circa 35/40 euro al tomolo.
Orbene, dalle risultanze probatorie (prova per testi) si evince che nonostante un contratto verbale, il convenuto risulta inadempiente, in quanto, nonostante
l'impegno assunto, ancora oggi non ha provveduto al pagamento della somma richiesta […]. Avverso tale decisione veniva proposto appello per aver il giudice di prime cure erroneamente interpretato le risultanze istruttorie: […] non può bastare la narrazione di accordi verbali tra le parti attesa, ripetesi, la necessità di “prova scritta ad substantiam”, che non può non esigersi in rapporti “commerciali” come quelli de quo, che presuppongono uno smercio di frutti a livello “quasi industriale”
(si parla, infatti, di 44 tomoli e più). Tanto basta ad escludere a priori la domanda attrice per mancanza della “prova di credito” ex art. 2697 c.c., che è imposta a chi propone un giudizio di pagamento di somme. Né tale mancanza può essere sopperita con la prova per testi, secondo il dettame dell'art. 2721 c.c. […] Seppur la testimonianza dello avesse confermato l'esistenza della contraddizione Tes_1 de quo tra le odierne parti, per avervi assistito direttamente, non è mezzo istruttorio certo per sopperire alla contestazione della firma da parte del convenuto, che poteva (e doveva) essere contrariata solo con la verificazione ex art. 215 c.p.c. […] (v. atto di appello). Per la conferma della sentenza, invece, stante l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto, insistevano le appellate, CP_1
e , debitamente costituitesi.
[...] CP_2
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Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto della piena ammissibilità del gravame, atteso che è stato puntualmente specificato l'errore in cui, ad avviso dell'appellante, sarebbe incorso il giudice di prime cure in ordine all'interpretazione delle risultanze istruttorie. Passando al merito, infondato per le assorbenti ragioni di cui in seguito si ritiene l'appello così come proposto. Correttamente il giudice di prime cure, infatti, ha fondato interamente il proprio convincimento sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali rese non solo da coniuge della , ma soprattutto sulle Testimone_1 Controparte_1 dichiarazioni di , testimone indifferente alle parti e ritenuto Testimone_2 pienamente attendibile. Invero, le dichiarazioni di quest'ultimo, provano inequivocabilmente, sia l'acquisto delle castagne da parte del che Parte_1
l'acconto versato. Pertanto, non può trovare accoglimento la censura di parte appellante relativa all'omesso accoglimento dell'istanza di verificazione a seguito del disconoscimento da parte del convenuto in primo grado della scrittura privata prodotta da parte attrice. Del resto, solamente allorquando il giudice di merito – contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie - ritenga il documento rilevante per la decisione della controversia, è tenuto a dare corso al relativo subprocedimento, non potendo ritenere desumibile l'esito "aliunde" sulla base di altre prove, non essendo permessa l'aprioristica opzione preferenziale di emergenze probatorie che, prima della verificazione, ed a prescindere da essa, assegnino o neghino alla scrittura il valore di atto autografo della parte contro cui è prodotta (vedi sul punto Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10147 del 09/05/2011 (Rv. 617921 - 01). Orbene, nel caso in esame, il giudice di pace ha ritenuto di non disporre la consulenza tecnica grafologica attesa la concordanza e la chiarezza delle risultanze testimoniali, decidendo così, in altri termini, di non utilizzare il predetto documento ai fini della decisione. Del resto, come si desume agevolmente dalla lettura della sentenza, la scrittura privata non veniva menzionata nell'iter logico motivazionale seguito dal giudice di prime cure. Infine, priva di pregio è, altresì, la doglianza dell'appellante relativa alla necessità della forma scritta in ordine alla vendita per cui è causa, essendo noto che in materia di beni mobili, non è necessaria l'adozione di forme particolari per il perfezionamento della vendita, essendo sufficienti anche semplici manifestazioni di consenso verbale (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5270 del 12/06/1997 (Rv. 505135 - 01). Alla stregua di quanto sopra, si ritiene l'insussistenza di elementi idonei a confutare il convincimento del giudice di prime cure in ordine alle risultanze
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testimoniali, e quindi in ordine alla fondatezza della pretesa attorea in primo grado. Pertanto, non può che derivare il rigetto dell'appello così come proposto, per l'acclarata fondatezza della domanda avanzata in prime cure, con il conseguenziale assorbimento di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione, comunque sollevata o rilevabile in corso di causa, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Sulle spese Quanto alle spese, il rigetto dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore delle parti appellate costituitesi delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - tenuto conto del valore (fino a € 5.200,00), della non compiutamente svoltasi fase istruttoria, della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Rossella Setta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e , avverso la Controparte_1 CP_2 sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania n. 134/2010, pubblicata in data 04/03/2010 e notificata in data 21/04/2010, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello così come proposto;
conferma per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
e delle spese del presente giudizio, liquidate
[...] CP_2 in € 2915,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie
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nella misura del 15% dei compensi, da attribuirsi all'Avv. Giovanni Laurito antistatario;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 25/05/2025 nei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
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