TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/05/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(P.I./ C.F. )
[...] P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.4.2025, vantando un credito di lavoro di € Parte_1
40.859,03 in forza di decreto ingiuntivo dichiarato immediatamente esecutivo, successivo atto di precetto e pignoramento incapiente (cfr doc. 1 e 2), chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_2
deducendo che potesse desumersi dal mancato pagamento del dovuto lo stato di in-
[...]
solvenza della stessa.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC consegnata il 29.4.2025.
All'udienza fissata per il 28.5.2025 la società debitrice non si costituiva seppure ritualmente citata, limitandosi senza costituirsi a depositare i bilanci degli ultimi tre anni.
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
1 Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non è stata cancellata dal registro delle imprese;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di “lavori generali di costruzione di edifici”, come si evince dalla visura in atti;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, come emerge dagli ultimi tre bilanci in atti ed in particolare dal bilancio di esercizio al
31.12.2023.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma
4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); in- vece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, nulla ha eccepito sul punto, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Va, peraltro, rilevato che dal bilancio dell'anno 2023 risultano debiti per oltre € 503.000,00, con conseguente superamento della soglia dimensionali di cui all'art. 2 c. 1 lett. D) CCII;
inoltre l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'agenzia delle Entrate e l'INPS, su richiesta del Tribunale, hanno depositato note informative circa l'ammontare dei debiti scaduti e di quelli già iscritti a ruolo. Da tali note risultano debiti già iscritti a ruolo per oltre €
88.000,00 e debiti non ancora iscritti a ruolo per oltre € 9.000,00;
2 • i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dai bilanci dell'ultimo triennio in copia agli atti e dagli altri documenti sopra richiamati;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso il ricorrente per € 40.859,03, fondato su titolo provvisoriamente esecutivo, che non risulta opposto e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione;
2. dalle perdite di esercizio riportate nel bilancio di esercizio al 31.12.2023 pari a oltre €
75.000,00;
3. dalla situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell'INPS fondata in parte su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
4. dall'ammontare dei debiti appostati nello stato passivo patrimoniale al 31-12-2023 pari a oltre € 503.000,00;
5. dall'irreperibilità della società presso la sede legale come emergente dal pignoramento negativo tentato presso la sede della società;
6. dai pignoramenti subiti dalla società nell'ultimo biennio, come emergenti dalla istrut- toria espletata ed in atti.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
P.I./ C.F. ) con sede in PIAZZA MATTEOTTI GIA-
[...] P.IVA_1
COMO 13 LIVORNO.
3 Nomina il dott. Franco Pastorelli Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. , che farà pervenire la propria accettazione en- Persona_1
tro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 24.09.2025, alle ore 10.00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII).
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa
4 per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il Presidente estensore dott. Franco Pastorelli
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Franco Pastorelli Presidente Relatore dott. Massimiliano Magliacani Giudice dott.ssa Simona Capurso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
(P.I./ C.F. )
[...] P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.4.2025, vantando un credito di lavoro di € Parte_1
40.859,03 in forza di decreto ingiuntivo dichiarato immediatamente esecutivo, successivo atto di precetto e pignoramento incapiente (cfr doc. 1 e 2), chiedeva che questo Tribunale dichiarasse aperta la liquidazione giudiziale di Controparte_2
deducendo che potesse desumersi dal mancato pagamento del dovuto lo stato di in-
[...]
solvenza della stessa.
La parte debitrice era ritualmente convocata a mezzo di PEC consegnata il 29.4.2025.
All'udienza fissata per il 28.5.2025 la società debitrice non si costituiva seppure ritualmente citata, limitandosi senza costituirsi a depositare i bilanci degli ultimi tre anni.
Su delega del Collegio, il Giudice relatore svolgeva le attività previste dagli artt. 40 e ss.
CCII, e quindi rimetteva la causa alla decisione del Tribunale.
1 Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ricorrendo i requisiti prescritti dall'art.121 CCII, atteso che:
• questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi degli artt. 27 ss. CCII, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
• alla società è stato ritualmente notificato il ricorso e relativo decreto di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 40 CCII;
• i limiti temporali per la dichiarazione di liquidazione giudiziale posto dall'art. 33 CCII sono stati rispettati, in quanto l'impresa non è stata cancellata dal registro delle imprese;
• parte debitrice è un imprenditore commerciale, costituito in forma di società di capitali, esercente l'attività di “lavori generali di costruzione di edifici”, come si evince dalla visura in atti;
• l'impresa è assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale in ragione del docu- mentato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, come emerge dagli ultimi tre bilanci in atti ed in particolare dal bilancio di esercizio al
31.12.2023.
Del resto, la parte debitrice avrebbe dovuto sollevare la contestazione circa il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma primo lett. d) CCII, nei modi e nei termini indicati nel decreto di convocazione e, comunque, previsti dall'art. 41 comma
4° CCII oppure, al più tardi, in sede di audizione avanti il GD, fornendo altresì prova degli elementi addotti a sostegno della eccezione, essendo di ciò onerata (cfr. art. 121 CCII); in- vece, nel caso concreto, nulla di tutto ciò si è verificato in quanto la resistente neppure è comparsa in udienza, nulla ha eccepito sul punto, con la conseguenza che i presupposti soggettivi dell'apertura della liquidazione giudiziale devono ritenersi incontroversi, senza che possano ipotizzarsi verifiche officiose da parte del tribunale.
Va, peraltro, rilevato che dal bilancio dell'anno 2023 risultano debiti per oltre € 503.000,00, con conseguente superamento della soglia dimensionali di cui all'art. 2 c. 1 lett. D) CCII;
inoltre l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'agenzia delle Entrate e l'INPS, su richiesta del Tribunale, hanno depositato note informative circa l'ammontare dei debiti scaduti e di quelli già iscritti a ruolo. Da tali note risultano debiti già iscritti a ruolo per oltre €
88.000,00 e debiti non ancora iscritti a ruolo per oltre € 9.000,00;
2 • i debiti del debitore, scaduti e non pagati, superano di gran lunga la soglia di € 30.000 prevista dall'art. 49 n. 5 CCII, così come emerge dai bilanci dell'ultimo triennio in copia agli atti e dagli altri documenti sopra richiamati;
• Lo stato d'insolvenza della parte resistente, ovverosia la sua incapacità di soddisfare re- golarmente le proprie obbligazioni, emerge:
1. dal mancato pagamento del debito verso il ricorrente per € 40.859,03, fondato su titolo provvisoriamente esecutivo, che non risulta opposto e già infruttuosamente azionato mediante esecuzione;
2. dalle perdite di esercizio riportate nel bilancio di esercizio al 31.12.2023 pari a oltre €
75.000,00;
3. dalla situazione debitoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria e dell'INPS fondata in parte su cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento, quale desumibile dalle note informative acquisite agli atti del procedimento;
4. dall'ammontare dei debiti appostati nello stato passivo patrimoniale al 31-12-2023 pari a oltre € 503.000,00;
5. dall'irreperibilità della società presso la sede legale come emergente dal pignoramento negativo tentato presso la sede della società;
6. dai pignoramenti subiti dalla società nell'ultimo biennio, come emergenti dalla istrut- toria espletata ed in atti.
In conclusione, sussistono tutti i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giu- diziale nei confronti della resistente.
Per quanto attiene alla nomina del curatore, si considera idoneo allo svolgimento di tali funzioni il professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, indicato in di- spositivo, il quale, tenuto conto degli incarichi in corso, alla luce delle pregresse esperien- ze, dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi già predisposti, risulta allo stato in grado di svolgere l'incarico nel rispetto dei termini di cui all'art. 213 CCI.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
P.I./ C.F. ) con sede in PIAZZA MATTEOTTI GIA-
[...] P.IVA_1
COMO 13 LIVORNO.
3 Nomina il dott. Franco Pastorelli Giudice Delegato per la procedura.
Nomina curatore il dott. , che farà pervenire la propria accettazione en- Persona_1
tro 2 giorni dalla comunicazione.
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre co- pia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 mag- gio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri interme- diari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore, qualora non lo abbia già fatto a norma dell'articolo 39 CCII, di deposi- tare in cancelleria entro 3 giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, non- ché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale.
Stabilisce che l'esame dello stato passivo abbia luogo dinanzi al giudice delegato all'udienza del 24.09.2025, alle ore 10.00.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale nonché ai soggetti titolari d'ipoteca iscritta sui beni compresi nella procedura per debiti altrui termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la presentazione delle domande di insinuazione nei modi di legge (art. 201 CCII).
Autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Dispone che la presente sentenza, entro il giorno successivo al suo deposito, venga comu- nicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al curatore e al P.M. nonché trasmessa
4 per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 28/05/2025.
Il Presidente estensore dott. Franco Pastorelli
5