Articolo 8 della Legge 24 maggio 1966, n. 370
Articolo 7Articolo 9
Versione
1 luglio 1966
Art. 8.
Per la copertura dell'onere derivante al Fondo di previdenza dai miglioramenti di cui alla presente legge, esclusi quelli riguardanti l'adeguamento periodico delle pensioni, e' dovuto al Fondo adeguamento, a decorrere dal 1 gennaio 1965, un contributo suppletivo pari al 4 per cento dell'intera retribuzione corrisposta al personale e soggetta a contributo per il Fondo di previdenza, di cui il 2,50 per cento e' posto a carico dei datori di lavoro e 1° 1,50 per cento a carico dei lavoratori.
Entrata in vigore il 1 luglio 1966