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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/04/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
.N. 674 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Fabrizia, via Barco, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Rosamaria Cavallaro (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lima, n. 5A, presso lo studio dell'avv. Enrico
Fronticelli Baldelli (PEC: ) che la rappresenta e difende Email_2
giusta procura in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_2
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC:
E
e t) che Email_3 Email_5
congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
1 RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920229000724822000, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920190001367681000; 43920190001367782000;
43920190001367883000 e 43920190001367984000, le cui pretese si fondavano sulla revoca della disoccupazione agricola per gli anni (rispettivamente) 2013, 2014, 2016 e 2017.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- preliminarmente, disporre, inaudita altera parte, la sospensione dell'intimazione di pagamento n°139 2022 9000724822/000, inerente gli avvisi di addebito NN.43920190001367681000, 43920190001367782000,
43920190001367883000, e 43920190001367984000, alla prima sottesi e quivi impugnati, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente in caso della mancata disposta concessione;
- ancora in via preliminare, disporre la riunione del procedimento di cui trattasi con quello riunito iscritto al R.G.N.R. 1427/2019 del Tribunale di Vibo
Valentia, Sez. Lavoro e Previdenza, derivante quest'ultimo dalla fusione di quello iniziale iscritto al
R.G.N.R. 1427/2019 (Ricorso avverso disconoscimento giornate ), da quello inizialmente Pt_2
iscritto al R.G.N.R. 494/2020 (Ricorso avverso disconoscimento Avvisi di addebito) nonché da quello iscritto al R.G.N.R. 958/2020 (Ricorso avverso avvisi di indebito e reiezione) stante la connessione dei procedimenti sia dal punto di vista oggettivo sia da quello soggettivo;
all'uopo, infatti, si specifica che il giudizio iscritto al R.G.N.R. 1427/2019 ha ad oggetto il parziale disconoscimento delle giornate agricole da cui sono derivati gli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento n°139 2022
9000724822/000 qui impugnata mentre il presente giudizio ha ad oggetto gli avvisi di addebito inerenti gli stessi anni per i quali è stata posta in essere nei confronti di parte ricorrente azione di disconoscimento delle giornate agricole e per i quali è stata predisposta apposita azione di recupero affidata dall'Istituto creditore all'Ente di riscossione in questione;
- nel merito, Accertare e dichiarare che la sig.ra ha effettivamente svolto l'attività lavorativa denunciata negli Parte_1 anni 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018 alle dipendenze dell' Controparte_3
per N° 102 giornate lavorative annue per le ore e i giorni previsti da contratto, o comunque
[...] per le giornate lavorative che saranno accertate all'esito del presente ricorso;
- annullare e/o revocare
l'intimazione di pagamento n°139 2022 9000724822/000 e gli avvisi di addebito alla prima sottesi,
2 con ogni consequenziale provvedimento di legge a favore della sig.ra - per Parte_1
l'effetto annullare le richieste sottese all'intimazione di pagamento n°139 2022 9000724822/000 e agli avvisi di addebito impugnati, di restituzione delle somme percepite dalla sig.ra Parte_1
sia a titolo di indennità di disoccupazione sia per ogni altro qualsivoglia titolo per tutti gli anni oggetto di verifica o comunque riqualificarla all'esito delle risultanze processuali.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_4
pretese e chiedendo il rigetto del ricorso e , il quale chiedeva dichiararsi la cessata materia del CP_2
contendere.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. L'Ente previdenziale ha dato atto (trovando conferma anche da parte della ricorrente) di aver provveduto allo sgravio totale delle poste creditorie riportate dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale.
3. Da ciò è discesa il consequenziale annullamento delle poste creditorie e riportate dagli atti di pagamento in contestazione.
4. La domanda si espone a dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
5. in base al principio della soccombenza virtuale le spese devono essere poste a carico dell' CP_2
essendo stato predisposto lo sgravio solo dopo il deposito del ricorso per cui è causa.
5.1 Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti con l' Controparte_5
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in CP_2
complessivi euro 1200,00 oltre accessori di legge.
- Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti con l' Controparte_5
Vibo Valentia, 03/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliata in Fabrizia, via Barco, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Rosamaria Cavallaro (PEC: che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lima, n. 5A, presso lo studio dell'avv. Enrico
Fronticelli Baldelli (PEC: ) che la rappresenta e difende Email_2
giusta procura in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_2
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Gianfranco Esposito ed Ettore Triolo (PEC:
E
e t) che Email_3 Email_5
congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
1 RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 14/04/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920229000724822000, cui sono sottesi gli avvisi di addebito n. 43920190001367681000; 43920190001367782000;
43920190001367883000 e 43920190001367984000, le cui pretese si fondavano sulla revoca della disoccupazione agricola per gli anni (rispettivamente) 2013, 2014, 2016 e 2017.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- preliminarmente, disporre, inaudita altera parte, la sospensione dell'intimazione di pagamento n°139 2022 9000724822/000, inerente gli avvisi di addebito NN.43920190001367681000, 43920190001367782000,
43920190001367883000, e 43920190001367984000, alla prima sottesi e quivi impugnati, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato alla ricorrente in caso della mancata disposta concessione;
- ancora in via preliminare, disporre la riunione del procedimento di cui trattasi con quello riunito iscritto al R.G.N.R. 1427/2019 del Tribunale di Vibo
Valentia, Sez. Lavoro e Previdenza, derivante quest'ultimo dalla fusione di quello iniziale iscritto al
R.G.N.R. 1427/2019 (Ricorso avverso disconoscimento giornate ), da quello inizialmente Pt_2
iscritto al R.G.N.R. 494/2020 (Ricorso avverso disconoscimento Avvisi di addebito) nonché da quello iscritto al R.G.N.R. 958/2020 (Ricorso avverso avvisi di indebito e reiezione) stante la connessione dei procedimenti sia dal punto di vista oggettivo sia da quello soggettivo;
all'uopo, infatti, si specifica che il giudizio iscritto al R.G.N.R. 1427/2019 ha ad oggetto il parziale disconoscimento delle giornate agricole da cui sono derivati gli avvisi di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento n°139 2022
9000724822/000 qui impugnata mentre il presente giudizio ha ad oggetto gli avvisi di addebito inerenti gli stessi anni per i quali è stata posta in essere nei confronti di parte ricorrente azione di disconoscimento delle giornate agricole e per i quali è stata predisposta apposita azione di recupero affidata dall'Istituto creditore all'Ente di riscossione in questione;
- nel merito, Accertare e dichiarare che la sig.ra ha effettivamente svolto l'attività lavorativa denunciata negli Parte_1 anni 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018 alle dipendenze dell' Controparte_3
per N° 102 giornate lavorative annue per le ore e i giorni previsti da contratto, o comunque
[...] per le giornate lavorative che saranno accertate all'esito del presente ricorso;
- annullare e/o revocare
l'intimazione di pagamento n°139 2022 9000724822/000 e gli avvisi di addebito alla prima sottesi,
2 con ogni consequenziale provvedimento di legge a favore della sig.ra - per Parte_1
l'effetto annullare le richieste sottese all'intimazione di pagamento n°139 2022 9000724822/000 e agli avvisi di addebito impugnati, di restituzione delle somme percepite dalla sig.ra Parte_1
sia a titolo di indennità di disoccupazione sia per ogni altro qualsivoglia titolo per tutti gli anni oggetto di verifica o comunque riqualificarla all'esito delle risultanze processuali.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_4
pretese e chiedendo il rigetto del ricorso e , il quale chiedeva dichiararsi la cessata materia del CP_2
contendere.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. L'Ente previdenziale ha dato atto (trovando conferma anche da parte della ricorrente) di aver provveduto allo sgravio totale delle poste creditorie riportate dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata in via principale.
3. Da ciò è discesa il consequenziale annullamento delle poste creditorie e riportate dagli atti di pagamento in contestazione.
4. La domanda si espone a dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
5. in base al principio della soccombenza virtuale le spese devono essere poste a carico dell' CP_2
essendo stato predisposto lo sgravio solo dopo il deposito del ricorso per cui è causa.
5.1 Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti con l' Controparte_5
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in CP_2
complessivi euro 1200,00 oltre accessori di legge.
- Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti con l' Controparte_5
Vibo Valentia, 03/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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