Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5453/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. CIPOLLINA Parte_1
MARIA);
E
nata a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
MISTRETTA BARBARA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi della'rt.
127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: si autorizza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 1376/2023 dei giorni 14-22 marzo 2023, parzialmente modificata dalla Corte di Appello di Palermo con la successiva sentenza n.1198 dei 9.06.2024 -11.07.2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, richiamando le statuizioni della sentenza della Corte di Appello di Palermo n.
1198/2024, sopra richiamata, con la quale è stato posto a carico di
[...]
l'obbligo di versare a la somma di € CP_2 Controparte_1
200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Persona_1 entro il giorno cinque di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
3. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario
- 2 - contratto in Palermo in data 08/04/1988, da , nato a Parte_1
PALERMO il 31/07/1965 e da nata a Controparte_1
PALERMO il 01/04/1960, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 82, parte II, serie A, dell'anno 1988, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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