Ordinanza cautelare 18 gennaio 2022
Sentenza 15 giugno 2022
Parere definitivo 21 giugno 2024
Improcedibile
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15/01/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00322/2025REG.PROV.COLL.
N. 00935/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 935 del 2023, proposto da
Wind Tre S.p.A. con Socio Unico, Direzione e Coordinamento di Ck Hutchison Group Telecom Italy Investments S.À A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ortona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Silvestri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cellnex Italia S.p.A., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 251/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ortona;
Vista la memoria del 13.12.2024, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Gudrun Agostini e uditi per le parti gli avvocati Antonio Lamarte in sostituzione dell'avv. Giuseppe Sartorio.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto, depositato in data 2.2.2023, la società Wind Tre S.p.A. ha appellato la sentenza n. 251/2022 Reg. Prov. Coll. emessa dal TAR dell’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, di rigetto del ricorso n. 441/2021 R.G. promosso in data 6.12.2021 per l’impugnativa (i) del provvedimento comunale dell’08.10.2021, comunicato dal SUAP il successivo 12.10.202, con il quale Responsabile comunale aveva espresso diniego sull’istanza di autorizzazione presentata, congiuntamente alla società Cellnex Italia S.p.A., per la realizzazione di un impianto di pubblica utilità su una porzione di terreno ubicata nel Comune di Ortona, in località Lazzaretto, censita catastalmente al fg. 2, p.lla 3535; (ii) di ogni altro atto ad esso presupposto connesso e/o conseguenziale, ivi incluso il “ Regolamento comunale per l’installazione di impianti per la telefonia mobile ” (approvato dal Consiglio Comunale in data 23.02.2004 con delibera n. 8, così come modificato in data 22.03.2010, con delibera n. 29), con particolare riferimento all’art. 8, comma 2 (doc. n.3 “I.R.P.C.”).
2. Si è costituito in giudizio di appello in data 10.3.2023 il Comune di Ortona chiedendo in via preliminare di dichiarare il ricorso improcedibile per difetto di interesse avendo la società appellante nel frattempo presentato una nuova domanda di autorizzazione per un progetto che prevede il posizionamento dell’impianto in altra posizione del lotto e nel merito ha chiesto il rigetto con condanna alle spese.
3. In data 7.11.2023 il Comune di Ortona ha depositato l’autorizzazione n. 1 del 01.06.2023 rilasciata a Wind S.p.A. per la realizzazione dell’installazione della nuova RSB sul lotto in questione e la comunicazione di inizio lavori del 4.8.2023.
4. Con memoria ex art. 73 c.p.a. Wind S.p.A. ha dichiarato che in forza del sopravvenuto titolo autorizzativo, che pure ha dimesso, e della avvenuta realizzazione dell’impianto è venuto meno l’interesse della società alla definizione del presente giudizio di appello; nella medesima memora Wind ha fatto richiamo al ricorso in appello R.G. 443/2021 promosso dalla Cellnex S.p.a. per l’impugnazione della stessa sentenza e già definito con decreto presidenziale n. 1514/2023 del 14 dicembre 2023 di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Wind Tre S.p.A. chiede quindi che venga dichiarata la improcedibilità, analogamente a quanto già statuito con decreto presidenziale n. 1414/2023 e che in considerazione della natura della controversia, della peculiarità della materia del contendere, della buona fede dell’appellante e dell’incerto esito del contenzioso, sia disposta la compensazione delle spese di lite.
6. Anche il Comune di Ortona ha depositato in data 11.12.2024 memoria e in data 23.12.2024 anche replica con cui insiste nella declaratoria di improcedibilità e nella condanna di parte appellante alla rifusione delle spese.
7. Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso in appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio, in considerazione della peculiarità del caso concreto e del complessivo andamento del giudizio, ritiene che vi siano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite anche per la fase di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO