Articolo 5 della Legge 15 dicembre 1949, n. 1138
Articolo 4
Versione
16 marzo 1950
Art. 5.

La Commissione di cui all' art. 10 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 , entro sei mesi dall'entrata, in vigore della presente legge, deve determinare, nei limiti stabiliti dall'art. 1, l'ammontare delle somme necessarie ad integrare la cauzione gia' costituita da ciascun spedizioniere iscritto nell'elenco autorizzato. La somma cosi' determinata deve essere versata a cauzione entro un mese dalla comunicazione allo spedizioniere.
La domanda per la liberazione delle cauzioni non reintegrate e' soltanto pubblicata nelle sale della Borsa o della Camera.

Entrata in vigore il 16 marzo 1950