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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/10/2024, n. 15434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15434 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 18757 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
già Parte_1 Parte_2
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Ghibellini ed elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 6, presso lo studio dell'avv. Paola Roselli, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-attrice-
E
Controparte_1
contumace;
-convenuta-
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Romeo Bianchin del Foro di Pordenone e dal prof. avv. Claudio Scognamiglio del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, C.so Vittorio Emanuele II n. 326, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
E
Controparte_3 Controparte_4
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimo Martoriello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Monte
Zebio n. 32, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
E
(già Controparte_5 Controparte_6
in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.
Antonio Grava e Manuela Scuccato ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Pordenone, via Mazzini n. 13, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
E
(già CP_7 Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Scarpa e dall'avv. Claudio Lucisano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
Roma, via Crescenzio n. 91, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-terza chiamata in causa-
E
Controparte_9
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trentola Ducenta, via
Rossini n. 6, giusta procura in calce su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta;
-terza chiamata in causa-
E
CP_10
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Rovetto e dall'avv. Antonella Piva ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Milano, via Tobruk n. 8, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-intervenuta ex art. 105 c.p.c.-
OGGETTO: contratto di spedizione - trasporto.
Conclusioni come da verbale del 12.4.2024.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(già , società operante nel settore Parte_1 Parte_2 dell'autotrasporto merci per conto terzi, ha citato in giudizio per vederla Controparte_1 condannare al pagamento di € 78.359,80 a titolo di corrispettivo per i servizi di trasporto asseritamente resi – in qualità di sub vettore – nell'interesse della stessa. ha altresì citato in giudizio (già Parte_1 Controparte_5
, e in qualità di Controparte_6 Controparte_11 Controparte_2 committenti principali dei servizi di trasporto ai sensi dell'art. 7 ter D.Lgs. 286/2005 chiedendo di vederle condannare in solido al primo vettore ( ciascuna per quanto dovuto;
in Controparte_1 particolare ha chiesto di condannare la prima al pagamento della somma di € 4.240,00, la seconda al pagamento di €41.993,00 e la terza al pagamento di € 17.997,00, ciascuna somma oltre IVA ed interessi sino al saldo e rivalutazione monetaria.
Il 24.07.2018 si è costituita in giudizio, chiamando in causa Controparte_5 [...]
(già in forza del contratto di trasporto e spedizione stipulato tra le CP_7 Controparte_8 due in data 12.02.2015 e chiedendo nel merito in via principale “respingersi ogni domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto” ed in via subordinata, nel caso di accoglimento delle domande attoree, “limitarsi la pretesa attorea in relazione a quanto effettivamente corrisposto da a nonché condannarsi in ogni Controparte_5 CP_7 caso a “manlevare” e conseguentemente “tenere indenne” CP_7 Controparte_5
in relazione ad ogni pretesa e da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole.
Il 25 luglio 2018 si è costituita in giudizio chiamando in causa Controparte_11
in forza del contratto di trasporto e spedizione stipulato con essa in data Controparte_9
16.02.2012 e chiedendo di “accertare e dichiarare la totale infondatezza, giuridica e sostanziale” delle domande formulate da parte attrice e, conseguentemente, di respingerle;
in subordine ha chiesto la condanna di a manlevare e tenere indenne Controparte_9 [...]
da qualunque conseguenza sfavorevole che possa derivare dalla pronuncia. Controparte_11
Successivamente – autorizzate le chiamate in causa di terzo formulate dalle predette società convenute – il 6.12.2018 si è costituita in giudizio chiedendo di respingere le domande CP_7
di parte attrice per prescrizione e infondatezza e in subordine, in caso di accoglimento, di condannare la a tenerla indenne da qualsivoglia pretesa;
il 30.12.2018 si è Controparte_1
costituita in giudizio chiedendo di rigettare le domande attoree relative alla Controparte_9
pretesa di credito nei confronti di e, in subordine, nel caso di Controparte_11
accoglimento, di limitare la pretesa al pagamento del solo importo dovuto per i trasporti del mittente nonché di condannare la alla restituzione e, quindi, al pagamento nei CP_11 Controparte_1 confronti della delle somme eventualmente pagate da quest'ultima ex art. 7 Controparte_9
ter del D.Lgs. 286/2005. Il 30.05.2019 in sede di prima udienza è stata dichiarata la contumacia di Controparte_12
in data 11.11.2019, si è costituita in giudizio chiedendo in
[...] Controparte_2
via preliminare, accertato il difetto di legittimazione passiva, di dichiarare l'estromissione della stessa dal processo e, in via alternativa, di autorizzare la chiamata in causa di Parte_3
in forza del contratto di appalto di servizi già in essere dal 2014 ed ha concluso,
[...]
sempre in via preliminare, chiedendo di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per “assoluta genericità ed indeterminatezza della domanda” nei suoi confronti;
nel merito ha chiesto
“respingersi la domanda dell'attrice perché infondata in fatto ed in diritto” e, in subordine di condannare la terza chiamata a manlevarla e tenerla indenne da ogni richiesta di parte attrice.
All'udienza del 5 dicembre 2019 è stata rigettata la richiesta di chiamata in causa di terzo formulata da in quanto tardiva e sono stati concessi i termini di cui all'art. Controparte_2
183, co. 6, c.p.c. ai fini dell'istruttoria.
Successivamente, con ordinanza resa all'udienza del 4.02.2021, rigettate le istanze istruttorie delle parti, è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti e di quantificare l'importo eventualmente dovuto a parte attrice da ciascun mandante.
Preliminarmente giova precisare che viene in questa sede rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da ritenendolo sufficientemente definito nel petitum e Controparte_2
nella causa petendi.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione dei diritti derivanti da contratti di spedizione e di trasporto di cui all'art. 2951 c.c. fatta valere da con riferimento ai rapporti intercorsi CP_7
con secondo cui tali diritti di credito si prescrivono in un anno, decorrente dal giorno CP_5
della consegna, si osserva che nel caso di specie trova applicazione, in combinato disposto con tale norma, l'art. 1310, co. 1, c.c. secondo cui “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”. Preliminarmente, occorre precisare che (che ha chiamato in causa CP_5 [...]
in ragione dell'esistenza di un unico contratto di trasporto, devono considerarsi quali CP_7
debitori obbligati in solido. Detto quanto sopra, poiché parte attrice ha interrotto tempestivamente il termine prescrizionale, instaurando tempestivamente il giudizio nei confronti della società convenuta e non avendo, peraltro, quest'ultima sollevato la medesima eccezione nei CP_5
confronti di parte attrice, le doglianze fatte valere sul punto da sono infondate e non CP_7
meritano accoglimento Inoltre, poiché le pretese di parte attrice si sostanziano nel soddisfacimento di un credito nascente da un rapporto negoziale avente ad oggetto l'esecuzione di servizi di trasporto merci, occorre soffermarsi sull'effettiva esecuzione degli stessi. Ebbene, considerato che la parte attrice è tenuta a provare gli elementi che costituiscono il fondamento del diritto invocato in giudizio (ai sensi dell'art. 2697 c.c.), spetta, nel caso di specie, al sub vettore provare l'esistenza del rapporto negoziale con il vettore mandante del servizio, nonché l'esatta natura e consistenza delle prestazioni e, quindi, del corrispettivo (come da ultimo confermato condivisibilmente nella recente sentenza della C.d.A. di Ancora n. 817/2024).
Dunque, in questa sede è possibile ritenere che i trasporti siano stati effettuati in conformità delle fatture allegate da parte attrice e dalle bolle di consegna, dai bordereau di carico emessi dalla stessa e dai documenti di trasporto, in assenza di ulteriori elementi. A ciò si Controparte_1
aggiunga che alcuna contestazione specifica in merito alla sussistenza di una fonte negoziale tra il sub vettore ed il primo vettore (mandante del servizio di trasporto) è stata formulata. Dunque, è provata l'esistenza del rapporto e l'esecuzione dello stesso, trovando applicazione i principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.
Venendo al merito, acquisita ed esaminata la documentazione di cui ai fascicoli di parte, si identifica l'oggetto della vertenza in esame nella pretesa di pagamento del corrispettivo avanzata dalla società attrice per prestazioni di trasporto merci – operate in veste di sub vettore incaricato dalla società – in favore delle tre società committenti principali ( Controparte_1 CP_5
(già , e
[...] Controparte_2 Controparte_11 Controparte_6
, citate anch'esse in giudizio in forza dell'art. 7 ter D. Lgs. 286/2005.
[...]
Alla luce delle eccezioni formulate dalle parti convenute in merito all'applicabilità dell'art. 7 ter
D.Lgs. 286/2005, giova premettere che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito, la finalità di tale norma è essenzialmente quella di fornire un particolare strumento di tutela al sub vettore, sottraendolo al rischio di insolvenza del primo vettore (e suo interlocutore negoziale).
Secondo questa prospettiva è stato quindi predisposto un regime di solidarietà tra committente e
(primo) vettore nei confronti del sub vettore, il quale consente a quest'ultimo di agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del trasporto con un'azione autonoma che – pertanto – va ad incidere sul patrimonio di un soggetto diverso (il committente) dalla propria controparte contrattuale.
La ratio di tale disposizione è quella sottostante alle obbligazioni solidali passive, cioè quella di rafforzare la posizione del creditore consentendogli di agire per l'adempimento dell'intero nei confronti di uno qualsiasi dei coobbligati. Detta azione, delineata ex lege, non ha pertanto natura contrattuale.
Il sub vettore, quale è nel caso di specie rispettando i requisiti Parte_1 di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), D.Lgs. 286/2005, può agire per ottenere il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti i soggetti che hanno ordinato il trasporto, i quali sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione nei limiti delle sole prestazioni ricevute.
È, quindi, alla luce di questa esigenza di protezione che deve essere interpretata la disciplina che qui rileva.
Le contestazioni sollevate dalle parti convenute – relative alla mancanza di un rapporto negoziale con la parte creditrice e al difetto di legittimazione passiva – non assumono pertanto rilievo significativo.
Con riguardo, invece, all'applicabilità dell'art. 6 ter del D. Lgs. 286/2005, nella parte che qui rileva, dispone che “il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura […]. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta […]”. Ebbene, in questo caso deve ritenersi che i rapporti intercorsi tra le parti non versano in tale fattispecie e, in ogni caso, non sarebbero ostativi alle pretese sollevate da parte attrice, la quale, avendo dimostrato di aver eseguito le prestazioni oggetto dell'accordo negoziale, può agire per chiedere il pagamento di quanto dovuto. Infatti, in primo luogo, considerando la società mandante del servizio di trasporto non è Controparte_1 qualificabile come effettivo “sub vettore” e conseguentemente neppure Parte_1 può qualificarsi come “sub vettore successivo al primo”. In secondo luogo, pur volendo
[...]
ricostruire il rapporto nei termini di cui all'art. 6 ter D.Lgs. 286/2005 resta salvo il diritto dell'attrice a percepire il compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. Ne deriva che le doglianze sollevate dalle parti non assumono rilevanza ai fini della pronuncia sull'accoglimento o sul rigetto delle domande attoree.
Infine, sul quantum debeatur, si condivide quanto emerso dalla perizia svolta in corso di causa al fine di ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti e di quantificare l'importo complessivo eventualmente dovuto a parte attrice. Dall'analisi dei documenti è stato rilevato che “le fatture esaminate sono […] prive di prospetti allegati da cui evincere l'elenco dei trasporti effettuati da (oggi in favore della oggetto di Parte_2 Parte_1 Controparte_1 fatturazione” e conseguentemente è stato ritenuto che “i documenti in esame consentono […] esclusivamente di quantificare l'importo complessivo fatturato da (oggi___) nei Parte_2
confronti di per il totale di euro €78.360,00 ma non di individuare per conto di Controparte_1 quali “committenti” i trasporti siano stati effettuati” e, quindi, non è possibile quantificare l'importo dovuto a parte attrice da ciascuna controparte sulla base delle singole posizioni assunte nell'ambito del rapporto.
L'unico importo eventualmente quantificabile è quello riconosciuto dalla stessa parte
[...]
(chiamata in causa da pari ad €1.474,00 derivanti dai Controparte_9 Controparte_11
trasporti effettuati per conto di Tuttavia, dalla C.T.U. è emerso che pur essendo stati CP_11 allegati dalla parte i prospetti di “Distinta tassazione passiva” (all.to 6 della comparsa di costituzione) questi “appaiono documenti contabili interni della società” e “i valori indicati non sono supportati dalla relativa evidenza contrattuale”. Con la conseguenza che non risulta possibile quantificare in maniera certa neppure questo importo.
Infine, occorre rilevare che il 25.02.2021, in corso di causa, è intervenuta ai sensi dell'art. 105
c.p.c. chiedendo, accertata l'effettività dei servizi di trasporto, di condannare le parti CP_10 convenute al pagamento di quanto richiesto dall'attrice in suo favore, in qualità di cessionaria dei crediti vantati da parte attrice.
Ne deriva che la somma richiesta debba essere corrisposta solidalmente da tutti i committenti i quali nell'ambito del vincolo di solidarietà giustificato dall'unitarietà della originaria medesima commessa, dovranno ripartire internamente le diverse quote di debenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposta da così Parte_1
provvede
1. Accerta e dichiara l'esistenza del rapporto;
2. accoglie parzialmente le domande proposte da parte attrice;
in particolare limitatamente alla richiesta di pagamento nei confronti di per l'importo di € 78.359,80 e Controparte_1 per l'effetto condanna le convenute e le chiamate in solido tra loro, al pagamento in favore Cont di (in qualità di cessionaria) della somma sopra citata, oltre interessi come richiesti.
3. Condanna le convenute e le chiamate, in solido tra loro ala refusione, in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida nella somma di €. 10.000,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 10.10.2024 Il Giudice
Erminio Colazingari
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 18757 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
già Parte_1 Parte_2
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Ghibellini ed elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 6, presso lo studio dell'avv. Paola Roselli, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-attrice-
E
Controparte_1
contumace;
-convenuta-
E
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Romeo Bianchin del Foro di Pordenone e dal prof. avv. Claudio Scognamiglio del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, C.so Vittorio Emanuele II n. 326, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
E
Controparte_3 Controparte_4
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimo Martoriello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Monte
Zebio n. 32, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
E
(già Controparte_5 Controparte_6
in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.
Antonio Grava e Manuela Scuccato ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in
Pordenone, via Mazzini n. 13, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
E
(già CP_7 Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Scarpa e dall'avv. Claudio Lucisano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
Roma, via Crescenzio n. 91, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-terza chiamata in causa-
E
Controparte_9
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Giuseppe Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trentola Ducenta, via
Rossini n. 6, giusta procura in calce su foglio separato alla comparsa di costituzione e risposta;
-terza chiamata in causa-
E
CP_10
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Rovetto e dall'avv. Antonella Piva ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Milano, via Tobruk n. 8, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-intervenuta ex art. 105 c.p.c.-
OGGETTO: contratto di spedizione - trasporto.
Conclusioni come da verbale del 12.4.2024.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(già , società operante nel settore Parte_1 Parte_2 dell'autotrasporto merci per conto terzi, ha citato in giudizio per vederla Controparte_1 condannare al pagamento di € 78.359,80 a titolo di corrispettivo per i servizi di trasporto asseritamente resi – in qualità di sub vettore – nell'interesse della stessa. ha altresì citato in giudizio (già Parte_1 Controparte_5
, e in qualità di Controparte_6 Controparte_11 Controparte_2 committenti principali dei servizi di trasporto ai sensi dell'art. 7 ter D.Lgs. 286/2005 chiedendo di vederle condannare in solido al primo vettore ( ciascuna per quanto dovuto;
in Controparte_1 particolare ha chiesto di condannare la prima al pagamento della somma di € 4.240,00, la seconda al pagamento di €41.993,00 e la terza al pagamento di € 17.997,00, ciascuna somma oltre IVA ed interessi sino al saldo e rivalutazione monetaria.
Il 24.07.2018 si è costituita in giudizio, chiamando in causa Controparte_5 [...]
(già in forza del contratto di trasporto e spedizione stipulato tra le CP_7 Controparte_8 due in data 12.02.2015 e chiedendo nel merito in via principale “respingersi ogni domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto” ed in via subordinata, nel caso di accoglimento delle domande attoree, “limitarsi la pretesa attorea in relazione a quanto effettivamente corrisposto da a nonché condannarsi in ogni Controparte_5 CP_7 caso a “manlevare” e conseguentemente “tenere indenne” CP_7 Controparte_5
in relazione ad ogni pretesa e da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole.
Il 25 luglio 2018 si è costituita in giudizio chiamando in causa Controparte_11
in forza del contratto di trasporto e spedizione stipulato con essa in data Controparte_9
16.02.2012 e chiedendo di “accertare e dichiarare la totale infondatezza, giuridica e sostanziale” delle domande formulate da parte attrice e, conseguentemente, di respingerle;
in subordine ha chiesto la condanna di a manlevare e tenere indenne Controparte_9 [...]
da qualunque conseguenza sfavorevole che possa derivare dalla pronuncia. Controparte_11
Successivamente – autorizzate le chiamate in causa di terzo formulate dalle predette società convenute – il 6.12.2018 si è costituita in giudizio chiedendo di respingere le domande CP_7
di parte attrice per prescrizione e infondatezza e in subordine, in caso di accoglimento, di condannare la a tenerla indenne da qualsivoglia pretesa;
il 30.12.2018 si è Controparte_1
costituita in giudizio chiedendo di rigettare le domande attoree relative alla Controparte_9
pretesa di credito nei confronti di e, in subordine, nel caso di Controparte_11
accoglimento, di limitare la pretesa al pagamento del solo importo dovuto per i trasporti del mittente nonché di condannare la alla restituzione e, quindi, al pagamento nei CP_11 Controparte_1 confronti della delle somme eventualmente pagate da quest'ultima ex art. 7 Controparte_9
ter del D.Lgs. 286/2005. Il 30.05.2019 in sede di prima udienza è stata dichiarata la contumacia di Controparte_12
in data 11.11.2019, si è costituita in giudizio chiedendo in
[...] Controparte_2
via preliminare, accertato il difetto di legittimazione passiva, di dichiarare l'estromissione della stessa dal processo e, in via alternativa, di autorizzare la chiamata in causa di Parte_3
in forza del contratto di appalto di servizi già in essere dal 2014 ed ha concluso,
[...]
sempre in via preliminare, chiedendo di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per “assoluta genericità ed indeterminatezza della domanda” nei suoi confronti;
nel merito ha chiesto
“respingersi la domanda dell'attrice perché infondata in fatto ed in diritto” e, in subordine di condannare la terza chiamata a manlevarla e tenerla indenne da ogni richiesta di parte attrice.
All'udienza del 5 dicembre 2019 è stata rigettata la richiesta di chiamata in causa di terzo formulata da in quanto tardiva e sono stati concessi i termini di cui all'art. Controparte_2
183, co. 6, c.p.c. ai fini dell'istruttoria.
Successivamente, con ordinanza resa all'udienza del 4.02.2021, rigettate le istanze istruttorie delle parti, è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio al fine di ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti e di quantificare l'importo eventualmente dovuto a parte attrice da ciascun mandante.
Preliminarmente giova precisare che viene in questa sede rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata da ritenendolo sufficientemente definito nel petitum e Controparte_2
nella causa petendi.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione dei diritti derivanti da contratti di spedizione e di trasporto di cui all'art. 2951 c.c. fatta valere da con riferimento ai rapporti intercorsi CP_7
con secondo cui tali diritti di credito si prescrivono in un anno, decorrente dal giorno CP_5
della consegna, si osserva che nel caso di specie trova applicazione, in combinato disposto con tale norma, l'art. 1310, co. 1, c.c. secondo cui “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”. Preliminarmente, occorre precisare che (che ha chiamato in causa CP_5 [...]
in ragione dell'esistenza di un unico contratto di trasporto, devono considerarsi quali CP_7
debitori obbligati in solido. Detto quanto sopra, poiché parte attrice ha interrotto tempestivamente il termine prescrizionale, instaurando tempestivamente il giudizio nei confronti della società convenuta e non avendo, peraltro, quest'ultima sollevato la medesima eccezione nei CP_5
confronti di parte attrice, le doglianze fatte valere sul punto da sono infondate e non CP_7
meritano accoglimento Inoltre, poiché le pretese di parte attrice si sostanziano nel soddisfacimento di un credito nascente da un rapporto negoziale avente ad oggetto l'esecuzione di servizi di trasporto merci, occorre soffermarsi sull'effettiva esecuzione degli stessi. Ebbene, considerato che la parte attrice è tenuta a provare gli elementi che costituiscono il fondamento del diritto invocato in giudizio (ai sensi dell'art. 2697 c.c.), spetta, nel caso di specie, al sub vettore provare l'esistenza del rapporto negoziale con il vettore mandante del servizio, nonché l'esatta natura e consistenza delle prestazioni e, quindi, del corrispettivo (come da ultimo confermato condivisibilmente nella recente sentenza della C.d.A. di Ancora n. 817/2024).
Dunque, in questa sede è possibile ritenere che i trasporti siano stati effettuati in conformità delle fatture allegate da parte attrice e dalle bolle di consegna, dai bordereau di carico emessi dalla stessa e dai documenti di trasporto, in assenza di ulteriori elementi. A ciò si Controparte_1
aggiunga che alcuna contestazione specifica in merito alla sussistenza di una fonte negoziale tra il sub vettore ed il primo vettore (mandante del servizio di trasporto) è stata formulata. Dunque, è provata l'esistenza del rapporto e l'esecuzione dello stesso, trovando applicazione i principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.
Venendo al merito, acquisita ed esaminata la documentazione di cui ai fascicoli di parte, si identifica l'oggetto della vertenza in esame nella pretesa di pagamento del corrispettivo avanzata dalla società attrice per prestazioni di trasporto merci – operate in veste di sub vettore incaricato dalla società – in favore delle tre società committenti principali ( Controparte_1 CP_5
(già , e
[...] Controparte_2 Controparte_11 Controparte_6
, citate anch'esse in giudizio in forza dell'art. 7 ter D. Lgs. 286/2005.
[...]
Alla luce delle eccezioni formulate dalle parti convenute in merito all'applicabilità dell'art. 7 ter
D.Lgs. 286/2005, giova premettere che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito, la finalità di tale norma è essenzialmente quella di fornire un particolare strumento di tutela al sub vettore, sottraendolo al rischio di insolvenza del primo vettore (e suo interlocutore negoziale).
Secondo questa prospettiva è stato quindi predisposto un regime di solidarietà tra committente e
(primo) vettore nei confronti del sub vettore, il quale consente a quest'ultimo di agire indifferentemente nei confronti di ciascuno dei soggetti posti a monte della filiera del trasporto con un'azione autonoma che – pertanto – va ad incidere sul patrimonio di un soggetto diverso (il committente) dalla propria controparte contrattuale.
La ratio di tale disposizione è quella sottostante alle obbligazioni solidali passive, cioè quella di rafforzare la posizione del creditore consentendogli di agire per l'adempimento dell'intero nei confronti di uno qualsiasi dei coobbligati. Detta azione, delineata ex lege, non ha pertanto natura contrattuale.
Il sub vettore, quale è nel caso di specie rispettando i requisiti Parte_1 di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), D.Lgs. 286/2005, può agire per ottenere il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti i soggetti che hanno ordinato il trasporto, i quali sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione nei limiti delle sole prestazioni ricevute.
È, quindi, alla luce di questa esigenza di protezione che deve essere interpretata la disciplina che qui rileva.
Le contestazioni sollevate dalle parti convenute – relative alla mancanza di un rapporto negoziale con la parte creditrice e al difetto di legittimazione passiva – non assumono pertanto rilievo significativo.
Con riguardo, invece, all'applicabilità dell'art. 6 ter del D. Lgs. 286/2005, nella parte che qui rileva, dispone che “il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura […]. Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta […]”. Ebbene, in questo caso deve ritenersi che i rapporti intercorsi tra le parti non versano in tale fattispecie e, in ogni caso, non sarebbero ostativi alle pretese sollevate da parte attrice, la quale, avendo dimostrato di aver eseguito le prestazioni oggetto dell'accordo negoziale, può agire per chiedere il pagamento di quanto dovuto. Infatti, in primo luogo, considerando la società mandante del servizio di trasporto non è Controparte_1 qualificabile come effettivo “sub vettore” e conseguentemente neppure Parte_1 può qualificarsi come “sub vettore successivo al primo”. In secondo luogo, pur volendo
[...]
ricostruire il rapporto nei termini di cui all'art. 6 ter D.Lgs. 286/2005 resta salvo il diritto dell'attrice a percepire il compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. Ne deriva che le doglianze sollevate dalle parti non assumono rilevanza ai fini della pronuncia sull'accoglimento o sul rigetto delle domande attoree.
Infine, sul quantum debeatur, si condivide quanto emerso dalla perizia svolta in corso di causa al fine di ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti e di quantificare l'importo complessivo eventualmente dovuto a parte attrice. Dall'analisi dei documenti è stato rilevato che “le fatture esaminate sono […] prive di prospetti allegati da cui evincere l'elenco dei trasporti effettuati da (oggi in favore della oggetto di Parte_2 Parte_1 Controparte_1 fatturazione” e conseguentemente è stato ritenuto che “i documenti in esame consentono […] esclusivamente di quantificare l'importo complessivo fatturato da (oggi___) nei Parte_2
confronti di per il totale di euro €78.360,00 ma non di individuare per conto di Controparte_1 quali “committenti” i trasporti siano stati effettuati” e, quindi, non è possibile quantificare l'importo dovuto a parte attrice da ciascuna controparte sulla base delle singole posizioni assunte nell'ambito del rapporto.
L'unico importo eventualmente quantificabile è quello riconosciuto dalla stessa parte
[...]
(chiamata in causa da pari ad €1.474,00 derivanti dai Controparte_9 Controparte_11
trasporti effettuati per conto di Tuttavia, dalla C.T.U. è emerso che pur essendo stati CP_11 allegati dalla parte i prospetti di “Distinta tassazione passiva” (all.to 6 della comparsa di costituzione) questi “appaiono documenti contabili interni della società” e “i valori indicati non sono supportati dalla relativa evidenza contrattuale”. Con la conseguenza che non risulta possibile quantificare in maniera certa neppure questo importo.
Infine, occorre rilevare che il 25.02.2021, in corso di causa, è intervenuta ai sensi dell'art. 105
c.p.c. chiedendo, accertata l'effettività dei servizi di trasporto, di condannare le parti CP_10 convenute al pagamento di quanto richiesto dall'attrice in suo favore, in qualità di cessionaria dei crediti vantati da parte attrice.
Ne deriva che la somma richiesta debba essere corrisposta solidalmente da tutti i committenti i quali nell'ambito del vincolo di solidarietà giustificato dall'unitarietà della originaria medesima commessa, dovranno ripartire internamente le diverse quote di debenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposta da così Parte_1
provvede
1. Accerta e dichiara l'esistenza del rapporto;
2. accoglie parzialmente le domande proposte da parte attrice;
in particolare limitatamente alla richiesta di pagamento nei confronti di per l'importo di € 78.359,80 e Controparte_1 per l'effetto condanna le convenute e le chiamate in solido tra loro, al pagamento in favore Cont di (in qualità di cessionaria) della somma sopra citata, oltre interessi come richiesti.
3. Condanna le convenute e le chiamate, in solido tra loro ala refusione, in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida nella somma di €. 10.000,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 10.10.2024 Il Giudice
Erminio Colazingari