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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4553 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5549 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
[...]
Avv. SILVESTRI CARMINE ANDREA Avv. VACCARO FRANCESCO e
Controparte_1
Avv. PETILLO SALVATORE CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Gli appellanti in epigrafe impugnano la sentenza del Tribunale di Velletri, n.1686 del 2022, che ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione regolarmente notificato, e, per essa , ha Controparte_1 CP_2 introdotto giudizio ordinario di merito per chiedere la revoca della sospensione della procedura esecutiva n. 544/2017 disposta con ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 20/03/2018 che ha accolto l'eccezione di compensazione del credito avanzata dai debitori opponenti per l'importo di 50.000,00 euro avverso il credito di 53.827,32 euro vantato dall'istituto di credito. Preliminarmente, in replica all'eccezione sollevata da parte debitrice in sede cautelare, l'odierna attrice ha rilevato l'insussistenza di vizi concernenti la notifica dell'atto di precetto che, dall'attestazione dell'impiegato addetto alla notifica degli avvisi di ricevimento, risulta eseguita presso l'indirizzo di residenza dei debitori opponenti. Nel merito, ha rilevato la tardività dell'eccezione di compensazione sollevata dai debitori in quanto afferente fatto estintivo – il dedotto pagamento di 50.000,00 asseritamente avvenuto in data 21/04/2009 – collocato in epoca antecedente la formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri n. 1464/2014, depositato in data 15/07/2014 e oggetto di correzione per errore materiale in data 19/08/2014. Con riferimento all'eccezione di compensazione, il creditore – attore ha, inoltre, disconosciuto l'avvenuto pagamento di 50.000,00 euro producendo una separata distinta di pagamento attestante il versamento, in data 21/04/2009, di 50,00 euro in luogo degli asseriti 50.000,00. Sempre nel merito ha, altresì, contestato la genericità e tardività delle eccezioni sollevate in sede cautelare dai debitori esecutati, concernenti la presunta usurarietà dei tassi di interesse richiesti, rilevando come anche in questo di caso si trattasse di questioni sollevate solo in epoca successiva alla formazione del titolo giudiziale. Per contro, i debitori convenuti hanno ribadito le medesime argomentazioni già dedotte in sede di opposizione cautelare. Preliminarmente, hanno eccepito la nullità del pignoramento per mancata notifica del precetto, disconoscendo le attestazioni riportate dall'impiegato postale addetto alla notifica degli avvisi di ricevimento, con riserva di proposizione di querela di falso. Nel merito, hanno ribadito l'avvenuta compensazione del credito vantato dalla banca in forza di una ricevuta di versamento datata 21/04/2009 attestante il versamento di 50.000,00 euro (la ricevuta, segnatamente, così riporta: “registriamo a credito sul vostro c/c n. 3299 10709348 contanti / ns assegni EUR 50.000,00 VALUTA 21/04/2009 COD 0.00 per pag. transaz.”). Ancora, nel merito, hanno riproposto l'eccezione concernente la dedotta usurarietà dei tassi di interesse contenuti nel titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo. Concessi i termini ex art. 183, VI co c.p.c., in via istruttoria, si è proceduto all'audizione della direttrice p.t. dell'istituto di credito di Pomezia, dott.ssa in ordine alla tipologia dei modelli utilizzati dall'istituto di CP_3 credito per le distinte di pagamento;
si è inoltre assegnata perizia grafologica alla CTU prof.ssa per la verifica Persona_1 della firma apposta sulla distinta di pagamento di 50,00 euro depositata pag. 2/8 dall'istituto di credito, nonché per valutare se i modelli prodotti dalle parti fossero depositati in originale o in copia. All'udienza del 10 giugno 2022 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
ha depositato comparsa conclusionale nei termini e Controparte_1 ha reiterato le proprie richieste. I debitori opposti hanno depositato comparsa conclusionale tardivamente, oltre il termine perentorio di 60 gg dalla rimessione della causa in decisione. La domanda giudiziale svolta dall'attore – già creditore opposto in sede cautelare – di revoca dell'ordinanza di sospensione adottata nella procedura esecutiva n. 544/2017 è fondata e merita di trovare accoglimento. Invero, con ordinanza del 20 marzo 2018, pronunciata a seguito di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. svolta dai debitori esecutati, il GE, rigettando l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di precetto, ha, invece, accolto la richiesta di sospensione della procedura esecutiva in ragione della produzione di quietanza di pagamento per importo quasi pari al credito azionato. Preliminarmente, con riferimento alla questione concernente la nullità della notifica dell'atto di precetto occorre concordare con la decisione assunta in sede cautelare, trattandosi di atto regolarmente notificato, come si evince dalla documentazione allegata dal creditore procedente all'atto di precetto. Invero, con riferimento alla la notifica risulta perfezionata per Pt_1 compiuta giacenza presso l'indirizzo di residenza, a seguito dell'immissione della raccomandata nella cassetta della posta per mancanza della destinataria. Quanto all , effettuata una prima Pt_1 notifica ex art. 140 c.p.c., la stessa è stata rinnovata presso l'indirizzo di residenza e anche in questo caso si è perfezionata per compiuta giacenza, a seguito dell'immissione in cassetta per mancanza del destinatario. Tali le risultanze documentali, non può dubitarsi della correttezza delle notifiche effettuate. Del resto, anche nel processo esecutivo, trova applicazione il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, ogni qualvolta il debitore esecutato si costituisca nel processo di esecuzione (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 193 del 10/01/2003 tale per cui: “In materia di esecuzione forzata, la nullità della notificazione del precetto eseguita ai sensi dell'art. presupposti risulta sanata, in pag. 3/8 applicazione del principio del conseguimento dello scopo dell'atto, dalla costituzione nel processo di esecuzione del debitore convenuto”). Analogamente, nessuno spazio può trovare la contestazione, svolta per la prima volta in sede di opposizione all'esecuzione, concernente la presunta usurarietà dei tassi di interesse. Rilevato che, nel merito, a fronte della genericità dell'eccezione sollevata, non è stata espletata alcuna attività istruttoria, basta qui evidenziare come la questione concernente l'esatta commisurazione degli interessi dovuti non può essere sollevata per la prima volta in sede di opposizione all'esecuzione, posto che nel caso di specie il titolo esecutivo azionato è un decreto ingiuntivo e, dunque, un titolo giudiziale. A fronte di ciò, ogni questione concernente la commisurazione del credito vantata dalla banca avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ciò che non è stato. Sovviene, al riguardo, il consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, secondo cui, qualora il titolo posto a base di una qualunque azione esecutiva sia, come nel caso di specie, di formazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione – e dell'opposizione ad esecuzione – non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, che sia diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che andavano e/o siano state dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo ovvero con il mezzo di impugnazione previsto avverso lo stesso, dovendo egli soltanto limitarsi a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione ( vd. Cass. 25 febbraio 1994 n. 1935, 28 febbraio 1999 n. 9061, 19 dicembre 2006 n. 27159; 24/03/2011, n. 6734, 7 maggio 2015 n. 9247) Sempre in via preliminare, va solamente precisato che non risulta controversa la circostanza tale per cui a fronte di un credito vantato dalla banca di oltre 53.000,00 euro, abbia prestato una Parte_1 garanzia di soli 52.000,00 euro (circostanza confermata dalla stessa banca). Venendo al merito della questione, concernente l'oggetto centrale dell'opposizione, va rilevato come l'eccezione di compensazione sollevata da parte debitrice debba ritenersi tardiva in quanto proposta per la prima volta in sede di esecuzione, là dove avrebbe dovuto essere sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. In diritto, infatti, giova rammentare come in sede di opposizione all'esecuzione avverso titoli giudiziali possano essere fatti valere fatti pag. 4/8 modificativi o estintivi solo qualora verificatisi successivamente alla formazione del titolo. Ciò, in quanto, la formazione del titolo giudiziale copre il dedotto e il deducibile. Inoltre, i limiti alla cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione riguardano anche i titoli esecutivi giudiziali provvisori, cioè non ancora definitivi, poiché contro i provvedimenti giudiziali devono essere esperiti i rimedi impugnatori ordinariamente previsti e quindi non può ricorrersi all'opposizione ex art. 615 c.p.c. per mettere in discussione quanto in essi accertato. Secondo consolidato orientamento interpretativo, infatti :“Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. da ultimo in questi termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”; Sez. 3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008). Con particolare riguardo all'eccezione di compensazione, la Cassazione con sentenza n. 9912 del 24/04/2007 ha ribadito che: “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
né ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo pag. 5/8 giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito”. A fronte di ciò, calando i principi su esposti nel caso di specie, deve ritenersi che nessuna compensazione del credito possa essere validamente eccepita in sede di opposizione all'esecuzione, posto che il dedotto versamento di 50.000,00 euro da parte dei debitori è collocato in data 21/04/2009 e, dunque, in epoca assai antecedente la formazione del decreto ingiuntivo depositato nel successivo 2014. Pertanto, la citata eccezione avrebbe dovuto essere sollevata prima del cristallizzarsi del credito con l'apposito rimedio previsto dall'ordinamento e costituito dall'opposizione a decreto ingiuntivo. Nessun rilievo può essere attribuito, dunque, alle risultanze istruttorie – da cui è emersa la natura apocrifa della firma apposta sulla distinta di versamento di 50,00 euro depositata dalla banca e, per converso, l'originalità del modulo attestante il versamento di 50.000,00 euro (sulla cui firma, però, nessun accertamento è stato eseguito) – essendo qui assorbente la tardività dell'eccezione sollevata. Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea, con revoca dell'ordinanza di sospensione del 20 marzo 2018 e ripresa della procedura esecutiva n. 544/2017. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) in accoglimento della domanda giudiziale svolta da
[...]
e, per essa, , revoca l'ordinanza di sospensione CP_1 CP_2 della procedura esecutiva n. 544/2017 emessa in data 20/03/2018 e, per l'effetto, dispone la ripresa della procedura esecutiva n. 544/2017;
2) Condanna e alla rifusione in solido Parte_1 Parte_1 delle spese di lite in favore di e, per essa , Controparte_1 CP_2 che liquida in € 7.800,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, c.p.a. e i.v.a. negli importi di legge;
3) Pone definitivamente a carico di e i Parte_1 Parte_1 compensi per l'attività espletata dal CTU già liquidati con Persona_1 provvedimento del Giudice del 1 ottobre 2021.” Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
pag. 6/8 MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Gli appellanti, a fronte della decisione gravata ove l'eccezione di compensazione è stata ritenuta inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere proposta in sede di formazione del titolo giudiziale, divenuto esecutivo e posto a fondamento dell'esecuzione “de qua”, reiterano argomenti già spesi in primo grado ma non indicano l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, limitandosi con il primo motivo d'appello a sostenere di avere corrisposto 50.000,00 euro alla banca. In ogni caso va osservato che il Tribunale ha correttamente applicato il principio in forza del quale la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito. E che il credito opposto in compensazione sia sorto prima del formarsi del titolo esecutivo giudiziale non è controvertibile, anzi è stato asserito dagli odierni appellanti nella comparsa di costituzione in primo grado ove hanno dedotto che i “sigg.ri e SH sono a loro volta creditore nei Pt_1 confronti dell'istituto di credito per la somma di € 50.000,00 in ragione di un versamento effettuato in data 21.4.2009 (cfr. all. 4)”. Con il secondo motivo, lamentano che il Tribunale non abbia preso in esame la domanda di arricchimento senza causa relativa all'importo di 50.000,00 euro di cui sopra. La censura è infondata poiché nel caso di specie l'eccezione di compensazione è stata correttamente ritenuta inammissibile rispetto al formarsi del titolo esecutivo di natura giudiziale, e, conseguentemente, anche la domanda di ripetizione di quanto sarebbe risultato eccedente rispetto ad una eventuale compensazione è da ritenersi tardiva rispetto al formarsi del titolo esecutivo giudiziale. Va ribadito, infatti, che a fronte del titolo esecutivo di natura giudiziale, il credito fatto valere in compensazione (e domandato a titolo di ripetizione) è precedente e, quindi, tardivamente fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione, per le ragioni diffusamente esposte dal Tribunale. pag. 7/8 Per quanto concerne la dedotta usurarietà del tasso applicato vale quanto già affermato con riguardo alla natura giudiziale del titolo esecutivo messo in esecuzione la quale impedisce di ritenere che fatti antecedenti alla sua formazione possano essere oggetto di opposizione all'esecuzione. Anche il motivo attinente alla condanna alle spese relative alla ctu grafologica va respinto. Tale accertamento è stato eseguito al fine di istruire l'eccezione di compensazione e la domanda di restituzione. Orbene, poiché queste sono state respinte, le spese sostenute devono porsi a carico degli odierni appellanti, in applicazione del principio di soccombenza. Tutte le altre critiche alla sentenza sono assorbite da quanto precede. Le spese di lite del grado pure seguono la soccombenza degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna e , in solido, Parte_1 Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
nella misura che liquida in euro 7.000,00, oltre spese generali ed
[...] accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 luglio.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 8/8
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5549 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
Parte_1
[...]
Avv. SILVESTRI CARMINE ANDREA Avv. VACCARO FRANCESCO e
Controparte_1
Avv. PETILLO SALVATORE CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Gli appellanti in epigrafe impugnano la sentenza del Tribunale di Velletri, n.1686 del 2022, che ha deciso quanto segue: “Con atto di citazione regolarmente notificato, e, per essa , ha Controparte_1 CP_2 introdotto giudizio ordinario di merito per chiedere la revoca della sospensione della procedura esecutiva n. 544/2017 disposta con ordinanza del Giudice dell'esecuzione del 20/03/2018 che ha accolto l'eccezione di compensazione del credito avanzata dai debitori opponenti per l'importo di 50.000,00 euro avverso il credito di 53.827,32 euro vantato dall'istituto di credito. Preliminarmente, in replica all'eccezione sollevata da parte debitrice in sede cautelare, l'odierna attrice ha rilevato l'insussistenza di vizi concernenti la notifica dell'atto di precetto che, dall'attestazione dell'impiegato addetto alla notifica degli avvisi di ricevimento, risulta eseguita presso l'indirizzo di residenza dei debitori opponenti. Nel merito, ha rilevato la tardività dell'eccezione di compensazione sollevata dai debitori in quanto afferente fatto estintivo – il dedotto pagamento di 50.000,00 asseritamente avvenuto in data 21/04/2009 – collocato in epoca antecedente la formazione del titolo esecutivo giudiziale, costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri n. 1464/2014, depositato in data 15/07/2014 e oggetto di correzione per errore materiale in data 19/08/2014. Con riferimento all'eccezione di compensazione, il creditore – attore ha, inoltre, disconosciuto l'avvenuto pagamento di 50.000,00 euro producendo una separata distinta di pagamento attestante il versamento, in data 21/04/2009, di 50,00 euro in luogo degli asseriti 50.000,00. Sempre nel merito ha, altresì, contestato la genericità e tardività delle eccezioni sollevate in sede cautelare dai debitori esecutati, concernenti la presunta usurarietà dei tassi di interesse richiesti, rilevando come anche in questo di caso si trattasse di questioni sollevate solo in epoca successiva alla formazione del titolo giudiziale. Per contro, i debitori convenuti hanno ribadito le medesime argomentazioni già dedotte in sede di opposizione cautelare. Preliminarmente, hanno eccepito la nullità del pignoramento per mancata notifica del precetto, disconoscendo le attestazioni riportate dall'impiegato postale addetto alla notifica degli avvisi di ricevimento, con riserva di proposizione di querela di falso. Nel merito, hanno ribadito l'avvenuta compensazione del credito vantato dalla banca in forza di una ricevuta di versamento datata 21/04/2009 attestante il versamento di 50.000,00 euro (la ricevuta, segnatamente, così riporta: “registriamo a credito sul vostro c/c n. 3299 10709348 contanti / ns assegni EUR 50.000,00 VALUTA 21/04/2009 COD 0.00 per pag. transaz.”). Ancora, nel merito, hanno riproposto l'eccezione concernente la dedotta usurarietà dei tassi di interesse contenuti nel titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo. Concessi i termini ex art. 183, VI co c.p.c., in via istruttoria, si è proceduto all'audizione della direttrice p.t. dell'istituto di credito di Pomezia, dott.ssa in ordine alla tipologia dei modelli utilizzati dall'istituto di CP_3 credito per le distinte di pagamento;
si è inoltre assegnata perizia grafologica alla CTU prof.ssa per la verifica Persona_1 della firma apposta sulla distinta di pagamento di 50,00 euro depositata pag. 2/8 dall'istituto di credito, nonché per valutare se i modelli prodotti dalle parti fossero depositati in originale o in copia. All'udienza del 10 giugno 2022 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
ha depositato comparsa conclusionale nei termini e Controparte_1 ha reiterato le proprie richieste. I debitori opposti hanno depositato comparsa conclusionale tardivamente, oltre il termine perentorio di 60 gg dalla rimessione della causa in decisione. La domanda giudiziale svolta dall'attore – già creditore opposto in sede cautelare – di revoca dell'ordinanza di sospensione adottata nella procedura esecutiva n. 544/2017 è fondata e merita di trovare accoglimento. Invero, con ordinanza del 20 marzo 2018, pronunciata a seguito di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. svolta dai debitori esecutati, il GE, rigettando l'eccezione di nullità della notifica dell'atto di precetto, ha, invece, accolto la richiesta di sospensione della procedura esecutiva in ragione della produzione di quietanza di pagamento per importo quasi pari al credito azionato. Preliminarmente, con riferimento alla questione concernente la nullità della notifica dell'atto di precetto occorre concordare con la decisione assunta in sede cautelare, trattandosi di atto regolarmente notificato, come si evince dalla documentazione allegata dal creditore procedente all'atto di precetto. Invero, con riferimento alla la notifica risulta perfezionata per Pt_1 compiuta giacenza presso l'indirizzo di residenza, a seguito dell'immissione della raccomandata nella cassetta della posta per mancanza della destinataria. Quanto all , effettuata una prima Pt_1 notifica ex art. 140 c.p.c., la stessa è stata rinnovata presso l'indirizzo di residenza e anche in questo caso si è perfezionata per compiuta giacenza, a seguito dell'immissione in cassetta per mancanza del destinatario. Tali le risultanze documentali, non può dubitarsi della correttezza delle notifiche effettuate. Del resto, anche nel processo esecutivo, trova applicazione il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, ogni qualvolta il debitore esecutato si costituisca nel processo di esecuzione (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 193 del 10/01/2003 tale per cui: “In materia di esecuzione forzata, la nullità della notificazione del precetto eseguita ai sensi dell'art. presupposti risulta sanata, in pag. 3/8 applicazione del principio del conseguimento dello scopo dell'atto, dalla costituzione nel processo di esecuzione del debitore convenuto”). Analogamente, nessuno spazio può trovare la contestazione, svolta per la prima volta in sede di opposizione all'esecuzione, concernente la presunta usurarietà dei tassi di interesse. Rilevato che, nel merito, a fronte della genericità dell'eccezione sollevata, non è stata espletata alcuna attività istruttoria, basta qui evidenziare come la questione concernente l'esatta commisurazione degli interessi dovuti non può essere sollevata per la prima volta in sede di opposizione all'esecuzione, posto che nel caso di specie il titolo esecutivo azionato è un decreto ingiuntivo e, dunque, un titolo giudiziale. A fronte di ciò, ogni questione concernente la commisurazione del credito vantata dalla banca avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ciò che non è stato. Sovviene, al riguardo, il consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, secondo cui, qualora il titolo posto a base di una qualunque azione esecutiva sia, come nel caso di specie, di formazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione – e dell'opposizione ad esecuzione – non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziario, che sia diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che andavano e/o siano state dedotte nel giudizio definito con il titolo medesimo ovvero con il mezzo di impugnazione previsto avverso lo stesso, dovendo egli soltanto limitarsi a controllare l'eventuale validità ed esistenza del titolo stesso, così da potere stabilire se esso stia effettivamente a base dell'esecuzione o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione ( vd. Cass. 25 febbraio 1994 n. 1935, 28 febbraio 1999 n. 9061, 19 dicembre 2006 n. 27159; 24/03/2011, n. 6734, 7 maggio 2015 n. 9247) Sempre in via preliminare, va solamente precisato che non risulta controversa la circostanza tale per cui a fronte di un credito vantato dalla banca di oltre 53.000,00 euro, abbia prestato una Parte_1 garanzia di soli 52.000,00 euro (circostanza confermata dalla stessa banca). Venendo al merito della questione, concernente l'oggetto centrale dell'opposizione, va rilevato come l'eccezione di compensazione sollevata da parte debitrice debba ritenersi tardiva in quanto proposta per la prima volta in sede di esecuzione, là dove avrebbe dovuto essere sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. In diritto, infatti, giova rammentare come in sede di opposizione all'esecuzione avverso titoli giudiziali possano essere fatti valere fatti pag. 4/8 modificativi o estintivi solo qualora verificatisi successivamente alla formazione del titolo. Ciò, in quanto, la formazione del titolo giudiziale copre il dedotto e il deducibile. Inoltre, i limiti alla cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione riguardano anche i titoli esecutivi giudiziali provvisori, cioè non ancora definitivi, poiché contro i provvedimenti giudiziali devono essere esperiti i rimedi impugnatori ordinariamente previsti e quindi non può ricorrersi all'opposizione ex art. 615 c.p.c. per mettere in discussione quanto in essi accertato. Secondo consolidato orientamento interpretativo, infatti :“Il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (cfr. da ultimo in questi termini Cass. Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013; Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012 secondo cui “nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione”; Sez. 3, Sentenza n. 24027 del 13/11/2009; Sez. 1, Sentenza n. 22402 del 05/09/2008). Con particolare riguardo all'eccezione di compensazione, la Cassazione con sentenza n. 9912 del 24/04/2007 ha ribadito che: “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
né ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo pag. 5/8 giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito”. A fronte di ciò, calando i principi su esposti nel caso di specie, deve ritenersi che nessuna compensazione del credito possa essere validamente eccepita in sede di opposizione all'esecuzione, posto che il dedotto versamento di 50.000,00 euro da parte dei debitori è collocato in data 21/04/2009 e, dunque, in epoca assai antecedente la formazione del decreto ingiuntivo depositato nel successivo 2014. Pertanto, la citata eccezione avrebbe dovuto essere sollevata prima del cristallizzarsi del credito con l'apposito rimedio previsto dall'ordinamento e costituito dall'opposizione a decreto ingiuntivo. Nessun rilievo può essere attribuito, dunque, alle risultanze istruttorie – da cui è emersa la natura apocrifa della firma apposta sulla distinta di versamento di 50,00 euro depositata dalla banca e, per converso, l'originalità del modulo attestante il versamento di 50.000,00 euro (sulla cui firma, però, nessun accertamento è stato eseguito) – essendo qui assorbente la tardività dell'eccezione sollevata. Ne consegue l'accoglimento della domanda attorea, con revoca dell'ordinanza di sospensione del 20 marzo 2018 e ripresa della procedura esecutiva n. 544/2017. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) in accoglimento della domanda giudiziale svolta da
[...]
e, per essa, , revoca l'ordinanza di sospensione CP_1 CP_2 della procedura esecutiva n. 544/2017 emessa in data 20/03/2018 e, per l'effetto, dispone la ripresa della procedura esecutiva n. 544/2017;
2) Condanna e alla rifusione in solido Parte_1 Parte_1 delle spese di lite in favore di e, per essa , Controparte_1 CP_2 che liquida in € 7.800,00 per compensi oltre 15 % per spese generali, c.p.a. e i.v.a. negli importi di legge;
3) Pone definitivamente a carico di e i Parte_1 Parte_1 compensi per l'attività espletata dal CTU già liquidati con Persona_1 provvedimento del Giudice del 1 ottobre 2021.” Parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
pag. 6/8 MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Gli appellanti, a fronte della decisione gravata ove l'eccezione di compensazione è stata ritenuta inammissibile in quanto avrebbe dovuto essere proposta in sede di formazione del titolo giudiziale, divenuto esecutivo e posto a fondamento dell'esecuzione “de qua”, reiterano argomenti già spesi in primo grado ma non indicano l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, limitandosi con il primo motivo d'appello a sostenere di avere corrisposto 50.000,00 euro alla banca. In ogni caso va osservato che il Tribunale ha correttamente applicato il principio in forza del quale la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
nè ha alcun rilievo il fatto che anche il credito del debitore esecutato sia assistito da titolo esecutivo giudiziale, quest'ultimo non privando di efficacia esecutiva il titolo del creditore esecutante in quanto non vale a estinguerne il credito. E che il credito opposto in compensazione sia sorto prima del formarsi del titolo esecutivo giudiziale non è controvertibile, anzi è stato asserito dagli odierni appellanti nella comparsa di costituzione in primo grado ove hanno dedotto che i “sigg.ri e SH sono a loro volta creditore nei Pt_1 confronti dell'istituto di credito per la somma di € 50.000,00 in ragione di un versamento effettuato in data 21.4.2009 (cfr. all. 4)”. Con il secondo motivo, lamentano che il Tribunale non abbia preso in esame la domanda di arricchimento senza causa relativa all'importo di 50.000,00 euro di cui sopra. La censura è infondata poiché nel caso di specie l'eccezione di compensazione è stata correttamente ritenuta inammissibile rispetto al formarsi del titolo esecutivo di natura giudiziale, e, conseguentemente, anche la domanda di ripetizione di quanto sarebbe risultato eccedente rispetto ad una eventuale compensazione è da ritenersi tardiva rispetto al formarsi del titolo esecutivo giudiziale. Va ribadito, infatti, che a fronte del titolo esecutivo di natura giudiziale, il credito fatto valere in compensazione (e domandato a titolo di ripetizione) è precedente e, quindi, tardivamente fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione, per le ragioni diffusamente esposte dal Tribunale. pag. 7/8 Per quanto concerne la dedotta usurarietà del tasso applicato vale quanto già affermato con riguardo alla natura giudiziale del titolo esecutivo messo in esecuzione la quale impedisce di ritenere che fatti antecedenti alla sua formazione possano essere oggetto di opposizione all'esecuzione. Anche il motivo attinente alla condanna alle spese relative alla ctu grafologica va respinto. Tale accertamento è stato eseguito al fine di istruire l'eccezione di compensazione e la domanda di restituzione. Orbene, poiché queste sono state respinte, le spese sostenute devono porsi a carico degli odierni appellanti, in applicazione del principio di soccombenza. Tutte le altre critiche alla sentenza sono assorbite da quanto precede. Le spese di lite del grado pure seguono la soccombenza degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna e , in solido, Parte_1 Parte_1 alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
nella misura che liquida in euro 7.000,00, oltre spese generali ed
[...] accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 luglio.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 8/8